Studenti fuori corso


Sono considerati studenti fuori corso:
  1. coloro che, avendo seguito il proprio corso universitario per l'intera sua durata ed avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, non abbiano superato tutti i relativi esami di profitto o l'esame di laurea o diploma, fino a che non conseguano il titolo accademico;
  2. coloro che, essendo stati iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed essendo in possesso dei requisiti necessari per potersi iscrivere all'anno successivo non abbiano chiesto ed ottenuto tale iscrizione, per tutta la durata dell'interruzione degli studi.
  3. coloro che, essendo stato iscritti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, fino a che non superino detti esami.
Gli studenti fuori corso non hanno ulteriori obblighi di iscrizione ai corsi riferentisi agli anni compiuti. Essi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, debbono presentare annualmente domanda di ricognizione della qualità di studente nella stessa forma, entro i medesimi termini e corredata dagli stessi documenti previsti per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
Indipendentemente dalla presentazione della domanda di ricognizione e dal pagamento delle relative tasse, lo studente fuori corso può ottenere il rilascio di certificati relativi alla sua carriera scolastica precedentemente e regolarmente percorsa.