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RIPARTIZIONE I - DIVISIONE I

2.1) MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10 E 13 DEL REGOLAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

..........OMISSIS..........

DELIBERA

Di approvare le modifiche agli artt. 10 e 13 del "Regolamento dei Master e dei Corsi di Perfezionamento". Il testo definitivo dei due articoli è il seguente:

Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti al Master universitario
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al Master universitario.
2. Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l'esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di soli 100€ per l'intero corso.
3. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il Master universitario a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
4. Nel caso di esonero parziale dal contributo di iscrizione o di borse di studio, deve essere comunque versato a favore del bilancio dell'Ateneo per la copertura delle spese generali il 20% dell'intero contributo d'iscrizione.

Art. 13 - Riattivazione del Master universitario
1. Una volta istituito, il Master universitario può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
Le delibere dei Consigli di Facoltà con le proposte di riattivazione dei Master universitari devono pervenire all'Amministrazione entro il termine del 30 aprile dell'anno accademico precedente a quello in cui si intende riattivare il Master universitario.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master universitario non viene riattivato per due anni accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita con decreto del Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO

IL PRO-RETTORE VICARIO

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