Rinvio del Servizio Militare
Il rinvio del servizio militare può
essere ottenuto, a norma di legge da coloro che frequentano corsi
universitari:
- fino al ventiseiesimo anno per i
corsi aventi durata di quattro anni;
-
fino al ventisettesimo anno per i
corsi aventi durata di cinque anni
-
fino al ventottesimo anno per i corsi
aventi durata superiore a cinque anni;
-
fino al ventinovesimo anno per i
laureati iscritti ai corsi di ingegneria aerospaziale elettronica;
-
fino al trentesimo anno, per i laureati
iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.
Per gli studenti che frequentano corsi
di durata inferiore ai quattro anni, tale età deve essere
ridotta di tanti anni quanti sono quelli che risultano dalla differenza
tra un corso universitario di durata quadriennale e quello frequentato
Fermi restando i limiti di età
stabiliti, il ritardo della prestazione del servizio alle armi
può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata
legale di un corso di laurea aumentato di tre anni. Per i laureati
iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale
o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del
corso di specializzazione aumentata di un anno.
Per ottenere il beneficio del ritardo
lo studente deve dimostrare: per la prima richiesta, di essere
iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; per
la seconda richiesta di aver superato nel corso dell'anno solare
precedente a quello per il quale si richiede il rinvio almeno
un insegnamento previsto dal piano di studi del corso frequentato;
per le richieste annuali successive almeno due degli insegnamenti
previsti dal piano di studi del corso frequentato.
Possono inoltre ottenere il beneficio
del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti
gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere,
dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma.
Il numero di esami da supere è
ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato
non ne preveda più di due.
Gli studenti che si trovino nelle condizioni
sopra menzionate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione
del servizio militare possono, a domanda, continuare ad usufruire
di tale beneficio, sempre nei limiti di età sopracitati,
anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:
- abbiano dovuto sospendere per un
solo anno, per gravi ragioni, gli studi intrapresi, ma si propongono
di riprenderli l'anno successivo;
-
conseguita la laurea o il diploma
finale, abbiano la necessità di rimanere ancora in congedo
provvisorio per seguire corsi specializzazione, o per sostenere
gli esami di stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.
Il Ministero della Difesa stabilisce
le norme per consentire l'anticipo, a domanda, del servizio militare
di leva ai giovani che conseguono la maturità o titolo
di studio equipollente.
Le domande di ritardo, munite della
documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli
di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata della classe
cui il giovane è interessato. Qualora
le Segreterie non siano in grado di rilasciare la documentazione
richiesta in tempo utile, potrà essere prodotta una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 3 della legge
4 gennaio 1968 n°15 fermo restando comunque l'obbligo di
presentare la normale documentazione non oltre il 31 gennaio successivo.
Passaggi di corso di Laurea
Gli studenti che effettuano uno o più
passaggi di corso di laurea possono ottenere il rinvio
purché possano portare a termine il corso di laurea entro
l'anno di compimento dell'età massima prescritta per il
nuovo corso di laurea e purché abbiano superato nel corso
di laurea di provenienza tanti esami quanti prescritti in base
al numero delle richieste di rinvio indipendentemente dalla
convalida di detti esami da parte del corso di laurea cui hanno
fatto passaggio.
Si precisa chi il numero dei rinvii
concedibili - corrispondente alla durata legale del corso di laurea
cui si è fatto passaggio, aumentato di tre anni- deve essere
calcolato a decorrere dall'anno in cui fu concesso il primo rinvio.
Cessazione del beneficio
La cessazione del beneficio del rinvio
si verifica allorché lo studente:
- abbia portato a termine gli studi,
compresi quindi i corsi di specializzazione e/o gli esami di Stato
o di abilitazione all'esercizio della professione;
-
abbia abbandonato definitivamente
gli studi;
-
abbia compiuto l'età massima
prevista per il corso di laurea seguito;
-
abbia già fruito del beneficio
per un numero di anni pari alla durata legale del corso seguito
aumentato di tre anni (vedi legge 16 dicembre 1988 n° 538),
salvo che non sia iscritto a corsi di specializzazione o per esami
di Stato, o abbia sospeso per non più di un anno e per
gravi ragioni gli studi intrapresi.
N.B.: Il distretto militare di Roma
disporrà, nel periodo 15 novembre - 31 dicembre, presso
l'Università di Tor Vergata di un centro di informazioni.
Inoltre nel periodo indicato sarà
attuato un servizio per il ricevimento delle domande di ritardo
presentate dagli studenti appartenenti al solo Distretto di Roma.
Per ulteriori informazioni consultare
gli appositi manifesti.