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DIVISIONE I

2.7) ESONERO DALLE TASSE PER GLI STUDENTI CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI - A.A. 2004/2005

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di approvare il bando di concorso per l'esonero dalle tasse per gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per l'anno accademico 2004/05, nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente delibera:


BANDO DI CONCORSO PER L'ESONERO DALLE TASSE PER GLI STUDENTI CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
- A.A. 2004/05 -

La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" bandisce un concorso per l'esonero dalle tasse e dal contributo generale d'Ateneo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali per gli studenti iscritti nell'anno accademico 2004/2005.
Può beneficiare dell'esonero il 10% degli studenti iscritti il cui reddito riparametrato, con riferimento all'anno 2003, risulti inferiore a 28.922,00 euro (per il calcolo del reddito riparametrato consultare l'apposito allegato).
I vincitori non potranno comunque essere esonerati dalla tassa regionale e dalla marca da bollo.
La graduatoria degli studenti ammessi (con reddito riparametrato inferiore a 28.922,00 euro) terrà conto esclusivamente del merito.

DOMANDA E MODALITA'
Le domande per beneficiare dell'esonero dovranno essere presentate alla Segreteria Studenti della Scuola di Specializzazione per le professioni legali entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e dovranno essere integrate con autocertificazione sul reddito riparametrato relativo all'anno 2003 e autocertificazione di non usufruire di borse di studio ADISU o di altri enti.
Il rimborso verrà erogato in un'unica soluzione ai vincitori della selezione in regola con il pagamento delle tasse.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio gli studenti assegnatari di borse di studio da parte dell'A.DI.S.U. o di altri enti, e gli studenti ripetenti; non costituisce motivo di esclusione dall'esonero relativo al II anno di corso, l'eventuale ottenimento dell'esonero per il I anno. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver portato a termine il I anno di corso senza note di demerito.

GRADUATORIA
Il punteggio complessivo terrà conto del punteggio riportato in occasione della prova di ammissione, che ricomprende la media degli esami universitari e del voto conseguito in sede di esame di laurea: a tal fine verranno presi in considerazione i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore ai 45 punti; a parità di collocazione avranno priorità gli studenti laureati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Le graduatoria verrà affissa presso gli uffici della Segreteria Didattica della Scuola di Specializzazione per le professioni legali e presso lo sportello della Segreteria Studenti della stessa scuola.

REDDITO RIPARAMETRATO DA DICHIARARE = (RT - IN)/SE cioè: RT meno IN diviso SE

RT = SOMMA DEI REDDITI DI TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
- Quadro RN rigo RN6 del modello unico 2004 - Persone Fisiche - periodo d'imposta 2003
- Rigo 11 del modello 730-3 - Redditi 2003
- Modello CUD 2004 - periodo d'imposta 2003

IN = IMPOSTA NETTA
- Quadro RN rigo RN20 del modello unico 2004 - Persone Fisiche - periodo d'imposta 2003
- Rigo 23 del modello 730-3 Redditi 2003
- Imposta del modello CUD 2004 - periodo d'imposta 2003

SE = SCALA DI EQUIVALENZA
- Numero componenti nucleo familiare = 1 SE = 0,45
- Numero componenti nucleo familiare = 2 SE = 0,75
- Numero componenti nucleo familiare = 3 SE = 1
- Numero componenti nucleo familiare = 4 SE = 1,22
- Numero componenti nucleo familiare = 5 SE = 1,43
- Numero componenti nucleo familiare = 6 SE = 1,62
- Numero componenti nucleo familiare = 7 SE = 1,80
- Numero componenti nucleo familiare maggiore di 7 SE = 1,80 + 0,15 x (numero di componenti familiari in più oltre il 7°)

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO


STUDENTI FACENTI PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Ciascuno studente può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento dell'iscrizione.
Uno studente che risulta a carico, ai fini IRPEF, di più persone si deve considerare a carico della famiglia anagrafica di cui fa parte. Se non fa parte di alcuna famiglia anagrafica tra quelle a cui risulta a carico ai fini IRPEF, si deve considerare parte della famiglia della persona tenuta agli alimenti; nel caso in cui più persone sono tenute agli alimenti si deve considerare parte di quella famiglia tenuta agli alimenti in misura maggiore.
Lo studente minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, deve risultare facente parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo si considera facente parte del nucleo familiare dell'affidatario.
Lo studente in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante.

STUDENTE INDIPENDENTE (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO STUDENTE)
La condizione di studente indipendente si verifica se lo studente ha una residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione,in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine e con una attività lavorativa dimostrabile che gli abbia consentito di ottenere, da almeno due anni (2002 e 2003), un reddito complessivo non inferiore a e 6.500,00.

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE DI UNO O PIÙ PORTATORI DI HANDICAP
Se uno o più componenti del nucleo familiare dello studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, lo studente deve incrementare di una unità la composizione del proprio nucleo familiare. L'invalidità dovrà essere certificata con idonea documentazione.

Ai fini della valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare non si tiene conto dei redditi a tassazione separata di cui all'art. 16 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni.
Tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai fratelli e dalle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare, concorrono nella misura del 50%.

SANZIONI
A chiunque presenti dichiarazioni false o reticenti, proprie o dei propri congiunti, l'Ateneo applicherà le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 23, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Accertata la dichiarazione falsa, inoltre, l'importo delle tasse e contributi sarà raddoppiato rispetto al dovuto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO IL RETTORE

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