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DIVISIONE I - RIPARTIZIONE IV

20.6) NUOVO STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROMOZIONE PROFESSIONI SANITARIE.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di approvare il testo dello Statuto del Centro come di seguito indicato:

STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROMOZIONE PROFESSIONI SANITARIE
(C.I.F.A.P.S.)
Art. 1

E' istituito il Centro Interdipartimentale per la Formazione, Aggiornamento e Promozione Professioni Sanitarie (C.I.F.A.P.S.) che ha per fine l'attività di formazione pre, extra e post universitaria, l'attività di ricerca, l'attività seminariale e l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, didattiche e di divulgazione culturale anche con Enti e Società esterne.
Il Centro coopera con la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è dotato di autonomia contabile e finanziaria.

Art. 2

Nell'ambito dei propri fini e dell'autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, e coordina iniziative scientifiche didattiche e culturali secondo criteri di interdisciplinarietà; promuove e coordina accordi di collaborazione con Università ed altri Enti specificamente qualificati.

Art. 3

Nell'ambito del Centro è costituito un servizio di organizzazione congressi, convegni e seminari a disposizione di docenti o di Enti o Società che vorranno avvalersene, previo parere fovorevole del Consiglio stesso.

Art. 4

Sono organi del Centro: l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Direttore. Gli aderenti sono docenti e ricercatori dei Dipartimenti dell'Università interessati stabilmente alle attività e tematiche di cui all'art. 1 nonché studiosi e personalità ammessi a norma dell'art. 5.
Gli aderenti impossibilitati a partecipare all'assemblea possono delegare un altro membro per l'esercizio delle loro prerogative; in ogni caso i delegati non possono rappresentare più di 8 aderenti.

Art. 5

L'ammissione al Centro, su domanda motivata dell'interessato ed indirizzata al Rettore, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro a maggioranza assoluta. Gli aderenti al Centro hanno diritto a partecipare alle iniziative statutarie e all'Assemblea degli aderenti, godono dell'elettorato attivo e passivo alle cariche del Centro per le rispettive qualifiche di appartenenza.
Possono altresì aderire nei termini di cui al precedente art. 4, studiosi e personalità straniere o di altri atenei che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.
Gli aderenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi direttivi.
La qualifica di aderente si perde per gravi violazioni delle norme statutarie e in tutti gli altri casi deliberati dal Consiglio Direttivo alla maggioranza dei due terzi.

Art. 6

Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con delibera a maggioranza assoluta ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio. Può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio; provvede per l'ordinaria amministrazione ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessari anche di straordinaria amministrazione; in tal caso è tenuto a sottoporre a ratifica del Consiglio i propri atti di straordinaria amministrazione; è responsabile della gestione amministrativa contabile del Centro; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo statuto e dai regolamenti. Il Direttore può delegare le sue funzioni in tutto o in parte per specifici atti o con limitazioni temporali, altri membri del consiglio secondo le modalità previste nell'allegato regolamento.

Art. 7

Il Consiglio direttivo promuove e coordina le attività del Centro; è composto da 7 membri di cui 5 eletti in rappresentanza degli aderenti di prima e seconda fascia e 2 in rappresentanza dei ricercatori. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto; i professori di prima e seconda fascia manifestano 5 preferenze e i ricercatori 2. Risultano eletti i primi 5 votati tra i professori di prima e seconda fascia e i primi due votati tra i ricercatori. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e non possono essere rinnovati per più di due volte consecutive. Il Consiglio Direttivo approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 8

L'Assemblea, composta da tutti gli aderenti, si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Direttore del Centro. Propone iniziative scientifiche, culturali, formative e divulgative e nel caso in cui ne vanga investita dal consiglio direttivo adempie alle attività affidategli.
Approva il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Art. 9

Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile cui il Regolamento di contabilità dell'Università assoggetta i dipartimenti.
Il patrimonio del Centro è costituito da fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private finalizzate a sostenere le attività, da lasciti, atti di liberalità e da proventi derivanti dalle attività istituzionali o da attività per conto terzi.
Il Centro ha sede presso l'Università di Roma "Tor Vergata" in via Orazio Raimondo ed è dotato di un segretario amministrativo coadiuvato da personale della Presidenza della Facoltà di Medicina.

Art. 10

Lo scioglimento del Centro è proposto dal Consiglio Direttivo su delibera assunta a maggioranza dei due terzi e decretato dal Rettore che ne determinerà la destinazione del patrimonio.

Art. 11

Le modifiche di statuto devono essere approvate dall'assemblea degli aderenti alla maggioranza assoluta.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello statuto dell'Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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