20.15) Proposte di modifica al Regolamento
per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
..........OMISSIS..........
ESPRIME
parere favorevole in merito
alle modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione
dei corsi di dottorato di ricerca
Art. 1 Istituzione dei dottorati di ricerca
1.Presso l'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti corsi di
dottorato di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell'offerta
didattica di terzo livello dell'Università.
2. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non
può essere inferiore a 3. Le tematiche scientifiche e le
relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi
al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione
di più settori.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle
Facoltà interessate o dei Dipartimenti e previo parere favorevole
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto
di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà
specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento
del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di
un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica
ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione
e di accordi nazionali ed internazionali, l'ammontare del contributo
per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero
di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi
per l'accesso e la frequenza, il numero di borse di studio, il centro
di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa
e la sede delle attività didattiche.
4. Con decreto rettorale, le indicazioni di cui sopra vengono confermate
negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione
del Collegio dei docenti.
Art.2 Obbiettivi formativi e programma
di studi
1. I corsi per il conseguimento del dottorato
di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso
università, enti pubblici o soggetti privati, attività
di ricerca di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza
di corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali
e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo
le modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico
corso di dottorato.
Art.3 Organi dei corsi di dottorato di
ricerca e relativi compiti
1. Organi del corso sono: (a) il Coordinatore,
(b) il Collegio dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Collegio dei docenti è composto di massima da non più
di nove docenti universitari designati dal Consiglio o dai Consigli
di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza
quadriennale, il proprio Coordinatore tra i professori di ruolo
a tempo pieno componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti
ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività
didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni
ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni
altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano
di spese. Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni
con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione
anche al di fuori delle convenzioni. Il Collegio dei docenti delibera,
in particolare, alla fine di ogni anno di corso l'ammissione degli
iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale sulla base
delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla
base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di
studio e ricerca.
3. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica
del corso, ne sovraintende il funzionamento, coordina le attività
e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta ed autorizza
tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle
spese. Il Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo
stato del corso di cui all'art.13.
4. Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra
tutti gli iscritti al corso e partecipa, con funzioni consultiva,
alle riunioni del Consiglio del centro di spesa presso il quale
corso ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
Art. 4 Durata dei corsi
1. La durata dei corsi per il conseguimento
del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni
accademici per i dottorandi a tempo pieno e a cinque anni per i
dottorandi a tempo parziale.
Art. 5 Modalità di ammissione ai
corsi
1. Possono presentare domanda di ammissione
al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso
della laurea o che conseguano entro la data dell'esame di ammissione
la laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente
dalla commissione per l'esame di ammissione.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli
presentati e di una prova orale e/o scritta, a giudizio insindacabile
di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal
Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due membri
scelti tra i professori appartenenti al Collegio dei docenti. Il
Rettore provvede, altresì, alla nomina di due supplenti.
Al termine della prova d'esame la commissione compila una graduatoria
generale di merito.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale la Commissione e le modalità
di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi
4. L'Università assicura la pubblicità degli atti
delle procedure di valutazione.
Art. 6 Modalità di conferimento
del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale che può essere
ripetuto una sola volta. L'Università, a richiesta degli
interessati, ne certifica il conseguimento. L'Università
assicura inoltre la pubblicità degli atti di procedure di
valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente
al rilascio del titolo, l'Università provvede al deposito
di copia della tesi di dottorato presso le biblioteche nazionali
di Roma e Firenze.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto
del Rettore su proposta della Commissione di cui al comma 4.
3. La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione
del collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
4. La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad
una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio
dei docenti. Tale Commissione è composta da docenti universitari
italiani o stranieri di cui non più di uno sia componente
del Collegio dei docenti. Nel caso di dottorati istituiti a seguito
di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo
le modalità previste dagli accordi stessi.
5. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre
il trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi di
dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni
entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti
delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia
all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione
abbia concluso i sui lavori, il Rettore può decretarne la
decadenza nominando una nuova Commissione. Qualora il ritardo sia
dovuto a fatto od impedimento di uno o più componenti la
sostituzione riguarda soltanto tali componenti.
Art. 7 Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per
il funzionamento del corso sono costituite, oltre che dai fondi
di funzionamento erogati dall'Ateneo, dal 90 per cento dei contributi
per l'accesso e la frequenza di cui all'art.9 nonchè dal
90 per cento dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con
soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
2. Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per
i docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito
un compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme,
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può
essere altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso
per la documentata attività di organizzazione e gestione
del corso di dottorato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire l'ammontare
del contributo per l'accesso la frequenza e può disporre
l'esonero (totale o parziale) dai contributi per l'accesso e la
frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione
di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del
corso di dottorato.
Art. 8 Procedure contabili
1. Al bilancio di Ateneo è destinato
il 10 per cento dei contributi per l'accesso e la frequenza, oltre
la quota per l'assicurazione obbligatoria, nonchè il 10 per
cento dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti
estranei all'amministrazione universitaria. La restante quota viene
trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso il quale il
corso ha la propria sede amministrativa.
Art. 9 Contributo per l'accesso e la frequenza
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento
di un contributo per l'accesso e la frequenza. I titolari di borsa
di studio sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione
e frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la
copertura di infortuni e per responsabilità civile contro
terzi fissato annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo.
2. L'esonero (totale o parziale) dal contributo per l'accesso e
la frequenza può essere annualmente disposto dal Collegio
dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso
di parità di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio
dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
In particolare, l'esonero parziale del contributo per l'accesso
e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso
successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il
corso a tempo parziale.
Art. 10 Borse di studio
1. Ad un numero di iscritti, che può
essere rideterminato annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari
o superiore, in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti,
sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del
merito e in caso di parità di merito, in base alla valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive
integrazioni e modificazioni.
2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione
per l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure
di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili
in anni successivi al primo, l'assegnazione è fatta dal Collegio
dei docenti.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
presente articolo possono essere, oltre che a totale o parziale
carico dell'Ateneo, anche a carico totale o parziale di enti esterni
sulla base di convenzioni. In tale ultimo caso il cofinanziamento
della borsa di studio ammonta al 50% del totale.
4. L'importo delle borse di studio può, per i dottorandi
che si recano all'estero, essere aumentato anche per periodi inferiori
ad un anno fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.
5. I titolari di borse di studio e gli iscritti hanno l'obbligo
di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività
di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate.
Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore
Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso
con l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che
sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza
delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta
giorni.
6. Il collegio docenti può, inoltre , escludere dal corso
i dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi
possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore
ad un anno per maternità e servizio militare e non superiore
a due anni per grave e documentata malattia.
7. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce
possono essere coperti, dal Collegio dei Docenti, attingendo dalla
graduatoria di merito del concorso.
8. I titolari di borse di studio fermi restando i loro doveri, possono
svolgere altre attività retribuite, giudicate compatibili
dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito complessivo
personale lordo di Lit. 18 milioni pena la decadenza dal godimento
della borsa.
9. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di
formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
10. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 11 Attività di supporto alla
didattica
1. L'attività di insegnamento costituisce
parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente,
a partire dal secondo anno di corso, Le Facoltà, con apposita
delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una
limitata attività di supporto alla didattica, tanto all'interno
dei corsi di dottorato quanto all'interno dei corsi di diploma o
di laurea. tale attività, autorizzata dal Coordinatore del
corso, non dovrà in ogni caso, compromettere l'attività
di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi
come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita
essa può dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo
per l'accesso e la frequenza.
Art. 12 Incompatibilità
1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono
svolgere periodi di formazione presso Università o istituti
di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore ad
un anno. Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
2. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena
l'esclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato
presso altra università o istituto di ricerca italiano o
straniero.
Art. 13 Valutazione
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento, e successivamente a scadenza annuale ed
entro il 31 dicembre di ogni anno, il Coordinatore farà pervenire
all'ufficio competente dell'Università una particolareggiata
relazione sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà
riportare, fra l'altro e per l'ultimo quinquennio, le date effettive
di inizio dei corsi e le modalità del loro svolgimento, informazioni
circa l'attività didattica e di ricerca e circa le ammissioni
degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni circa
i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali.
Alla relazione dovrà essere allegata una valutazione scritta
della situazione del corso redatta dal Rappresentante dei dottorandi.
2. Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei
fondi destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi
di dottorato, facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa
dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma
precedente.
Art. 14 Abbreviazioni di corso
1. Il collegio dei docenti può abbreviare,
al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati
vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo
di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente
dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno
annuale.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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