DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II
2.3) REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE
DEL PERSONALE RICERCATORE DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "TOR VERGATA" A SOCIETA' DI ALTA TECNOLOGIA DI
CUI ALL'ART. 2 - COMMA 1, LETT. E), DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO
1999 N. 297 ED ALL'ART. 11 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DELL'8 AGOSTO 2000 N.
593.
..........OMISSIS..........
ESPRIME
- parere favorevole in merito
al "Regolamento per la partecipazione del personale ricercatore
dipendente dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" a società di alta tecnologia di cui all'art.
2 - comma 1, lett. e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n.
297 ed all'art. 11 del decreto del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n.
593 predisposto da una Commissione istituita con decreto rettorale
n. 753 dell'8 marzo 2001", così come nel testo che segue:
Regolamento per la partecipazione
del personale docente dell'Università di Roma "Tor Vergata"
a società di alta tecnologia di cui all'art 2, comma 1, lett.
e), del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ed all'art.11
del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica dell'8 agosto 2000 n. 593.
Art. 1
Principi generali
Nel rispetto dei propri fini istituzionali l'Università di
Roma "Tor Vergata", di seguito denominata "Università",
persegue gli obiettivi di promozione e sostegno della ricerca scientifica
segnalati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, d'ora
in avanti citato come decreto 297, prendendo atto della loro realizzabilità
anche a mezzo della partecipazione diretta di proprio personale
docente (o comunque rientrante nelle categorie di cui all'art. 1,
comma 1, lett. e) del predetto decreto) a società di alta
tecnologia, costituite o da costituire, previste dall'art. 2, comma
1, lett. e, del decreto 297 e dall'art. 11 del decreto del Ministero
8 agosto 2000, n. 593, di seguito citato come decreto 593.
La presenza del personale predetto a società di alta tecnologia
richiamate nel comma precedente è improntata, nel rispetto
dei fini istituzionali dell'Università, a criteri di elasticità
nell'alternativa tra le forme giuridiche previste dai citati decreti
n. 297 e n. 593; e garantisce la massima tutela dei dipendenti interessati,
compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali e degli
interessi della medesima Università e con i principi di parità
di trattamento, trasparenza e correttezza delle procedure.
Art. 2
Modalità di partecipazione del personale alle società
di alta tecnologia
Il personale di cui all'art. 2 del decreto 297, autorizzato, ai
sensi dei successivi articoli 5, 6 e 9, a svolgere la propria attività
a favore di società di alta tecnologia costituite o da costituire
previste dai decreti 297 e 593, è alternativamente:
· mantenuto in servizio, con partecipazione ai risultati
di lavoro e di capitale delle ricerche svolte nei termini compatibili
con la disciplina della società partecipata, la quale dovrà
riconoscere all'Università il diritto ad una privativa pari
alle somme a qualsiasi titolo corrisposte al dipendente partecipante;
· posto in congedo senza assegni, con attribuzione dei risultati
di lavoro e di capitale della ricerca alla società e al dipendente
nei termini previsti dalla legislazione vigente, salvi i diritti
dell'Università per conferimento di tecnologia o di immagine
di cui ai successivi articoli 3 e 7.
L'autorizzazione, in relazione alle esigenze delle situazioni in
concreto interessate, ha durata determinata non superiore a due
anni, con possibilità di rinnovo nei limiti posti dalla legge.
Il rientro in servizio anticipato del dipendente nelle condizioni
originarie è valutato entro tre mesi dalla richiesta del
dipendente medesimo. L'autorizzazione può essere revocata,
per giustificati motivi, entro tre mesi dalla comunicazione di tali
motivi alla società interessata ed al dipendente, nonché
nei casi di sussistenza di conflitti di interessi in danno dell'Università
di cui al successivo articolo 4 e di violazione dell'obbligo di
relazione periodica di cui al successivo articolo 4.
Art. 3
Attribuzione dei risultati delle ricerche svolte e partecipazione
ai risultati dell'Università e/o del suo personale
Nei casi di autorizzazione di cui al precedente articolo 2, all'Università
compete comunque il corrispettivo dell'apporto fornito, accertato
con stima accettata dalla società partecipata dal dipendente,
e da regolarsi in termini di partecipazione periodica ai risultati
della ricerca ovvero di liquidazione forfetaria in unica soluzione.
La materia sarà comunque oggetto di regolamentazione in sede
di accordi dell'Università con la società di alta
tecnologia interessata, ovvero con i partecipanti alla medesima
nel momento della costituzione impegnati a garantire l'applicazione
della disciplina da parte della società e di eventuali futuri
altri soci. I regolamenti, che in sede di accordi tra l'Università
e la società di alta tecnologia si conviene che vengano adottati
dalla stessa società di alta tecnologia in relazione all'attività
di ricerca, dovranno rispettare le indicazioni convenute e comunque
essere tempestivamente comunicati all'Università.
Gli accordi di cui al comma precedente potranno fra l'altro riguardare,
secondo principi di tutela dell'interesse scientifico dell'Università
e di economicità per la medesima e nel rispetto di trasparenza
e correttezza contrattuale:
- l'utilizzazione delle strutture dell'Università a mezzo
di conferimento diretto o di ricorso a contratti di scambio a titolo
gratuito o verso equo corrispettivo;
- il trasferimento del know how, reso o meno oggetto di tutela brevettuale
o analoga, a mezzo di contratti di cessione o di licenza, a titolo
esclusivo o non esclusivo, senza o dietro corrispettivo;
- l'utilizzazione di personale nelle forme giudicate più
adeguate, anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione diretta
del personale medesimo alla società ai sensi del precedente
articolo 2, sempre con il consenso del personale medesimo e nel
rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente;
- nelle ipotesi di spin-off, la durata dell'intervento dell'Università
o del suo personale, nonché l'eventuale effettuazione di
azioni di tutoraggio ed assistenza;
- la dismissione della partecipazione dell'Università o del
suo personale, e la regolamentazione dei rapporti economici relativi
ai beni e valori conferiti in caso di non restituzione dei medesimi
o di variazione del loro valore rispetto all'inizio del rapporto;
- i criteri di trasferimento dei risultati di know how e di innovazione
da parte delle società a terzi, con preferenza per enti o
imprese che hanno condiviso l'iniziativa.
Art. 4
Regolamentazione delle ipotesi di conflitto di interessi
Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di
interessi, il personale dell'Università che voglia essere
autorizzato, ai sensi del presente regolamento, a partecipare a
società di alta tecnologia, presenta, nella fase di istruzione
del procedimento, apposita dichiarazione dalla quale emergano, con
la massima trasparenza e senza inesattezze o reticenze, gli interessi
del dipendente medesimo nella iniziativa e il livello dei dati dal
medesimo posseduti sul valore e sulla potenzialità delle
tecnologie suscettibili di trasferimento.
In pendenza dell'autorizzazione, il personale sopra detto ha l'obbligo
di informare l'Università di ogni circostanza che possa risultare
significativa ai fini della possibile lesione di interessi dell'Università
medesima per conflitto con i propri interessi.
Nel momento della cessazione degli effetti dell'autorizzazione,
il personale, sia nel caso nel quale intenda richiedere il reinserimento
nella condizione originaria, sia nel caso in cui intenda risolvere
il rapporto di lavoro con l'Università, deve informare l'Università
di ogni circostanza di potenziale conflitto tra i propri interessi
e quelli dell'Università connessa alla persistenza di rapporti,
anche di mera partecipazione, con la società di alta tecnologia
interessata, o a prospettive di ulteriori sviluppi delle ricerche
effettuate.
In ogni caso, il dipendente autorizzato ad operare in società
di alta tecnologia ai sensi del presente regolamento sarà
tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di lealtà, di
correttezza e riservatezza nei confronti dell'Università
e delle attività da questa gestite, con l'obbligo di inviare
annualmente una dettagliata relazione in merito all'attività
svolta presso la società ed ai risultati del lavoro svolto.
Art. 5
Procedure di valutazione e decisioni connesse
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme
del Senato Accademico, sono stabiliti i criteri di valutazione delle
ipotesi di partecipazione del proprio personale a società
di alta tecnologia, tenendo conto anche dell'alternativa della partecipazione
diretta dell'Università in iniziative comuni con altri soggetti
pubblici o privati, italiani o stranieri.
L'autorizzazione a partecipare in società di alta tecnologia
è concessa al personale dell'Università sulla base
di idonea istruttoria effettuata, su iniziativa del personale interessato
o della struttura presso la quale il medesimo opera, dalla apposita
organizzazione preposta di cui al successivo articolo 10, tenendo
conto, in particolare, dell'adeguatezza della partecipazione del
personale a realizzare gli interessi dell'Università, in
relazione ai seguenti elementi:
a) l'oggetto della società presso la quale il personale dell'Università
svolgerà la propria attività e la sua capacità
di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università:
1) le attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico;
2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati
delle
ricerche;
3) la formazione che il personale autorizzato potrebbe maturare
4) la collaborazione della società con enti e organismi sovranazionali;
5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
b) la natura della società alla quale il dipendente parteciperà
e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro:
1) l'applicazione o meno del diritto italiano;
2) lo scopo di lucro o mutualistico;
3) la destinazione dei risultati della ricerca, tenuto conto dell'oggetto
e della natura dei partecipanti;
4) la destinazione dei risultati economici della gestione;
5) il rischio economico che la partecipazione del dipendente può
comportare;
6) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
7) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
8) la durata dell'iniziativa ed i ruoli di "incubazione"
o tutoraggio eventualmente da svolgere, nonché le eventuali
condizioni di dismissione delle partecipazioni limitate a fasi di
avvio delle iniziative;
c) l'eventuale coinvolgimento di istituti di ricerca o di un programma
nazionale o internazionale di ricerca, (strutture di ricerca) e
la possibilità per tali strutture di operare al fine di consentire
la efficace partecipazione dell'Università all'iniziativa;
d) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine
di evitare rischi di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione
all'iniziativa;
e) il ruolo che l'Università è chiamata a svolgere
in termini di sostegno tecnico e finanziario dell'iniziativa;
f) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e
personale e i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità
dell'azione istituzionale;
g) le prospettive di riconoscimento ai dipendenti dell'Università
autorizzati a partecipare all'iniziativa di un ruolo negli organi
di scelta, di gestione, di controllo di valutazione tecnica ed i
riflessi di tale assunzione di ruoli sulla funzionalità dell'attività
istituzionale.
L'istruttoria di cui al presente articolo dovrà altresì
verificare se sussistano, tenuto conto della rilevanza scientifica
ed economica dell'iniziativa, eventuali esigenze di scelta a mezzo
di avviso pubblico degli altri soggetti partecipanti alle iniziative
di costituzione di società di alta tecnologia partecipate
da personale autorizzato dell'Università; in caso affermativo,
degli elementi di valutazione di cui al comma precedente dovrà
tenersi evidente conto nelle procedure di individuazione dei potenziali
partecipanti alla gara.
Art. 6
Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Università
Nel caso, di cui al precedente art 5, comma 2, lett. c), di coinvolgimento
diretto di una struttura di ricerca dell'Università, l'interesse
alla partecipazione diretta risulta dalla proposta dei competenti
organi della struttura, relativamente alla convenienza, per tale
struttura, dell'adesione, tenendo anche conto del rapporto tra il
prevedibile impegno ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono
resi entro trenta giorni dalla richiesta.
Nel caso di cui al comma 1, l'Università, nell'autorizzare
la presenza di proprio personale nell'iniziativa, può, con
la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie
o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione
di rapporti con la società in questione, ferma restando la
possibilità di direttive generali da parte del Senato Accademico
dell'Università, relativamente agli obblighi di comunicazione
periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare
rilevanza.
Art. 7
Tutela del nome e dell'immagine dell'Università e del suo
personale
Gli accordi collegati alla costituzione di società di alta
tecnologia con la partecipazione di personale dell'Università
autorizzato ai sensi del presente regolamento disciplinano tra l'altro
la spendita e la utilizzazione del nome e dell'immagine dell'Università.
In particolare, dovrà prevedersi l'adozione di ogni cautela
al fine di prevenire ed impedire comportamenti che possano ledere
il nome e l'immagine dell'Università e dovrà essere
riconosciuto all'Università, in caso di risultati della ricerca,
il giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed
immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale
coinvolto.
Art. 8
Referenti dell'Università per le iniziative partecipate
Per ogni iniziativa di cui al presente provvedimento, il Rettore
dell'Università, nel rispetto di cui all'art. 5, comma 1,
ferme restando le competenze delle strutture di ricerca eventualmente
coinvolte nell'iniziativa, impegna il dipendente dell'Università
operante nella società in questione (ovvero altro soggetto
appartenente all'organizzazione di cui al successivo articolo 10)
a verificare, nella gestione della partecipazione, il rispetto delle
regole e degli adempimenti di cui al presente regolamento, ed in
particolare di operare perché l'Ateneo disponga di adeguata
informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza
di questioni di particolare rilievo.
Art. 9
Informazione sui servizi prestati dall'Università
L'ufficio di cui al successivo articolo 10, comma 1, organizza una
informazione periodica a favore di tutti i soggetti attualmente
o potenzialmente interessati sui servizi prestati ai sensi del presente
regolamento e sui tempi previsti per la istruzione delle azioni
da svolgere. I tempi dovranno risultare compatibili con gli obiettivi
di efficienza adeguati alla partecipazione dell'Università
o di proprio personale a società di alta tecnologia.
Art. 10
Organizzazione preposta
Con decreto del Rettore dell'Università é individuata
la struttura competente a svolgere l'attività istruttoria
e ogni altra attività prevista dalle disposizioni che precedono,
curando il monitoraggio degli effetti dell'eventuale partecipazione
dei dipendenti dell'Università alle iniziative disciplinate
dal presente regolamento, anche in termini di riflessi sul nome
e sull'immagine dell'Università stessa.
La struttura di cui al comma 1 fornisce alle strutture scientifiche
direttamente coinvolte l'assistenza, giuridica e tecnica, necessaria
per la migliore gestione della tutela delle idee che si sviluppano
o della partecipazione dell'Università o di suo personale
nelle società di alta tecnologia.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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