RIPARTIZIONE I - DIVISIONE I
2.1) MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10 E 13 DEL
REGOLAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
..........OMISSIS..........
DELIBERA
Di approvare le modifiche agli artt. 10 e
13 del "Regolamento dei Master e dei Corsi di Perfezionamento".
Il testo definitivo dei due articoli è il seguente:
Art. 10 - Benefici economici a favore degli
iscritti al Master universitario
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più
meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico,
la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di iscrizione al Master universitario.
2. Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in
situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari
o superiore al 66% è previsto l'esonero dal contributo di
iscrizione e il pagamento di soli 100€ per l'intero corso.
3. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente
il Master universitario a partecipanti riconosciuti particolarmente
esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
4. Nel caso di esonero parziale dal contributo di iscrizione o di
borse di studio, deve essere comunque versato a favore del bilancio
dell'Ateneo per la copertura delle spese generali il 20% dell'intero
contributo d'iscrizione.
Art. 13 - Riattivazione del Master universitario
1. Una volta istituito, il Master universitario può essere
riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta
del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
Le delibere dei Consigli di Facoltà con le proposte di riattivazione
dei Master universitari devono pervenire all'Amministrazione entro
il termine del 30 aprile dell'anno accademico precedente a quello
in cui si intende riattivare il Master universitario.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione
devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti
al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master universitario non viene riattivato per due anni
accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita con
decreto del Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è
necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO
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IL
PRO-RETTORE VICARIO
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