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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI

2.3) ISTITUZIONE DEL CENTRO DI CULTURA DELLO SPORT

..........OMISSIS...........

DELIBERA

di istituire il Centro di Cultura dello Sport e di approvare il relativo Statuto secondo il testo qui di seguito riportato:

STATUTO DEL CENTRO DI CULTURA DELLO SPORT

Art. 1
Costituzione


1. E’ istituito il Centro di cultura dello Sport dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Centro fa riferimento ai Dipartimenti di Storia e di Neuroscienze.


Art. 2
Finalità e compiti


1. Il Centro
a) promuove accordi di collaborazione scientifica e didattica con Università, enti pubblici e soggetti privati (nazionali ed internazionali), finalizzati al perseguimento delle sue finalità;
b) promuove ricerche in ambito psico-sociologico, in particolare nel campo del disagio giovanile e sul fenomeno del doping;
c) promuove e realizza corsi di formazione rivolti a fornire ad allenatori, istruttori e preparatori atletici gli strumenti per affrontare le problematiche legate al disagio giovanile e per combattere il fenomeno del doping nello sport;
d) conferisce borse di studio e assegni di ricerca per la formazione di personale esperto nel settore specifico.
e) acquisisce ed elabora i dati sulle abitudini e le attitudini dei giovani che si avvicinano allo sport.

Art. 3
Partecipazione


1. Il Centro è aperto ai docenti dell’Università degli Studi Roma “Tor Vergata” con competenza nei campi che formano oggetto della sua azione. Possono essere, altresì, cooptati docenti con analoghe competenze di altre Università, italiane e straniere, nonché appartenenti ad enti Enti pubblici e privati, che, in tutto o in parte, svolgano attività di ricerca scientifica su temi e problematiche attinenti all’attività del Centro, nonché a personalità del mondo sportivo che si siano particolarmente distinte nei campi specifici in cui opera il Centro stesso.
2. L’adesione al Centro, su domanda motivata indirizzata dall’interessato al Rettore, è deliberata dal Consiglio del Centro. Analogo procedimento si applica ai Dipartimenti che intendano aderire al centro.
3. La composizione iniziale dell’Assemblea del Centro viene definita dal Rettore, sentiti i Dipartimenti di riferimento.

Art. 4
Amministrazione e gestione


1. Le funzioni di Centro di spesa sono affidate all’Ufficio di Ragioneria dell’Amministrazione Centrale, ferma restando la distinzione della disponibilità patrimoniale e le competenze funzionali del Centro di cultura dello sport per ciò che riguarda le attività di sua competenza e la gestione dei relativi proventi.
2. Il patrimonio è costituito dal fondo del Centro, dai proventi derivanti dai progetti di ricerca affidati al Centro e dalle risorse ad esso destinate dall’Amministrazione e da soggetti pubblici o privati.

Art.5
Organi


1. Sono organi del Centro:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio
c) il Direttore
d) il Comitato Scientifico.

Art. 6
Assemblea del Centro


1. L’Assemblea è composta da tutti gli afferenti al Centro.
2. L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) elegge il Direttore ed il Consiglio;
b) predispone annualmente il programma delle attività predisposto dal Consiglio;
c) approva la relazione consuntiva predisposta dal Consiglio;
d) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio ed al Direttore.
3. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice e con il voto favorevole della maggioranza dei Docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” presenti alla seduta. In caso di parità, decisivo è il voto del Direttore.

Art. 7
Il Consiglio


1. Il Consiglio si compone di sette membri, eletti dall’Assemblea nel proprio seno tra i docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti .
2. All’elezione dei membri del Consiglio si procede a scrutinio segreto. Ogni elettore esprime tre preferenze.
3. Il Consiglio
a) elegge il Direttore;
b) designa i membri del Comitato Scientifico;
c) promuove e coordina le attività del Centro;
d) esprime pareri sulle convenzioni del Centro;
e) approva annualmente il programma delle attività e la relazione consuntiva;
f) formula proposte al Direttore del Centro.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, decisivo è il voto del Direttore.

Art. 8
Direttore del Centro


1. Il Direttore del Centro è eletto tra i professori di ruolo o fuori ruolo del Consiglio del Centro.
2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.
4. Il Direttore convoca il Consiglio, l’Assemblea e il Comitato scientifico, ne presiede i lavori, cura l’attuazione del programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio, ha la rappresentanza del Centro, esercita tutte le funzioni non attribuite ad altri organi, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, può delegare sue funzioni, per specifici atti e con limitazioni temporali, ad altri membri del Consiglio.
5. Il Direttore coordina la predisposizione della relazione consuntiva da sottoporre a approvazione del Consiglio.

Art. 9
Modalità di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio


1. L’Assemblea e il Consiglio si riuniscono ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno.
2. La convocazione deve indicare l’ordine del giorno. Essa può avvenire anche in via telematica.
3. Se un quarto dei componenti dell’Assemblea o del Consiglio chiede al Direttore la convocazione dell’Assemblea o del Consiglio, indicando i motivi e gli argomenti da trattare, il Direttore procede senza indugio alla convocazione.

Art. 10
Comitato Scientifico


1. Il Comitato Scientifico si compone di nove membri designati dal Consiglio del Centro, i quali durano in carica tre anni e sono confermabili. Il Direttore del Centro ne fa parte di diritto.
2. Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio del Centro nella programmazione delle attività del Centro stesso, esprime pareri sulle attività svolte.
3. Il Comitato elegge nel suo seno il proprio Presidente, che ne convoca e presiede le sedute. Esso si riunisce quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità o obbligatoriamente su richiesta del Direttore, del Consiglio o di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione può avvenire anche per via telematica.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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