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DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II

3.2) CONVENZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "POLICLINICO TOR VERGATA" E FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS - FINANZIAMENTO OTTO POSTI DI RICERCATORE.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di autorizzare la stipula delle seguenti convenzioni:
1) convenzione tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata per il finanziamento di sette posti di ruolo di ricercatore per i settori disciplinari Med/15 (Malattie del sangue) - 1 posto, Med/24 (Urologia) - 1 posto, Med/36 (Diagnostica per immagini) - 3 posti e Med/41 (Anestesiologia) - 2 posti.
2) Convenzione tra l'Università e la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per il finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore per il settore disciplinare Med/F01 (Scienza e tecnica dell'attività motoria).
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà indicare le modalità per la copertura dei relativi posti (trasferimento o assunzione).
L'importo per la copertura annuale della spesa comprensiva degli oneri per l'Amministrazione relativa ad un posto di ricercatore non confermato è di Euro 26.679,41 (ammontare calcolato sulla base delle tabelle ministeriali del MIUR).
Qualora i vincitori delle valutazioni comparative per assunzione o trasferimento abbiano diritto a percepire un trattamento economico superiore rispetto a quello base previsto nelle tabelle ministeriali del MIUR, i competenti Uffici dell'Università - Ufficio Concorsi e Ufficio Stipendi - si impegnano a quantificare e a comunicare agli Enti finanziatori l'ammontare delle somme effettivamente spettanti ai vincitori medesimi, nonché a verificare la permanenza della disponibilità degli Enti a finanziare i suddetti posti.
Se entro 30 giorni dalla richiesta scritta di conferma del finanziamento gli Enti manifesteranno il proprio diniego al finanziamento, l'Università riterrà gli Enti liberi da ogni impegno di cui alle suddette convenzioni, altrimenti tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione delle convenzioni si intenderanno confermati per entrambe le Parti.
Gli accordi avranno durata di cinque anni e potranno essere rinnovati previa delibera dei competenti organi. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza delle convenzioni, il pagamento degli emolumenti verrà assicurato mediante destinazione dei fondi che si renderanno disponibili a seguito del collocamento a riposo o della cessazione per altre cause di un ricercatore appartenente alla medesima Facoltà.
I bandi con i quali verranno avviate le procedure selettive per la copertura dei posti di ruolo di personale ricercatore finanziati dai due Enti esterni all'Ateneo, espressamente prevederanno una clausola che condiziona l'esito della procedura selettiva medesima alla permanenza della disponibilità degli Enti a finanziare i suddetti posti.
- di autorizzare la III Divisione - I Ripartizione ad incassare il finanziamento relativo a tutti gli anni di durata delle convenzioni, da determinarsi con modalità e negli importi previsti dalle convenzioni medesime;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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