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20.15) Proposte di modifica al Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

..........OMISSIS..........

ESPRIME

parere favorevole in merito alle modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 1 Istituzione dei dottorati di ricerca

1.Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'Università.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere inferiore a 3. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle Facoltà interessate o dei Dipartimenti e previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi per l'accesso e la frequenza, il numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
4. Con decreto rettorale, le indicazioni di cui sopra vengono confermate negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti.

Art.2 Obbiettivi formativi e programma di studi

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico corso di dottorato.

Art.3 Organi dei corsi di dottorato di ricerca e relativi compiti

1. Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Collegio dei docenti è composto di massima da non più di nove docenti universitari designati dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza quadriennale, il proprio Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni. Il Collegio dei docenti delibera, in particolare, alla fine di ogni anno di corso l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovraintende il funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese. Il Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo stato del corso di cui all'art.13.
4. Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra tutti gli iscritti al corso e partecipa, con funzioni consultiva, alle riunioni del Consiglio del centro di spesa presso il quale corso ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.

Art. 4 Durata dei corsi

1. La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici per i dottorandi a tempo pieno e a cinque anni per i dottorandi a tempo parziale.

Art. 5 Modalità di ammissione ai corsi

1. Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso della laurea o che conseguano entro la data dell'esame di ammissione la laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla commissione per l'esame di ammissione.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli presentati e di una prova orale e/o scritta, a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due membri scelti tra i professori appartenenti al Collegio dei docenti. Il Rettore provvede, altresì, alla nomina di due supplenti. Al termine della prova d'esame la commissione compila una graduatoria generale di merito.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi
4. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

Art. 6 Modalità di conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che può essere ripetuto una sola volta. L'Università, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. L'Università assicura inoltre la pubblicità degli atti di procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università provvede al deposito di copia della tesi di dottorato presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore su proposta della Commissione di cui al comma 4.
3. La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione del collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
4. La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei docenti. Tale Commissione è composta da docenti universitari italiani o stranieri di cui non più di uno sia componente del Collegio dei docenti. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
5. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione abbia concluso i sui lavori, il Rettore può decretarne la decadenza nominando una nuova Commissione. Qualora il ritardo sia dovuto a fatto od impedimento di uno o più componenti la sostituzione riguarda soltanto tali componenti.


Art. 7 Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati dall'Ateneo, dal 90 per cento dei contributi per l'accesso e la frequenza di cui all'art.9 nonchè dal 90 per cento dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
2. Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per i docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può essere altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso per la documentata attività di organizzazione e gestione del corso di dottorato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire l'ammontare del contributo per l'accesso la frequenza e può disporre l'esonero (totale o parziale) dai contributi per l'accesso e la frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di dottorato.

Art. 8 Procedure contabili

1. Al bilancio di Ateneo è destinato il 10 per cento dei contributi per l'accesso e la frequenza, oltre la quota per l'assicurazione obbligatoria, nonchè il 10 per cento dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria. La restante quota viene trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.

Art. 9 Contributo per l'accesso e la frequenza

1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione e frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi fissato annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo.
2. L'esonero (totale o parziale) dal contributo per l'accesso e la frequenza può essere annualmente disposto dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, l'esonero parziale del contributo per l'accesso e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il corso a tempo parziale.

Art. 10 Borse di studio

1. Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore, in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del merito e in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, l'assegnazione è fatta dal Collegio dei docenti.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere, oltre che a totale o parziale carico dell'Ateneo, anche a carico totale o parziale di enti esterni sulla base di convenzioni. In tale ultimo caso il cofinanziamento della borsa di studio ammonta al 50% del totale.
4. L'importo delle borse di studio può, per i dottorandi che si recano all'estero, essere aumentato anche per periodi inferiori ad un anno fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.
5. I titolari di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate. Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso con l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
6. Il collegio docenti può, inoltre , escludere dal corso i dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore ad un anno per maternità e servizio militare e non superiore a due anni per grave e documentata malattia.
7. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce possono essere coperti, dal Collegio dei Docenti, attingendo dalla graduatoria di merito del concorso.
8. I titolari di borse di studio fermi restando i loro doveri, possono svolgere altre attività retribuite, giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo di Lit. 18 milioni pena la decadenza dal godimento della borsa.
9. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
10. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Art. 11 Attività di supporto alla didattica

1. L'attività di insegnamento costituisce parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal secondo anno di corso, Le Facoltà, con apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata attività di supporto alla didattica, tanto all'interno dei corsi di dottorato quanto all'interno dei corsi di diploma o di laurea. tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in ogni caso, compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita essa può dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza.

Art. 12 Incompatibilità

1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore ad un anno. Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
2. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o istituto di ricerca italiano o straniero.

Art. 13 Valutazione

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Coordinatore farà pervenire all'ufficio competente dell'Università una particolareggiata relazione sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare, fra l'altro e per l'ultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi e le modalità del loro svolgimento, informazioni circa l'attività didattica e di ricerca e circa le ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni circa i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali. Alla relazione dovrà essere allegata una valutazione scritta della situazione del corso redatta dal Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi di dottorato, facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma precedente.


Art. 14 Abbreviazioni di corso

1. Il collegio dei docenti può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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