Studenti fuori corso
Sono considerati studenti fuori corso:
- coloro che, avendo seguito il proprio
corso universitario per l'intera sua durata ed avendone frequentato
con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per
l'ammissione all'esame di laurea o diploma, non abbiano superato
tutti i relativi esami di profitto o l'esame di laurea o diploma,
fino a che non conseguano il titolo accademico;
-
coloro che, essendo stati iscritti
ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei
requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo
non abbiano chiesto ed ottenuto tale iscrizione, per tutta la
durata dell'interruzione degli studi.
-
coloro che, essendo stato iscritti
ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i
relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente
richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, fino
a che non superino detti esami.
Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori
obblighi di iscrizione ai corsi riferentisi agli anni compiuti.
Essi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione,
debbono presentare annualmente domanda di ricognizione della qualità
di studente nella stessa forma, entro i medesimi termini e corredata
dagli stessi documenti previsti per l'iscrizione ad anni di corso
successivi al primo.
Indipendentemente dalla presentazione
della domanda di ricognizione e dal pagamento delle relative tasse,
lo studente fuori corso può ottenere il rilascio di certificati
relativi alla sua carriera scolastica precedentemente e regolarmente
percorsa.