DIVISIONE I RIPARTIZIONE IV
2.2) MANUALE DI AMMINISTRAZIONE
..........OMISSIS..........
DELIBERA
Di approvare il Manuale di Amministrazione
nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente
delibera
Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata"
Manuale di amministrazione
INDICE
Titolo I - Il bilancio di previsione
Articolo 1 - Struttura del bilancio di Ateneo
e tabelle allegate (allegati A, C, D, E)
Articolo 2 -Bilancio pluriennale di Ateneo (allegato B)
Articolo 3 - Bilancio dei Centri di spesa di tipo A (allegati A-bis,
E-bis)
Articolo 4 - Istituzione nuovi capitoli
Titolo II - Le entrate
Articolo 5 - Reversali di incasso
Articolo 6 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Titolo III - Le spese
Articolo 7 - Fasi della spesa ed assunzione
di impegni
Articolo 8 - Registrazione degli impegni di spesa
Articolo 9 - Liquidazione della spesa
Articolo 10 - Ordinazione della spesa
Articolo 11 - Documentazione dei mandati di pagamento
Articolo 12 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 13 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Articolo 14 - Fondo economale per piccole spese
Titolo IV - Scritture contabili
Articolo 15 - Sistema di scritture
Articolo 16 - Scritture contabili
Titolo V - Conto consuntivo
Articolo 17 - Conto consuntivo (allegati F, G, H, I, J)
Articolo 18 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Articolo 19 - Riaccertamento dei residui
Articolo 20 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo
A (allegato K)
Articolo 21 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Articolo 22 - Conto economico di Ateneo (allegato J)
Titolo I
Il bilancio di previsione
Articolo 1
Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate
1. L'Ateneo adotta lo schema di bilancio di
previsione annuale di cui all'allegato A, ponendo a confronto gli
stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti
al momento della redazione del documento.
2. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto
in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le
entrate e le spese per titoli e categorie.
3. La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione
presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità
o deficit di cassa presunto, (relative al Bilancio preventivo di
Ateneo,) sono redatte rispettivamente in conformità agli
allegati D ed E.
Articolo 2
Bilancio pluriennale di Ateneo
1. Il bilancio pluriennale si riferisce ad
un arco di tempo non inferiore al triennio ed è elaborato
in conformità degli indirizzi programmatici fissati dal Senato
accademico.
2. È compilato in termini di competenza ed in conformità
dell'allegato B.
3 Le previsioni in esso esposte sono classificate in titoli e categorie
e non comportano autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire
spese.
4. Gli stanziamenti del primo anno debbono coincidere con quelli
del bilancio annuale corrispondente.
5. Il progetto, redatto dall'Ufficio competente su indicazione del
Rettore, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito
il Senato accademico, contestualmente al bilancio annuale.
Articolo 3
Bilancio dei Centri di spesa di tipo A
1. I Centri di spesa di tipo A formulano il
proprio bilancio finanziario in termini di cassa e l'unità
elementare è rappresentata dal capitolo.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
3. La gestione finanziaria è unica e non sono ammesse gestioni
fuori bilancio. 4. Il bilancio è predisposto dal Direttore
del Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve
essere approvato dal Consiglio del Centro ed è trasmesso
all'Amministrazione centrale per essere allegato al bilancio di
Ateneo.
5. Esso è compilato in conformità dell'allegato A-bis
ed è corredato di una tabella dimostrativa della situazione
di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso, redatta
in conformità dell'allegato E - bis.
Articolo 4
Istituzione di nuovi capitoli
1. Nel corso dell'esercizio, qualora non sia
possibile provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente
e unicamente nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi,
l'istituzione di nuovi capitoli.
2. Per l'Amministrazione centrale l'istituzione di nuovi capitoli
è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta
del Direttore Amministrativo.
3.Per i Centri di spesa di tipo "A" l'istituzione di nuovi
capitoli è approvata dal Consiglio del Centro interessato
su proposta del Direttore del Centro.
Titolo II
Le entrate
Articolo 5
Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine
progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore
amministrativo e dal responsabile della Ragioneria per l'Amministrazione
centrale e dal Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo
per i Centri di spesa di tipo "A", secondo le rispettive
competenze o dalle persone dagli stessi delegate, o che legittimamente
li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
- 2.1. struttura emittente;
- 2.2. esercizio finanziario;
- 2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
- 2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
- 2.5. causale della riscossione;
- 2.6. importo in cifre e in lettere;
- 2.7. data di emissione;
- 2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate del Bilancio di Ateneo
dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative
agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione
"residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale
di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto
cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio
vengono restituite dall'istituto cassiere alla struttura emittente
per l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere
conservate per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione,
nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede
allo scarto degli atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi,
in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di reversali con
firma elettronica.
Articolo 6
Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1. I responsabili preposti ai vari servizi,
cui compete l'accertamento di un'entrata, sono tenuti a curare che
l'accertamento e la riscossione trovino puntuale ed integrale riscontro
nella gestione.
2. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni
e sotto la sua personale responsabilità, affinché
l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano
prontamente ed integralmente.
3. Per i Centri di spesa di tipo "A" dette funzioni sono
svolte dai rispettivi Direttori.
Titolo III
Le spese
Articolo 7
Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno,
della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni sul bilancio di Ateneo sono assunti dai Dirigenti
per le spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli
altri casi, compresi gli impegni per le spese attinenti ai Centri
di tipo "B", o dalle persone da essi delegate o che legittimamente
li sostituiscono;
3. Per i centri di spesa di tipo "A", il Direttore del
Centro, o la persona da esso delegata o che legittimamente lo sostituisce,
provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del
Centro stesso e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza
delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità
dei bilanci di sola cassa.
4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute
ai creditori, in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo
giuridicamente valido.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli
stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso;
fanno eccezione quelli relativi:
- 6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi,
per le quali l'impegno può estendersi a più anni;
i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi
assegnati per ogni esercizio;
- 6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
- 6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo
di assicurare la continuità dei servizio, assumere impegni
a carico dell'esercizio successivo;
- 6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per
le quali l'impegno può estendersi a più esercizi,
quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza
e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno
può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi
capitoli di spesa o la somma impegnata, costituisce economia di
spesa.
9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio
costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività
del conto patrimoniale.
Articolo 8
Registrazione degli impegni di spesa
1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico
del bilancio di Ateneo devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti
che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede
alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della
regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta
imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità
del bilancio di previsione.
2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti
a quello di provenienza con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria.
Articolo 9
Liquidazione della spesa
l. La liquidazione della spesa, consistente
nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione
del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio
amministrativo per l'Amministrazione centrale e dai rispettivi Segretari
amministrativi per Centri di spesa, previo accertamento dell'esistenza
dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura
dei beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e
dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Articolo 10
Ordinazione della spesa
1 .Il pagamento delle spese è ordinato,
entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di
mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati
da evidenze meccanografiche del capitolo, tratti sull'istituto di
credito incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati:
- per l'Amministrazione centrale, dai Dirigenti per le spese di
loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi,
nonché dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone
da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "A", dal Direttore del
Centro e dal Segretario Amministrativo o dalle persone da essi delegate
o che legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "B" dal Direttore amministrativo
e dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate
o che legittimamente li sostituiscono.
- 3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
- 3.1. struttura emittente;
- 3.2. numero progressivo per esercizio finanziario;
- 3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
- 3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
- 3.5. causale dei pagamento;
- 3.6. importo in cifre e in lettere;
- 3.7. modalità di pagamento dei titolo;
- 3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
- 3.9. data di emissione;
- 3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi
per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori
e mandati cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo
stesso creditore.
5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo, che si
riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti
da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi
con l'indicazione "residui"
6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi,
in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di mandati con
firma elettronica.
7. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, i pagamenti possono
essere effettuati mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle
proprie contabilità speciali o conti correnti agli analoghi
conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti.
Articolo 11
Documentazione dei mandati di pagamento
1. Ogni mandato di pagamento è corredato,
a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità
dell' esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai
verbali di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari,
dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero
da documento di trasporto per materiali da assumersi in carico nei
registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione
degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro
documento che giustifichi la spesa
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della
spesa e, se questa non è pagata in un'unica soluzione, la
documentazione è allegata al primo mandato, cui si fa riferimento
nei successivi.
3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono
essere conservati per dieci anni. Annualmente una commissione, nominata
con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto
degli atti di archivio.
Articolo 12
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
1. Su richiesta scritta del creditore valida
fino a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione
sui titoli, i mandati di pagamento sono estinti, di norma, con spese
a carico del creditore, mediante:
- 1.1. accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore,
nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso
deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata
dall'ufficio postale;
- 1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine
del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo
dei medesimo;
- 1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono
la quietanza del creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento
da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il
timbro dell'istituto cassiere.
3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento dei
mandati secondo le modalità di cui al precedente comma, il
pagamento potrà avvenire allo sportello dell'Istituto cassiere.
4. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di
credito ed altri strumenti di natura informatica, quali la viacard
o similari, secondo le modalità definite in apposita deliberazione
del Consiglio di Amministrazione .
5. L'Università può concordare con l'istituto cassiere
modalità di pagamento delle spettanze retributive del personale
idonee ad estinguere in tempi definiti i relativi mandati.
Articolo 13
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
1. I mandati di pagamento emessi sul bilancio
di Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti
dall'istituto cassiere, entro il mese successivo, all'Università
per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
2. I mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A"
non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto
cassiere, entro il 31 gennaio, all'ente emittente per il loro annullamento
e riemissione nell'esercizio successivo.
3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti
alla data del 31 dicembre devono essere ridotti dell'importo pagato
e riemessi per le quote non pagate.
4. In alternativa a quanto stabilito nei precedenti commi, i mandati
di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente
o parzialmente inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere
commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite in accordo
con l'istituto cassiere, in assegni circolari non trasferibili all'ordine
dei creditori da spedire a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo
dei creditori, con spese a carico di questi ultimi.
Articolo 14
Fondo economale per piccole spese
1. All'inizio di ciascun anno finanziario,
l'Economo dell'Università può essere dotato di un
fondo, d'importo non superiore a 15.000 euro, per provvedere, previa
autorizzazione del Direttore amministrativo, all'effettuazione di
piccole spese. Per lo stesso fine i Segretari amministrativi dei
Centri di spesa di tipo "A" possono essere dotati, all'inizio
di ciascun esercizio, di un fondo di importo non superiore a 5.000
euro da utilizzare, previa autorizzazione del Direttore del Centro.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento
delle minute spese ciascuna delle quali di importo non superiore,
IVA esclusa, a 2000 euro per l'Amministrazione centrale ed a 250
euro per i Centri di spesa. Possono essere considerate minute spese
di economato pagabili pronta cassa senza i limiti di spesa sopraindicati,
con imputazione ai pertinenti capitolo di bilancio, quelle di seguito
indicate:
a) canoni per acqua, energia elettrica e gas-metano, comprese le
spese di allacciamento;
b) canoni telefonici, radiofonici e televisivi, comprese le spese
di allacciamento;
c) spese postali e telegrafiche, comprese le spese per trasmissioni
via telex, telefax, nonché per accessi a reti telematiche;
d) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
e) spese di locomozione, noleggio automezzi, trasporto merci e corrispondenza
tramite corrieri;
f) spese per abbonamenti ed acquisti di quotidiani, pubblicazioni
periodiche e simili, nonché quelle per la pubblicazione dei
bandi di gara e dei necrologi;
g) spese per l'acquisizione di generi di monopolio di Stato, carte
e valori bollati o comunque di generi soggetti a prezzi imposti
o amministrati;
h)spese per imballaggi, facchinaggi e magazzinaggi;
i) tasse, imposte, spese contrattuali e diritti erariali, regionali
e comunali, comprese le operazioni di sdoganamento di beni importati;
j) tasse automobilistiche, pedaggi autostradali, premi di assicurazione
per R.C. auto, acquisto di carburanti e lubrificanti;
l) acquisti in danno delle ditte fornitrici inadempienti;
m) anticipazioni di spese di missione del personale;
n) spese di rappresentanza;
o) spese effettuate tramite carta di credito o strumenti di pagamento
similari;
p) pagamenti previsti in tale forma da atti amministrativi esecutivi.
3. L'Economo è autorizzato a prelevare e detenere in custodia
massimo 3.000 euro, mentre per i Segretari amministrativi dei Centri
di spesa l'autorizzazione è limitata a 1000 euro.
4. L'ordinazione delle spese è disposta con buoni redatti
in conformità ai modelli in uso presso l'Amministrazione
centrale e devono essere regolarmente quietanzati dal creditore
ricevente.Per le spese derivanti da contratti di adesione, nonché
per le spese effettuate a mezzo posta, la ricevuta di pagamento
costituisce buono di ordinazione e quietanza.
5. Ogni operazione di pagamento effettuata con i fondi della cassa
economale deve essere registrata progressivamente in apposito registro
- giornale, numerato e vidimato su ogni pagina dal Direttore amministrativo,
con l'indicazione della data, della causale della spesa, del percettore
della somma e di eventuali altri dati di riferimento. Il registro
- giornale può essere tenuto anche su supporto informatizzato,
ma dovrà essere stampato e conservato in occasione dei reintegri
di cassa e, comunque, in occasione delle verifiche.
6. Per piccole spese che singolarmente non eccedono euro 100, l'Economo
ed i Segretari dei Centri di spesa sono esentati dall' obbligo di
documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti
acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione
della persona che ha effettuato materialmente la spesa, controfirmata
dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo
di spesa. Dette spese non possono eccedere euro 300 al mese.
7. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa
eccedente euro 100.
8. Gli importi ed i limiti di spesa sopra indicati nel presente
articolo possono essere modificati con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
Titolo IV
Scritture contabili
Articolo 15
Sistema di scritture
1. Le scritture finanziarie relative alla
gestione del bilancio di Ateneo devono consentire di rilevare per
ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione
degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte
dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme
riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione
a valore dei patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
dei bilancio o per altre cause, nonché la consistenza dei
patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Articolo 16
Scritture contabili
l. I Centri di spesa di tipo "A"
tengono le seguenti scritture:
- 1.1. un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo,
in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e
le variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché
le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
- 1.2. un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo,
in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e
le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché
le somme pagate e quelle rimaste da pagare.
- 1.3. un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati
emessi.
- 1.4. i registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo
dell'andamento della gestione dei fondi assegnati, con indicazione
per singoli capitoli, in termini di competenza o residui, della
consistenza iniziale delle assegnazioni e delle variazioni intervenute
nel corso dell'esercizio, nonché, distintamente per esercizio
di provenienza, delle somme utilizzate.
3. I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nei
relativi partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio
all'istituto cassiere.
4. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 del precedente
comma 1 debbono essere numerati e vidimati per registro dal Direttore
Amministrativo o da un suo delegato.
6. Le predette scritture debbono essere conservate per dieci anni.
Titolo V
Conto consuntivo
Articolo 17
Conto consuntivo
1. Il rendiconto finanziario di Ateneo, la
situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale
ed il conto economico sono redatti rispettivamente in conformità
agli allegati F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario
che in quello patrimoniale, è il documento che riconduce
ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma
1 in conformità ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio di bilancio redige
un documento riepilogativo in termini finanziari, amministrativi,
di cassa, patrimoniali ed economici, in conformità agli allegati
di cui al comma l. Tale documento è approvato dal Consiglio
di Amministrazione secondo le modalità previste per il Conto
consuntivo di Ateneo.
Articolo 18
Rendiconto finanziario di Ateneo
1. Il Rendiconto finanziario di Ateneo e il
documento riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato
F, comprendono i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata
e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, separatamente
per competenza e per residui, nonché congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza debbono risultare:
- 2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
- 2.2. le somme accertate o impegnate;
- 2.3. le somme riscosse o pagate;
- 2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
- 3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
- 3.2. le variazioni in più o in meno per effetto di riaccertamento;
- 3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
- 3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
- 4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
- 4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza
e residui.
Articolo 19
Riaccertamento dei residui
1. Annualmente l'Ateneo, sulla base di appositi elenchi nominativi,
compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio
di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento, le somme riscosse o pagate nell'anno di gestione,
quelle eliminate perché non più realizzabili o non
più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o
da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto
dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi deve formare oggetto
di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo
parere del Collegio dei revisori.
5. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui
al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consunti
Articolo 20
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A"
(Allegato K)
1. Il rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A",
di cui all'allegato K, comprende i risultati della gestione dei
bilancio per l'entrata e per la spesa in termini di cassa distintamente
per titoli, categorie e capitoli.
2. In particolare debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni
apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive,
le somme riscosse e il totale delle somme pagate.
Articolo 21
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1. La situazione patrimoniale, di cui all'allegato I, rispettivamente
per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di
spesa di tipo B, indica la consistenza degli elementi patrimoniali
attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute
nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione
dei patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e dei passivo.
Articolo 22
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di cui all'allegato J, rispettivamente per
l'Ateneo e per i Centri di spesa di tipo B espone, fino a che non
venga introdotta la contabilità economico-patrimoniale, le
rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute
nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché
le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive
del conto economico.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
|