DIVISIONE I
2.7) ESONERO DALLE TASSE PER GLI STUDENTI
CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI - A.A. 2004/2005
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di approvare il bando di concorso
per l'esonero dalle tasse per gli studenti capaci, meritevoli e
privi di mezzi della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali per l'anno accademico 2004/05, nel testo che segue e che
costituisce parte integrante della presente delibera:
BANDO DI CONCORSO PER L'ESONERO DALLE TASSE PER GLI STUDENTI
CAPACI, MERITEVOLI E PRIVI DI MEZZI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
- A.A. 2004/05 -
La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" bandisce un concorso
per l'esonero dalle tasse e dal contributo generale d'Ateneo della
Scuola di Specializzazione per le professioni legali per gli studenti
iscritti nell'anno accademico 2004/2005.
Può beneficiare dell'esonero il 10% degli studenti iscritti
il cui reddito riparametrato, con riferimento all'anno 2003, risulti
inferiore a 28.922,00 euro (per il calcolo del reddito riparametrato
consultare l'apposito allegato).
I vincitori non potranno comunque essere esonerati dalla tassa regionale
e dalla marca da bollo.
La graduatoria degli studenti ammessi (con reddito riparametrato
inferiore a 28.922,00 euro) terrà conto esclusivamente del
merito.
DOMANDA E MODALITA'
Le domande per beneficiare dell'esonero dovranno essere presentate
alla Segreteria Studenti della Scuola di Specializzazione per le
professioni legali entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando e dovranno essere integrate con autocertificazione
sul reddito riparametrato relativo all'anno 2003 e autocertificazione
di non usufruire di borse di studio ADISU o di altri enti.
Il rimborso verrà erogato in un'unica soluzione ai vincitori
della selezione in regola con il pagamento delle tasse.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio gli studenti assegnatari di borse di
studio da parte dell'A.DI.S.U. o di altri enti, e gli studenti ripetenti;
non costituisce motivo di esclusione dall'esonero relativo al II
anno di corso, l'eventuale ottenimento dell'esonero per il I anno.
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono aver portato
a termine il I anno di corso senza note di demerito.
GRADUATORIA
Il punteggio complessivo terrà conto del punteggio riportato
in occasione della prova di ammissione, che ricomprende la media
degli esami universitari e del voto conseguito in sede di esame
di laurea: a tal fine verranno presi in considerazione i candidati
che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore ai 45 punti;
a parità di collocazione avranno priorità gli studenti
laureati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Le graduatoria verrà affissa presso gli uffici della Segreteria
Didattica della Scuola di Specializzazione per le professioni legali
e presso lo sportello della Segreteria Studenti della stessa scuola.
REDDITO RIPARAMETRATO DA DICHIARARE = (RT
- IN)/SE cioè: RT meno IN diviso SE
RT = SOMMA DEI REDDITI DI TUTTI I COMPONENTI
DEL NUCLEO FAMILIARE
- Quadro RN rigo RN6 del modello unico 2004 - Persone Fisiche -
periodo d'imposta 2003
- Rigo 11 del modello 730-3 - Redditi 2003
- Modello CUD 2004 - periodo d'imposta 2003
IN = IMPOSTA NETTA
- Quadro RN rigo RN20 del modello unico 2004 - Persone Fisiche -
periodo d'imposta 2003
- Rigo 23 del modello 730-3 Redditi 2003
- Imposta del modello CUD 2004 - periodo d'imposta 2003
SE = SCALA DI EQUIVALENZA
- Numero componenti nucleo familiare = 1 SE = 0,45
- Numero componenti nucleo familiare = 2 SE = 0,75
- Numero componenti nucleo familiare = 3 SE = 1
- Numero componenti nucleo familiare = 4 SE = 1,22
- Numero componenti nucleo familiare = 5 SE = 1,43
- Numero componenti nucleo familiare = 6 SE = 1,62
- Numero componenti nucleo familiare = 7 SE = 1,80
- Numero componenti nucleo familiare maggiore di 7 SE = 1,80 + 0,15
x (numero di componenti familiari in più oltre il 7°)
DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA
DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO
STUDENTI FACENTI PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Ciascuno studente può appartenere ad un solo nucleo familiare.
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia
anagrafica al momento dell'iscrizione.
Uno studente che risulta a carico, ai fini IRPEF, di più
persone si deve considerare a carico della famiglia anagrafica di
cui fa parte. Se non fa parte di alcuna famiglia anagrafica tra
quelle a cui risulta a carico ai fini IRPEF, si deve considerare
parte della famiglia della persona tenuta agli alimenti; nel caso
in cui più persone sono tenute agli alimenti si deve considerare
parte di quella famiglia tenuta agli alimenti in misura maggiore.
Lo studente minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF
di altre persone, deve risultare facente parte del nucleo familiare
del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova
in affidamento preadottivo si considera facente parte del nucleo
familiare dell'affidatario.
Lo studente in convivenza anagrafica è considerato nucleo
familiare a sé stante.
STUDENTE INDIPENDENTE (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO
DAL SOLO STUDENTE)
La condizione di studente indipendente si verifica se lo studente
ha una residenza esterna all'unità abitativa della famiglia
di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione
della domanda di immatricolazione o iscrizione,in alloggio non di
proprietà di un componente della famiglia di origine e con
una attività lavorativa dimostrabile che gli abbia consentito
di ottenere, da almeno due anni (2002 e 2003), un reddito complessivo
non inferiore a e 6.500,00.
PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE
DI UNO O PIÙ PORTATORI DI HANDICAP
Se uno o più componenti del nucleo familiare dello studente
è portatore di handicap con invalidità riconosciuta
pari o superiore al sessantasei per cento, lo studente deve incrementare
di una unità la composizione del proprio nucleo familiare.
L'invalidità dovrà essere certificata con idonea documentazione.
Ai fini della valutazione del reddito complessivo
del nucleo familiare non si tiene conto dei redditi a tassazione
separata di cui all'art. 16 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive
modificazioni.
Tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai fratelli e dalle
sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare, concorrono
nella misura del 50%.
SANZIONI
A chiunque presenti dichiarazioni false o reticenti, proprie o dei
propri congiunti, l'Ateneo applicherà le sanzioni amministrative
previste dalla legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 23, salva
in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti
reato.
Accertata la dichiarazione falsa, inoltre, l'importo delle tasse
e contributi sarà raddoppiato rispetto al dovuto.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VICARIO |
IL RETTORE |
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