DIVISIONE I - RIPARTIZIONE IV
20.6) NUOVO STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROMOZIONE PROFESSIONI SANITARIE.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di approvare il testo dello Statuto del Centro
come di seguito indicato:
STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER
LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PROMOZIONE PROFESSIONI SANITARIE
(C.I.F.A.P.S.)
Art. 1
E' istituito il Centro Interdipartimentale
per la Formazione, Aggiornamento e Promozione Professioni Sanitarie
(C.I.F.A.P.S.) che ha per fine l'attività di formazione pre,
extra e post universitaria, l'attività di ricerca, l'attività
seminariale e l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, didattiche
e di divulgazione culturale anche con Enti e Società esterne.
Il Centro coopera con la Facoltà di Medicina e Chirurgia
ed è dotato di autonomia contabile e finanziaria.
Art. 2
Nell'ambito dei propri fini e dell'autonomia
di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, e coordina
iniziative scientifiche didattiche e culturali secondo criteri di
interdisciplinarietà; promuove e coordina accordi di collaborazione
con Università ed altri Enti specificamente qualificati.
Art. 3
Nell'ambito del Centro è costituito
un servizio di organizzazione congressi, convegni e seminari a disposizione
di docenti o di Enti o Società che vorranno avvalersene,
previo parere fovorevole del Consiglio stesso.
Art. 4
Sono organi del Centro: l'Assemblea degli
aderenti, il Consiglio Direttivo e il Direttore. Gli aderenti sono
docenti e ricercatori dei Dipartimenti dell'Università interessati
stabilmente alle attività e tematiche di cui all'art. 1 nonché
studiosi e personalità ammessi a norma dell'art. 5.
Gli aderenti impossibilitati a partecipare all'assemblea possono
delegare un altro membro per l'esercizio delle loro prerogative;
in ogni caso i delegati non possono rappresentare più di
8 aderenti.
Art. 5
L'ammissione al Centro, su domanda motivata
dell'interessato ed indirizzata al Rettore, è deliberata
dal Consiglio Direttivo del Centro a maggioranza assoluta. Gli aderenti
al Centro hanno diritto a partecipare alle iniziative statutarie
e all'Assemblea degli aderenti, godono dell'elettorato attivo e
passivo alle cariche del Centro per le rispettive qualifiche di
appartenenza.
Possono altresì aderire nei termini di cui al precedente
art. 4, studiosi e personalità straniere o di altri atenei
che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza
dei due terzi.
Gli aderenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a
prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi
direttivi.
La qualifica di aderente si perde per gravi violazioni delle norme
statutarie e in tutti gli altri casi deliberati dal Consiglio Direttivo
alla maggioranza dei due terzi.
Art. 6
Il Direttore del Centro è designato
dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con delibera a maggioranza
assoluta ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio.
Può essere rieletto per non più di due volte consecutive.
Il Direttore ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con i
terzi; presiede il Consiglio; provvede per l'ordinaria amministrazione
ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessari anche
di straordinaria amministrazione; in tal caso è tenuto a
sottoporre a ratifica del Consiglio i propri atti di straordinaria
amministrazione; è responsabile della gestione amministrativa
contabile del Centro; vigila sull'osservanza dello statuto e dei
regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio;
esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo
statuto e dai regolamenti. Il Direttore può delegare le sue
funzioni in tutto o in parte per specifici atti o con limitazioni
temporali, altri membri del consiglio secondo le modalità
previste nell'allegato regolamento.
Art. 7
Il Consiglio direttivo promuove e coordina
le attività del Centro; è composto da 7 membri di
cui 5 eletti in rappresentanza degli aderenti di prima e seconda
fascia e 2 in rappresentanza dei ricercatori. I rappresentanti sono
eletti a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto; i professori di prima e seconda fascia manifestano 5 preferenze
e i ricercatori 2. Risultano eletti i primi 5 votati tra i professori
di prima e seconda fascia e i primi due votati tra i ricercatori.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio
e non possono essere rinnovati per più di due volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo approva il programma delle attività
del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni
e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione
del Centro stesso; approva nei termini stabiliti dal regolamento
di contabilità dell'Università le eventuali variazioni
di bilancio.
Art. 8
L'Assemblea, composta da tutti gli aderenti,
si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Direttore
del Centro. Propone iniziative scientifiche, culturali, formative
e divulgative e nel caso in cui ne vanga investita dal consiglio
direttivo adempie alle attività affidategli.
Approva il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Art. 9
Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa
ed è sottoposto alla disciplina contabile cui il Regolamento
di contabilità dell'Università assoggetta i dipartimenti.
Il patrimonio del Centro è costituito da fondi provenienti
da istituzioni pubbliche e private finalizzate a sostenere le attività,
da lasciti, atti di liberalità e da proventi derivanti dalle
attività istituzionali o da attività per conto terzi.
Il Centro ha sede presso l'Università di Roma "Tor Vergata"
in via Orazio Raimondo ed è dotato di un segretario amministrativo
coadiuvato da personale della Presidenza della Facoltà di
Medicina.
Art. 10
Lo scioglimento del Centro è proposto
dal Consiglio Direttivo su delibera assunta a maggioranza dei due
terzi e decretato dal Rettore che ne determinerà la destinazione
del patrimonio.
Art. 11
Le modifiche di statuto devono essere approvate
dall'assemblea degli aderenti alla maggioranza assoluta.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme
dello statuto dell'Università.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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