DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III
20.3) OMISSIS - RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITA'
COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO E CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- Risulta tempestiva l'istanza
di dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'art. 36 del D.P.R.
686/1957.
- L'infermità "OMISSIS" è ascrivibile, nella
misura massima, alla Tabella B, misura Max, annessa al D.P.R. n.
834 del 30.12.1981.
- L' infermità risulta contratta in servizio e SI per causa
di servizio senza che da parte dell'interessata vi sia stata particolare
colpa;
- Conseguentemente alla OMISSIS spetta l'equo indennizzo, la misura
del quale sarà determinata a norma dell'art. 154 della legge
n. 312/80, come sostituito dall'art.22 comma 28 della Legge 724/94
e dall'art. 1 comma 119 della Legge 662/96, al momento della liquidazione
con le eventuali riduzioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 686/57
(nonché sugli altri benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R.
N. 3/1957).
- Di dare mandato agli Uffici per l'inoltro al Comitato per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie al fine di acquisire l'ulteriore parere previsto.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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