DIVISIONE I
20.9) MODIFICHE DI STATUTO
..........OMISSIS..........
ESPRIME
parere favorevole alle seguenti modifiche
di statuto:
Articolo 5
Attività didattica
1.- Nell'Università vengono svolti
corsi per il conseguimento dei titoli di laurea, di laurea specialistica,
di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca, di Master
di I livello e di Master di II livello. In essa vengono, altresì,
organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione
universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti.
Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento
e di aggiornamento post-laurea e post-laurea specialistica e corsi
di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza
e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni
ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in
prevalenza, da personale docente dell'Università salvo deroghe
previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche
competenti ed approvate dal Senato accademico.
2.- L'ordinamento degli studi, dei corsi,
e delle attività formative è disciplinato da regolamenti
didattici.
3.- L'Università considera prioritaria
l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima efficacia;
nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia
delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attività
didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati.
4.- Per offrire agli studenti più
ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi
con istituzioni pubbliche o private.
Articolo 25
Attività didattica
1. L'attività didattica dell'Università
si svolge nell'ambito:
a) dei Corsi di Laurea
b) dei Corsi di Laurea Specialistica
c) dei Corsi di Diploma di Specializzazione
d) dei Corsi di Dottorato di Ricerca
e) dei Corsi di Master di I livello
f) dei Corsi di Master di II livello
2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione
e l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente.
Articolo 68
Diploma universitario
Soppresso
Articolo 69
Corsi di laurea
Soppresso
Articolo 70
Diploma di specializzazione
Soppresso
Articolo 71
Dottorato di ricerca
Soppresso
Articolo 74
Esami
1. La composizione delle commissioni preposte
agli esami di profitto è disciplinata con regolamenti deliberati
dai Consigli di Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) che tali commissioni siano di regola, presiedute dal responsabile
del corso o del modulo (o da uno dei responsabili dei corsi o dei
moduli, nel caso di corsi integrati);
b) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università
e/o da cultori della materia; che questi ultimi vengano individuati
in base a delibera del Consiglio, adottata su proposta del Presidente
della commissione d'esame;
c) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento
di nomina della Commissione, di norma, su proposta del titolare
del corso o del modulo, dandone adeguata informazione.
2. La composizione delle commissioni preposte
all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli è disciplinata
con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della
normativa statale e del Regolamento didattico di Ateneo. Tali regolamenti
fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di
regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi.
I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente
del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
3. Per tutte le prove d'esame i punteggi
attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio
competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché
di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato
accademico.
Articolo 75
Ulteriori iniziative didattiche
Soppresso
Articolo 82
Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni
è subordinata all'accettazione dell'interessato.
2. Qualora la titolarità di una carica
accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione
dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione
della carica stessa.
3. Non si può essere simultaneamente
titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente di
Corso di studio, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà,
Prorettore vicario e Rettore.
4. Non possono essere eletti in nessun organo
di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione,
risultino iscritti all'Università da un numero di anni che
ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di
laurea o diploma.
5. I rappresentanti degli studenti che conseguano
la laurea triennale decadono dal mandato il 120° giorno successivo
al conseguimento della laurea stessa, a meno che, entro tale termine,
non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
6. Per i rappresentanti degli studenti l'anzianità accademica
si intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Università
di Roma "Tor Vergata".
6 bis. Gli studenti iscritti ai dottorati
di ricerca sono equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo,
agli iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il
passaggio dai corsi di laurea al dottorato di ricerca si applicano
le stesse modalità previste dal comma 5.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
|