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DIVISIONE I - IV RIPARTIZIONE

2.1) MODIFICHE DI STATUTO

..........OMISSIS..........

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alle modifiche statutarie relative agli articoli 22 e 82, nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:

Articolo 22
Il Consiglio degli studenti

1.Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto del Rettore ed è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Facoltà e nel Senato accademico. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale il Presidente e il Vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:
a)piano triennale di sviluppo dell'Università;
b) piano annuale della didattica;
c) regolamento generale d'Ateneo;
d) regolamento degli studenti;
e) istituzione e soppressione di Facoltà e Corsi di studio;
f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio;
h) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;
i)organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con Università italiane e straniere.
3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa verrà trasmessa al Rettore, ai Presidi di Facoltà e ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.
4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.
5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e può presentare proposte agli organi competenti.
6. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del Consiglio dal Presidente del medesimo.

Articolo 82
Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1.L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.
2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.
3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente di Corso di studio, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore.
4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.
5. i rappresentanti degli studenti che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il 120° giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università di Roma "Tor Vergata".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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