6.3) SIG. DI NARDO PAOLO - NATO A CHIETI IL 22.10.1952 - GIA' RICERCATORE - RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITA' COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.

In data 5.07.1991 il Sig. DI NARDO Paolo, in servizio presso questa Università con la qualifica di Ricercatore ha presentato istanza con la quale chiede, al fine di ottenere i benefici previsti dal settimo e ottavo comma dell'art. 68 del T.U. 10.1.1957 n. 3, che l'infermità della quale è affetto, diagnosticata: "OMISSIS" contratta a seguito di infortunio in itinere avvenuto il 24.09.1991 mentre lo lo stesso DI NARDO Paolo rientrava dall'Ospedale S. Eugenio dove aveva partecipato al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Cardiologia, gli venga riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio.
L'ufficio competente ha accertato il rispetto dei termini voluti dall'art. 36 del D.P.R. 686/1957.
In data 15.07.1998 la Commissione Medico Ospedaliera per i dipendenti civili dello Stato dell'Ospedale Militare Provinciale di Roma ha sottoposto il Sig. DI NARDO Paolo a visita medica collegiale e con verbale n. 5081/93 ha espresso il seguente parere: L'infermità in diagnosi "OMISSIS" è stata riportata in servizio e SI per causa di servizio ed è ascrivibile a NESSUNA categoria di pensione di cui alle tabelle A e B annesse al DPR 834/81.
La stessa Commissione ha rilevato inoltre che la domanda di riconoscimento è stata presentata nei termini di legge.
In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'ascrivibilità dell'infermità ad una della Categorie previste dal DPR 834/81 è finalizzata e perciò utilizzabile soltanto nell'ambito dell'eventuale procedimento per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, il Consiglio è tenuto a deliberare sui seguenti punti:
1) - sulla tempestività o la non tempestività dell'istanza di dipendenza da causa di servizio;
2) - se l'infermità riunisce o non riunisce in sé tutte le condizioni per le quali si possa considerare contratta in servizio e SI per causa di servizio;
3) - a quale categoria di pensione di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 834/1981 possa essere ascritta la menomazione;
4) - sulla concessione o la non concessione dell'equo indennizzo, la misura del quale sarà determinata a norma dell'art. 154 della Legge 312/80, come sostituito dall'art. 22 comma 28 della Legge 724/94 e dall'art. 1, comma 119,della Legge 662/96, al momento della liquidazione con le eventuali riduzioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 686/57 (nonchè sulla concessione degli altri benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957) e sulla concessione della pensione privilegiata diretta determinata ai sensi del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- esaminati gli atti;
- vista la necessità di dover deliberare in materia di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo nonchè della pensione privilegiata;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;


DELIBERA

- Risulta tempestiva l'istanza di dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 686/1957.
- L'infermità diagnosticata: "OMISSIS" è riconosciuta, stante il parere sopra citato, come contratta in servizio e per causa di servizio. La stessa appare ascrivibile a "NESSUNA" categoria di pensione.
- Conseguentemente al Sig. DI NARDO Paolo NON spetta l'equo indennizzo non essendo quest'ultimo quantificabile considerata la non ascrivibilità ad alcuna categoria di compenso.
- Non è ammissibile, altresì, il trattamento pensionistico privilegiato diretto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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