6.1) ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA E SALUTE OLTRE I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.
Il Presidente rammenta
che il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella seduta del 22 settembre
1999, ha deliberato di demandare al Rettore l'emissione dei provvedimenti relativi
al personale non docente riguardanti il collocamento in aspettativa, senza assegni,
per motivi di famiglia, oltre il limite di un anno previsto dall'art, 69 del
D.P.R. n. 3/57 e per un periodo di durata non superiore a sei mesi, ai sensi
dell'art. 70, comma 3° del medesimo D.P.R., senza la preventiva delibera
del Consiglio di Amministrazione.
Considerato che il personale docente e ricercatore, in merito all'aspettativa
per motivi di famiglia, è disciplinato dalle medesima normativa, propone
che quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella suddetta seduta
sia esteso anche a quest'ultimo.
Inoltre, al fine di snellire ulteriormente le procedure amministrative, propone
che anche i provvedimenti riguardanti la concessione dell'ulteriore periodo
di aspettativa, senza assegni, per motivi di salute, relativi al personale docente
e ricercatore che abbia raggiunto il limite di 18 mesi previsto dall'art. 68
del medesimo D.P.R., vengano emessi senza la preventiva delibera del Consiglio
di Amministrazione, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, così
come previsto dall'art. 70, comma 3° del D.P.R. n. 3/57
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita l'esposizione
del Presidente;
- visti gli artt. 68 e 69 ed in particolare l'art. 70 del D.P.R. 10 gennaio
1957 n. 3;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
- di demandare al Rettore, nel rispetto della normativa vigente e valutate le esigenze di Ateneo, l'emissione dei provvedimenti relativi al personale docente e ricercatore, riguardante il collocamento in aspettativa, per motivi di salute o di famiglia, oltre i limiti previsti dagli artt. 68 e 69 del D.P.R. 3/57, rispettivamente di diciotto mesi e di un anno, senza la preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, per un periodo di durata non superiore a sei mesi e senza assegni, ai sensi dall'art.70, 3° comma del medesimo D.P.R..
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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