DIVISIONE I - RIPARTIZIONE III
2.2) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA
EX ART. 51, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 PROPOSTI DAL
COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di approvare il Regolamento per
il conferimento di assegni aggiuntivi per la collaborazione ad attività
di ricerca ex art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449
e l'allegato schema di contratto di seguito riportato, così
come proposto dal Comitato Ricerca Scientifica d'Ateneo nella seduta
del 21 luglio 2005:
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI ASSEGNI AGGIUNTIVI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA
EX ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449 PROPOSTI
DAL COMITATO RICERCA SCIENTIFICA D'ATENEO
ART. 1
(Oggetto e finalità)
Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure
per il conferimento di assegni aggiuntivi, sulla base dell'art.
13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 25.9.1998.
I suddetti assegni sono finalizzati a collaborazione ad attività
di ricerca e possono essere conferiti a cittadini di qualsiasi nazionalità
in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3. L'attività
di ricerca in parola deve avere:
a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non
meramente occasionale ed in rapporto di coordinamento rispetto alla
complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca
o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
c) svolgimento in condizione di autonomia, nei limiti del programma
predisposto dal responsabile, senza orario di lavoro predeterminato
con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione
delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione
con il personale docente e ricercatore.
ART. 2
(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e ripartizione
degli assegni)
Gli assegni aggiuntivi di ricerca possono
essere attivati con cofinanziamento da parte dell'Ateneo o integralmente
finanziati con fondi a carico del bilancio del dipartimento interessato.
Per gli assegni aggiuntivi cofinanziati dall'Ateneo, i docenti interessati
dovranno far pervenire apposita istanza al Dipartimento/Centro Interdipartimentale
di afferenza entro la data di scadenza deliberata dal Comitato di
Ateneo per la Ricerca Scientifica, nella quale dovrà essere
specificato il piano di attività scientifica che il titolare
dell'assegno dovrà svolgere ed il progetto di ricerca a cui
è collegato.
I Consigli di Dipartimento/Centro Interdipartimentale valuteranno
le richieste pervenute indicando un ordine di priorità delle
stesse. Tali delibere, unitamente alla garanzia di copertura dell'importo
del cofinanziamento, saranno valutate dal Comitato Ricerca Scientifica
di Ateneo, il quale ne proporrà la ripartizione.
ART. 3
(Requisiti)
Possono essere titolari degli assegni coloro che sono in possesso
della laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre
2004 ovvero della laurea conseguita con il vecchio ordinamento,
il cui curriculum scientifico risulti idoneo per lo svolgimento
della ricerca specifica per cui viene richiesto l'assegno.
ART. 4
(Incompatibilità)
Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile
con il personale di ruolo in servizio presso le università,
gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici
e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, mentre
il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può
essere collocato in aspettativa senza assegni.
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività
di ricerca dei titolari di assegni. Gli assegni di ricerca sono
compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo
o dipendente, a qualsiasi titolo e a condizione che le prestazioni
non interferiscano con l'attività di ricerca da svolgersi
nell'ambito della collaborazione. Il titolare all'assegno può
frequentare corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalità
stabilite dall'art. 51, 6° comma, della Legge 449/97.
ART. 5
(Bando)
Su proposta del Comitato di Ateneo per la Ricerca Scientifica, l'Amministrazione
procede con cadenza trimestrale all'emanazione dei bandi per il
conferimento degli assegni aggiuntivi.
Il bando contiene il numero, la durata e l'importo degli assegni,
nonché l'indicazione dei piani di formazione collegati ai
programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione,
il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati,
nonché i criteri di valutazione.
Il bando viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Università
e pubblicazione sul sito telematico di Ateneo ed eventuali altre
forme di diffusione che saranno ritenute opportune.
ART. 6
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera
secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate
al Rettore dell'Università degli Studi di Roma" Tor
Vergata"- Divisione I - Ripartizione III - Alta Formazione
e Ricerca - Settore Ricerca e presentate o fatte pervenire all'Ateneo
- Ufficio Protocollo a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento entro il termine indicato nel bando stesso. Alla domanda
dovrà essere allegato l'elenco sottoscritto dei documenti
e dei titoli posseduti che si ritengono utili ai fini della selezione
e delle eventuali pubblicazioni.
I candidati dovranno, inoltre, inviare a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o consegnare a mano, in apposito plico separato
dalla domanda, i seguenti documenti:
a) l'elenco sottoscritto dei documenti e dei titoli posseduti che
si ritengono utili ai fini della selezione e delle eventuali pubblicazioni;
b) certificato di laurea in carta libera, con votazione dei singoli
esami e valutazione finale;
c) eventuale certificato relativo al conferimento del dottorato
di ricerca o di titolo accademico equivalente conseguito all'estero;
d) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica
e professionale;
e) tesi di laurea in copia cartacea o su supporto informatico;
f) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso
(diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia e all'estero,
nonché una documentata attività di ricerca presso
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi,
sia in Italia che all'estero);
g) eventuali pubblicazioni a stampa con indicazione della data e
del luogo di pubblicazione, o la lettera di accettazione da parte
dell'editore.
I documenti, i titoli nonché le pubblicazioni potranno essere
presentati in originale o copia conforme all'originale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, i documenti e i titoli potranno essere presentati con
dichiarazioni sostitutive. Le pubblicazioni potranno essere prodotte
in copia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
all'originale delle stesse. Alle dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà deve essere allegata una fotocopia di un documento
di riconoscimento.
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all'Amministrazione
dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione.
ART. 7
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore,
su proposta del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione deve essere composta dal responsabile del progetto
di ricerca e da due esperti della materia scelti tra professori
e ricercatori.
La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario.
ART. 8
(Modalità di selezione e graduatorie)
La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali,
nonché i criteri da adottare per la valutazione del colloquio
di cui al comma successivo.
Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono valutati
come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di
specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento
post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo
svolgimento di una documentata attività di ricerca presso
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi,
sia in Italia che all'estero.
Ai fini della valutazione comparativa la Commissione dispone di
un massimo di 100 punti dei quali massimo 40 per i titoli e massimo
60 per il colloquio. Per risultare idonei, i candidati devono ottenere
un punteggio di almeno 24 punti nei titoli e un punteggio di almeno
42 punti nel colloquio.
La Commissione esaminatrice, valutati i titoli, convoca i candidati
risultati idonei per il colloquio.
Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata
relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula
una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente risultante
dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa, nell'ordine della
graduatoria, il vincitore della selezione.
Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni candidato
verrà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria
di merito vengono approvati con decreto del Rettore.
Nel caso di rinuncia del vincitore subentra il candidato utilmente
collocato in graduatoria. Nel caso di risoluzione anticipata del
contratto, su proposta del responsabile del progetto di ricerca,
il Consiglio di Dipartimento può conferire la frazione residua
dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria.
ART. 9
(Formalizzazione del rapporto)
Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo
il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante.
Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli dell'Università.
ART. 10
(Durata e rinnovo)
Gli assegni di ricerca hanno una durata semestrale o annuale. In
entrambi i casi gli assegni sono suscettibili di rinnovo fino alla
durata complessiva massima di ventiquattro mesi.
Lo stesso soggetto può essere titolare di assegni nel limite
massimo fissato dalla legge.
La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività
e la relativa valutazione spettano al Consiglio di Dipartimento
presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile
dell'attività scientifica del titolare dell'assegno (tutor).
Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo.
Nel caso di assegni cofinanziati dall'Ateneo, la decisione sul rinnovo
spetta al Comitato Ricerca Scientifica di Ateneo, che dovrà
tener conto della disponibilità finanziaria e di una equa
distribuzione degli assegni.
L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza
dovuti a gravidanza, malattia o per motivi debitamente documentati
e comunque per un periodo non superiore ad un anno. In tali casi,
la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini
della realizzazione del piano di attività scientifica, riprendendo
a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
ART. 11
(Importo dell'assegno)
Sia in caso di assegno di ricerca annuale che di assegno di ricerca
semestrale, i relativi costi sono stabiliti con delibera del Consiglio
di Amministrazione dell'Ateneo. Gli assegni di ricerca verranno
corrisposti rispettivamente in dodici e in sei rate mensili posticipate.
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni
e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti
nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo
dei relativi premi è detratto dal corrispettivo spettante.
Nel caso di assegni cofinanziati dall'Ateneo, ogni Dipartimento
richiedente deve garantire la copertura finanziaria residua con
fondi propri nella misura di volta in volta stabilita dal relativo
bando.
ART. 12
(Medici titolari di assegni)
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, titolari
di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche
ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità
previste dai singoli atti convenzionali, la frequentazione delle
strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo al fine di aver accesso
ai dati utili all'espletamento dell'attività di ricerca in
questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate
ai pazienti, purché nel rispetto del d.lgs. 196 del 30 giugno
2003 sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali nonché del Regolamento emanato da quest'Ateneo
in attuazione di detta legge.
ART. 13
(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono
esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni
ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale
ai sensi della normativa vigente.
ART. 14
(Risoluzione del contratto)
Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.
L'accettazione del contratto va manifestata entro trenta giorni
dalla comunicazione della graduatoria della selezione.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell'accettazione
dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente
comprovati.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave
e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte
del titolare dell'assegno.
ALLEGATO
Schema di contratto:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO AGGIUNTIVO PER LA COLLABORAZIONE
AD ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 6, DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N. 449
L'anno -------------------, il giorno ---------------------
del mese di ------------------------------, nella sede del Rettorato
in Via Orazio Raimondo, n. 18, tra l'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583, in
persona del Rettore Prof. -------------------------, domiciliato
per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo n. 18, e il dott.----------------------,
nato a ------------------------ il ----------------------- residente
in ----------------------------------, Via ------------------------------,
c.a.p. --------------------------- , cod. fiscale: ------------------------;
PREMESSO CHE
- l'art. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede
per le università l'erogazione di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito
bando e valutazione comparativa dei candidati;
- il regolamento d'Ateneo per gli assegni aggiuntivi di ricerca
è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del -----------------------;
- con bando emanato con decreto rettorale n. ----------------------
del --------------------------------, l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a concorso un assegno
aggiuntivo di durata ---------------------------- a totale carico
del Dipartimento/Centro richiedente (o cofinanziato dall'Ateneo)
per la collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi
presso il Dipartimento/Centro ---------------------------------
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
relativo al programma di ricerca: "------------------------------
", settore disciplinare -------------------- ;
- il dott. ---------------------------- ha superato la valutazione
comparativa;
CON LA PRESENTE SCRITTURA
PRIVATA, REDATTA IN DUPLICE COPIA, VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO:
ART. 1 - Il dott. ----------------------------------si
impegna a collaborare con il Dipartimento/Centro -------------------------------
nello svolgimento dell'attività di ricerca di cui alle premesse,
al fine di sviluppare la propria professionalità.
ART. 2 - L'attività di cui al precedente articolo 1 deve
essere svolta dalla dott. ---------------- secondo le indicazioni
del prof./dott. ---------------------- (tutor), della Facoltà
di ----------------------- , Dipartimento/Centro --------------------------,
settore disciplinare -----------------------, viene resa dal dott.-----------------------------------------
nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non
avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non
darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università,
essendo destinato alla formazione.
ART. 3 - Il presente contratto avrà durata pari a ----------------------
mesi a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà
essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento/Centro,
in conformità alle modalità indicate nel regolamento.
ART. 4 - L'importo del corrispettivo dovuto per l'assegno, da corrispondere
in ----------------- rate mensili posticipate, ammonta a €
---------------------------- al lordo delle ritenute di legge a
carico del percipiente e del premio assicurativo che verrà
a gravare interamente sulla prima rata.
ART. 5 - L'Università provvede alle coperture assicurative
per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore
degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività.
L'importo dei relativi premi è detratto dal corrispettivo
spettante. L'assegnista, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara
di aver preso visione ed accettare le coperture assicurative Infortuni
e Responsabilità Civile verso Terzi che l'Università
contrarrà per suo conto nei termini di capitali, garanzie
e condizioni indicate nelle polizze.
Preso atto delle condizioni e delle garanzie prestate, l'assegnista
dà atto che tali coperture non modificano il rapporto di
responsabilità nascente dalla sua attività sia nei
confronti dell'Università che di Terzi, per quanto non previsto
dalle coperture in oggetto e/o per una loro qualsivoglia inoperatività.
L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza
dovuti a gravidanza, malattia o per motivi debitamente documentati
e comunque per un periodo non superiore ad un anno. In tali casi
la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini
della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere
dalla data di cessazione della causa di sospensione.
ART. 6 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio
alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto
ed al regolamento.
ART. 7 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo,
scientifico, didattico di cui il dott. -------------------------
entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività
di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.
ART. 8 - Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà
registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda, della
Tariffa del DPR n. 13/01/86. Le spese di bollo del presente contratto
sono a carico del dott. -----------------------------------. Le
spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA"
IL RETTORE
(PROF. ---------------------------)
DOTT. ---------------------------
- di conferire al Presidente tutti poteri
per dare esecuzione alla presente delibera.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL
RETTORE |
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