DIVISIONE I - RIPARTIZIONE III

2.3) RATIFICA D.R. DI ISTITUZIONE DEL "CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LE SCIENZE E LE TECNOLOGIE DELLO SPAZIO" (CESTES)

Il Consiglio della Facoltà di Ingegneria nella seduta del 17.12.98 ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione del "Centro Interdipartimentale per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio", approvandone il relativo Statuto riportato di seguito:
Statuto del Centro Interdipartimentale per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio
(CESTES)


art. 1

E' istituito nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il Centro interdipartimentale denominato "Centro per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio" che ha per fine l'attività di ricerca e di sviluppo in tutti i campi delle scienze e delle tecnologie specifiche dello Spazio o per esso di importanza primaria, l'attività seminariale e di formazione post ed extrauniversitaria, l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, la partecipazione a programmi di ricerca anche in collaborazione con Enti e società esterne.


art. 2

Nell'ambito dei propri fini e dell'autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, coordina attività scientifiche e didattiche secondo i criteri dell'alta specificità scientifica e delle sinergie interdisciplinari: promuove e coordina accordi di collaborazione scientifica con Università ed altri Enti specificamente qualificati.

art. 3

Sono organi del Centro: il Consiglio, il Comitato scientifico e il direttore. Del Consiglio del Centro fanno parte docenti e ricercatori dei dipartimenti dell'Ateneo la cui attività abbia, regolarmente o temporaneamente, per oggetto le tematiche di cui all'art. 1. L'adesione al Centro, su domanda motivata dell'interessato al Rettore, è deliberata dal Consiglio del Centro. In prima applicazione le adesioni saranno vagliate dal Senato Accademico. Il Consiglio del Centro elegge un direttore che dispone delle attività di cui all'art. 1 e della loro attuazione, coadiuvato da un Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è composto da studiosi anche non appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata" ed è presieduto dal direttore del Centro.

art. 4

Il direttore del Centro è designato dal Consiglio nel proprio seno ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio.
Il direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio ed il Comitato scientifico; provvede per l'ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario; è responsabile, in solido con il Consiglio e con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativo-contabile del Centro anche se concerne l'attività di altri docenti e ricercatori; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il direttore può delegare, per specifici atti o con limitazioni temporali, per le sue funzioni altri membri del Consiglio.

art. 5

Il Consiglio promuove e coordina l'attività del Centro; nomina il Comitato scientifico di cui all'art. 3; elegge nel proprio seno il direttore; approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

art. 6

Il Comitato scientifico è presieduto dal direttore del Centro ed è l'organo consultivo per la programmazione delle attività scientifiche e didattiche del Centro.

art. 7

Al Centro è assegnato, a tempo parziale, un segretario amministrativo.

art. 8

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile di cui al titolo V del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria.
Il Centro può disporre anche di fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private finalizzati a sostenerne le attività. Il Centro può anche svolgere attività per conto terzi in relazione ai propri fini.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- dopo ampia discussione;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Ingegneria del 17.12.98;
- visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella adunanza del 2.2.99;
- visto il decreto rettorale n. 744 del 25.3.99 con il quale, per motivi di urgenza, è stato istituito il "Centro Interdipartimentale per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio";
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

di ratificare il decreto rettorale n. 744 del 25.3.99 di istituzione del Centro interdipartimentale denominato "Centro per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio" e di approvare lo Statuto di seguito formulato, alla condizione che il personale e gli spazi vengano reperiti all'interno della Facoltà di Ingegneria:
Statuto del Centro Interdipartimentale per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio
(CESTES)

art. 1

E' istituito nell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" il Centro interdipartimentale denominato "Centro per le Scienze e le Tecnologie dello Spazio" che ha per fine l'attività di ricerca e di sviluppo in tutti i campi delle scienze e delle tecnologie specifiche dello Spazio o per esso di importanza primaria, l'attività seminariale e di formazione post ed extrauniversitaria, l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, la partecipazione a programmi di ricerca anche in collaborazione con Enti e società esterne.


art. 2

Nell'ambito dei propri fini e dell'autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, coordina attività scientifiche e didattiche secondo i criteri dell'alta specificità scientifica e delle sinergie interdisciplinari: promuove e coordina accordi di collaborazione scientifica con Università ed altri Enti specificamente qualificati.

art. 3

Sono organi del Centro: il Consiglio, il Comitato scientifico e il direttore. Del Consiglio del Centro fanno parte docenti e ricercatori dei dipartimenti dell'Ateneo la cui attività abbia, regolarmente o temporaneamente, per oggetto le tematiche di cui all'art. 1. L'adesione al Centro, su domanda motivata dell'interessato al Rettore, è deliberata dal Consiglio del Centro. In prima applicazione le adesioni saranno vagliate dal Senato Accademico. Il Consiglio del Centro elegge un direttore che dispone delle attività di cui all'art. 1 e della loro attuazione, coadiuvato da un Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è composto da studiosi anche non appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata" ed è presieduto dal direttore del Centro.

art. 4

Il direttore del Centro è designato dal Consiglio nel proprio seno ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio.
Il direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio ed il Comitato scientifico; provvede per l'ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario; è responsabile, in solido con il Consiglio e con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativo-contabile del Centro anche se concerne l'attività di altri docenti e ricercatori; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il direttore può delegare, per specifici atti o con limitazioni temporali, per le sue funzioni altri membri del Consiglio.

art. 5

Il Consiglio promuove e coordina l'attività del Centro; nomina il Comitato scientifico di cui all'art. 3; elegge nel proprio seno il direttore; approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

art. 6

Il Comitato scientifico è presieduto dal direttore del Centro ed è l'organo consultivo per la programmazione delle attività scientifiche e didattiche del Centro.

art. 7

Al Centro è assegnato, a tempo parziale, un segretario amministrativo.

art. 8

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile di cui al titolo V del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria.
Il Centro può disporre anche di fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private finalizzati a sostenerne le attività. Il Centro può anche svolgere attività per conto terzi in relazione ai propri fini.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

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