Norme disciplinari
La giurisdizione disciplinare sugli
studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico e ai Consigli
di Facoltà e si esercita anche per fatti compiuti dagli
studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari
quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore,
senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
Le sanzioni che possono applicarsi al
fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:
- ammonizione;
-
interdizione temporanea da uno o
più corsi;
-
sospensione da uno o più esami
di profitto;
-
esclusione temporanea dall'Università
con conseguente perdita delle sessioni d'esame.
L'ammonizione viene fatta verbalmente
dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.
L'applicazione delle sanzioni di cui
alle lettere b) e c) spetta al Consiglio della Facoltà
o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve
essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno
dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio
di Facoltà o Scuola e può presentare le sue difese
per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio. Contro
la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente
può appellarsi al Senato Accademico. L'applicazione della
sanzione di cui alla lettera d) ed anche di quelle di cui alla
lettera b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti
di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato
Accademico in seguito a relazione del Rettore, con la osservanza
delle norme e dei termini stabiliti dal comma 4 dell'art. 16 R.D.L.
20 giugno 1935 n° 1071, relativamente alla comunicazione
da farsi allo studente.
Tutti i giudizi sono resi esecutivi
dal Rettore.
Dell'applicazione della sanzione di
cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutte le Università
e Istituti di istruzione universitaria.
Tutte le sanzioni disciplinari sono
registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono
conseguentemente trascritte nei fogli di congedo. Le sanzioni
disciplinari inflitte in altra Università sono integralmente
applicate nell'Università ove lo studente si trasferisca
o chieda di essere iscritto.