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DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II

2.3) REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE RICERCATORE DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" A SOCIETA' DI ALTA TECNOLOGIA DI CUI ALL'ART. 2 - COMMA 1, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999 N. 297 ED ALL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DELL'8 AGOSTO 2000 N. 593.

..........OMISSIS..........

ESPRIME

- parere favorevole in merito al "Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" a società di alta tecnologia di cui all'art. 2 - comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 ed all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593 predisposto da una Commissione istituita con decreto rettorale n. 753 dell'8 marzo 2001", così come nel testo che segue:

Regolamento per la partecipazione del personale docente dell'Università di Roma "Tor Vergata" a società di alta tecnologia di cui all'art 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed all'art.11 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593.

Art. 1
Principi generali

Nel rispetto dei propri fini istituzionali l'Università di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata "Università", persegue gli obiettivi di promozione e sostegno della ricerca scientifica segnalati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, d'ora in avanti citato come decreto 297, prendendo atto della loro realizzabilità anche a mezzo della partecipazione diretta di proprio personale docente (o comunque rientrante nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) del predetto decreto) a società di alta tecnologia, costituite o da costituire, previste dall'art. 2, comma 1, lett. e, del decreto 297 e dall'art. 11 del decreto del Ministero 8 agosto 2000, n. 593, di seguito citato come decreto 593.
La presenza del personale predetto a società di alta tecnologia richiamate nel comma precedente è improntata, nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università, a criteri di elasticità nell'alternativa tra le forme giuridiche previste dai citati decreti n. 297 e n. 593; e garantisce la massima tutela dei dipendenti interessati, compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali e degli interessi della medesima Università e con i principi di parità di trattamento, trasparenza e correttezza delle procedure.

Art. 2
Modalità di partecipazione del personale alle società di alta tecnologia

Il personale di cui all'art. 2 del decreto 297, autorizzato, ai sensi dei successivi articoli 5, 6 e 9, a svolgere la propria attività a favore di società di alta tecnologia costituite o da costituire previste dai decreti 297 e 593, è alternativamente:
· mantenuto in servizio, con partecipazione ai risultati di lavoro e di capitale delle ricerche svolte nei termini compatibili con la disciplina della società partecipata, la quale dovrà riconoscere all'Università il diritto ad una privativa pari alle somme a qualsiasi titolo corrisposte al dipendente partecipante;
· posto in congedo senza assegni, con attribuzione dei risultati di lavoro e di capitale della ricerca alla società e al dipendente nei termini previsti dalla legislazione vigente, salvi i diritti dell'Università per conferimento di tecnologia o di immagine di cui ai successivi articoli 3 e 7.
L'autorizzazione, in relazione alle esigenze delle situazioni in concreto interessate, ha durata determinata non superiore a due anni, con possibilità di rinnovo nei limiti posti dalla legge. Il rientro in servizio anticipato del dipendente nelle condizioni originarie è valutato entro tre mesi dalla richiesta del dipendente medesimo. L'autorizzazione può essere revocata, per giustificati motivi, entro tre mesi dalla comunicazione di tali motivi alla società interessata ed al dipendente, nonché nei casi di sussistenza di conflitti di interessi in danno dell'Università di cui al successivo articolo 4 e di violazione dell'obbligo di relazione periodica di cui al successivo articolo 4.

Art. 3
Attribuzione dei risultati delle ricerche svolte e partecipazione ai risultati dell'Università e/o del suo perso
nale
Nei casi di autorizzazione di cui al precedente articolo 2, all'Università compete comunque il corrispettivo dell'apporto fornito, accertato con stima accettata dalla società partecipata dal dipendente, e da regolarsi in termini di partecipazione periodica ai risultati della ricerca ovvero di liquidazione forfetaria in unica soluzione.
La materia sarà comunque oggetto di regolamentazione in sede di accordi dell'Università con la società di alta tecnologia interessata, ovvero con i partecipanti alla medesima nel momento della costituzione impegnati a garantire l'applicazione della disciplina da parte della società e di eventuali futuri altri soci. I regolamenti, che in sede di accordi tra l'Università e la società di alta tecnologia si conviene che vengano adottati dalla stessa società di alta tecnologia in relazione all'attività di ricerca, dovranno rispettare le indicazioni convenute e comunque essere tempestivamente comunicati all'Università.
Gli accordi di cui al comma precedente potranno fra l'altro riguardare, secondo principi di tutela dell'interesse scientifico dell'Università e di economicità per la medesima e nel rispetto di trasparenza e correttezza contrattuale:
- l'utilizzazione delle strutture dell'Università a mezzo di conferimento diretto o di ricorso a contratti di scambio a titolo gratuito o verso equo corrispettivo;
- il trasferimento del know how, reso o meno oggetto di tutela brevettuale o analoga, a mezzo di contratti di cessione o di licenza, a titolo esclusivo o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;
- l'utilizzazione di personale nelle forme giudicate più adeguate, anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione diretta del personale medesimo alla società ai sensi del precedente articolo 2, sempre con il consenso del personale medesimo e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente;
- nelle ipotesi di spin-off, la durata dell'intervento dell'Università o del suo personale, nonché l'eventuale effettuazione di azioni di tutoraggio ed assistenza;
- la dismissione della partecipazione dell'Università o del suo personale, e la regolamentazione dei rapporti economici relativi ai beni e valori conferiti in caso di non restituzione dei medesimi o di variazione del loro valore rispetto all'inizio del rapporto;
- i criteri di trasferimento dei risultati di know how e di innovazione da parte delle società a terzi, con preferenza per enti o imprese che hanno condiviso l'iniziativa.

Art. 4
Regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi

Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, il personale dell'Università che voglia essere autorizzato, ai sensi del presente regolamento, a partecipare a società di alta tecnologia, presenta, nella fase di istruzione del procedimento, apposita dichiarazione dalla quale emergano, con la massima trasparenza e senza inesattezze o reticenze, gli interessi del dipendente medesimo nella iniziativa e il livello dei dati dal medesimo posseduti sul valore e sulla potenzialità delle tecnologie suscettibili di trasferimento.
In pendenza dell'autorizzazione, il personale sopra detto ha l'obbligo di informare l'Università di ogni circostanza che possa risultare significativa ai fini della possibile lesione di interessi dell'Università medesima per conflitto con i propri interessi.
Nel momento della cessazione degli effetti dell'autorizzazione, il personale, sia nel caso nel quale intenda richiedere il reinserimento nella condizione originaria, sia nel caso in cui intenda risolvere il rapporto di lavoro con l'Università, deve informare l'Università di ogni circostanza di potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Università connessa alla persistenza di rapporti, anche di mera partecipazione, con la società di alta tecnologia interessata, o a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche effettuate.
In ogni caso, il dipendente autorizzato ad operare in società di alta tecnologia ai sensi del presente regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di lealtà, di correttezza e riservatezza nei confronti dell'Università e delle attività da questa gestite, con l'obbligo di inviare annualmente una dettagliata relazione in merito all'attività svolta presso la società ed ai risultati del lavoro svolto.

Art. 5
Procedure di valutazione e decisioni connesse
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, sono stabiliti i criteri di valutazione delle ipotesi di partecipazione del proprio personale a società di alta tecnologia, tenendo conto anche dell'alternativa della partecipazione diretta dell'Università in iniziative comuni con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.
L'autorizzazione a partecipare in società di alta tecnologia è concessa al personale dell'Università sulla base di idonea istruttoria effettuata, su iniziativa del personale interessato o della struttura presso la quale il medesimo opera, dalla apposita organizzazione preposta di cui al successivo articolo 10, tenendo conto, in particolare, dell'adeguatezza della partecipazione del personale a realizzare gli interessi dell'Università, in relazione ai seguenti elementi:
a) l'oggetto della società presso la quale il personale dell'Università svolgerà la propria attività e la sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università:
1) le attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico;
2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle
ricerche;
3) la formazione che il personale autorizzato potrebbe maturare
4) la collaborazione della società con enti e organismi sovranazionali;
5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
b) la natura della società alla quale il dipendente parteciperà e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro:
1) l'applicazione o meno del diritto italiano;
2) lo scopo di lucro o mutualistico;
3) la destinazione dei risultati della ricerca, tenuto conto dell'oggetto e della natura dei partecipanti;
4) la destinazione dei risultati economici della gestione;
5) il rischio economico che la partecipazione del dipendente può
comportare;
6) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
7) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
8) la durata dell'iniziativa ed i ruoli di "incubazione" o tutoraggio eventualmente da svolgere, nonché le eventuali condizioni di dismissione delle partecipazioni limitate a fasi di avvio delle iniziative;
c) l'eventuale coinvolgimento di istituti di ricerca o di un programma nazionale o internazionale di ricerca, (strutture di ricerca) e la possibilità per tali strutture di operare al fine di consentire la efficace partecipazione dell'Università all'iniziativa;
d) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa;
e) il ruolo che l'Università è chiamata a svolgere in termini di sostegno tecnico e finanziario dell'iniziativa;
f) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale e i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale;
g) le prospettive di riconoscimento ai dipendenti dell'Università autorizzati a partecipare all'iniziativa di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla funzionalità dell'attività istituzionale.
L'istruttoria di cui al presente articolo dovrà altresì verificare se sussistano, tenuto conto della rilevanza scientifica ed economica dell'iniziativa, eventuali esigenze di scelta a mezzo di avviso pubblico degli altri soggetti partecipanti alle iniziative di costituzione di società di alta tecnologia partecipate da personale autorizzato dell'Università; in caso affermativo, degli elementi di valutazione di cui al comma precedente dovrà tenersi evidente conto nelle procedure di individuazione dei potenziali partecipanti alla gara.

Art. 6
Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Università

Nel caso, di cui al precedente art 5, comma 2, lett. c), di coinvolgimento diretto di una struttura di ricerca dell'Università, l'interesse alla partecipazione diretta risulta dalla proposta dei competenti organi della struttura, relativamente alla convenienza, per tale struttura, dell'adesione, tenendo anche conto del rapporto tra il prevedibile impegno ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso di cui al comma 1, l'Università, nell'autorizzare la presenza di proprio personale nell'iniziativa, può, con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione di rapporti con la società in questione, ferma restando la possibilità di direttive generali da parte del Senato Accademico dell'Università, relativamente agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare rilevanza.

Art. 7
Tutela del nome e dell'immagine dell'Università e del suo personale

Gli accordi collegati alla costituzione di società di alta tecnologia con la partecipazione di personale dell'Università autorizzato ai sensi del presente regolamento disciplinano tra l'altro la spendita e la utilizzazione del nome e dell'immagine dell'Università.
In particolare, dovrà prevedersi l'adozione di ogni cautela al fine di prevenire ed impedire comportamenti che possano ledere il nome e l'immagine dell'Università e dovrà essere riconosciuto all'Università, in caso di risultati della ricerca, il giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.


Art. 8
Referenti dell'Università per le iniziative partecipate

Per ogni iniziativa di cui al presente provvedimento, il Rettore dell'Università, nel rispetto di cui all'art. 5, comma 1, ferme restando le competenze delle strutture di ricerca eventualmente coinvolte nell'iniziativa, impegna il dipendente dell'Università operante nella società in questione (ovvero altro soggetto appartenente all'organizzazione di cui al successivo articolo 10) a verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in particolare di operare perché l'Ateneo disponga di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.

Art. 9
Informazione sui servizi prestati dall'Università

L'ufficio di cui al successivo articolo 10, comma 1, organizza una informazione periodica a favore di tutti i soggetti attualmente o potenzialmente interessati sui servizi prestati ai sensi del presente regolamento e sui tempi previsti per la istruzione delle azioni da svolgere. I tempi dovranno risultare compatibili con gli obiettivi di efficienza adeguati alla partecipazione dell'Università o di proprio personale a società di alta tecnologia.

Art. 10
Organizzazione preposta

Con decreto del Rettore dell'Università é individuata la struttura competente a svolgere l'attività istruttoria e ogni altra attività prevista dalle disposizioni che precedono, curando il monitoraggio degli effetti dell'eventuale partecipazione dei dipendenti dell'Università alle iniziative disciplinate dal presente regolamento, anche in termini di riflessi sul nome e sull'immagine dell'Università stessa.
La struttura di cui al comma 1 fornisce alle strutture scientifiche direttamente coinvolte l'assistenza, giuridica e tecnica, necessaria per la migliore gestione della tutela delle idee che si sviluppano o della partecipazione dell'Università o di suo personale nelle società di alta tecnologia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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