6.3) SIG. DI NARDO PAOLO - NATO A CHIETI IL 22.10.1952 - GIA' RICERCATORE - RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITA' COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.
In data 5.07.1991 il Sig. DI NARDO Paolo, in servizio presso
questa Università con la qualifica di Ricercatore ha presentato istanza
con la quale chiede, al fine di ottenere i benefici previsti dal settimo e ottavo
comma dell'art. 68 del T.U. 10.1.1957 n. 3, che l'infermità della quale
è affetto, diagnosticata: "OMISSIS" contratta a seguito di
infortunio in itinere avvenuto il 24.09.1991 mentre lo lo stesso DI NARDO Paolo
rientrava dall'Ospedale S. Eugenio dove aveva partecipato al Consiglio della
Scuola di Specializzazione in Cardiologia, gli venga riconosciuta come contratta
in servizio e per causa di servizio.
L'ufficio competente ha accertato il rispetto dei termini voluti dall'art. 36
del D.P.R. 686/1957.
In data 15.07.1998 la Commissione Medico Ospedaliera per i dipendenti civili
dello Stato dell'Ospedale Militare Provinciale di Roma ha sottoposto il Sig.
DI NARDO Paolo a visita medica collegiale e con verbale n. 5081/93 ha espresso
il seguente parere: L'infermità in diagnosi "OMISSIS" è
stata riportata in servizio e SI per causa di servizio ed è ascrivibile
a NESSUNA categoria di pensione di cui alle tabelle A e B annesse al DPR 834/81.
La stessa Commissione ha rilevato inoltre che la domanda di riconoscimento è
stata presentata nei termini di legge.
In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'ascrivibilità
dell'infermità ad una della Categorie previste dal DPR 834/81 è
finalizzata e perciò utilizzabile soltanto nell'ambito dell'eventuale
procedimento per la concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata,
il Consiglio è tenuto a deliberare sui seguenti punti:
1) - sulla tempestività o la non tempestività dell'istanza di
dipendenza da causa di servizio;
2) - se l'infermità riunisce o non riunisce in sé tutte le condizioni
per le quali si possa considerare contratta in servizio e SI per causa di servizio;
3) - a quale categoria di pensione di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 834/1981
possa essere ascritta la menomazione;
4) - sulla concessione o la non concessione dell'equo indennizzo, la misura
del quale sarà determinata a norma dell'art. 154 della Legge 312/80,
come sostituito dall'art. 22 comma 28 della Legge 724/94 e dall'art. 1, comma
119,della Legge 662/96, al momento della liquidazione con le eventuali riduzioni
di cui all'art. 49 del D.P.R. 686/57 (nonchè sulla concessione degli
altri benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957) e sulla concessione
della pensione privilegiata diretta determinata ai sensi del D.P.R. 1092/73
e successive modificazioni.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- esaminati gli atti;
- vista la necessità di dover deliberare in materia di riconoscimento
dell'infermità come dipendente da causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo nonchè della pensione privilegiata;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- Risulta tempestiva l'istanza di dipendenza da causa di servizio
ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 686/1957.
- L'infermità diagnosticata: "OMISSIS" è riconosciuta,
stante il parere sopra citato, come contratta in servizio e per causa di servizio.
La stessa appare ascrivibile a "NESSUNA" categoria di pensione.
- Conseguentemente al Sig. DI NARDO Paolo NON spetta l'equo indennizzo non essendo
quest'ultimo quantificabile considerata la non ascrivibilità ad alcuna
categoria di compenso.
- Non è ammissibile, altresì, il trattamento pensionistico privilegiato
diretto.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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