DIVISIONE I - IV RIPARTIZIONE
2.1) MODIFICHE DI STATUTO
..........OMISSIS..........
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
- alle modifiche statutarie
relative agli articoli 22 e 82, nel tenore risultante dal testo
qui di seguito riportato:
Articolo 22
Il Consiglio degli studenti
1.Il Consiglio degli studenti è organo
di rappresentanza degli studenti. E' costituito con decreto del
Rettore ed è composto dagli studenti eletti nei Consigli
di Facoltà e nel Senato accademico. Le modalità di
funzionamento del Consiglio sono fissate da un apposito regolamento,
deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il
Consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione annuale
il Presidente e il Vicepresidente che, unitamente agli studenti
eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. Esprime parere obbligatorio al Senato
accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni
relative ai seguenti oggetti:
a)piano triennale di sviluppo dell'Università;
b) piano annuale della didattica;
c) regolamento generale d'Ateneo;
d) regolamento degli studenti;
e) istituzione e soppressione di Facoltà e Corsi di studio;
f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei
contributi per i laboratori e le biblioteche;
g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti
meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione
del diritto allo studio;
h) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli
studenti;
i)organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti
con Università italiane e straniere.
3. Predispone una relazione annuale
sull'organizzazione e sull'efficacia della offerta didattica dell'Ateneo.
Essa verrà trasmessa al Rettore, ai Presidi di Facoltà
e ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, che ne faranno,
nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da
loro presieduti.
4. Valuta la corrispondenza tra il
bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda
i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica.
5. Esprime parere facoltativo su ogni
altro argomento di interesse degli studenti e può presentare
proposte agli organi competenti.
6. L'Università garantisce al
Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese
quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del
bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti
su delibera del Consiglio dal Presidente del medesimo.
Articolo 82
Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
1.L'efficacia delle elezioni e delle designazioni
è subordinata all'accettazione dell'interessato.
2. Qualora la titolarità di
una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la
relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento
dell'accettazione della carica stessa.
3. Non si può essere simultaneamente
titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente di
Corso di studio, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà,
Prorettore vicario e Rettore.
4. Non possono essere eletti in nessun
organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione,
risultino iscritti all'Università da un numero di anni che
ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di
laurea o diploma.
5. i rappresentanti degli studenti
che conseguano la laurea triennale decadono dal mandato il 120°
giorno successivo al conseguimento della laurea stessa, a meno che,
entro tale termine, non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica
presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti
l'anzianità accademica si intende in relazione al giorno
di immatricolazione all'Università di Roma "Tor Vergata".
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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