DIVISIONE I RIPARTIZIONE IV
2.3) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
..........OMISSIS..........
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per
la Gestione del Patrimonio nel testo che segue e che costituisce
parte integrante della presente delibera
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Regolamento per il patrimonio
INDICE
Articolo 1 - I beni
Articolo 2 - Scritture patrimoniali
Articolo 3 - Inventario dei beni immobili
Articolo 4 - Consegnatari dei beni immobili
Articolo 5 - Classificazione dei beni mobili
Articolo 6 - Inventari dei beni mobili
Articolo 7 - Inventario dei beni immateriali
Articolo 8 - Beni non soggetti ad inventariazione
Articolo 9 - Attribuzione del valore inventariale
Articolo 10 - Aggiornamento del valore inventariale
Articolo 11 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 12 - La consegna
Articolo 13 - Funzioni e responsabilità del consegnatario
dei beni mobili
Articolo 14 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Articolo 15 - Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile,
obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità
Articolo 16 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Articolo 17 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Articolo 18 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Articolo 19 - Scarico per furto
Articolo 20 - Scarico per errore di inventariazione
Articolo 21 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti
di ricerca
Articolo 22 - Magazzini di scorta
Articolo 23 - Materiali di consumo
Articolo 24 - Automezzi
Articolo 25 - Obbligo di denuncia
Articolo 1
I beni
I beni si distinguono in immobili e mobili
secondo le norme del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.
Articolo 2
Scritture patrimoniali
Le scritture patrimoniali devono consentire
la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio
finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto
della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Articolo 3
Inventario dei beni immobili
L'inventano dei beni immobili deve evidenziare:
1) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli
uffici cui sono affidati;
2) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari,
i dati catastali, la destinazione urbanistica e la rendita imponibile;
3) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
5) gli eventuali redditi.
Articolo 4
Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili in uso all'Università
sono dati in consegna ad uno o più agenti, i quali sono personalmente
responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi
danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono
secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo, con l'assistenza del Direttore amministrativo
o di un funzionario da lui delegato, in base a verbali redatti in
contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve.
Articolo 5
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti
categorie:
1) mobili e arredi;
2)materiale bibliografico;
3.)collezioni scientifiche;
4) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere,
apparecchiature informatiche;
5) automezzi e altri mezzi di trasporto;
fondi pubblici e privati;
altri beni mobili.
2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile
perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere
le attività previste, quali sedie, tavoli, armadi; per arredi
si intendono invece i beni che, pur non essendo indispensabili,
servono a migliorare l'estetica o la funzionalità degli ambienti,
quali quadri, tappeti e simili.
Articolo 6
Inventari dei beni mobili
1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere
registrati su appositi registri inventario sulla base di buoni di
carico di cui al comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati
dall'agente responsabile, seguendo le procedure previste dal programma
informatico predisposto dall'Ateneo. I dati così memorizzati
assumono a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo.
Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento provvedono alla
tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili della
corretta tenuta degli stessi.
2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono
essere iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano
le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.
3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente
redazione dei relativi buoni di carico da staccarsi da registri
o bollettari, prima dell'emissione dei relativi mandati di pagamento
a saldo.
4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del consegnatario.
5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione
deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza
l'oggetto inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in
cui il Centro di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto
opportuno dal consegnatario; per i beni che ne siano muniti, quali
computer e fotocopiatrici, è necessario, altresì,
indicare il numero di matricola.
6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa
che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro
inventario.
7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili,
prive di propria autonoma individualità rispetto al bene
principale, le stesse debbono essere comprese nello stesso buono
e sono inventariate con lo stesso numero d'inventario del bene di
cui sono accessorie; se l'acquisto è fatto successivamente,
dovrà essere emesso un nuovo buono di carico, ma dovrà
essere utilizzato lo stesso numero d'inventario del bene di cui
sono accessorie, con una opportuna breve annotazione di richiamo
sul buono stesso e sul registro relativo.
8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi
spostata su più apparecchiature, il consegnatario, se lo
ritiene opportuno in considerazione della destinazione d'uso del
bene, può attribuirle un numero d'inventario proprio.
9. I beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria
(leasing) devono essere iscritti nei registri inventario al momento
dell'esercizio del diritto di riscatto.
10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata
copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato
dall'Organo competente.
11. Il materiale bibliografico è iscritto in appositi registri
inventari con autonoma numerazione secondo le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in
più volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto
un solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni
su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy
disk e compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico,
devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della
rivista o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro
o ad una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario
proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti
ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del
Centro di spesa, qualora destinati allo scambio o alla distribuzione
gratuita in ambito scientifico o istituzionale, è tenuto
un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari;
in ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario del
Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono
essere inventariati più di cinque esemplari, a meno che non
si tratti di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi
di largo uso.
12. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche
si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo
di individualità o non ha un valore apprezzabile, quali una
collezione di minerali comuni di modesto valore, è possibile
attribuire un unico numero d'inventario; altrimenti è necessario
inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario
che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
13. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la
descrizione deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore,
il numero di telaio, di motore e di targa.
14.I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della
natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza,
del valore nominale e della rendita annuale.
15. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale,
devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare
nelle precedenti.
16.I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico
ed artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato
registro inventario con le indicazioni atte ad identificarli secondo
quanto previsto dalla Legge 1/6/1929,n.1089. In altro registro dovranno
essere inventariati i beni di proprietà dello Stato o di
altri Enti che siano stati dati all'Università degli Studi
di in concessione o comodato gratuiti.
17. Possono essere disposti dal Direttore Amministrativo interventi
di vigilanza e controllo sugli atti gestionali concernenti i beni
del patrimonio mobiliare in occasione di cambiamento di Consegnatari,
periodicamente per accertare a campione l'andamento di tale gestione,
alla fine di ciascun esercizio finanziario per accertare sulla scorta
delle scritture, le risultanze della gestione.
Articolo 8
Beni non soggetti ad inventariazione
Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono
suscettibili di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo
comporta necessariamente la loro distruzione, quali combustibile,
carta e simili;
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, le registrazioni su nastro, su disco e su pellicole,
ad eccezione del materiale bibliografico, che siano di modico valore
ossia di valore non superiore a cinquanta euro;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta
del Centro di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di
lavoro, di formazione o aggiornamento professionale.
Articolo 9
Attribuzione del valore inventariale
1. Il valore da iscrivere sul registro inventario
viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto
tramite acquisto o donazione.
2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni
o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali, quali
una parte accessoria, oppure di aggiornamento in via ordinaria o
straordinaria.
3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto
periodicamente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente
e dal presente Regolamento.
4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai
beni acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente
pagato e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo
di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali,
I.V.A. ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti,
la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei
predetti oneri deve essere fatta in modo proporzionale al costo
dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti
di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei
canoni pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate
in conto "interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che
risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con
valore pari alla somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore
di stima se non è segnato alcun prezzo o se il valore di
copertina è inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo
di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente
a quello di inventariazione.
5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima
o di mercato, se non sono corredati dai relativi documenti fiscali,
fatta eccezione per i libri che devono essere comunque inventariati
con lo stesso criterio di quelli acquistati.
6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa
all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.
Articolo 10
Aggiornamento del valore inventariale
1. In via ordinaria, ogni cinque anni per
i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili, il loro valore
è svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di
inventario, per ciascuna categoria, sulla base degli indici predisposti
dal Nucleo di valutazione.
2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico
e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni
di mercato.
3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione
dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico
inventariale se il bene è ancora di qualche utilità.
Articolo 11
Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria
ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale
ad agenti responsabili.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili
dati in uso ai Centri stessi.
3. Il consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto
di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento
temporaneo, rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli
atti da questo compiuti.
Articolo 12
La consegna
1. La consegna dei beni inventariati deve
avvenire al momento dell'insediamento del consegnatario subentrante
e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio
dal consegnatario cedente e dal consegnatario subentrante, secondo
lo schema-tipo, da sottoporsi al visto successivo del Direttore
Amministrativo o di un suo delegato.
2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della
consistenza patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che
relativa a ciascuna categoria di beni, è redatto in tre originali:
uno per il consegnatario cedente, uno per il consegnatario subentrante
e uno per il Direttore Amministrativo.
3. In casi eccezionali il consegnatario subentrante, qualora lo
ritenga opportuno, può accettare la consegna con la clausola
della "riserva", da sciogliersi solo a seguito della materiale
ricognizione dei beni stessi, che deve essere compiuta a sua cura
e che deve comunque concludersi entro tre mesi dal giorno dell'insediamento
del consegnatario stesso. Per comprovati motivi, il predetto termine
può essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione,
su istanza del consegnatario subentrante.
4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha
diritto di assistere il consegnatario cedente, viene redatto apposito
verbale.
5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza
o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il consegnatario
subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico
Rettore affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il consegnatario
subentrante abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure
nel caso in cui la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento
senza che sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il
necessario visto l'apposito verbale, il consegnatario subentrante
diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell'inventario
a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di
fatto con l'insediamento.
7.In caso di decesso o di permanente impedimento del consegnatario
cedente, la consegna avviene con la partecipazione del consegnatario
subentrante e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva"
da parte del consegnatario subentrante deve essere comunicata agli
eredi o al consegnatario cedente permanentemente impedito affinché
possano presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle
operazioni di ricognizione inventariale.
9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi
erogati da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna
dei beni di proprietà dell'Università, con le medesime
modalità e mediante apposito e distinto verbale, redatto
secondo lo schema-tipo.
Articolo 13
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
1. Il consegnatario è personalmente
responsabile dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione
e la manutenzione nonché vigilare affinché non vengano
sottratti o utilizzati per fini non istituzionali.
2. Il consegnatario deve altresì consegnare al consegnatario
subentrante i registri inventario e tutta la documentazione contabile
relativa alla gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di
passaggio di consegna e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale
ricognizione dei beni in caso di accettazione con riserva da parte
del consegnatario subentrante.
3. Il consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente
svolte le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia
della relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili
ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni
dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione
se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario,
della situazione patrimoniale del Centro di spesa, la quale deve
porre in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati
risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio;
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli
inventari, quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio
di Amministrazione lo disponga in via generale.
4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti
tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari
di autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla
normativa vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle
spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione
ordinaria e per le piccole riparazioni.
5. Il Rettore può, per un periodo di tempo determinato, concedere
in uso, in casi eccezionali adeguatamente motivati, direttamente
a soggetti dell'Università o estranei ad essa, singoli beni
inventariati, previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta
del ricevente con la quale questi si impegna alla buona conservazione
e alla restituzione dei beni.
6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito
di libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato
dalle norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.
7. Il consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale,
al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.
8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica
materiale della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri
inventario ed i beni mobili effettivamente esistenti nel Centro
di spesa e viene compiuta ogniqualvolta il consegnatario lo reputi
necessario o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga
in via generale.
9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione
reale, si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione, quali
l'errata errata descrizione di un bene o la sua registrazione in
categoria impropria, il consegnatario provvede direttamente alla
correzione della registrazione, redigendo contestualmente un apposito
verbale, nel quale sono riportati gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico
inventariale (p. es.: bene inventariato con due numeri diversi)
occorre seguire la normale procedura di scarico inventariale.
10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere
dovuta a furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia
all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene
rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione
Centrale.
11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste
nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e
viene compiuto quando il consegnatario ne ravvisi la necessità
o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento,
i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ed
all'inserimento del loro contenuto nei registri informatici.
13. Il consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio
finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario
e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata
agli atti del Centro di spesa a cura del consegnatario.
Articolo 14
Cancellazione dei beni dagli inventari
1. Lo scarico è l'operazione con la
quale un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente
di far parte del patrimonio dell'Università.
2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle
seguenti cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile
oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta
inutilità del bene;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
f) errore di inventariazione.
3. Qualora i beni siano suscettibili di utilizzazione, il consegnatario
deve comunicare agli altri Centri di spesa, tramite modalità
adeguate, l'elenco dei beni da scaricare, affinché, se interessati,
possano richiedere la cessione a titolo gratuito, in modo che il
loro utilizzo consenta economie di spesa su nuovi acquisti.
4. Lo scarico dei beni viene disposto con provvedimento motivato
del Consiglio di amministrazione, il quale deve contenere per ciascun
bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario, con l'indicazione delle eventuali
precedenti inventariazioni del bene;
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la
richiesta riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e) in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza
maggiore o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto
non è stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque
negligente del medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso
contrario, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile
del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico
(parere della Commissione tecnica per scarichi superiori a Euro
50.000, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i
furti, ecc.).
5. Quando i beni hanno, singolarmente valore uguale o superiore
a Euro 50.000,00, deve essere preventivamente costituita un'apposita
Commissione nominata con provvedimento del Rettore, la quale deve
esprimere il proprio motivato parere tecnico in merito alla richiesta
di scarico e alla possibilità di alienazione dei beni.
6. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano
divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono
essere alienati mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno
un quotidiano di grande tiratura e sul sito dell'Università.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni
e le apparecchiature sono ceduti in proprietà a titolo gratuito
a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, senza oneri
per l'Università, ovvero sono distrutti nel rispetto della
vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Articolo 15
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza
tecnica,sopravvenuta inutilità
1. Lo scarico inventariale può essere
disposto per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non
è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche
del bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più
adeguato alle esigenze d'impiego, perché superato dal progresso
tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità, quando a seguito di eventi particolari,
quali un trasloco o la fine di un programma di ricerca, determinati
beni debbano essere eliminati perché divenuti inutilizzabili.
2. Il consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne
con precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo
di valore residuo.
3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il consegnatario
deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta
che il bene è stato avviato alla pubblica discarica.
4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il consegnatario
deve seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a
titolo oneroso oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito
ad altri Centri di spesa o ad enti e associazioni od altri soggetti
non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 16
Scarico per cessione a titolo oneroso
1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia
valore residuo, il consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi
per la sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene
sostituito con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale
l'acquisto dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura.
3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti
di altro Centro di spesa dell'Università.
Articolo 17
Scarico per cessione a titolo gratuito
1. La cessione a titolo gratuito può
avvenire a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati,
associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano
fatto richiesta.
Articolo 18
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
1. In caso di distruzione di beni mobili anche
per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il consegnatario
deve immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia
del fatto, indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco
- anche presuntivo - dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti,
affinché si possa procedere agli adempimenti del caso, quali
richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla Compagnia
di assicurazioni e quant'altro.
2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore,
il consegnatario, nel redigerne l'elenco, può presumere che
siano andati perduti tutti quelli che risultino mancanti o dei quali
non sia stata trovata traccia sufficiente per l'identificazione
inventariale.
Articolo 19
Scarico per furto
1. Nel caso di furto, il consegnatario deve
presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza,
avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata
notizia all'Amministrazione Centrale.
2. Il consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari
per la determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento
delle eventuali responsabilità.
3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere
avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del
furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato
venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Articolo 20
Scarico per errore di inventariazione
Lo scarico per errore di inventariazione viene
richiesto quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta,
quali l'inventariazione di bene già inventariato o che non
doveva esserlo in quanto consumabile, facilmente deteriorabile o
di modico valore.
Articolo 21
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
Per lo scarico dei beni acquistati con fondi
erogati da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente
che ne è proprietario.
Articolo 22
Magazzini di scorta
L'Università, con delibera del Consiglio
di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può istituire
appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali
costituenti scorta.
Articolo 23
Automezzi
1. Il consegnatario degli automezzi ne controlla
l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano
registrati in appositi moduli.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del
prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e
dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole
riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
3. Ferma restando la responsabilità amministrativa degli
addetti alla conduzione degli automezzi, l'Università può
stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti,
ai propri automezzi, dalla circolazione.
Articolo 24
Materiali di consumo
1. L'economo ed i segretari amministrativi
provvedono alla tenuta di idonea contabilità - a quantità
e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti
meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni
del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene
mediante buoni.
Articolo 25
Obbligo di denuncia
Qualora lo scarico dei beni inventariati abbia
determinato un danno per l'Università imputabile ai propri
dipendenti, il Direttore Amministrativo è tenuto a denunciare
il fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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