Norme disciplinari


La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai Consigli di Facoltà e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
Le sanzioni che possono applicarsi al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:
  1. ammonizione;
  2. interdizione temporanea da uno o più corsi;
  3. sospensione da uno o più esami di profitto;
  4. esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.
L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.
L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato Accademico. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) ed anche di quelle di cui alla lettera b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato Accademico in seguito a relazione del Rettore, con la osservanza delle norme e dei termini stabiliti dal comma 4 dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n° 1071, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.
Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.
Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti di istruzione universitaria.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo. Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università sono integralmente applicate nell'Università ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.