3.1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Si
comunica al Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 25.3.1999,
ha approvato, con le modifiche apportate seduta stante su suggerimento dei Presidi
di Facoltà, lo schema di regolamento predisposto dall'Amministrazione
per la disciplina dei professori a contratto di cui al decreto ministeriale
n. 242 del 21 maggio 1998 "Regolamento recante norme per la disciplina
dei professori a contratto", in attuazione delle disposizioni contenute
nell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, il quale prevede
la rideterminazione della disciplina dei professori a contratto di cui agli
artt. 25 e 100 del DPR 382/80.
Il testo del Regolamento approvato in Senato, comprensivo delle modifiche apportate,
viene di seguito riportato:
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Art.
1 - Oggetto, finalità e requisiti
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure
per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi del D.M. 21 maggio
1998 n. 242.
Le norme sulle procedure selettive non si applicano agli insegnamenti integrativi
di corsi ufficiali conferiti per chiara fama a eminenti studiosi o esperti di
altissima qualificazione professionale, italiani o stranieri, mediante la stipula
di appositi contratti.
L'Università per fare fronte a particolari e motivate esigenze didattiche,
può conferire, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti
delle risorse disponibili, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante
contratti di diritto privato, incarichi aventi ad oggetto:
a) insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, di Diploma e nelle Scuole di
Specializzazione necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche
derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa;
b) corsi integrativi degli insegnamenti ufficiali finalizzati all'acquisizione
di significative esperienze professionali.
2. Gli incarichi di docenza di cui al presente regolamento devono essere affidati
a studiosi od esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale
anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università
italiane.
Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche di cui D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. Qualora l'Università abbia stipulato, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R.
11 luglio 1980 n. 382, convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento
di attività integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento
della formazione accademica e professionale, le funzioni di professore a contratto
possono essere attribuite, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti
agli enti convenzionati, su proposta del Consiglio di Facoltà, sentiti
i Consigli di Corso di Laurea, i Consigli di Diplomi universitari e i Consigli
delle Scuole di Specializzazione.
4. La qualificazione scientifica o professionale è comprovata dal possesso
di titoli scientifici o professionali e viene valutata nelle forme, nei modi
e secondo le procedure indicate negli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. Non rientrano tra i contratti di cui al D.M. 21.5.1998, n.242 e, pertanto,
non sono oggetto del presente regolamento, le attività sussidiarie, di
supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminariali
e le esercitazioni.
Art.
2 - Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno di norma la
durata massima di un anno accademico. Tuttavia, con delibera del Senato Accademico,
su proposta motivata dal Consiglio di Facoltà per quanto concerne la
persistenza delle particolari esigenze didattiche, la validità del docente
e la verifica sulle attività didattiche svolte, possono essere rinnovati
per non più di sei anni.
2. Ulteriori limitazioni possono essere determinate dalle singole Facoltà.
Art.
3 - Programmazione delle attività di docenza a contratto
In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse
disponibili i Consigli di Facoltà per i Corsi di Laurea, per i Corsi
di Diploma, i Consigli di Scuole di Specializzazione per Scuole di Specializzazione
propongono per i settori di loro competenza, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1, comma 1, l'attivazione di contratti per lo svolgimento di Corsi
ufficiali di cui alla lett. a), dell'art. 1, ed integrativi di cui alla lett.
b), dell'art. 1, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.
Per i corsi di studio interfacoltà le risorse necessarie saranno ripartite
pro-quota.
Le proposte dovranno precisare, tra l'altro, il programma delle attività
didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare
del compenso determinato ed una valutazione di congruità dello stesso
in relazione all'attività da svolgere.
Le proposte di cui alla lett. b), del precedente art. 1, devono essere formulate
ed inoltrate entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'anno accademico
di attuazione.
Art.
4 - Regime delle incompatibilità
1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R.
11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.
2. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di
assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
3. Fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti, i professori
a contratto possono svolgere altre attività purchè compatibili
con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario
e, comunque, non pregiudizievoli per l'Ateneo.
4. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori
a contratto possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi
dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo
le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
Art.
5 - Trattamento previdenziale ed assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale,
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni subiti
dai professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività
di docenza, per responsabilità civile imputabile all'Ateneo.
Art.
6 - Medici titolari di contratto
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria titolari di contratto per
lo svolgimento di incarichi di docenza in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche,
è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali,
la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine
di aver accesso ai dati utili all'espletamento dell'attività di docenza
in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai
pazienti, purchè nel rispetto della legge n.675 del 31 dicembre 1996
e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali nonché del regolamento emanato da questo
Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento
dell'attività assistenziale.
Art.
7 - Attivazione delle procedure selettive
1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall'art. 2, la
scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di insegnamento avviene esclusivamente
a seguito delle procedure selettive previste dal presente regolamento.
2. Sulla base delle procedure previste dal precedente art. 3, e nel rispetto
degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche
per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, da attribuirsi
mediante contratti di diritto privato.
Art. 8 - Requisiti
Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di
comprovata qualificazione professionale e/o scientifica attinente al settore
scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento in questione. I Consigli
proponenti di cui al precedente art. 3, indicano i requisiti per partecipare
alle selezioni.
Art.
9 - Selezione
1. Per l'esperimento delle procedure previste dal presente regolamento relativamente
al conferimento di insegnamenti ufficiali nei Corsi di laurea e nelle Scuole
di Specializzazione non si procederà all'emissione di apposito bando.
I relativi bandi di supplenza potranno prevedere, su indicazione delle Facoltà
o delle Scuole di Specializzazione il ricorso al contratto laddove non sia pervenuta
domanda di supplenza. Della selezione viene data pubblicità mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche
dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
- titoli accademici;
- titoli scientifici;
- titoli professionali.
3. Per i contratti di cui all'art. 1 lett. b) in sede di valutazione si terrà
conto con carattere prioritario dei titoli professionali e delle esperienze
acquisite in ambito professionale, economico ed amministrativo.
Art.
10 - Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte
dagli interessati, devono essere indirizzate al Preside della Facoltà
e pervenire entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
2. Alle domande può essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
Art.
11 - Esame e valutazione delle domande
I Consigli delle Facoltà o delle Scuole di specializzazione provvedono
alla valutazione comparativa delle domande presentate.
Art.
12 - Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno
accademico di riferimento ed il compenso previsto. Per i contratti da stipulare
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) deve essere indicata anche la tipologia
del corso (annuale, semestrale).
Il pagamento del corrispettivo è effettuato, dietro presentazione di
una dichiarazione del Preside della Facoltà attestante lo svolgimento
del Corso.
2. Qualora lo studioso od esperto sia anche un dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Art. 13 - Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto
1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti,
i professori a contratto, titolari di incarichi di insegnamento ufficiali di
cui all'art. 1, comma 1, lett. a), svolgono le attività didattiche previste
dal corso ufficiale, compresa la Presidenza delle commissioni di verifica del
profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento e la partecipazione
alle Commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di
Laurea nonché lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti
dalla Facoltà, di compiti di orientamento e assistenza agli studenti.
2. I professori a contratto, incaricati di svolgere attività didattica
integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), sono tenuti a svolgere
la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi
concordati con il professore ufficiale del corso.
Gli stessi possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni
di esame per il corso ufficiale del quale svolgono i corsi integrativi.
I corsi integrativi possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione
dello studente.
3. I professori a contratto sono tenuti a presentare al termine del corso, il
registro delle attività didattiche svolte;
4. Nei casi di grave inadempienza il contratto può essere risolto, previa
delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio di Facoltà
o della Scuola di specializzazione proponente.
I contratti devono prevedere la possibilità di recedere nel caso di gravi
violazioni del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 4 del
presente regolamento.
Art.
14 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento entrerà in vigore nell'anno accademico 2000/2001.
IL RETTORE
.OMISSIS
.
IL
CONSIGLIO
-
udita la relazione del Presidente;
- vista la legge del 15 maggio 1997 n. 127;
- visto il D.M. del 21 maggio 1998 n. 242;
- preso atto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 25.3.1999;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare lo schema di regolamento di cui al decreto ministeriale n. 242
del 21 maggio 1998 "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori
a contratto" allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente
delibera.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL RETTORE |
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Art.
1 - Oggetto, finalità e requisiti
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure
per il conferimento di contratti di insegnamento ai sensi del D.M. 21 maggio
1998 n. 242.
Le norme sulle procedure selettive non si applicano agli insegnamenti integrativi
di corsi ufficiali conferiti per chiara fama a eminenti studiosi o esperti di
altissima qualificazione professionale, italiani o stranieri, mediante la stipula
di appositi contratti.
L'Università per fare fronte a particolari e motivate esigenze didattiche,
può conferire, secondo le norme del presente regolamento e nei limiti
delle risorse disponibili, a seguito di specifiche pubbliche selezioni, mediante
contratti di diritto privato, incarichi aventi ad oggetto:
c) insegnamenti ufficiali nei Corsi di Laurea, di Diploma e nelle Scuole di
Specializzazione necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche
derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa;
d) corsi integrativi degli insegnamenti ufficiali finalizzati all'acquisizione
di significative esperienze professionali.
2. Gli incarichi di docenza di cui al presente regolamento devono essere affidati
a studiosi od esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale
anche di cittadinanza straniera, che non siano dipendenti di Università
italiane.
Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche di cui D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
3. Qualora l'Università abbia stipulato, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R.
11 luglio 1980 n. 382, convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento
di attività integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento
della formazione accademica e professionale, le funzioni di professore a contratto
possono essere attribuite, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti
agli enti convenzionati, su proposta del Consiglio di Facoltà, sentiti
i Consigli di Corso di Laurea, i Consigli di Diplomi universitari e i Consigli
delle Scuole di Specializzazione.
4. La qualificazione scientifica o professionale è comprovata dal possesso
di titoli scientifici o professionali e viene valutata nelle forme, nei modi
e secondo le procedure indicate negli artt. 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
6. Non rientrano tra i contratti di cui al D.M. 21.5.1998, n.242 e, pertanto,
non sono oggetto del presente regolamento, le attività sussidiarie, di
supporto e di collaborazione alla didattica quali le attività seminariali
e le esercitazioni.
Art.
2 - Durata e rinnovo
1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento hanno di norma la
durata massima di un anno accademico. Tuttavia, con delibera del Senato Accademico,
su proposta motivata dal Consiglio di Facoltà per quanto concerne la
persistenza delle particolari esigenze didattiche, la validità del docente
e la verifica sulle attività didattiche svolte, possono essere rinnovati
per non più di sei anni.
2. Ulteriori limitazioni possono essere determinate dalle singole Facoltà.
Art.
3 - Programmazione delle attività di docenza a contratto
In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse
disponibili i Consigli di Facoltà per i Corsi di Laurea, per i Corsi
di Diploma, i Consigli di Scuole di Specializzazione per Scuole di Specializzazione
propongono per i settori di loro competenza, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1, comma 1, l'attivazione di contratti per lo svolgimento di Corsi
ufficiali di cui alla lett. a), dell'art. 1, ed integrativi di cui alla lett.
b), dell'art. 1, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.
Per i corsi di studio interfacoltà le risorse necessarie saranno ripartite
pro-quota.
Le proposte dovranno precisare, tra l'altro, il programma delle attività
didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare
del compenso determinato ed una valutazione di congruità dello stesso
in relazione all'attività da svolgere.
Le proposte di cui alla lett. b), del precedente art. 1, devono essere formulate
ed inoltrate entro il 31 luglio di ciascun anno precedente l'anno accademico
di attuazione.
Art.
4 - Regime delle incompatibilità
1. I contratti sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R.
11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni.
2. I professori a contratto non possono essere contemporaneamente titolari di
assegni conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
3. Fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti, i professori
a contratto possono svolgere altre attività purchè compatibili
con la specifica attività didattica svolta nell'ambito universitario
e, comunque, non pregiudizievoli per l'Ateneo.
4. Compatibilmente con le attività di docenza loro assegnate, i professori
a contratto possono partecipare a ricerche e consulenze commissionate ai sensi
dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo
le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
Art.
5 - Trattamento previdenziale ed assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale,
le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni subiti
dai professori a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività
di docenza, per responsabilità civile imputabile all'Ateneo.
Art.
6 - Medici titolari di contratto
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria titolari di contratto per
lo svolgimento di incarichi di docenza in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche,
è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionali,
la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine
di aver accesso ai dati utili all'espletamento dell'attività di docenza
in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai
pazienti, purchè nel rispetto della legge n.675 del 31 dicembre 1996
e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali nonché del regolamento emanato da questo
Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento
dell'attività assistenziale.
Art.
7 - Attivazione delle procedure selettive
1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall'art. 2, la
scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di insegnamento avviene esclusivamente
a seguito delle procedure selettive previste dal presente regolamento.
2. Sulla base delle procedure previste dal precedente art. 3, e nel rispetto
degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche
per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, da attribuirsi
mediante contratti di diritto privato.
Art.
8 - Requisiti
Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di
comprovata qualificazione professionale e/o scientifica attinente al settore
scientifico-disciplinare cui afferisce l'insegnamento in questione. I Consigli
proponenti di cui al precedente art. 3, indicano i requisiti per partecipare
alle selezioni.
Art.
9 - Selezione
1. Per l'esperimento delle procedure previste dal presente regolamento relativamente
al conferimento di insegnamenti ufficiali nei Corsi di laurea e nelle Scuole
di Specializzazione non si procederà all'emissione di apposito bando.
I relativi bandi di supplenza potranno prevedere, su indicazione delle Facoltà
o delle Scuole di Specializzazione il ricorso al contratto laddove non sia pervenuta
domanda di supplenza. Della selezione viene data pubblicità mediante
affissione all'albo ufficiale dell'Università e delle strutture didattiche
dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
- titoli accademici;
- titoli scientifici;
- titoli professionali.
3. Per i contratti di cui all'art. 1 lett. b) in sede di valutazione si terrà
conto con carattere prioritario dei titoli professionali e delle esperienze
acquisite in ambito professionale, economico ed amministrativo.
Art.
10 - Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte
dagli interessati, devono essere indirizzate al Preside della Facoltà
e pervenire entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
2. Alle domande può essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
Art.
11 - Esame e valutazione delle domande
I Consigli delle Facoltà o delle Scuole di specializzazione provvedono
alla valutazione comparativa delle domande presentate.
Art.
12 - Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno
accademico di riferimento ed il compenso previsto. Per i contratti da stipulare
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) deve essere indicata anche la tipologia
del corso (annuale, semestrale).
Il pagamento del corrispettivo è effettuato, dietro presentazione di
una dichiarazione del Preside della Facoltà attestante lo svolgimento
del Corso.
2. Qualora lo studioso od esperto sia anche un dipendente di amministrazioni
pubbliche di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla
legislazione vigente.
Art.
13 - Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto
1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti,
i professori a contratto, titolari di incarichi di insegnamento ufficiali di
cui all'art. 1, comma 1, lett. a), svolgono le attività didattiche previste
dal corso ufficiale, compresa la Presidenza delle commissioni di verifica del
profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento e la partecipazione
alle Commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.
Le attività didattiche comprendono anche l'assegnazione delle tesi di
Laurea nonché lo svolgimento, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti
dalla Facoltà, di compiti di orientamento e assistenza agli studenti.
2. I professori a contratto, incaricati di svolgere attività didattica
integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), sono tenuti a svolgere
la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi
concordati con il professore ufficiale del corso.
Gli stessi possono partecipare, quali cultori della materia, alle commissioni
di esame per il corso ufficiale del quale svolgono i corsi integrativi.
I corsi integrativi possono costituire elemento di giudizio ai fini della valutazione
dello studente.
3. I professori a contratto sono tenuti a presentare al termine del corso, il
registro delle attività didattiche svolte;
4. Nei casi di grave inadempienza il contratto può essere risolto, previa
delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio di Facoltà
o della Scuola di specializzazione proponente.
I contratti devono prevedere la possibilità di recedere nel caso di gravi
violazioni del regime delle incompatibilità stabilite dall'art. 4 del
presente regolamento.
Art.
14 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento entrerà in vigore nell'anno accademico 2000/2001.
IL RETTORE
torna all'o.d.g. | vai al successivo |