DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II
3.2) CONVENZIONI UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "TOR VERGATA" CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"POLICLINICO TOR VERGATA" E FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI
ONLUS - FINANZIAMENTO OTTO POSTI DI RICERCATORE.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di autorizzare la stipula delle seguenti
convenzioni:
1) convenzione tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Tor Vergata per il finanziamento di sette posti di ruolo
di ricercatore per i settori disciplinari Med/15 (Malattie del sangue)
- 1 posto, Med/24 (Urologia) - 1 posto, Med/36 (Diagnostica per
immagini) - 3 posti e Med/41 (Anestesiologia) - 2 posti.
2) Convenzione tra l'Università e la Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus per il finanziamento di un posto di ruolo di ricercatore
per il settore disciplinare Med/F01 (Scienza e tecnica dell'attività
motoria).
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà
indicare le modalità per la copertura dei relativi posti
(trasferimento o assunzione).
L'importo per la copertura annuale della spesa comprensiva degli
oneri per l'Amministrazione relativa ad un posto di ricercatore
non confermato è di Euro 26.679,41 (ammontare calcolato sulla
base delle tabelle ministeriali del MIUR).
Qualora i vincitori delle valutazioni comparative per assunzione
o trasferimento abbiano diritto a percepire un trattamento economico
superiore rispetto a quello base previsto nelle tabelle ministeriali
del MIUR, i competenti Uffici dell'Università - Ufficio Concorsi
e Ufficio Stipendi - si impegnano a quantificare e a comunicare
agli Enti finanziatori l'ammontare delle somme effettivamente spettanti
ai vincitori medesimi, nonché a verificare la permanenza
della disponibilità degli Enti a finanziare i suddetti posti.
Se entro 30 giorni dalla richiesta scritta di conferma del finanziamento
gli Enti manifesteranno il proprio diniego al finanziamento, l'Università
riterrà gli Enti liberi da ogni impegno di cui alle suddette
convenzioni, altrimenti tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione
delle convenzioni si intenderanno confermati per entrambe le Parti.
Gli accordi avranno durata di cinque anni e potranno essere rinnovati
previa delibera dei competenti organi. In caso di mancato rinnovo,
alla scadenza delle convenzioni, il pagamento degli emolumenti verrà
assicurato mediante destinazione dei fondi che si renderanno disponibili
a seguito del collocamento a riposo o della cessazione per altre
cause di un ricercatore appartenente alla medesima Facoltà.
I bandi con i quali verranno avviate le procedure selettive per
la copertura dei posti di ruolo di personale ricercatore finanziati
dai due Enti esterni all'Ateneo, espressamente prevederanno una
clausola che condiziona l'esito della procedura selettiva medesima
alla permanenza della disponibilità degli Enti a finanziare
i suddetti posti.
- di autorizzare la III Divisione - I Ripartizione ad incassare
il finanziamento relativo a tutti gli anni di durata delle convenzioni,
da determinarsi con modalità e negli importi previsti dalle
convenzioni medesime;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione
alla presente delibera.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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