20.8) ISTITUZIONE DIPLOMA UNIVERSITARIO IN "CONSULENTE DEL LAVORO"
Il
Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 24 febbraio 1999,
ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione, presso il nostro
Ateneo, del Diploma Universitario in "Consulente del Lavoro", proposto
dal Prof. Roberto Pessi, ordinario di Diritto della Previdenza Sociale.
Il Corso di Diploma ha lo scopo di offrire a livello universitario una opportunità
di formazione e di preparazione culturale e professionale per chi intenda intraprendere
l'attività di consulente del lavoro, nonché di aggiornamento e
di perfezionamento per quanti già esercitino tale attività professionale.
Il corso, inserito nella Facoltà di Economia, presenta un piano di studi
ed una impostazione didattica che non hanno riscontri nel panorama universitario
italiano, proponendosi di garantire ai discenti non soltanto gli essenziali
insegnamenti tecnico-giuridici strettamente connessi all'attività professionale
in questione, ma anche una serie di insegnamenti di taglio economico e aziendalistico,
ormai necessari per consentire al consulente del lavoro di ricoprire con la
dovuta competenza e capacità quel ruolo di consulente aziendale "globale"
che ad esso si richiede.
Per l'attività del corso verranno utilizzate le strutture e le attrezzature
della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata". Il Corso si avvarrà della collaborazione dei
docenti della Facoltà di Economia nonché di contratti di docenza
affidati a soggetti esterni, prescelti dagli organi del Corso secondo criteri
di serietà e competenza tecnica.
Per quanto attiene gli aspetti amministrativi, si provvederà con personale
in servizio presso l'Università di Roma "Tor Vergata" o con
l'eventuale attivazione di contratti ad hoc, mentre è previsto che gli
oneri economici relativi al personale docente siano coperti attraverso una apposita
convenzione con il Consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro
di Roma, che assume il patrocinio dell'iniziativa.
CORSO
DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
"CONSULENTE DEL LAVORO"
Proposta di Statuto
Art. 1 - Istituzione, finalità e durata del corso.
Presso
l'Ateneo di Roma "Tor Vergata" con sede presso la Facoltà di
Economia, è istituito il Diploma Universitario di "Consulente del
Lavoro".
Il Corso di diploma è finalizzato a fornire ai discenti le necessarie
conoscenze giuridiche, economiche ed aziendalistiche, nonché gli strumenti
operativi necessari allo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
La durata del corso è stabilita in tre anni e si conclude con un esame
di diploma.
Al termine del corso viene conferito il Diploma universitario in "Consulenza
del Lavoro".
Art. 2 - Accesso al Corso di Diploma.
L'iscrizione
al corso è regolata in conformità alle leggi che disciplinano
l'accesso agli studi universitari.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e la loro eventuale selezione
sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio della
Facoltà di Economia, in base ai criteri generali fissati dal Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Art. 3 - Consiglio del Corso di Diploma.
Al
Consiglio del corso partecipano nella sua composizione allargata - competente
per quello che concerne l'attuazione della didattica e lo svolgimento dei corsi
- tutti i titolari di insegnamento del corso stesso. Ogni altra competenza è
attribuita al consiglio del corso in composizione ristretta, al quale partecipano
i titolari di insegnamento docenti di ruolo nella Facoltà di Economia
dell'Università di Roma Tor Vergata.
Il Consiglio del corso nominerà il Coordinatore del Corso, individuandone
le attribuzioni ed i poteri.
Art. 4 - Organizzazione didattica.
Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 341 del 1990, la struttura didattica competente:
a)
individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate
nella tabella III allegata al Decreto del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali
obbligatori;
b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità
degli eventuali tirocini e degli altri momenti di formazione pratica;
c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali
indirizzi del corso di diploma universitario;
d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino
i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con
contenuti diversi.
La struttura didattica competente, inoltre, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.
Art. 5 - Piano di studi.
Il piano di studi del Corso di diploma universitario è il seguente:
I ANNO
Economia
politica (annuale) P01A
Storia del diritto del lavoro e del
movimento sindacale (semestrale) N19X
Ragioneria (annuale) P02A
Istituzioni di diritto privato (semestrale) N01X
Istituzioni di diritto pubblico (semestrale) N09X
Diritto del lavoro (annuale) N07X
Diritto sindacale (annuale) N07X
II ANNO
Diritto
del lavoro II (annuale) N07X
Diritto della previdenza sociale (annuale) N07X
Diritto commerciale (annuale) N04X
Diritto amministrativo (semestrale) N10X
Sociologia del lavoro (semestrale) Q05C
Economia del lavoro (semestrale) P01B
Organizzazione Aziendale (semestrale) P02D
III
ANNO
Programmazione e controllo (annuale) P02A
Diritto processuale del lavoro (semestrale) N15X
Diritto tributario (annuale) N13X
Diritto comunitario del lavoro (semestrale) N07X
Diritto e storia della previdenza
sociale comunitaria e comparata (semestrale) N07X
Diritto fallimentare (semestrale) N04X
Diritto penale del lavoro (semestrale) N07X
Igiene e sicurezza del lavoro (semestrale) N07X
Gestione del personale (semestrale) P02D
E' previsto lo svolgimento della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base, della prova di idoneità di lingua inglese, nonché di un periodo di tirocinio professionale.
Art. 6 - Affinità. Riconoscimenti.
Tra
il corso di laurea in Economia e il corso di diploma universitario di consulente
del lavoro vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della
legge n. 341/1990.
Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente
o parzialmente, ad esclusione delle annualità individuate dalla Facoltà
come obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo
nel corso di diploma, purchè i relativi insegnamenti siano compatibili,
anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
Il disposto del precedente comma - senza l'esclusione concernente le materie
fondamentali ed obbligatorie - disciplina anche il riconoscimento degli esami
sostenuti con esito positivo nel corso di laurea e ai fini del conseguimento
del diploma universitario.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- visto l'art. n. 60 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata";
- vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 24 febbraio
1999;
- vista la delibera del Senato Accademico dell'8 giugno 1999;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata" l'istituzione del Diploma Universitario in "Consulente del Lavoro" secondo il seguente statuto:
CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
"CONSULENTE DEL LAVORO"
Proposta di Statuto
Art. 1 - Istituzione, finalità e durata del corso.
Presso
l'Ateneo di Roma "Tor Vergata" con sede presso la Facoltà di
Economia, è istituito il Diploma Universitario di "Consulente del
Lavoro".
Il Corso di diploma è finalizzato a fornire ai discenti le necessarie
conoscenze giuridiche, economiche ed aziendalistiche, nonché gli strumenti
operativi necessari allo svolgimento della professione di consulente del lavoro.
La durata del corso è stabilita in tre anni e si conclude con un esame
di diploma.
Al termine del corso viene conferito il Diploma universitario in "Consulenza
del Lavoro".
Art. 2 - Accesso al Corso di Diploma.
L'iscrizione
al corso è regolata in conformità alle leggi che disciplinano
l'accesso agli studi universitari.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e la loro eventuale selezione
sono stabiliti annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio della
Facoltà di Economia, in base ai criteri generali fissati dal Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Art. 3 - Consiglio del Corso di Diploma.
Al
Consiglio del corso partecipano nella sua composizione allargata - competente
per quello che concerne l'attuazione della didattica e lo svolgimento dei corsi
- tutti i titolari di insegnamento del corso stesso. Ogni altra competenza è
attribuita al consiglio del corso in composizione ristretta, al quale partecipano
i titolari di insegnamento docenti di ruolo nella Facoltà di Economia
dell'Università di Roma Tor Vergata.
Il Consiglio del corso nominerà il Coordinatore del Corso, individuandone
le attribuzioni ed i poteri.
Art. 4 - Organizzazione didattica.
Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 341 del 1990, la struttura didattica competente:
a)
individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate
nella tabella III allegata al Decreto del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali
obbligatori;
b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità
degli eventuali tirocini e degli altri momenti di formazione pratica;
c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali
indirizzi del corso di diploma universitario;
d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino
i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con
contenuti diversi.
La struttura didattica competente, inoltre, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle prove di idoneità, del giudizio di valutazione del tirocinio professionale, dell'esame di diploma.
Art. 5 - Piano di studi.
Il piano di studi del Corso di diploma universitario è il seguente:
I ANNO
Economia
politica (annuale) P01A
Storia del diritto del lavoro e del
movimento sindacale (semestrale) N19X
Ragioneria (annuale) P02A
Istituzioni di diritto privato (semestrale) N01X
Istituzioni di diritto pubblico (semestrale) N09X
Diritto del lavoro (annuale) N07X
Diritto sindacale (annuale) N07X
II ANNO
Diritto
del lavoro II (annuale) N07X
Diritto della previdenza sociale (annuale) N07X
Diritto commerciale (annuale) N04X
Diritto amministrativo (semestrale) N10X
Sociologia del lavoro (semestrale) Q05C
Economia del lavoro (semestrale) P01B
Organizzazione Aziendale (semestrale) P02D
III
ANNO
Programmazione e controllo (annuale) P02A
Diritto processuale del lavoro (semestrale) N15X
Diritto tributario (annuale) N13X
Diritto comunitario del lavoro (semestrale) N07X
Diritto e storia della previdenza
sociale comunitaria e comparata (semestrale) N07X
Diritto fallimentare (semestrale) N04X
Diritto penale del lavoro (semestrale) N07X
Igiene e sicurezza del lavoro (semestrale) N07X
Gestione del personale (semestrale) P02D
E' previsto lo svolgimento della prova di idoneità di conoscenze informatiche di base, della prova di idoneità di lingua inglese, nonché di un periodo di tirocinio professionale.
Art. 6 - Affinità. Riconoscimenti.
Tra
il corso di laurea in Economia e il corso di diploma universitario di consulente
del lavoro vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della
legge n. 341/1990.
Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente
o parzialmente, ad esclusione delle annualità individuate dalla Facoltà
come obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo
nel corso di diploma, purchè i relativi insegnamenti siano compatibili,
anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura
didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
Il disposto del precedente comma - senza l'esclusione concernente le materie
fondamentali ed obbligatorie - disciplina anche il riconoscimento degli esami
sostenuti con esito positivo nel corso di laurea e ai fini del conseguimento
del diploma universitario.
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL RETTORE |
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