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DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I

6.1) - RICONOSCIMENTO DELLA INFERMITA' CHE LO HA CONDOTTO A MORTE COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO E DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA DI REVERSIBILITA'.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- Risulta tempestiva l'istanza di dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 686/1957.
- L'infermità risulta contratta in servizio e SI per causa di servizio.
- L'infermità diagnosticata OMISSIS è ascrivibile, nella misura massima, alla tabella A Prima Categoria annessa al D.P.R. n. 834 del 30.12.1981.
- Conseguentemente alla vedova OMISSIS spetta l'equo indennizzo, la misura del quale sarà determinata a norma dell'art. 154 della legge n. 312/80, come sostituito dall'art. 22 comma 28 della Legge 724/94 al momento della liquidazione con le eventuali riduzioni di cui all'art. 49 del D.P.R. 686/57 (nonché sugli altri benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. N.3/1957).
E' ammissibile, altresì, il trattamento pensionistico privilegiato indiretto.
- Di dare mandato agli Uffici per l'inoltro al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie al fine di acquisire l'ulteriore parere previsto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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