DIVISIONE I
20.3) INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DIDATTICO
DI ATENEO
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di approvare le integrazioni al Regolamento
didattico di Ateneo nel tenore risultante dal testo di seguito integralmente
riportato:
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Titolo I
Art. 1 - Titoli di studio
Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
Art. 2 bis - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi
di studi
Art. 3 - Organizzazione dell'attività didattica
Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività
formative ad
essa propedeutiche
Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
Art. 7 - Iscrizione ai corsi
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione
degli studi
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
Art. 12 - Dottorati di Ricerca e Corsi di Perfezionamento
Art. 13 - Servizi didattici integrativi
Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
Art. 15.- Valutazione delle attività formative
Art. 16 - Responsabili di attività
Art. 1 - Titoli di studio
1.Conformemente all'art. 5 dello Statuto, l'Università di
Roma "Tor Vergata" conferisce titoli corrispondenti a
tutti i livelli di istruzione universitaria e post-universitaria
previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità di
formazione a distanza permanente. Essa, in particolare, conferisce
i seguenti titoli:
a) Diploma di Laurea
b) Diploma di Laurea Specialistica
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I e di II livello
e) Dottorato di Ricerca
I titoli di cui sopra si conseguono alla fine di corsi di studio
disciplinati dai rispettivi ordinamenti adottati dai Corsi di studio
con propri Regolamenti.
2. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà,
può attivare nuovi Corsi che rilascino titoli corrispondenti
alle tipologie indicate nel comma precedente.
Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
1. Le Facoltà dell'Ateneo e i corsi di studio di cui all'art.
1, comma 1, sono elencati nel successivo Tit. II. Gli altri corsi
di studio permangono invariati, sino all'adeguamento degli stessi
al nuovo ordinamento.
2. a) Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano. La conoscenza delle lingue
sarà verificata con le modalità stabilite dagli ordinamenti
didattici dei corsi di studio.
b) Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver
acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti
dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea
specialistica.
c) Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve
aver conseguito un numero di credito compreso tra 300 e 360 ivi
compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione
al corso di specializzazione.
d) Per conseguire il master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire
la laurea o laurea specialistica.
e) Per conseguire il dottorato di ricerca lo studente deve essere
in possesso della laurea specialistica, ovvero d'altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione
al corso di studio di dottorato.
Art. 2 bis - Istituzione, attivazione e
disattivazione dei Corsi di studi
1. L'istituzione di un nuovo Corso di studi è deliberata
dal Senato Accademico, con atto motivato, su proposta di una Facoltà,
sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Nucleo di valutazione
(che si esprime sulla base di parametri predeterminati e noti).
Essa viene adottata con decreto rettorale, nel rispetto delle procedure
previste dalla normativa vigente, ed entra in vigore dal successivo
anno accademico.
2. La proposta va comunicata alle altre Facoltà. Essa deve
essere corredata dal relativo Ordinamento didattico, che definisce
in particolare:
a) la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi
specifici di esso, la classe di appartenenza del medesimo, nonché
la Facoltà di afferenza dello stesso;
b) la durata del Corso;
c) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate
all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula"
previsti dal Corso, con specificazione degli ambiti disciplinari
attivati, dei settori scientifico-disciplinari, delle altre attività
formative contemplate dai decreti ministeriali e della ripartizione
dei crediti;
d) i caratteri e le modalità di effettuazione della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche all'attivazione
ed alla modifica di un Corso di studi. I provvedimenti relativi
vengono comunicati al Ministero.
4. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità
di un Corso di studi:
a) rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche,
considerate anche dal punto di vista territoriale;
b) sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo
(con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti
del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e
laboratori valutate anche in relazione al numero degli studenti
che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità
previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività
formative;
c) compatibilità con il mantenimento della qualità
dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi
già attivati nell'Ateneo.
5. 1 Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi
tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di studi interfacoltà)
o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari).
1 regolamenti dei Corsi di studi interfacoltà e interuniversitari
determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il
funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra
le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione
degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità
amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli
accordi o dalle convenzioni.
6. La disattivazione di Corsi di studi è deliberata dal Senato
Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà o dei Consigli
delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studi interfacoltà),
sentito il Consiglio di Corso di studi interessato. L'Ateneo assicura
agli studenti già iscritti la possibilità di concludere
gli studi, delegando ai Consigli di Facoltà la disciplina
delle relative carriere, comprensiva anche della possibilità
di optare per il passaggio ad altri Corsi di studi attivati, con
il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.
Art. 3 - Organizzazione dell'attività
didattica
1. I Consigli di Corso di Studio disciplinano l'organizzazione didattica
dei Corsi con propri regolamenti, in armonia con gli ordinamenti
didattici nazionali e con il presente regolamento didattico, prevedendo,
altresì, l'attribuzione dei crediti e la loro distribuzione
temporale.
Il Consiglio di corso di studio è responsabile della corretta
attuazione dell'organizzazione didattica dei corsi di studio; le
segreterie studenti sono responsabili della corretta applicazione
degli ordinamenti didattici per quanto attiene la carriera dello
studente.
2. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell'eventuale attivazione
di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione dell'offerta
didattica, ogni Consiglio di Corso di Studio programma l'organizzazione
didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività
didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato
e propone tutti i provvedimenti necessari, compresa l'eventuale
attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché
la nomina dei professori a contratto.
Gli estratti dei verbali dei Consigli di corso di studio relativi
alle attività formative, con esclusione di quelli relativi
ai singoli studenti, sono pubblicizzati attraverso affissione all'apposito
albo del corso di studio, eventualmente sostituita o integrata da
mezzi informatici.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 n. 341/1990, il Consiglio
di Facoltà, su proposta dei competenti Consigli di Corso
di Studio e sentiti, ove richiesto dai regolamenti di Facoltà,
i Dipartimenti di afferenza dei docenti, provvede all'attribuzione
dei compiti didattici, previo parere del competente consiglio di
corso di studio, con il consenso dei professori interessati. Ai
ricercatori possono essere assegnate, d'intesa con gli stessi, responsabilità
di insegnamenti.
4. Ai professori, può essere annualmente attribuito - con
il loro consenso - lo svolgimento di corsi in insegnamenti diversi
da quello di titolarità.
5. I Consigli di Corso di Studio possono istituire, anche in collaborazione
con strutture dell'Ateneo ed eventualmente anche con Enti esterni,
corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all'attività
didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione
formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi
serali, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione
permanente.
6. Le ore impegnate per la realizzazione di corsi a distanza gestiti
direttamente dall'Università costituiscono, a tutti gli effetti,
assolvimento dei doveri didattici dei docenti.
7. In funzione dello svolgimento dell'attività didattica
relativa ai singoli insegnamenti in periodi corrispondenti a frazioni
di anno, il Consiglio di Facoltà competente, dandone pubblicità
agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio
dell'attività didattica rispetto all'anno accademico e stabilire
conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni,
che comunque non può essere anteriore al primo agosto. Le
facoltà deliberano il Calendario delle lezioni. Il Senato
Accademico stabilisce le date delle vacanze accademiche.
8. Con delibera dei Consigli di Corso di Studio gli insegnamenti
possono articolarsi in moduli di durata compatibile con il numero
dei crediti loro assegnati. Per modulo si intende una parte compiutamente
organizzata di un insegnamento, che lo articola o lo specifica secondo
il profilo del contenuto didattico. Moduli differenti dello stesso
corso possono essere insegnati da docenti diversi.
9. Su proposta dei Consigli di Corso di Studio, le Facoltà
possono predisporre per gli studenti a tempo parziale piani didattici
che prevedano un'attività ridotta comunque corrispondente
a non meno di 30 crediti per anno. Agli studenti che fruiscono dei
piani didattici ridotti il Senato Accademico può concedere
una riduzione delle tasse e/o dei contributi.
10. Ciascun corso di studio istituisce una commissione didattica
paritetica formata da due professori e da 2 studenti facenti parte
del Consiglio del corso, designati i primi dai docenti del Consiglio
del corso di studio e i secondi dagli studenti eletti nel Consiglio
del corso.
La Commissione dura in carica due anni accademici ed espleta i compiti
previsti dall'art. 12, comma 3 del D. M. 509/99.
Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
1. Le Facoltà ed i Corsi di studio rendono pubblici con adeguato
anticipo i periodi in cui si svolgono gli esami di profitto, nonché
gli esami finali per il conseguimento dei titoli di cui all'art.
1 del presente regolamento.
2. Gli esami di profitto si svolgono, al termine dei rispettivi
corsi, con cadenze distanziate e pubblicizzate, secondo modalità
determinate, per ciascun corso di studio, dalle competenti strutture
didattiche, le quali, in funzione della specificità dei rispettivi
percorsi formativi, possono anche prevedere un limitato numero di
appelli collegati allo svolgimento del corso e l'obbligo di ripetere
il corso stesso in caso di mancato superamento dell'esame negli
appelli predetti. Le prove possono essere scritte, pratiche in laboratorio
od orali, oppure consistere in più di una di tali modalità.
Le prove scritte possono consistere in elaborati, quiz, test a risposta
miultipla, etc. Le prove orali sono pubbliche. La valutazione finale
è individuale ed è espressa in trentesimi e tiene
conto anche dei risultati delle eventuali prove periodiche di valutazione.
Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice
può attribuire la lode.
3. Le date della prima prova di un esame di profitto non possono
essere anticipate rispetto alla data pubblicizzata.
4. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare
iscritto per il periodo considerato allo specifico corso, ove richiesto,
ed essere in regola con l'accertamento della frequenza, se obbligatoria
in base a delibera del competente consiglio di corso di studio.
5. Per sostenere l'esame di laurea e di laurea specialistica lo
studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi
agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi e le eventuali
prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle
tasse e dei contributi richiesti.
6. Gli esami di laurea e di laurea specialistica sono pubblici.
La votazione finale è espressa in centodecimi. L'esame si
intende superato con votazione minima di 66/110.
7. Come supplemento al diploma di ciascun titolo di studio sarà
rilasciato un certificato che dovrà riportare le indicazioni
analitiche relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo, conformemente ai modelli in uso presso
gli altri paesi europei. Tale documento è emesso dalle Segreterie
studenti, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti corsi
di studio.
8. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto
è disciplinata da regolamenti deliberati dai Consigli di
Corso di studio competenti.
9. Conformemente all'art. 74, comma 2, dello Statuto, la composizione
delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento
dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento è disciplinata
con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della
normativa vigente e di indirizzi generali eventualmente fissati
dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti,
che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente
ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti
sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento
che va comunicato al Rettore.
10. Trascorsi 6 anni dalla immatricolazione al Corso di Laurea o
4 anni dalla immatricolazione al Corso di Laurea Specialistica,
il Consiglio di Corso di Studio può disporre una verifica
dello stato di studente; tale verifica può comportare una
valutazione della cultura e delle capacità acquisite e, in
caso di esito non positivo, la richiesta di riqualificazione di
crediti. Analoga procedura si applica agli studenti che riprendono
gli studi dopo un'interruzione superiore ad un anno.
Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti
ed attività formative ad essa propedeutiche.
1. La valutazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi
di laurea ed ai corsi di laurea specialistica avviene nelle forme
e nei modi previsti dalle normative nazionali. La disciplina attuativa
è adottata dai Consigli di Corso di studio, i quali - per
accrescere l'efficacia delle attività formative - attivano
ulteriori forme di valutazione iniziale degli studenti che accedono
alle diverse tipologie di corsi, fissando i livelli di conoscenza
necessari all'ammissione ed individuando gli obblighi formativi
aggiuntivi che debbono essere soddisfatti nel primo anno di corso
dagli studenti che non abbiano ottenuto una valutazione positiva.
2. I Consigli di Corso di studio possono organizzare attività
formative propedeutiche alle valutazioni di cui al comma precedente.
Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli
studenti.
1. La disciplina dell'orientamento e del tutorato è dettata
dal regolamento d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato, emanato
con D.R. n. 1393 del 3.5.2000.
Art. 7 - Iscrizione ai corsi
1. Il Senato Accademico delibera annualmente i termini per l'immatricolazione
e l'iscrizione ai Corsi di Studio. Ciascuno studente iscritto ad
un Corso sceglie un percorso formativo fra quelli consigliati dal
Consiglio del Corso.
2. Al momento dell'iscrizione, ciascuno studente, ove previsto dalla
competente struttura didattica, può scegliere di seguire
il Corso di Studio prescelto solo a tempo parziale. I Consigli di
Corso di Studio deliberano le opzioni relative ai percorsi formativi
per studenti a tempo parziale. In ogni caso, il titolo di studio
verrà rilasciato solo in seguito all'acquisizione di un numero
di crediti pari a quello previsto per gli studenti a tempo pieno.
I Consigli di Corso di Studio deliberano altresì gli eventuali
obblighi di frequenza a ciascun insegnamento da parte di studenti
a tempo parziale.
3. Requisito per l'immatricolazione ai corsi di laurea specialistica
è il possesso del Diploma di Laurea dal medesimo titolo conseguito
presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata o di
altro Diploma conseguito a seguito di studi universitari, anche
se svolti all'estero, di durata almeno triennale cui siano riconoscibili
180 crediti didattici ritenuti equivalenti dal competente Consiglio
di Corso di Studi. Il Consiglio di Corso di Studio, valutato il
curriculum degli studenti che si iscrivono, può assegnare
loro debiti o crediti didattici.
4. I Consigli di Corso di studio possono disporre l'ammissione temporanea
al Corso di laurea specialistica di studenti che non siano ancora
in possesso della laurea triennale, a condizione che il debito formativo
mancante sia assolto entro un termine che va fissato dal Consiglio
di corso di studio compatibilmente con il calendario degli esami
conclusivi del corso di laurea triennale. Qualora, entro il termine
predetto, lo studente consegua la laurea triennale, l'ultima iscrizione
al relativo corso si imputa al primo anno del corso di laurea specialistica.
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
1. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti
da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura
didattica dell'Ateneo o, anche, dal medesimo corso di studio ma
con diverso ordinamento è determinato dal Consiglio di Corso
di Studio interessato.
2. I Consigli dei corsi di studio approvano le abbreviazioni di
corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.
3. I Consigli dei Corsi di Studio possono proporre al Senato Accademico
programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con
istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienza di apprendimento
sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti
didattici.
4. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero
che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico,
purché adeguatamente documentati.
Art. 9 - Interruzione temporanea della
carriera scolastica
1. Gli studenti che, avendo interrotto gli studi, intendano esercitare
i diritti derivanti dalla condizione di studente devono presentare
al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.
2. La domanda di ricognizione richiede il versamento di:
a) una tassa di ricognizione stabilita annualmente dal Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per ciascun
anno di interruzione degli studi;
b) tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico in
cui presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento
previsto per la generalità degli studenti.
3. La domanda sarà valutata dal competente Consiglio di Corso
di studio tenendo conto, anche, di quanto disposto al comma 10 art.
4 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui lo studente sia decaduto ai sensi dell'art. 149
del T. U. sull'istruzione superiore 1592/33, lo stesso può
chiedere di riprendere la carriera. Tale richiesta sarà valutata
dal competente Consiglio di corso di studi.
Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione
degli studi
1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più
corsi di laurea ,di laurea specialistica, di diploma universitario,
di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di dottorato
di ricerca e di Corsi di Perfezionamento.
2. E' consentita la sospensione degli studi nel caso in cui lo studente
dichiari di voler proseguire gli studi nelle Accademie militari
italiane ovvero in Università straniere .
3. E' altresì consentita la sospensione dell'iscrizione ad
un corso di studio per accedere ad un altro corso di studio di diverso
livello fino al conseguimento del relativo titolo, previa presentazione
di apposita domanda motivata di sospensione.
4. Nei casi di sospensione degli studi previsti dai precedenti commi
secondo e terzo lo studente cessa di rivestire tale qualità
dal giorno successivo a quello in cui è dichiarata la sospensione.
5. Il Collegio di un Dottorato di Ricerca può proporre al
Consiglio del Corso di Perfezionamento, ritenuto ad esso affine,
il conferimento del corrispondente titolo di Master agli studenti
del corso di Dottorato che abbiano proficuamente seguito un periodo
di studi non inferiore a quello del Corso di Perfezionamento e che
abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il conseguimento del
titolo.
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
1. Fermo quanto disposto nell'art. 37 dello Statuto, le scuole di
specializzazione sono rette da un Consiglio composto da non meno
di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore eletto
tra i professori di ruolo dell'Ateneo, che lo presiede.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l'organizzazione
didattica e decide le modalità di valutazione del percorso
didattico.
Art. 12 - Dottorati di Ricerca e Corsi
di Perfezionamento
1. I Dipartimenti e le Facoltà propongono al Senato Accademico
l'organizzazione di Corsi di Dottorato di Ricerca. La relativa delibera
è successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati da apposito
Regolamento.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Senato
Accademico l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Perfezionamento
di I e II livello. Qualora alla istituzione dei Corsi di Perfezionamento
concorrano più Facoltà e/o Dipartimenti la proposta
va formulata di concerto tra le strutture predette. La relativa
delibera va sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. I Corsi di Perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 13 - Servizi didattici integrativi
1. Impregiudicate le discipline speciali previste a livello nazionale
od europeo, il Senato Accademico, su iniziativa delle competenti
strutture didattiche, può deliberare l'attivazione di corsi
di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici, di corsi di istruzione
e di attività culturali e formative esterne, ivi compresi
i corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti e per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, di corsi di aggiornamento
professionale. L'Ateneo rilascia i relativi attestati.
Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
1. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Roma
"Tor Vergata" può rilasciare i titoli di cui all'art.
1 congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Per il rilascio
di tali titoli, si richiede che lo studente abbia completato almeno
un anno dei propri studi nell'Università di Roma Tor Vergata.
Le modalità specifiche per il rilascio del titolo sono proposte
dal Consiglio di Corso di Studio interessato e deliberate dal Consiglio
di Facoltà.
Art. 15.- Valutazione delle attività
formative
1. Alla valutazione delle attività formative provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Nucleo di valutazione
ed i Comitati paritetici per la didattica ed il diritto allo studio
di cui all'art. 32 dello statuto. Il raccordo tra le attività
di tali organi e quelle delle competenti strutture didattiche è
disciplinato da regolamenti di queste ultime.
Art. 16 - Responsabili di attività
1. Con cadenza annuale, il Consiglio di Facoltà, sentiti
i Consigli di Corso di studio competenti, con delibera adottata
a maggioranza assoluta, procede all'individuazione, per ogni attività,
della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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