DIVISIONE I RIPARTIZIONE IV
2.1) REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE,
LA FINANZA E LA CONTABILITA'
..........OMISSIS..........
DELIBERA
Di approvare il regolamento di
Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente
delibera
Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata"
Regolamento di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
INDICE
TITOLO I
Finalità e principi generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Regolamenti d'attuazione e Manuale di Amministrazione
TITOLO II
Gestione finanziaria
Articolo 4 - Centri di spesa
Articolo 5 - Criteri e finalità del Bilancio di previsione
di Ateneo
Articolo 6 - Redazione e approvazione del Bilancio di previsione
di Ateneo
Articolo 7 - Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 8 - Classificazione delle Entrate e delle Spese
Articolo 9 - Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 10 - Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo
"A"
Articolo 11 - Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione
dei
bilanci dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 12 - Segretari amministrativi
Articolo 13 - Fabbisogno di cassa
Articolo 14 - Centri di spesa di tipo "B"
Articolo 15 - Fondo di riserva
Articolo 16 - Avanzo e disavanzo di amministrazione - Disponibilità
e deficit di cassa
Articolo 17 - Assestamenti e variazioni al Bilancio di previsione
di Ateneo
Articolo 18 - Accertamento delle Entrate
Articolo 19 - Riscossione delle Entrate
Articolo 20 - Servizio di Cassa
Articolo 21 - Fondo economale per piccole spese
Articolo 22 - Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di
convegni
Articolo 23 - Assunzione delle obbligazioni
Articolo 24 - Conto consuntivo di Ateneo
Articolo 25 - Situazione amministrativa
Articolo 26 - Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 27 - Scritture contabili
TITOLO III
Attività negoziale
Articolo 28 - Autonomia negoziale
Articolo 29 - Programma annuale
Articolo 30 - Deliberazione a contrattare - competenze
Articolo 31 - Procedure contrattuali: norme generali
Articolo 32 - Rinvio al regolamento
Articolo 33 - Stipulazione dei contratti
Articolo 34 - Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
Articolo 35 - Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini
e durata - penali - cauzioni
Articolo 36 - Convenzioni e contratti per attività in conto
terzi
Articolo 37 - Contratti di leasing, factoring e mutuo
TITOLO IV
Patrimonio
Articolo 38 - I beni
Articolo 39 - Beni immobili
Articolo 40 - Beni mobili
Articolo 41 - Gestione degli inventari
Articolo 42 - Materiali di consumo
TITOLO V
Responsabilità, controlli e valutazioni
Articolo 43 - Norme generali
Articolo 44 - Responsabilità ed obbligo di denuncia
Articolo 45 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 46 - Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Articolo 47 - Rinvio alle norme di contabilità
generale dello Stato
Articolo 48 - Disposizione transitoria
Articolo 49 - Entrata in vigore
Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il seguente regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione,
la finanza e la contabilità è adottato in base all'articolo
7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che riconosce all'Università
autonomia finanziaria e contabile, nonché al vigente Statuto
dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata.
2. Per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Università
indicate nello Statuto il presente Regolamento detta i principi
delle procedure amministrative, finanziarie e contabili, in particolare
quelle relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi,
all'autonomia negoziale, alla gestione del patrimonio e al controllo.
Articolo 2
Principi generali
1. L'attività amministrativo - contabile
si uniforma ai seguenti principi:
a) pubblicità degli atti;
b) individuazione delle competenze e dei livelli di responsabilità
dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate;
c) autonomia finanziaria e di bilancio dei Centri di spesa di tipo
"A";
d) annualità, unità, integralità, universalità,
veridicità, equilibrio finanziario e consolidamento dei bilanci;
e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni
strategiche da parte degli organi di governo;
f) responsabilità personale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo della regolarità degli atti e verifica della
funzionalità della gestione;
h) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
i) compatibilità fra attività istituzionale e attività
in conto terzi;
j) trasparenza nella scelta dei contraenti.
Articolo 3
Regolamenti d'attuazione e Manuale di amministrazione
1. Ai fini della attuazione del presente Regolamento
l'Università adotta specifici Regolamenti, nonché
il "Manuale di amministrazione" con il quale sono indicate
analiticamente, anche attraverso la predisposizione di moduli e
schemi, le procedure e le modalità per l'adozione degli atti
e lo svolgimento delle attività.
2. I Regolamenti ed il Manuale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Rettore, sentiti il Senato Accademico e, per la
parte di propria competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento.
Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 4
Centri di spesa
1. Il Consiglio di amministrazione individua
i Centri di gestione cui è attribuita autonomia finanziaria
e di spesa - Centri di spesa di tipo "A".
2. Il Consiglio di amministrazione individua altresì i Centri
di spesa di tipo "B", per i quali la gestione contabile
è accentrata ed è svolta dagli Uffici dell'Amministrazione
centrale nell'ambito del bilancio dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina uno o più Responsabili
ai quali è affidata la gestione amministrativa dei Centri
di spesa di cui al comma precedente.
4. Il Direttore di ciascun Centro di spesa può designare
un sostituto, nominato con decreto del Rettore, che svolga le sue
funzioni in caso di assenza o impedimento.
Articolo 5
Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
1. L'attività finanziaria consolidata
dell'Università e dei Centri di spesa di tipo "A"
di cui al precedente articolo 4, si svolge sulla base del bilancio
di previsione d'Ateneo e dei bilanci preventivi dei predetti Centri.
2. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori di detti
bilanci e l'apertura di conti correnti per la gestione di fondi
non iscritti in bilancio.
3. Il bilancio di previsione di Ateneo è formulato in termini
finanziari di competenza e di cassa e, ai sensi dell'articolo 7
della legge 9 maggio 1989, n. 168, si conforma ai principi dell'annualità,
integrità, universalità, veridicità ed equilibrio
finanziario. Esso esprime valori consolidati delle poste dei bilanci
di previsione dei Centri di tipo "A".
4. Il bilancio di Ateneo si compone di uno stato di previsione dell'entrata
e di uno stato di previsione della spesa. Lo stato di previsione
dell'entrata indica le risorse che si prevede di accertare nell'ambito
del principio della competenza finanziaria e di incassare nell'ambito
del principio di cassa nel corso dell'esercizio. Lo stato di previsione
della spesa indica i fabbisogni per realizzare programmi, progetti
e servizi, che si prevede rispettivamente di impegnare e di pagare
nel corso dell'esercizio.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare.
6. L'Ateneo redige altresì, in conformità alle disposizioni
statutarie, una proiezione di bilancio pluriennale secondo le specificazioni
contenute nel Manuale di cui all'articolo 3.
Articolo 6
Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
1. Il bilancio di previsione ed i documenti
ad esso allegati sono redatti, entro il 30 novembre dell'esercizio
antecedente, dal Direttore Amministrativo coadiuvato dall'Ufficio
di Ragioneria, in coerenza con il Programma annuale di attività,
predisposto dal Rettore in relazione alle linee programmatiche definite
dal Senato accademico.
2. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti
proposti con quelli dell'esercizio precedente nella loro previsione
iniziale ed in quella definita al momento della redazione del documento.
3. Il bilancio di previsione è formulato sulla base dei dati
presunti relativi a trasferimenti da parte dello Stato ed agli introiti
derivanti dall'iscrizione degli studenti e da altre eventuali entrate,
nonché tenendo conto delle proposte dei Centri di spesa,
dei risultati conseguiti a chiusura dell'esercizio precedente e
dell'andamento della gestione dell'esercizio in corso.
4. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo
accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi
alle uscite sono iscritti in relazione alle spese obbligatorie da
affrontare, ai programmi definiti ed alle concrete capacità
operative nel periodo di riferimento.
5. Il bilancio di previsione è presentato dal Rettore al
Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio
precedente, accompagnato da apposita relazione illustrativa del
Rettore che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da
svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti ed i motivi delle
variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso,
nonché dalla nota esplicativa redatta dal Direttore amministrativo
indicante, in particolare, la consistenza del personale in servizio
al 1° novembre ed i relativi oneri diretti e riflessi.
6. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio con gli allegati
entro il 20 dicembre dell'esercizio antecedente.
7. Copia del bilancio e dei relativi allegati è inviata,
entro trenta giorni dall' approvazione, al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia
e delle Finanze.
Articolo 7
Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
1. Il bilancio di previsione si fonda sul
capitolo, contraddistinto da un numero, quale unità omogenea
di bilancio definito come elemento di entrata e di spesa; ogni capitolo
è correlato ad un centro di responsabilità.
2. Il capitolo legittima l'attività finanziaria dell'Ateneo
per l'importo del relativo stanziamento. Le quantificazioni degli
accertamenti e degli impegni di spesa nell'esecuzione del bilancio
sono effettuate mediante apposita contabilità definita nel
Manuale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito
dal comma 2 dell'articolo 6.
3. Ciascun capitolo del bilancio di previsione di Ateneo indica
l'ammontare presunto delle entrate che si prevede di accertare e
delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio
stesso si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che
si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello
stesso esercizio, senza distinzione, in tal caso, tra operazioni
in conto competenza e in conto residui.
4. Nel bilancio di previsione di competenza è iscritto, come
prima posta delle entrate e delle spese, rispettivamente l'avanzo
o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce; nel bilancio di
previsione di cassa è iscritto, come prima posta delle entrate
l'ammontare presunto del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
Articolo 8
Classificazione delle Entrate e delle Spese
1. La struttura del bilancio di Ateneo, in
coerenza con il modello organizzativo, è fissata nel Manuale
di cui all'articolo 3 del regolamento.
Articolo 9
Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
1. Al bilancio di previsione sono allegati:
il "programma annuale di attività", il "piano
annuale delle attività dei Centri di spesa" e il "documento
di riparto delle risorse".
2. Il "programma annuale di attività", predisposto
dal Rettore e approvato dal Senato Accademico, indica le iniziative
da realizzare, anche in una prospettiva pluriennale, e quantifica
per ciascuna di esse le risorse disponibili nell'anno, nonché
i criteri di ripartizione.
3. Il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa",
redatto dal Rettore sulla base dei dati e delle indicazioni fornite
dai Direttori dei Centri di tipo "A", evidenzia le risorse
sottoposte a vincoli di destinazione e precisa i tipi di destinazione.
Esso comprende le risorse dei fondi di ricerca, nonché quelle
destinate alle spese fisse ed obbligatorie; individua i tipi di
attività che è opportuno sviluppare.
4. Il "documento di riparto delle risorse", redatto dal
Rettore, coadiuvato dal competente Ufficio, indica le risorse attribuite
ai Centri di spesa dal bilancio.
Articolo 10
Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
1. Il bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
è formulato in termini finanziari di cassa ed è redatto
in conformità al modello previsto dal Manuale di cui all'articolo
3; esso è corredato da una relazione tecnica e programmatica,
che evidenzia le attività didattiche, di ricerca e di servizio
che si intendono svolgere;
2. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di
spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato
dal Consiglio del Centro nei termini di cui all'articolo 11 ed è
trasmesso all'Amministrazione centrale entro 5 giorni successivi
alla data di approvazione.
3. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa
della situazione di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio
in corso.
4. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta
delle entrate del bilancio di previsione.
5. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può
superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione,
tenendo conto del presunto saldo iniziale di cassa.
Articolo 11
Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei
bilanci dei Centri di spesa
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno,
i Centri di spesa di cui all'articolo precedente trasmettono all'Amministrazione
Centrale le richieste di finanziamento deliberate dagli organi collegiali,
su proposta dei responsabili dei Centri stessi. Tali richieste vanno
formulate secondo uno schema tipo predisposto dall' Amministrazione
centrale.
2. Entro il 15 ottobre, l'Amministrazione centrale comunica ai Centri
di spesa le linee programmatiche e la conseguente ripartizione delle
risorse previste nel progetto di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre i Centri di spesa approvano i rispettivi
bilanci preventivi e ne trasmettono copia all'Amministrazione Centrale.
Articolo 12
Segretari amministrativi
1. Il Segretario amministrativo:
a) cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del
conto consuntivo, nonché dei documenti contabili ad essi
allegati;
b) coordina le attività amministrativo - contabili e ne effettua
i controlli;
c) provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali
ed alla conservazione della documentazione amministrativo contabile;
d) collabora con il Direttore del Centro autonomo di spesa per le
attività volte al migliore funzionamento della struttura;
e) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio del
Centro autonomo di spesa con funzioni di segretario e cura la corretta
tenuta dei verbali delle relative adunanze;
f) esercita le attribuzioni ad esso devolute dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario amministrativo
può essere sostituito da dipendente dell'area amministrativo
- contabile di categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore
amministrativo, sentito il Direttore del Centro.
Articolo 13
Fabbisogno di cassa
1. Il sistema informatico e telematico d'Ateneo
assicura l'accessibilità in linea delle situazioni di cassa
e dei fabbisogni di tutti i Centri di spesa.
2. L'Ateneo trasferisce a ciascun Centro di spesa le risorse allo
stesso assegnate e le accredita, compatibilmente con le disposizioni
di legge vigenti, nel conto corrente ad esso intestato presso l'Istituto
cassiere.
Articolo 14
Centri di spesa di tipo "B"
1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo
"B" provvedono all'ordinazione delle spese di funzionamento
delle Strutture e alle spese necessarie per realizzare il programma
annuale di attività sulla base delle linee di indirizzo e
nei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per le spese eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1
è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme non utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono
economie di gestione e possono essere riassegnate dal Consiglio
di Amministrazione nell'esercizio successivo solo nel caso di un
comprovato ed effettivo bisogno, ovvero in relazione alla loro specifica
destinazione.
4. I Direttori dei Centri di spesa possono essere dotati di un fondo
per le piccole spese di importo non superiore ad euro 1500 da gestirsi
in analogia a quanto stabilito nel successivo articolo 21 e devono
tenere le scritture contabili, previste dal Manuale di cui all'articolo
3.
5. I Direttori dei Centri di spesa redigono, entro il 15 novembre
di ogni anno, un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti
ai Centri medesimi, denominato Prospetto di bilancio, ai fini della
stesura del bilancio di previsione di Ateneo.
Articolo 15
Fondo di Riserva
1. Nel bilancio dell'Ateneo e in quelli dei Centri di spesa è
iscritto, in apposito capitolo fra le spese correnti, un fondo di
riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno
rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.
2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 10% delle
spese correnti complessivamente previste.
3. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente
per aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità
si sia dimostrata insufficiente; su tale capitolo non possono essere
assunti impegni, né emessi mandati di pagamento.
Articolo 16
Avanzo e Disavanzo di Amministrazione - Disponibilità e deficit
di cassa
1. Al bilancio dell'Ateneo è allegata una tabella dimostrativa
del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio
in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale
di cui all'articolo 3, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti
di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo contabile.
2. L'Università non potrà disporre dell'avanzo di
amministrazione se non quando si sia dimostrata l'effettiva consistenza
dello stesso. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, le
somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, aventi destinazione
vincolata, possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio
successivo in aggiunta agli stanziamenti dei pertinenti capitoli
di bilancio; delle somme così riportate dovrà essere
compilato apposito elenco da allegare al consuntivo.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dalla tabella
di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente riassorbito nella
formulazione delle previsioni di esercizio; il Consiglio di Amministrazione
nell'approvare detto riassorbimento deve illustrare i criteri adottati.
4. Nel caso di accertamento in sede consuntiva di un disavanzo di
amministrazione, maggiore rispetto a quello presunto, il Consiglio
di Amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti
ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
5. Al bilancio di previsione è altresì allegata una
tabella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa
presunti dell'esercizio in corso, redatta in conformità a
quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3.
6. Nel caso di deficit presunto il Consiglio di Amministrazione
dovrà indicare gli strumenti da adottare per il ripristino
della necessaria liquidità, così come nel caso di
accertamento di maggior deficit in sede consuntiva.
Articolo 17
Assestamenti e variazioni ai bilanci
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria, gli stanziamenti
di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti alle effettive
esigenze, il Consiglio di Amministrazione e l'organo collegiale
del Centro di spesa interessato adotterà le opportune variazioni
al bilancio.
2. Le variazioni per le nuove o maggiori spese possono proporsi
soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono
essere disposte, anche con prelievo dal fondo di riserva con determinazioni
del Rettore o dei Direttori dei centri di tipo A, da sottoporre
a ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti nella prima
adunanza successiva alla loro adozione.
Articolo 18
Accertamento delle entrate
1. La gestione delle entrate avviene attraverso le fasi dell'accertamento
e della riscossione.
2. L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del
credito e la persona debitrice, il funzionario competente quantifica
la somma da incassare e fissa la relativa scadenza, informandone
la Ragioneria ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
costituiscono i crediti di bilancio e sono comprese tra le attività
della situazione patrimoniale.
Articolo 19
Riscossione delle entrate
1. Tutte le entrate sono riscosse, di norma, dall'Istituto cassiere,
di cui all'articolo successivo, mediante reversali d'incasso ed
imputate, a seconda della competenza, al conto dell'Ateneo o a quello
delle altre unità amministrative; le reversali non riscosse
a chiusura dell'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.
2. Per l'espletamento di particolari servizi l'acquisizione delle
entrate può avvenire mediante l'utilizzo di conti correnti
postali dei quali l'unico traente è l'Istituto cassiere.
Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali
devono essere trasferite periodicamente e non oltre il bimestre,
all'istituto cassiere, previa emissione di apposita reversale da
parte dell'Ateneo o dei Centri di spesa di tipo "A".
3. In caso di urgenza, l' Economo ed i Segretari amministrativi
dei Centri autonomi di spesa possono riscuotere, da parte di terzi,
somme da questi non potute versare direttamente all'Istituto cassiere.
L'Economo è altresì autorizzato alla riscossione dei
pagamenti riferiti al rimborso delle spese sostenute per la riproduzione
degli atti dei quali se ne chiede l'accesso, in conformità
a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di applicazione
della legge 241/90, nonché di quelli concernenti il rilascio
di documentazione relativa a gare di appalto. È vietato,
in modo assoluto, utilizzare le somme introitate per far fronte
a pagamenti e le stesse devono essere versate, nel più breve
tempo possibile, sui rispettivi conti correnti aperti presso l'Istituto
cassiere. Le operazioni di riscossione sono annotate progressivamente
in appositi registri numerati e vidimati su ogni pagina dal Direttore
amministrativo, con l'indicazione della data, dell'autore del versamento
e della causale, di eventuali altri dati di riferimento, nonché
dei dati identificativi delle reversali di incasso dell'Istituto
cassiere.
4. I Centri di spesa di tipo "A" riscuotono direttamente,
tramite l'istituto cassiere, i fondi di propria spettanza, ivi compresi
quelli derivanti da attività didattica e di ricerca per conto
terzi, master, corsi di perfezionamento e simili, finanziamenti
e contributi ricevuti da istituzioni pubbliche e private, interessi
maturati e trasferimenti da altri Centri di spesa e sono tenuti
ad informare l'amministrazione centrale.
5. Le reversali d'incasso di competenza dell'Ateneo sono firmate
dal Direttore amministrativo e dal Responsabile della Ragioneria,
mentre quelle di competenza dei Centri di spesa di tipo A sono firmate
dai rispettivi Direttore e Segretario amministrativo.
Articolo 20
Servizio di Cassa
1. Il servizio di cassa consiste nell'espletamento delle operazioni
riflettenti la gestione finanziaria dell'Università, con
riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento
delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti
connessi previsti da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari
e convenzionali.
2. Il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione
deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico istituto
di credito autorizzato ai sensi di legge a svolgere attività
bancaria, finanziaria e creditizia. La convenzione disciplina, altresì,
le modalità di espletamento del servizio di cassa dei Centri
di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni di cassa.
Articolo 21
Fondo economale per piccole spese
1. L'Economo dell'Università ed i Segretari amministrativi
dei Centri di spesa possono essere dotati, all'inizio di ciascun
anno finanziario, di un fondo per il pagamento delle minute spese,
individuate nel Manuale di cui all'art. 3, che ne fissa le modalità
di gestione.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento
delle spese necessarie per l'acquisizione di beni e servizi che,
per la loro natura o per motivi d'urgenza o usi commerciali, non
consentono l'emissione del mandato di pagamento a prestazione effettuata.
Durante l'esercizio finanziario il fondo è reintegrabile,
previa presentazione del rendiconto delle somme già spese,
ed alla fine dell'esercizio il residuo del fondo ancora disponibile
è restituito mediante versamento all'Istituto cassiere.
3. Spetta all'Economo ed ai Segretari amministrativi dei Centri
di spesa provvedere all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento
delle minute spese, preventivamente autorizzate, rispettivamente,
dal Direttore amministrativo e dai Direttori dei Centri di spesa.
4. L'Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa dispongono
i pagamenti nei limiti dei fondi di dotazione loro assegnati e ne
rispondono secondo i principi della responsabilità contabile
per maneggio di denaro.
5. Alla scadenza di ogni mese, i predetti redigono il conto delle
somme introitate e di quelle erogate, corredato dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. In caso di completo utilizzo del fondo di
dotazione, ovvero alla chiusura dell'esercizio o quando cessino,
per qualsiasi ragione, le funzioni economali, il rendiconto dovrà
essere redatto ed approvato, secondo la rispettiva competenza, dal
Direttore amministrativo e dai Direttori dei Centri di spesa. A
seguito di detta approvazione può essere disposto il reintegro
dell'anticipazione e la contabilizzazione di quanto rendicontato.
6. La vigilanza sulla gestione del fondo economale e sull'attività
di riscossione e versamento di entrate, di cui al precedente articolo
19, spetta, secondo la rispettiva competenza, al Direttore amministrativo
ed ai Direttori dei centri di spesa ed è esercitata mediante
verifiche periodiche delle quali è redatto apposito verbale
da inviarsi, in copia conforme all'originale, al Collegio dei revisori
dei conti, cui è demandato il controllo.
Articolo 22
Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
1. L'Università può porre a carico del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate
sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche
relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni,
seminari e altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione
ai medesimi riferibili ai fini istituzionali dell'autorità.
Articolo 23
Assunzione delle obbligazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi collegiali dei Centri
di spesa di tipo "A" assumono le deliberazioni relative
alle attività loro riservate dallo Statuto e dal presente
Regolamento.
2. L'assunzione delle obbligazioni connesse all'utilizzo di fondi
di ricerca avviene su indicazione dell'assegnatario del fondo.
3. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione
di mandati di pagamento, anche informatici, numerati in ordine progressivo
tratti sugli appositi conti correnti bancari, con le modalità
indicate nel Manuale di cui all'articolo 3. È vietata l'emissione
di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente
disponibili sui conti correnti.
4. I Direttori dei Centri di spesa provvedono a tutte le spese necessarie
all'attività dei Centri stessi.
5. Il pagamento delle spese può essere altresì effettuato
utilizzando carte di credito e/o di pagamento, assegnate ai responsabili
della spesa, previa deliberazione del competente organo collegiale.
Articolo 24
Conto consuntivo di Ateneo
1. Il conto consuntivo di Ateneo, predisposto dal competente Ufficio
di Ragioneria entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio,
è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa,
dalla situazione di cassa, dalla situazione patrimoniale e dal conto
economico consolidati. Ad esso sono allegate: le Note descrittive
delle variazioni apportate al preventivo e di quelle intervenute
sulla consistenza delle poste attive e passive del conto patrimoniale,
predisposte dal Direttore Amministrativo con il supporto dell'Ufficio
di Ragioneria; la Relazione illustrativa del Rettore sui risultati
generali della gestione; la Relazione del Collegio dei Revisori
dei conti.
2. Il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, la situazione
di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono
redatti in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui
all'articolo 3.
3. È possibile integrare il conto consuntivo di Ateneo, mediante
la redazione, anche in via sperimentale, di un bilancio economico
relativo esclusivamente all'attività di tipo commerciale
svolta dai centri di tipo "A". Le caratteristiche di tale
documento, valido soltanto ai fini fiscali, potranno essere definite
nel Manuale di cui all'articolo 3.
4. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, entro il 30 aprile successivo alla
chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce salvo motivata
deroga disposta dal Rettore. Il conto consuntivo viene trasmesso
nei successivi trenta giorni alla Corte dei Conti, al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 25
Situazione amministrativa
1. Al conto consuntivo dell'Ateneo è
annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:
a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,
gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza
e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere - residui
attivi - e da pagare - residui passivi - alla fine dell'esercizio;
c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Articolo 26
Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto
finanziario e di una situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo è corredato da una relazione del Direttore
in cui sono evidenziati i risultati generali della gestione di bilancio,
il conseguimento delle finalità preventivate e le variazioni
apportate alla previsione nel corso dell'esercizio.
3. Il rendiconto comprende i risultati della gestione del bilancio
per l'entrata e per la spesa in conformità del modello previsto
dal Manuale di cui all'articolo 3; in esso debbono risultare le
previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le
somme riscosse e quelle pagate.
4. La situazione patrimoniale, redatta in conformità allo
schema previsto nel Manuale di cui all'articolo 3, indica la consistenza
dei beni mobili in uso al Centro di spesa all'inizio ed al termine
dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute con
l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto
della gestione di bilancio e per altre cause.
5. Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore del Centro di
spesa coadiuvato dal Segretario amministrativo, è approvato
dall'Organo collegiale entro il 1° marzo successivo alla chiusura
dell'esercizio ed è trasmesso all'Amministrazione centrale
entro il 10 dello stesso mese.
Articolo 27
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono tenute con programmi compatibili
con il sistema informatico e telematico di Ateneo.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 ne individua le tipologie e
i contenuti.
Titolo III
ATTIVITÀ NEGOZIALE
Articolo 28
Autonomia negoziale
1. L'Università ha piena autonomia
negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi
previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Nell'esercizio della propria autonomia negoziale, l'Università
pone in essere tutti i negozi necessari e/o opportuni per il miglior
conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in
particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni.
Articolo 29
Programma annuale
1. In relazione agli obiettivi definiti, il
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, approva annualmente,
entro il mese di ottobre, l'elenco dei principali lavori, forniture
e servizi per i quali si intende avviare nel corso dell'anno di
riferimento le relative procedure di realizzazione e/o di spesa.
Articolo 30
Deliberazione a contrarre - competenze
1. La deliberazione di addivenire alla stipula
delle convenzioni e dei contratti, la determinazione delle modalità
essenziali e l'approvazione dei progetti dei contratti , nonché
la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del Consiglio
di Amministrazione, in particolare, nei seguenti casi:
a) acquisizione, alienazione, permuta e locazione di beni immobili,
nonché trasformazione e modifiche delle destinazioni d'uso
degli stessi;
b) realizzazione di nuove opere edilizie, manutenzione straordinaria
o comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o
artistica;
c) convenzioni per l'affidamento del servizio di cassa;
d) assicurazioni obbligatorie per legge, assicurazione contro la
responsabilità civile verso i terzi, contro l'incendio e,
in genere, tutte quelle non attinenti a specifiche esigenze dei
singoli centri di spesa;
e) contratti di mutuo, leasing e factoring;
f) convenzioni quadro, con enti sia pubblici sia privati, e quelle
riguardanti più Dipartimenti;
g) partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società
consortili, GEIE o altri istituti analoghi per lo svolgimento di
attività o per il miglior conseguimento di finalità
istituzionali;
h) fornitura di beni e servizi;
i) contratti e convenzioni non rientranti nella competenza specifica
dei Centri autonomi di spesa.
2. La deliberazione a contrattare ed a stipulare convenzioni che
impegnano i Centri autonomi di spesa, la determinazione delle modalità
essenziali e l'approvazione dei progetti, nonché la scelta
della forma di contrattazione, sono di competenza dei Consigli di
detti Centri, a condizione che riguardino materie di loro pertinenza,
abbiano la necessaria copertura finanziaria nei rispettivi bilanci
e non superino il limite di 75.000 euro, IVA esclusa. Per i contratti
di importo superiore a detto limite è richiesta l'autorizzazione
del Rettore se non superano euro 100.000, Iva esclusa, e del Consiglio
di amministrazione se di importo superiore ad euro 100.000, IVA
esclusa. Detti limiti possono essere modificati con delibera del
Consiglio di amministrazione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio
di amministrazione, la deliberazione a contrattare e la stipulazione
sono di competenza del Rettore per i contratti di importo, esclusa
IVA, non superiore ad euro 100.000, del Direttore amministrativo
fino al limite di euro 70.000, dei dirigenti fino ad euro 50.000
e dei Direttori dei Centri autonomi di spesa fino ad euro 15.000;
detti limiti possono essere modificati con deliberazione del Consiglio
di amministrazione.
4. In caso di assoluta necessità ed urgenza, la deliberazione
a contrattare è assunta dal Rettore o dai Direttori dei centri
autonomi di spesa anche oltre i limiti di cui al precedente comma,
salvo ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti in occasione
della prima riunione successiva.
5. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione
ad accettare donazioni, eredità o legati, di importo superiore
ad euro 50.000, mentre le liberalità di importo fino ad euro
50.000 sono accettate dal Rettore o dal Direttore del Centro autonomo
di spesa interessato, nel rispetto delle modalità di accettazione
definite nel regolamento per l'attività negoziale.
6. Compete al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa
la nomina della commissione per la individuazione delle ditte da
invitare alle gare e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione.
Articolo 31
Procedure contrattuali - norme generali
1. La scelta del privato contraente è
effettuata secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale
in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica, anche attraverso
gli strumenti informatici previsti dall'articolo 24, comma 4, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, e dai relativi regolamenti di attuazione.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i
contratti e le convenzioni di consulenza e di ricerca.
3. L'Università può provvedere all'acquisizione di
beni e servizi anche aderendo a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche
e integrazioni.
4. L'Università può partecipare alle aggregazioni
di cui all'articolo 59, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e ai fini
dell'eventuale stipula di convenzioni.
Articolo 32
Rinvio al regolamento
1. I criteri di aggiudicazione, lo svolgimento
delle singole procedure, le modalità di partecipazione alle
medesime, l'individuazione della tipologia e dei limiti delle spese
di normale funzionamento per poter procedere secondo "sistema
in economia" sono disciplinati da apposito regolamento, unitamente
alle spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni,
nonché di ospitalità e di rappresentanza.
2. Nel regolamento sono definite altresì le procedure per
l'utilizzo delle carte di credito per il pagamento delle spese inerenti
il trattamento di missione del personale dipendente.
Articolo 33
Stipulazione dei contratti
1. Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti, i contratti e le convenzioni sono stipulati dal
Rettore o da un suo delegato, previa delibera del Consiglio di amministrazione,
e redatti in forma pubblica amministrativa. Negli altri casi i contratti
sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio
di corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa delibera del
Consiglio di amministrazione, ove necessaria. Il Rettore può
delegare ai Direttori dei Centri autonomi di spesa la stipulazione
dei contratti e delle convenzioni di ricerca deliberati dal Consiglio
di amministrazione e riguardanti detti Centri.
2. Il Direttore amministrativo, i Dirigenti ed i Direttori dei Centri
autonomi di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze
loro riconosciute, stipulano i contratti previa delibera dell'organo
collegiale competente, ove necessaria.
3. Un funzionario dell'Ateneo è delegato, con decreto rettorale,
a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e
contratti dell'Università per i quali sia richiesta la forma
pubblica e ad assistere alle procedure aperte e ristrette, redigendone
il relativo verbale. Il funzionario delegato agli atti e contratti
deve tenere un repertorio a norma ed in conformità alla legge
notarile ed a quella del repertorio degli atti firmati da pubblici
ufficiali, nonché alle leggi tributarie.
Articolo 34
Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
1. I lavori e le forniture sono soggetti a
collaudo, anche parziale ed in corso d'opera, secondo quanto previsto
dalle normative vigenti, dai capitolati e/o dal contratto; il collaudo,
ove non previsto dal contratto, deve comunque aver luogo entro mesi
sei dall'ultimazione dei lavori o dal ricevimento della fornitura.
2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università
ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità o lo richiedano
norme specifiche, da soggetti esterni, qualificati per specifica
competenza; la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel
caso di contratti dei Centri di spesa di tipo "A", dal
relativo organo collegiale.
3. Il collaudo, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente
articolo, non può essere effettuato dalle persone che abbiano
progettato, diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato
all'assegnazione del contratto o alla relativa trattativa; sono
salve, in ogni caso, le norme sulle incompatibilità in materia
di affidamento degli incarichi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per lavori e forniture non
eccedenti l'importo, fissato dal Consiglio di Amministrazione è
sufficiente, di norma, l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata
rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero dal destinatario
della fornitura; per le apparecchiature, strumenti e altro materiale
scientifico, il collaudo può essere effettuato da chi ha
richiesto la fornitura.
5. Il Consiglio di Amministrazione individua linee direttive per
effettuare controlli di qualità per lavori, forniture e servizi,
avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, mediante appositi
contratti di consulenza.
6. Per le prestazioni di servizi è sufficiente l'attestazione
di regolare esecuzione rilasciata, prima della liquidazione ed in
relazione ad ogni singola fatturazione, dal soggetto incaricato
della vigilanza sugli adempimenti contrattuali.
7. Il certificato di collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione
sono soggetti ad approvazione formale da parte del Consiglio di
amministrazione o del Consiglio del Centro autonomo di spesa, la
quale, per i contratti fino ad euro 50.000, può essere delegata
ad altri organi.
Articolo 35
Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata -
penali - cauzioni
1. Tutti i contratti hanno termini e durata
certa e, per le spese correnti, comunque non superiore a 9 anni,
salvo che per i contratti per i quali è prevista per legge
una durata diversa, nonché per quelli la cui durata è
giustificata da particolari esigenze indicate nella deliberazione
a contrarre.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti e per il medesimo
oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non
per comprovate ragioni di necessità o di convenienza adeguatamente
motivate nella deliberazione a contrattare.
3. I pagamenti, effettuati alle persone designate dai creditori
a riscuotere e quietanzare per loro conto, si ritengono validamente
eseguiti finché la revoca del mandato conferito non sia notificata
all'Università nelle forme di legge.
4. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura
che non siano state riconosciute
5. Nel contratto sono previste le penalità per l'inadempimento
o il ritardo nell'esecuzione.
6. A garanzia dell'esecuzione dei contratti sono prestate idonee
cauzioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa
a prima richiesta, secondo quanto specificamente previsto nel regolamento
di cui all'articolo 32.
7. È vietato suddividere in più contratti qualsiasi
prestazione, al fine di eludere la disciplina del presente regolamento.
8. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi
e gli usi locali.
Articolo 36
Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
1. I Centri di spesa, purché non vi
osti lo svolgimento delle loro funzioni scientifico-didattiche,
possono eseguire attività di ricerca, consulenza, didattica
stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata,
di norma, ai Centri di tipo "A".
2. Le convenzioni regolano rapporti diretti all'attuazione di un
complesso coordinato di progetti di attività di ricerca e/o
di formazione e/o di servizio; esse sono stipulate dal Rettore,
previa delibera del Consiglio di amministrazione".
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 92 del d.P.R.
11 luglio 1980, n.382, le convenzioni relative ai corsi di laurea
sono stipulate dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione
e sentiti il Senato accademico ed i Consigli di Facoltà di
competenza. Le convenzioni didattiche di altro tipo sono stipulate
dai Direttori dei Centri interessati, previa delibera dei relativi
organi collegiali.
4. I contratti regolano i rapporti tra le parti relativamente ad
un singolo progetto.
5. Nell'ipotesi di contratti con istituzioni od organismi per i
quali valgono normative specifiche vincolanti, quali quelli con
la Commissione europea, dette normative si applicano e prevalgono
sulla normativa interna.
6. Per i contratti che non rientrino nelle fattispecie di cui al
comma 3, il Consiglio di amministrazione definisce gli elementi
essenziali, le modalità ed i tempi dei pagamenti, le condizioni
per la pubblicazione e l'utilizzazione dei risultati, nonché
i prospetti tipo di ripartizione dei proventi.
7. I prospetti tipo di cui al comma 6 indicano i criteri di ripartizione
dei proventi e prevedono, inoltre, i compensi spettanti al personale
che collabora alla realizzazione delle prestazioni, le quote da
accantonare per il fondo comune d'Ateneo e le quote eventualmente
da destinare a borse di studio e/o assegni di ricerca.
8. La quota destinabile al personale ed i compensi individuali massimi
vengono fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio
dei dipartimenti, e sono modificabili dallo stesso Consiglio di
amministrazione soltanto sulla base di motivata delibera degli organi
di governo dei Centri di spesa.
9. I contratti di attuazione delle convenzioni stipulate dall'Università,
quelli non collegati a convenzioni e quelli relativi a contributi
di ricerca, ove conformi alle caratteristiche stabilite dal Consiglio
di amministrazione sono stipulati dal Direttore del Centro di spesa
interessato, previa delibera dell'organo collegiale dello stesso.
10. I contratti dalle caratteristiche difformi da quelle stabilite
dal Consiglio di amministrazione potranno essere stipulati solo
previa autorizzazione del Consiglio stesso.
11. Copia delle convenzioni e dei contratti stipulati e dei prospetti
di riparto devono essere trasmessi al competente ufficio dell'amministrazione
centrale al fine di consentire di verificare il rispetto del presente
regolamento.
Articolo 37
Contratti di leasing, factoring e mutuo
1. E' consentita la stipulazione di contratti
di leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria
rispetto alle tradizionali tipologie di contratti. Di essa deve
essere data adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare
assunta dal Consiglio di amministrazione, anche con riferimento
alla disponibilità di risorse nell'arco temporale di validità
del bilancio pluriennale.
2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte
corrente del bilancio finanziario, mentre l'importo del riscatto
del bene oggetto del contratto è a carico delle spese di
investimento.
3. Può farsi ricorso al contratto di factoring qualora si
tratti di crediti di dubbia, difficile od onerosa esazione, tale
da rendere non conveniente la loro riscossione diretta.
4. La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring
comporta l'eliminazione dei residui attivi corrispondenti ai crediti
ceduti.
5. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per
spese di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie,
a condizione che il relativo onere complessivo di ammortamento annuo
a carico del bilancio universitario non superi il 15% dei finanziamenti
ordinari dello Stato, ivi comprese le spese per investimenti e per
l'edilizia universitaria ed escluse le spese per il personale. Per
la determinazione di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti
trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n.537, anche delle entrate derivanti da
tasse, soprattasse e contributi posti a carico degli studenti.
6. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti
di cui al presente articolo devono risultare da relazione scritta
del Direttore amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione
autorizza il Rettore a contrarre i mutui da iscrivere in bilancio,
compresi quelli necessari all'attuazione degli accordi di programma
di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537,
precisando le caratteristiche dell'operazione e la tipologia di
spese per cui l'indebitamento viene consentito.
7. I predetti contratti possono essere stipulati anche su proposta
dei Centri di spesa di tipo "A".
Titolo IV
Patrimonio
Articolo 38
I beni
1. I beni immobili e mobili di cui l'Università
ha proprietà sono descritti in separati inventari. L'inventario
dei beni immobili dell'Università è unico.
2. I Centri di spesa di tipo "A" tengono gli inventari
dei beni mobili e provvedono al loro aggiornamento. Per i beni immobili
e per i beni mobili in uso all'Amministrazione centrale il predetto
obbligo spetta all'Ufficio competente.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per la loro
natura, sono consumabili ovvero si deteriorano facilmente con l'uso,
nonché quelli di modico valore.
4. La gestione patrimoniale dei beni è attuata con le modalità
stabilite da apposito regolamento.
Articolo 39
Beni immobili
1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio
di Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi,
ai Centri di spesa, precisando le condizioni di utilizzazione e
di gestione. L'Ufficio competente annota i provvedimenti di assegnazione
e le successive variazioni.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni immobili
dati in uso ai Centri stessi.
3. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
4. I beni immobili concessi all'Università in uso gratuito
e perpetuo sono descritti nell'inventario secondo i criteri e le
modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo precedente.
Articolo 40
Beni mobili
1. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari
dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
2. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
Articolo 41
Gestione degli inventari
1. Il Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce
criteri e modalità per la tenuta degli inventari e per la
registrazione dei relativi dati negli archivi informatici dell'Università,
nonché per la consegna dei beni.
2. I beni mobili possono essere dichiarati fuori uso per inidoneità,
perdita, cessione o altri motivi con provvedimento motivato del
Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri e modalità
per la cancellazione dei beni dagli inventari.
4. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni
il valore di acquisto ovvero il valore di mercato.
5. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base di regole e parametri
definiti nel regolamento di cui all'articolo 38.
6. Il Direttore amministrativo procede periodicamente alla verifica
dei modi d'uso e di gestione dei beni e ne accerta lo stato di conservazione.
Articolo 42
Materiali di consumo
1. L'Ufficio competente e i Segretari Amministrativi
dei Centri di spesa di tipo "A" tengono apposita contabilità
per quantità e specie dei materiali di consumo per i quali,
in conformità alle vigenti disposizioni, sia istituita una
gestione di magazzino.
Titolo V
RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E VALUTAZIONI
Articolo 43
Norme generali
1. L'azione amministrativo-contabile si conforma
ai seguenti principi: valutazioni preventive di merito e di legittimità,
controlli sulla gestione finanziaria dei Centri di spesa e verifiche
di funzionalità da parte di Organismi di Ateneo deputati.
Ogni deliberazione comporta quindi una valutazione di merito, operata
dai rispettivi Organi competenti, in relazione ad opportunità,
efficacia e convenienza della decisione assunta.
2. Ferma restando la responsabilità di chi ha accertato un'entrata
o impegnato (un'entrata o) un'uscita e di chi ha provveduto alla
relativa quantificazione o liquidazione, coloro che provvedono all'emissione
delle reversali d' incasso o dei mandati di pagamento garantiscono:
a) la corretta imputazione ai capitoli di bilancio;
b) la legittimità della spesa facendone rimostranza scritta,
nel caso ritenuto utile, al Direttore amministrativo o al Direttore
del Centro, secondo la rispettiva competenza, che in tal caso assume
la responsabilità esclusiva dell'incasso o del pagamento.
3. Il Direttore amministrativo può effettuare controlli di
legittimità e ispezioni amministrativo - contabili presso
tutte le strutture dell'Ateneo.
Articolo 44
Responsabilità ed obbligo di denuncia
1. Al personale ed agli amministratori si
applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti
per gli impiegati civili dello Stato.
2. Qualora il Direttore amministrativo venga a conoscenza di fatti
che diano luogo a responsabilità patrimoniale, deve farne
immediata denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti,
indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità
e per la determinazione dei danni, dandone comunicazione al Rettore
ed al Collegio dei revisori dei conti.
3. Se il fatto è imputabile al Rettore, la denuncia è
fatta dal Consiglio di amministrazione e se è imputabile
al Direttore amministrativo l'onere incombe al Rettore.
4. Se il danno è accertato dal Collegio dei revisori dei
conti questo ne informa l'organo competente secondo quanto previsto
nei commi precedenti, invitandolo a provvedere alla relativa denuncia,
e vi provvede direttamente nel caso di responsabilità imputabili
al Consiglio di amministrazione o di inerzia o inottemperanza degli
organi che vi siano tenuti.
Articolo 45
Collegio dei revisori dei conti
1. Ai fini del controllo amministrativo e
contabile della gestione dell'Università, il Rettore, su
designazione del Senato accademico e previa deliberazione del Consiglio
di Amministrazione, che ne fissa il compenso, nomina i revisori
dei conti, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui
uno con funzioni di presidente.
3. Con la stessa procedura, possono essere nominati due membri supplenti.
4. I revisori sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, avvocati dello Stato, funzionari statali e professionisti
esterni, dotati di comprovata esperienza e competenza in materia
di controllo di gestioni universitarie.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di
bilancio;
c) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento
della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo
al Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi in ordine alla
gestione stessa;
d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
e) effettua, periodicamente, verifiche di cassa e sull'esistenza
dei valori e di titoli in proprietà.
6. Il presidente del Collegio dei revisori, o altro membro da lui
delegato, convoca e presiede il Collegio.
7. Delle sedute del Collegio è redatto verbale a cura di
uno dei membri, sottoscritto da tutti i revisori presenti ed inserito
nell' apposito libro dei verbali.
8. I revisori hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli
atti e documenti dell'Università e delle unità amministrative
dotate di autonomia di spesa.
9. Il presidente, o altro membro da lui delegato, può assistere
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 46
Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati
1. L'organizzazione della funzione di controllo
interno, con i relativi supporti tecnici ed informatici, è
disciplinata dal Senato Accademico con apposito regolamento che
tenga conto delle esigenze di gestione e delle norme vigenti in
materia.
2. Le operazioni del Nucleo di Ateneo per la valutazione dell' efficienza
e dell' efficacia dell' attività prodotta possono svolgersi
anche presso i Centri di spesa, i quali assicurano l'accesso alla
documentazione ivi esistente e sono tenuti a collaborare per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Il Nucleo di valutazione può coordinare la propria attività
in programmi settoriali o globali di intervento, previa definizione
degli obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Nucleo compete un'indennità di funzione
ed un gettone di presenza, le cui misure sono determinate dal Consiglio
di amministrazione.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Per quanto non previsto nel presente regolamento,
si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità
generale dello Stato.
Articolo 48
Disposizione transitoria
1. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti,
le funzioni loro attribuite dal presente regolamento sono esercitate
dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
2. Il Consiglio di amministrazione assume le deliberazioni di propria
competenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento,
dei regolamenti di attuazione e del manuale di amministrazione,
nonché per l'adeguamento dei limiti di spesa in essi previsti.
Nel primo biennio di applicazione può apportare, nel rispetto
dei principi di contabilità pubblica, modifiche ed integrazioni
necessarie per sopperire ad eventuali esigenze di adeguamento tecnico.
Articolo 49
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sarà applicato
dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione,
contestualmente ai regolamenti di attuazione ed al Manuale di amministrazione.
2. Con l'entrata in vigore, cessano di avere efficacia, ai sensi
dell'art. 7, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, tutte
le disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
|