DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I

3.1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Si comunica al Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 25.3.1999, ha approvato, con le modifiche apportate seduta stante su suggerimento dei Presidi di Facoltà, lo schema di regolamento predisposto dall'Amministrazione per la disciplina dei professori a contratto di cui al decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998 "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto", in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, il quale prevede la rideterminazione della disciplina dei professori a contratto di cui agli artt. 25 e 100 del DPR 382/80.
Il testo del Regolamento approvato in Senato, comprensivo delle modifiche apportate, viene di seguito riportato:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e requisiti
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 n. 242.
Le norme sulle procedure selettive non si applicano agli insegnamenti integrativi di corsi ufficiali conferiti per chiara fama a eminenti studiosi o esperti di altissima qualificazione professionale, italiani o stranieri, mediante la stipula di appositi contratti.
L'Università per fare fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante contratti di diritto privato, incarichi aventi ad oggetto:
a) insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, di Diploma e nelle Scuole di Specializzazione necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa;
b) corsi integrativi degli insegnamenti ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali.
2. Gli incarichi di docenza di cui al presente regolamento devono essere affidati a studiosi od esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università italiane.
Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente di altre Amministrazioni pubbliche di cui D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. Qualora l'Università abbia stipulato, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli enti convenzionati, su proposta del Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Laurea, i Consigli di Diplomi universitari e i Consigli delle Scuole di Specializzazione.
4. La qualificazione scientifica o professionale è comprovata dal possesso di titoli scientifici o professionali e viene valutata nelle forme, nei modi e secondo le procedure indicate negli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. Non rientrano tra i contratti di cui al D.M. 21.5.1998, n.242 e, pertanto, non sono oggetto del presente regolamento, le attività sussidiarie, di supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminariali e le esercitazioni.

Art. 2 - Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno di norma la durata massima di un anno accademico. Tuttavia, con delibera del Senato Accademico, su proposta motivata dal Consiglio di Facoltà per quanto concerne la persistenza delle particolari esigenze didattiche, la validità del docente e la verifica sulle attività didattiche svolte, possono essere rinnovati per non più di sei anni.
2. Ulteriori limitazioni possono essere determinate dalle singole Facoltà.

Art. 3 - Programmazione delle attività di docenza a contratto
In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili i Consigli di Facoltà per i Corsi di Laurea, per i Corsi di Diploma, i Consigli di Scuole di Specializzazione per Scuole di Specializzazione propongono per i settori di loro competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, l'attivazione di contratti per lo svolgimento di Corsi ufficiali di cui alla lett. a), dell'art. 1, ed integrativi di cui alla lett. b), dell'art. 1, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.
Per i corsi di studio interfacoltà le risorse necessarie saranno ripartite pro-quota.
Le proposte dovranno precisare, tra l'altro, il programma delle attività didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare del compenso determinato ed una valutazione di congruità dello stesso in relazione all'attività da svolgere.
Le proposte di cui alla lett. b), del precedente art. 1, devono essere formulate ed inoltrate entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'anno accademico di attuazione.

Art. 4 - Regime delle incompatibilità
1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.
2. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività purchè compatibili con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario e, comunque, non pregiudizievoli per l'Ateneo.
4. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori a contratto possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 5 - Trattamento previdenziale ed assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni subiti dai professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività di docenza, per responsabilità civile imputabile all'Ateneo.

Art. 6 - Medici titolari di contratto
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria titolari di contratto per lo svolgimento di incarichi di docenza in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine di aver accesso ai dati utili all'espletamento dell'attività di docenza in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purchè nel rispetto della legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché del regolamento emanato da questo Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento dell'attività assistenziale.

Art. 7 - Attivazione delle procedure selettive
1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall'art. 2, la scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di insegnamento avviene esclusivamente a seguito delle procedure selettive previste dal presente regolamento.
2. Sulla base delle procedure previste dal precedente art. 3, e nel rispetto degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, da attribuirsi mediante contratti di diritto privato.
Art. 8 - Requisiti
Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale e/o scientifica attinente al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento in questione. I Consigli proponenti di cui al precedente art. 3, indicano i requisiti per partecipare alle selezioni.

Art. 9 - Selezione
1. Per l'esperimento delle procedure previste dal presente regolamento relativamente al conferimento di insegnamenti ufficiali nei Corsi di laurea e nelle Scuole di Specializzazione non si procederà all'emissione di apposito bando. I relativi bandi di supplenza potranno prevedere, su indicazione delle Facoltà o delle Scuole di Specializzazione il ricorso al contratto laddove non sia pervenuta domanda di supplenza. Della selezione viene data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
- titoli accademici;
- titoli scientifici;
- titoli professionali.
3. Per i contratti di cui all'art. 1 lett. b) in sede di valutazione si terrà conto con carattere prioritario dei titoli professionali e delle esperienze acquisite in ambito professionale, economico ed amministrativo.

Art. 10 - Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al Preside della Facoltà e pervenire entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
2. Alle domande può essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Art. 11 - Esame e valutazione delle domande
I Consigli delle Facoltà o delle Scuole di specializzazione provvedono alla valutazione comparativa delle domande presentate.

Art. 12 - Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento ed il compenso previsto. Per i contratti da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) deve essere indicata anche la tipologia del corso (annuale, semestrale).
Il pagamento del corrispettivo è effettuato, dietro presentazione di una dichiarazione del Preside della Facoltà attestante lo svolgimento del Corso.
2. Qualora lo studioso od esperto sia anche un dipendente di amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 13 - Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto
1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i professori a contratto, titolari di incarichi di insegnamento ufficiali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la Presidenza delle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento e la partecipazione alle Commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di Laurea nonché lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà, di compiti di orientamento e assistenza agli studenti.
2. I professori a contratto, incaricati di svolgere attività didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso.
Gli stessi possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per il corso ufficiale del quale svolgono i corsi integrativi.
I corsi integrativi possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente.
3. I professori a contratto sono tenuti a presentare al termine del corso, il registro delle attività didattiche svolte;
4. Nei casi di grave inadempienza il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio di Facoltà o della Scuola di specializzazione proponente.
I contratti devono prevedere la possibilità di recedere nel caso di gravi violazioni del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento entrerà in vigore nell'anno accademico 2000/2001.

IL RETTORE

……….OMISSIS……….
IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la legge del 15 maggio 1997 n. 127;
- visto il D.M. del 21 maggio 1998 n. 242;
- preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.1999;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare lo schema di regolamento di cui al decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998 "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto" allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto, finalità e requisiti
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi del D.M. 21 maggio 1998 n. 242.
Le norme sulle procedure selettive non si applicano agli insegnamenti integrativi di corsi ufficiali conferiti per chiara fama a eminenti studiosi o esperti di altissima qualificazione professionale, italiani o stranieri, mediante la stipula di appositi contratti.
L'Università per fare fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante contratti di diritto privato, incarichi aventi ad oggetto:
c) insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, di Diploma e nelle Scuole di Specializzazione necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa;
d) corsi integrativi degli insegnamenti ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali.
2. Gli incarichi di docenza di cui al presente regolamento devono essere affidati a studiosi od esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università italiane.
Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente di altre Amministrazioni pubbliche di cui D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. Qualora l'Università abbia stipulato, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento di attività integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, le funzioni di professore a contratto possono essere attribuite, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli enti convenzionati, su proposta del Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Laurea, i Consigli di Diplomi universitari e i Consigli delle Scuole di Specializzazione.
4. La qualificazione scientifica o professionale è comprovata dal possesso di titoli scientifici o professionali e viene valutata nelle forme, nei modi e secondo le procedure indicate negli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. Non rientrano tra i contratti di cui al D.M. 21.5.1998, n.242 e, pertanto, non sono oggetto del presente regolamento, le attività sussidiarie, di supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminariali e le esercitazioni.

Art. 2 - Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno di norma la durata massima di un anno accademico. Tuttavia, con delibera del Senato Accademico, su proposta motivata dal Consiglio di Facoltà per quanto concerne la persistenza delle particolari esigenze didattiche, la validità del docente e la verifica sulle attività didattiche svolte, possono essere rinnovati per non più di sei anni.
2. Ulteriori limitazioni possono essere determinate dalle singole Facoltà.

Art. 3 - Programmazione delle attività di docenza a contratto
In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili i Consigli di Facoltà per i Corsi di Laurea, per i Corsi di Diploma, i Consigli di Scuole di Specializzazione per Scuole di Specializzazione propongono per i settori di loro competenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, l'attivazione di contratti per lo svolgimento di Corsi ufficiali di cui alla lett. a), dell'art. 1, ed integrativi di cui alla lett. b), dell'art. 1, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.
Per i corsi di studio interfacoltà le risorse necessarie saranno ripartite pro-quota.
Le proposte dovranno precisare, tra l'altro, il programma delle attività didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare del compenso determinato ed una valutazione di congruità dello stesso in relazione all'attività da svolgere.
Le proposte di cui alla lett. b), del precedente art. 1, devono essere formulate ed inoltrate entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'anno accademico di attuazione.

Art. 4 - Regime delle incompatibilità
1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.
2. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività purchè compatibili con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario e, comunque, non pregiudizievoli per l'Ateneo.
4. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori a contratto possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Art. 5 - Trattamento previdenziale ed assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni subiti dai professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività di docenza, per responsabilità civile imputabile all'Ateneo.

Art. 6 - Medici titolari di contratto
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria titolari di contratto per lo svolgimento di incarichi di docenza in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine di aver accesso ai dati utili all'espletamento dell'attività di docenza in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purchè nel rispetto della legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonché del regolamento emanato da questo Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento dell'attività assistenziale.

Art. 7 - Attivazione delle procedure selettive
1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall'art. 2, la scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di insegnamento avviene esclusivamente a seguito delle procedure selettive previste dal presente regolamento.
2. Sulla base delle procedure previste dal precedente art. 3, e nel rispetto degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, da attribuirsi mediante contratti di diritto privato.

Art. 8 - Requisiti
Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale e/o scientifica attinente al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento in questione. I Consigli proponenti di cui al precedente art. 3, indicano i requisiti per partecipare alle selezioni.

Art. 9 - Selezione
1. Per l'esperimento delle procedure previste dal presente regolamento relativamente al conferimento di insegnamenti ufficiali nei Corsi di laurea e nelle Scuole di Specializzazione non si procederà all'emissione di apposito bando. I relativi bandi di supplenza potranno prevedere, su indicazione delle Facoltà o delle Scuole di Specializzazione il ricorso al contratto laddove non sia pervenuta domanda di supplenza. Della selezione viene data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
- titoli accademici;
- titoli scientifici;
- titoli professionali.
3. Per i contratti di cui all'art. 1 lett. b) in sede di valutazione si terrà conto con carattere prioritario dei titoli professionali e delle esperienze acquisite in ambito professionale, economico ed amministrativo.

Art. 10 - Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al Preside della Facoltà e pervenire entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
2. Alle domande può essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Art. 11 - Esame e valutazione delle domande
I Consigli delle Facoltà o delle Scuole di specializzazione provvedono alla valutazione comparativa delle domande presentate.

Art. 12 - Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento ed il compenso previsto. Per i contratti da stipulare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) deve essere indicata anche la tipologia del corso (annuale, semestrale).
Il pagamento del corrispettivo è effettuato, dietro presentazione di una dichiarazione del Preside della Facoltà attestante lo svolgimento del Corso.
2. Qualora lo studioso od esperto sia anche un dipendente di amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 13 - Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto
1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i professori a contratto, titolari di incarichi di insegnamento ufficiali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), svolgono le attività didattiche previste dal corso ufficiale, compresa la Presidenza delle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento e la partecipazione alle Commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di Laurea nonché lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà, di compiti di orientamento e assistenza agli studenti.
2. I professori a contratto, incaricati di svolgere attività didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il professore ufficiale del corso.
Gli stessi possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per il corso ufficiale del quale svolgono i corsi integrativi.
I corsi integrativi possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente.
3. I professori a contratto sono tenuti a presentare al termine del corso, il registro delle attività didattiche svolte;
4. Nei casi di grave inadempienza il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio di Facoltà o della Scuola di specializzazione proponente.
I contratti devono prevedere la possibilità di recedere nel caso di gravi violazioni del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento entrerà in vigore nell'anno accademico 2000/2001.

IL RETTORE

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