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DIVISION I – RIPARTIZIONE IV

2.2) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL “CENTRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MM.FF.NN.”

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di istituire il “Centro per la gestione dei servizi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.” alla condizione che il personale e gli spazi vengano reperiti all’interno della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e di approvare lo Statuto di seguito riportato:

STATUTO DEL CENTRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
DELLE FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Articolo 1
Istituzione

E’ istituito il Centro per la Gestione dei Servizi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

 

Articolo 2
Finalità

Il Centro per la Gestione dei Servizi della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha la finalità di provvedere alle attività di supporto alla didattica, all'orientamento e alla comunicazione dei corsi di laurea e post lauream.
E' preclusa al Centro ogni attività rientrante nell'oggetto di azione diretta dei Dipartimenti.

Articolo 3
Finanziamento

I fondi del Centro sono costituiti:
a) dai contributi erogati dall'Università;
b) dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, italiani e/o stranieri.

Articolo 4
Organi del Centro

Sono Organi del Centro il Comitato tecnico - scientifico e il Direttore del Centro.
La durata di tali Organi è di tre anni accademici.

Articolo 5
Il Comitato tecnico - scientifico

1. Il Comitato tecnico - scientifico viene eletto dal Consiglio di Facoltà e ne fa parte di diritto il Preside della Facoltà stessa, che lo presiede.
2. Il Comitato tecnico - scientifico è composto da docenti e ricercatori afferenti alle diverse discipline, nonché dai Responsabili degli eventuali centri servizi di Facoltà. In ogni caso il numero dei componenti non potrà essere superiore ad otto.
3. Spetta al Comitato tecnico - scientifico del Centro:
a) fissare i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri fini;
b) approvare, in relazione all'attività svolta nell'interesse di terzi e/o per conto terzi, coerente con i propri fini istituzionali, di cui al precedente articolo 2, la stipula di apposite convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) adottare le norme necessarie al funzionamento del Centro;
4. Alle sedute partecipa il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante, senza che la sua presenza concorra alla formazione del quorum strutturale.
5. La convocazione del Comitato tecnico - scientifico è effettuata dal suo Presidente, d’ufficio, o su domanda di un quarto dei componenti con l’indicazione dei punti da inserire all’ordine del giorno.

Articolo 6
Il Direttore del Centro

1. Il Preside della Facoltà è Direttore del Centro, ha la sua rappresentanza ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività dello stesso.
2. Al Direttore del Centro spetta:
a) convocare e presiedere le sedute del Comitato tecnico - scientifico;
b) adottare provvedimenti di urgenza su oggetti riguardanti le competenze del Comitato tecnico - scientifico, sottoponendoli ad esso, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione dell'atto;
c) assicurare l'osservanza, nell'ambito del Centro, delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti;
d) disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro e predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Centro.
3. Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile il Direttore si avvale di un Segretario Amministrativo individuato, di norma, tra il personale in servizio presso la Facoltà, di adeguata qualificazione professionale, che collabora nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo del Centro, controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
4. Il Direttore può designare, per la nomina con decreto rettorale, un proprio sostituto, scelto tra i professori di ruolo membri del Comitato tecnico - scientifico che esercita la funzione vicaria, sostituendolo in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 7
Autonomia finanziaria e di bilancio

Il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile prevista per i Dipartimenti dell'Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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