Rinvio del Servizio Militare

Il rinvio del servizio militare può essere ottenuto, a norma di legge da coloro che frequentano corsi universitari:
  1. fino al ventiseiesimo anno per i corsi aventi durata di quattro anni;
  2. fino al ventisettesimo anno per i corsi aventi durata di cinque anni
  3. fino al ventottesimo anno per i corsi aventi durata superiore a cinque anni;
  4. fino al ventinovesimo anno per i laureati iscritti ai corsi di ingegneria aerospaziale elettronica;
  5. fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.
Per gli studenti che frequentano corsi di durata inferiore ai quattro anni, tale età deve essere ridotta di tanti anni quanti sono quelli che risultano dalla differenza tra un corso universitario di durata quadriennale e quello frequentato
Fermi restando i limiti di età stabiliti, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale di un corso di laurea aumentato di tre anni. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.
Per ottenere il beneficio del ritardo lo studente deve dimostrare: per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; per la seconda richiesta di aver superato nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si richiede il rinvio almeno un insegnamento previsto dal piano di studi del corso frequentato; per le richieste annuali successive almeno due degli insegnamenti previsti dal piano di studi del corso frequentato.
Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma.
Il numero di esami da supere è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato non ne preveda più di due.
Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra menzionate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare possono, a domanda, continuare ad usufruire di tale beneficio, sempre nei limiti di età sopracitati, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:
  1. abbiano dovuto sospendere per un solo anno, per gravi ragioni, gli studi intrapresi, ma si propongono di riprenderli l'anno successivo;
  2. conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano la necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi specializzazione, o per sostenere gli esami di stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.
Il Ministero della Difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo, a domanda, del servizio militare di leva ai giovani che conseguono la maturità o titolo di studio equipollente.
Le domande di ritardo, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata della classe cui il giovane è interessato. Qualora le Segreterie non siano in grado di rilasciare la documentazione richiesta in tempo utile, potrà essere prodotta una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968 n°15 fermo restando comunque l'obbligo di presentare la normale documentazione non oltre il 31 gennaio successivo.

Passaggi di corso di Laurea

Gli studenti che effettuano uno o più passaggi di corso di laurea possono ottenere il rinvio purché possano portare a termine il corso di laurea entro l'anno di compimento dell'età massima prescritta per il nuovo corso di laurea e purché abbiano superato nel corso di laurea di provenienza tanti esami quanti prescritti in base al numero delle richieste di rinvio indipendentemente dalla convalida di detti esami da parte del corso di laurea cui hanno fatto passaggio.
Si precisa chi il numero dei rinvii concedibili - corrispondente alla durata legale del corso di laurea cui si è fatto passaggio, aumentato di tre anni- deve essere calcolato a decorrere dall'anno in cui fu concesso il primo rinvio.

Cessazione del beneficio

La cessazione del beneficio del rinvio si verifica allorché lo studente:
  1. abbia portato a termine gli studi, compresi quindi i corsi di specializzazione e/o gli esami di Stato o di abilitazione all'esercizio della professione;
  2. abbia abbandonato definitivamente gli studi;
  3. abbia compiuto l'età massima prevista per il corso di laurea seguito;
  4. abbia già fruito del beneficio per un numero di anni pari alla durata legale del corso seguito aumentato di tre anni (vedi legge 16 dicembre 1988 n° 538), salvo che non sia iscritto a corsi di specializzazione o per esami di Stato, o abbia sospeso per non più di un anno e per gravi ragioni gli studi intrapresi.

N.B.: Il distretto militare di Roma disporrà, nel periodo 15 novembre - 31 dicembre, presso l'Università di Tor Vergata di un centro di informazioni.
Inoltre nel periodo indicato sarà attuato un servizio per il ricevimento delle domande di ritardo presentate dagli studenti appartenenti al solo Distretto di Roma.
Per ulteriori informazioni consultare gli appositi manifesti.