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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI

2.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.I.S.P.A.) – APPROVAZIONE STATUTO

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di istituire il “Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione” (C.I.S.P.A.) e di approvare il relativo Statuto secondo il testo qui di seguito riportato:

STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (C.I.S.P.A)

Art. 1

È istituito il Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione (d’ora in poi Centro) che ha come scopo quello di creare i presupposti culturali e tecnici perché all’interno della Pubblica Amministrazione e delle realtà non profit si realizzino processi di innovazione che facciano leva sulle interazioni tra i diversi portatori di conoscenze.
In particolare sono obiettivi specifici del Centro:
a) la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di programmi di ricerca in materia di diritto, organizzazione e management degli enti, aziende ed amministrazioni pubbliche e non profit, collaborando in attività di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative, partecipando a progetti scientifici nazionali e internazionali, assumendo incarichi di ricerca, formazione e consulenza da enti e soggetti pubblici e privati, italiani, internazionali ed esteri;
b) la creazione di una comunità ristretta (network) di innovatori che, con riferimento alle problematiche gestionali e giuridiche delle amministrazioni pubbliche e delle realtà non profit, operano (manager e dipendenti pubblici), ricercano e insegnano (professori e ricercatori universitari anche di altre facoltà), promuovono (responsabili di agenzie promozione dell’innovazione pubblica), sperimentano (manager e consulenti) soluzioni innovative;
c) la sistematizzazione e la valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze di chi già opera sulla frontiera dell’innovazione;
d) la sperimentazione di nuove logiche gestionali e di nuovi strumenti innovativi insieme ad amministrazioni pubbliche ed ai vari soggetti coinvolti;
e) la promozione del dibattito sul tema dell’innovazione della Pubblica Amministrazione ed il confronto a tutti i livelli (nazionale ed internazionale, accademico e professionale, ecc.);
f) la diffusione dei risultati ottenuti nel Centro attraverso pubblicazioni, convegni, web, ecc.
I dipartimenti di riferimento del Centro sono il Dipartimento di Diritto Pubblico ed il Dipartimento di Diritto e Procedura Civile. Il Centro non è dotato di autonomia finanziaria e di spesa e la sua gestione è affidata al Dipartimento di Diritto Pubblico.

Art. 2

Nell’ambito dei propri fini, il Centro organizza, promuove e coordina attività scientifiche, didattiche e culturali, con preferenza per quelle ad alto contenuto interdisciplinare, che abbiano come base d’interesse lo studio dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nel mondo non profit.
I temi culturali e scientifici sono caratterizzati da un elevato livello di interdisciplinarità e richiedono il contributo scientifico di più Dipartimenti e Facoltà dell’Università di Tor Vergata. Possono essere stipulati accordi di collaborazione con altre Università e altri Enti specificamente qualificati.
Nell’ambito del Dipartimento di Diritto pubblico, cui è affidata la gestione, il Centro può promuovere collaborazioni con Istituzioni pubbliche e private e può svolgere attività di ricerca, consulenza e formazione in conto terzi.

Art. 3

Il Centro si costituisce quale polo di aggregazione culturale aperto agli studiosi, agli operatori ed agli esponenti professionali interessati al settore pubblico e non profit, le cui attività di ricerca scientifica o promozione culturale, in tutto o in parte, abbiano anche temporaneamente per oggetto temi e problemi attinenti alle attività svolte dal Centro.

Art. 4

Sono organi del Centro: L’Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Direttore. Gli aderenti sono docenti e ricercatori dei Dipartimenti dell’Università interessati stabilmente alle attività e tematiche di cui all’art. 1, nonché studiosi, operatori e professionisti ammessi a norma dell’art. 5.

Art. 5

L’ammissione al Centro, su domanda motivata dell’interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro a maggioranza assoluta. Gli aderenti al Centro hanno diritto a partecipare alle iniziative statutarie e all’Assemblea degli aderenti.
Possono altresì aderire nei termini di cui al precedente art. 4, studiosi e personalità straniere o di altri atenei che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi.
Gli aderenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi direttivi.
La qualifica di aderente si perde, oltre che per dimissioni, per gravi violazioni delle norme statutarie o per inadempimenti rilevanti nelle obbligazioni assunte. La delibera relativa è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi.

Art. 6

Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con delibera a maggioranza assoluta ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio. Può essere rieletto per non più di due volte consecutive.
Il Direttore ha la rappresentanza del centro nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio e l’Assemblea; vigila sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del Consiglio; adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile; presenta la relazione annuale sull’attività svolta al Consiglio; esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dallo statuto e dai regolamenti.
In caso di assenza od impedimento del Direttore, le sue funzioni sono esercitate da un vicario, da lui nominato. Può, altresì, delegare l’esercizio di proprie competenze ad altri membri del Consiglio, secondo modalità stabilite con regolamento deliberato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta.

Art. 7

Il Consiglio è composto da 7 membri di cui 5 eletti in rappresentanza degli aderenti di prima e seconda fascia e 2 in rappresentanza dei ricercatori. I rappresentanti sono eletti a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto; i professori di prima e seconda fascia esprimono 3 preferenze e i ricercatori 1. Risultano eletti i primi 5 votati tra i professori di prima e seconda fascia e i primi due votati tra i ricercatori. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e possono essere rinnovati.
Il Consiglio Direttivo
a) promuove e coordina le attività del Centro;
b) approva il programma delle attività del Centro e la relazione consuntiva;
c) promuove la stipula di convenzioni del Centro con altre Università, enti, istituti e soggetti pubblici e privati nonché l’attivazione di corsi di formazione, corsi di Perfezionamento (Masters) e dottorati, ecc.
d) adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento del centro;
e) formula pareri nell’ambito degli obiettivi del Centro;
f) esercita le funzioni non attribuite ad altri organi del Centro.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Direttore, con determinazione dell’oggetto, con fissazione del termine e con eventuale indicazione dei principi e criteri direttivi.

Art. 8

L’Assemblea, composta da tutti gli aderenti, si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduta dal Direttore del Centro. Propone iniziative scientifiche, culturali, formative e divulgative e, ove investita, dal Consiglio Direttivo svolge le attività affidatele.

Art. 9

Il Centro non è dotato di autonomia finanziaria e di spesa e la sua gestione è affidata al Dipartimento di Diritto Pubblico. Nella prima applicazione del presente Statuto, il Centro sarà ospitato dal Dipartimento di Diritto Pubblico, nei limiti consentiti dalle esigenze della propria azione istituzionale. In particolare, le funzioni di segretario amministrativo sono svolte dal segretario del Dipartimento di Diritto Pubblico o da altra persona individuata dal Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico. L'Ateneo comunque non assume impegno di fornire risorse finanziarie, strutture, spazi o personale ulteriori.

Art. 10

Lo scioglimento del Centro è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi e decretato dal Rettore.

Art. 11

Le proposte di modifica dello statuto devono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello Statuto dell’Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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