I DIVISIONE
2.1) MODIFICA AL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE
RESE DAGLI STUDENTI (LEGGE 2.12.91, N. 390) E NUMERO DI COLLABORAZIONI
BANDITE PER L'A.A. 2001/2002
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di approvare le modifiche
al regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a
tempo parziale rese dagli studenti (legge 2.12.91 n. 390, art.13)
come di seguito riportato;
- di stabilire per la.a.
2001/2002 in n. 370 le collaborazioni da mettere a concorso, suddivise
nel modo seguente secondo quanto deciso dal Senato Accademico nella
seduta del 31 ottobre 2001:
- Facoltà di Economia
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64
|
- Facoltà di Giurisprudenza
|
64
|
- Facoltà di Ingegneria
|
55
|
- Facoltà di Lettere e Filosofia
|
43
|
- Facoltà di Medicina e Chirurgia
|
43
|
- Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
|
41
|
- Servizi Generali dell'Ateneo
|
60
|
|
---
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Totale
|
370
|
- di stabilire in £. 14.000
il costo per ogni ora di collaborazione per un totale di £. 777.000.000
esclusa la polizza assicurativa contro gli infortuni.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE FORME DI COLLABORAZIONE
A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI
(Art. 13 legge 2.12.1991
n. 390; D.P.C.M. 9.4.2001)
Art. 1
L'Università degli studi
di Roma "Tor Vergata" definisce annualmente, secondo quanto
disposto dall'art. 13 della legge 390 del 2.12.1991, forme di collaborazione
degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo,
con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza di cui
all'art. 12 della legge n. 341 del 19.11.1990, allo svolgimento
degli esami, nonchè all'assunzione di responsabilità amministrative.
Art. 2
Le attività per le quali
può essere richiesta la collaborazione degli studenti sono individuate
annualmente con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico
e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 3
1. L'affidamento dell'attività
di collaborazione è effettuato in forma contrattuale, a tempo parziale
ed entro i limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università
con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato.
2. La prestazione dello studente
non può essere superiore a 150 ore per ciascun anno, con un impegno
non inferiore ad unora e non superiore a 3 per ciascuna giornata
lavorativa, salvo diversa autorizzazione per particolari incarichi
assegnati allo studente, in accordo con lo stesso, e deve svolgersi
nell'arco temporale corrispondente alla durata dellanno solare.
3. L'importo del corrispettivo
per ciascuna ora lavorativa stabilito, in prima applicazione del
presente regolamento in £. 14.000 (quattordicimila), può essere
rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede
di deliberazione sul numero e sulla ripartizione degli incarichi
di collaborazione da mettere a concorso.
4. La collaborazione non
configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non
dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
5. E' a carico dell'Università
l'onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni.
6. La copertura finanziaria
della spesa complessiva da destinare all'attivazione degli incarichi
di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390/91 è
deliberata dal Consiglio di Amministrazione che utilizza una parte
delle entrate derivanti dai contributi degli studenti e da eventuali
trasferimenti finalizzati effettuati da enti pubblici e/o privati.
7. LUniversità degli
Studi di Roma "Tor Vergata", su proposta e con fondi dellAzienda
per il Diritto allo studio Universitario (ADISU) della stessa Università,
cura altresì lattribuzione di collaborazioni degli studenti
per il funzionamento di strutture di servizio dellADISU stesso
mediante lutilizzazione delle graduatorie formulate ai sensi
del presente regolamento, predisposte annualmente dallUniversità.
Art. 4
1. Alle collaborazioni possono
accedere gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" iscritti ai corsi di laurea o di diploma in regola
con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi (o dispensati
totalmente o parzialmente per merito e condizioni economiche disagiate)
in possesso, nell'anno accademico per il quale è indetto il concorso,
dei seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione
della domanda siano regolarmente iscritti al 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
anno in corso (secondo la durata legale del corso di studi) di un
corso di laurea o di diploma, laurea di I livello o specialistica
(come proseguimento della laurea di I livello); sono altresì
ammessi gli studenti fuori corso che si trovino nella condizione
di essere risultati iscritti fuori corso o ripetente per non più
di un anno durante la carriera scolastica (a tal fine si valuta
la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione allUniversità
ed il totale degli anni previsto nellordinamento degli studi
della Facoltà cui lo studente è iscritto al momento della presentazione
della domanda di collaborazione);
b) se trasferiti da altre
Università, lo siano almeno da un anno, alla data di presentazione
della domanda;
c) non siano lavoratori dipendenti
o autonomi;
d) non si siano resi responsabili
di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi
alla funzionalità delle strutture di assegnazione durante lo svolgimento
di precedenti prestazioni collaborative;
e) se trattasi di studenti
in corso aver maturato fino al giorno precedente la pubblicazione
del bando di concorso almeno i 2/5 dei crediti complessivamente
previsti dal corso di studi, in riferimento all'anno di iscrizione;
f) se trattasi di studenti
fuori corso o ripetenti dellultimo anno, il numero complessivo
dei crediti maturati, fino al giorno precedente la pubblicazione
del bando di concorso, non dovrà essere inferiore ai 3/5 del numero
totale dei crediti maturati per la conclusione del corso di studi;
g) non abbiano in corso o
non abbiano subito provvedimenti disciplinari ovvero non siano sottoposti
a procedimenti giudiziari penali.
2. Lannualità degli
studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti
di sede è calcolata sulla base delle determinazioni del Corso di
Laurea o Diploma al quale gli studenti si sono trasferiti.
3. A parità di curriculum
formativo prevalgono le condizioni di reddito più disagiate.
4. Il reddito da dichiarare
è il reddito calcolato per la determinazione della fascia contributiva
così come previsto per il pagamento della tassa di iscrizione, secondo
quando stabilito ogni anno dallAteneo.
5. Le domande per un massimo
di 3 (come riportato nel successivo art. 5, c. 3) per l'accesso
alle collaborazioni, e le relative informazioni sulle condizioni
economiche e di merito (mediante l'indicazione degli esami superati,
dei crediti maturati e della votazione riportata), sono presentate
dagli studenti secondo lo schema allegato (Allegato 1) avvalendosi
della facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Lautocertificazione
è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte
dellAmministrazione universitaria anche in collaborazione
con gli organi di polizia Tributaria e dellAmministrazione
Finanziaria.
7. Gli studenti di nazionalità
straniera sono legittimati a concorrere allattribuzione degli
incarichi di collaborazione alle condizioni previste dal secondo
comma dellart. 20 della L. 390/91.
Art. 5
1. I concorsi per il conferimento
delle collaborazioni, nel numero complessivo determinato dal Consiglio
di Amministrazione e ripartito dal Senato Accademico tra le varie
strutture interessate, devono essere banditi nel periodo intercorrente
tra il 1 e il 15 novembre e resi pubblici mediante affissione nelle
bacheche delle Facoltà, dei Dipartimenti, delle stutture interessate
e di quelle comunque idonee allinformazione degli studenti.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15 dicembre.
2. Il bando, conforme allo
schema allegato al presente regolamento (Allegato 2) dovrà riportare
il fac-simile della domanda di partecipazione.
3. La ripartizione degli
incarichi di collaborazione di cui al comma 1, è effettuata, nel
modo seguente:
a) tra le Facoltà e nellambito
di queste, tra le singole strutture direttamente interessate, tenendo
conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma, riferito allanno accademico precedente a quello per
il quale è bandito il concorso, e delle caratteristiche e le peculiarità
dei servizi da attivare o potenziare;
b) tra i servizi che coinvolgono
più Facoltà;
c) tra i servizi centralizzati
ed indifferenziati che riguardano la generalità degli studenti iscritti
allAteneo. Tali incarichi sono assegnati agli studenti tenendo
presente il numero di iscritti a ciascuna Facoltà riferiti allanno
accademico precedente a quello per il quale è bandito il concorso,
in rapporto al numero di collaborazioni messe a concorso. Nel caso
in cui in corso danno, si verifichi un ampliamento dei posti,
le nuove collaborazioni sono assegnate sulla base del maggior punteggio.
Le Facoltà possono prevedere
alloccorrenza la possibilità di utilizzare parte delle collaborazioni
part-time per lassistenza organizzativa e/o logistica (volontaria)
agli studenti portatori di handicap, senza alcuna implicazione di
tipo sanitario.
4. Sulla base di tale ripartizione
gli studenti interessati possono presentare non più di 3 domande.
5. In ciascuna domanda gli
aspiranti devono indicare se e per quali concorsi hanno presentato
analoga domanda; nellipotesi affermativa in ciascuna domanda
gli interessati dovranno dichiarare, secondo un ordine decrescente
di preferenza, per quale graduatoria intendano optare qualora si
collocassero in posizione utile in più graduatorie.
6. La domanda di ammissione
di cui al comma 3 lettera a) deve essere rivolta al Preside della
Facoltà competente, secondo il corso di laurea o di diploma cui
lo studente è iscritto e consegnata presso la rispettiva segreteria
di presidenza. Nel caso in cui vengano emessi bandi separati per
i servizi di cui al comma 3 lettere b) e c) le domande di ammissione
rivolte al Magnifico Rettore devono essere consegnate presso lAmministrazione
Centrale (secondo le modalità riportate nel bando).
7. Nel caso in cui, nel corso
di un anno accademico, a fronte di una esigenza straordinaria, o
richiesta formulata da enti che abbiano una convenzione con lUniversità
(C.N.R., ecc) e nellinteresse degli studenti, il Consiglio
di Amministrazione conceda un incremento del numero di borse, prima
di emanare un nuovo bando devono essere utilizzate, fino ad esaurimento,
le graduatorie degli idonei.
Art. 6
1. Al fine di operare una
razionale selezione delle domande degli studenti che concorrono
allaffidamento degli incarichi di collaborazione, nonchè un
opportuno decentramento funzionale dellintero procedimento
concorsuale, sono costituite con decreto del Rettore tante Commissioni
quante sono le Facoltà istituite nellAteneo e nellambito
delle quali si trovano le strutture che devono avvalersi della collaborazione
studentesca. Distinte Commissioni sono costituite nel caso il procedimento
concorsuale interessi servizi di supporto alla didattica che coinvolgano
più Facoltà, ovvero servizi centralizzati ed indifferenziati che
riguardino la generalità degli studenti iscritti allAteneo.
2. Le domande di ammissione
alla selezione, di cui allart. 5 comma 3. lettera a), sono
oggetto di esame e valutazione da parte di una commissione così
composta:
- il Preside della Facoltà
nellambito della quale operano i centri di servizio assegnatari
degli incarichi di collaborazione studentesca, ovvero un suo delegato,
con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore
della Facoltà nominato dal Preside;
- un impiegato dellarea
amministrativa o tecnica della Facoltà con qualifica funzionale
non inferiore alla sesta, nominato dal Preside, con funzioni di
Segretario.
3. Le domande di ammissione
alla selezione di cui allart. 5 comma 3. lettera b) (servizi
di supporto alla didattica che coinvolgano più Facoltà), sono oggetto
di esame e valutazione da parte di una commissione così composta:
- un Preside di Facoltà designato
dal Senato Accademico, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore
di una delle Facoltà interessate designato dal Senato Accademico;
- un impiegato dellarea
amministrativa o tecnica con qualifica funzionale non inferiore
alla sesta, in servizio nellambito delle Facoltà interessate,
designato dal Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario;
4. Le domande di ammissione
alla selezione di cui allart.5 comma 3. lettera c) (servizi
indifferenziati e centralizzati che riguardano la generalità degli
studenti iscritti allAteneo), saranno oggetto di esame e valutazione
da parte di una commissione così composta:
- il Direttore Amministrativo
(o suo delegato), con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore
designato dal Rettore;
- un impiegato dellarea
amministrativa o tecnica con qualifica funzionale non inferiore
alla sesta in servizio nellAmministrazione centrale dellAteneo
designato dal Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario;
5. Il punteggio da assegnare
ad ogni candidato deve essere determinato sulla base della somma
di due punteggi aventi lo stesso valore massimo, ottenuti nel modo
seguente:
a) valutazione della media
dei voti degli esami, ponderati rispetto al loro peso in crediti,
riportata negli esami superati nel corso degli studi fino al giorno
precedente la data di pubblicazione del bando di concorso;
b) valutazione del numero
dei crediti acquisiti rispetto al numero totale di crediti previsti
nel piano di studi per gli anni precedenti a quello al quale laspirante
è iscritto.
I due punteggi possono
essere sommati con pesi diversi, il cui rapporto può variare da
1 a 2 a favore di quello relativo al punto b.
Nel caso di insegnamenti
del vecchio ordinamento per i quali non fosse previsto un numero
di crediti, tale numero viene convenzionalmente posto pari a 10.
6. A parità di merito la
posizione in graduatoria è determinata con riferimento al minor
reddito.
7. A conclusione dei lavori
le Commissioni, entro il 31 gennaio, formulano le graduatorie degli
aspiranti e dichiarano beneficiari degli incarichi di collaborazione
gli studenti che risultino collocati utilmente nelle graduatorie
stesse, fino a copertura del numero degli incarichi messi a concorso
complessivamente nellambito di ciascuna facoltà o per i servizi
coinvolgenti più Facoltà ovvero per i servizi centralizzati ed indifferenziati
riguardanti la generalità degli studenti iscritti allAteneo.
8. Ai fini della graduatoria
vale il seguente ordine di priorità:
1) gli studenti risultati
idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dallADISU,
e che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari
di tali provvidenze nella.a. precedente (DPCM 9 aprile 2001);
2) gli studenti non beneficiari
delle borse di studio concesse dallADISU;
3) gli studenti beneficiari
delle borse di studio conferite dallADISU.
9. Le graduatorie verranno
affisse presso le Presidenze delle Facoltà e presso la Divisione
I, Settore Diritto allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche.
Gli studenti interessati potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie provvisorie, presentare, presso il Settore Diritto
allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche, della Divisione I
ricorso al Rettore, avverso le graduatorie provvisorie pubblicate.
Trascorso il termine dei 15 giorni e dopo aver valutato gli eventuali
ricorsi prodotti dagli interessati, si procederà alla formulazione
delle graduatorie definitive.
10. Le graduatorie devono
prevedere l'assegnazione degli aventi diritto alle collaborazioni
alle strutture per le quali gli incarichi stessi sono stati messi
a concorso, nel rispetto se possibile delle preferenze, non più
di due, espresse dagli aspiranti nella domanda di ammissione.
11. I verbali contenenti
le graduatorie di merito nonchè le domande di ammissione degli studenti
devono essere inviate, a cura del Presidente della Commissione,
all'Amministrazione Centrale che provvederà, con decreto del Rettore,
alla nomina dei vincitori.
12. L'Amministrazione ha
facoltà di procedere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione
che si siano resi disponibili, per rinuncia, decadenza o qualsiasi
altro motivo, a coloro che seguono nell'ordine di ciascuna graduatoria
degli idonei cui si riferiscono le disponibilità.
13. In caso di interruzione
della prestazione prima del completamento della stessa, si potrà
attivare una nuova collaborazione per le ore residue ricorrendo
alla relativa graduatoria di merito.
14. Qualora lo studente dovesse
laurearsi prima del termine previsto per la conclusione dell'intero
incarico, venendo meno le condizioni previste per il diritto alla
collaborazione, la prestazione è da ritenersi conclusa alla data
della laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente
rese, e la possibilità di cui ai precedenti commi 10 e 11.
Art. 7
1. I responsabili dei centri
di servizio delle biblioteche competenti per Facoltà, ove dotati
di autonomia di spesa, per i concorsi di cui allart. 5 comma
3 lettera a) e l'Amministrazione Centrale relativamente ai concorsi
di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) provvedono alla stipula
dei contratti di collaborazione part-time con ciascuno studente
avente diritto; nel contratto devono essere indicati i seguenti
elementi:
- generalità dello studente,
residenza, codice fiscale;
- l'oggetto e la durata (in
ore lavorative complessive dell'anno accademico) dello stesso nonchè
il contenuto della prestazione;
- che il vincolo non configura
un rapporto di lavoro subordinato e la prestazione non dà luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblci concorsi;
- l'entità del corrispettivo,
determinato in un compenso forfettario deliberato dal Consiglio
di Amministrazione;
- le modalità di pagamento
del compenso pattuito (per un massimo di 3 rate); la corresponsione
dei compensi deve avvenire dopo lultimazione della prestazione
cui i compensi medesimi o le singole rate si riferiscono;
- l'orario di espletamento
della prestazione (suscettibile di variazione, fermo restando il
limite delle ore, secondo le esigenze del servizio) che costituisce
l'oggetto del rapporto di collaborazione;
- l'obbligo del risultato.
2. Il pagamento delle rate
del compenso è subordinato alla presentazione al responsabile della
struttura che provvede alla stipula del contratto, di una breve
relazione sull'attività prestata dallo studente in termini di impegno,
di qualità, di efficacia, di corretto comportamento, predisposta
dal responsabile della struttura di servizio cui è assegnato lo
studente.
3. Sulla base di una motivata
relazione negativa, sottoscritta dal responsabile del servizio cui
è stato assegnato lo studente, si può procedere, previa audizione
dellorgano collegiale di governo cui fa capo la struttura
direttamente interessata, alla risoluzione del contratto di collaborazione,
fermo restando la liquidazione delle ore effettivamente rese. Tale
valutazione negativa, comporta altresì l'esclusione dello studente,
per l'anno successivo a quello cui si riferisce il risultato negativo,
del diritto di essere ammesso ad altra eventuale procedura concorsuale
per la selezione dei destinatari di incarichi di collaborazione.
Tale esclusione si applica anche nel caso di conclusione dell'intera
collaborazione con relazione negativa finale.
4. Ai sensi dell'art. 13,
comma 3, lettera d) della legge 390/91 al termine dell'anno di collaborazione,
deve essere redatta, a cura e firma del responsabile a cui è assegnato
lo studente collaboratore, la relazione finale sull'attività complessivamente
svolta dallo stesso e sulla efficacia del servizio attivato. La
relazione finale, purchè prodotta in tempo utile ai fini del pagamento
dell'ultima rata del compenso, sostituisce quella dellultima
rata.
Di tali relazioni si terrà
conto nell'assegnazione degli incarichi di collaborazione nell'anno
successivo.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto
dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente
in materia ed all'avviso di selezione che sarà predisposto e reso
pubblico all'occorrenza.
Art. 9
Il presente regolamento verrà
pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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