DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I
6.1) - RICONOSCIMENTO DELLA INFERMITA'
CHE LO HA CONDOTTO A MORTE COME DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO,
CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO E DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA DI
REVERSIBILITA'.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- Risulta tempestiva l'istanza
di dipendenza da causa di servizio ai sensi dell'art. 36 del D.P.R.
686/1957.
- L'infermità risulta contratta in servizio e SI per causa
di servizio.
- L'infermità diagnosticata OMISSIS è ascrivibile,
nella misura massima, alla tabella A Prima Categoria annessa al
D.P.R. n. 834 del 30.12.1981.
- Conseguentemente alla vedova OMISSIS spetta l'equo indennizzo,
la misura del quale sarà determinata a norma dell'art. 154
della legge n. 312/80, come sostituito dall'art. 22 comma 28 della
Legge 724/94 al momento della liquidazione con le eventuali riduzioni
di cui all'art. 49 del D.P.R. 686/57 (nonché sugli altri
benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. N.3/1957).
E' ammissibile, altresì, il trattamento pensionistico privilegiato
indiretto.
- Di dare mandato agli Uffici per l'inoltro al Comitato per le Pensioni
Privilegiate Ordinarie al fine di acquisire l'ulteriore parere previsto.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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