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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE 1 PERSONALE DOCENTE
SETTORE III – SUPPLENZE – PROFESSORI A CONTRATTO

2.4) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

…………OMISSIS…………

ESPRIME

- parere favorevole al testo del seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Indice
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità
Art. 2 Durata degli incarichi e rinnovi
Art. 3 Soggetti e modalità di conferimento
Art. 4 Trattamento economico
Art. 5 Procedure selettive
Art. 6 Presentazione delle domande
Art. 7 Criteri di valutazione delle domande
Art. 8 Procedura di conferimento
Art. 9 Incarichi non superiori alle 20 ore
Art.10 "Affidamenti" interni alla Facoltà
Art.11 Particolari casi di conferimento di incarico
Art.12 Diritti e doveri degli incaricati
Art.13 Medici titolari di contratto
Art.14 Norme finali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1 co. 10 della L. 230/2005 e del D.M. 8 Luglio 2008, i criteri, le modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Ateneo mediante il conferimento di incarichi d’insegnamento gratuiti o retribuiti di corsi ufficiali e moduli, nonché per lo svolgimento di attività didattiche integrative di corsi ufficiali e di moduli e per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2. Tali incarichi sono formalizzati mediante provvedimento rettorale.

Art. 2 - Durata degli incarichi e rinnovi
1. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente articolo possono avere durata annuale (con riferimento all'anno accademico) o pluriennale e possono essere rinnovati, previa valutazione dell’attività svolta, dell’osservanza dei doveri di cui all’art. 12 e della persistente esigenza della struttura interessata, su proposta di questa, senza necessità di avviare procedura selettiva.
2. La durata complessiva dell’incarico non può eccedere, in assenza di nuova procedura selettiva, i quattro anni.

Art. 3 - Soggetti e modalità di conferimento
1. Gli incarichi di cui all'art. 1 comma 1 possono essere conferiti a :
a) soggetti italiani e stranieri esterni al sistema universitario, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ivi inclusi i docenti e i ricercatori universitari in quiescenza, mediante la stipula di “contratti di diritto privato” a titolo gratuito o retribuito. Per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche è necessaria la previa l'autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
b) soggetti interni al sistema universitario, come di seguito specificati, mediante “affidamento” a titolo gratuito o retribuito, con provvedimento dell’Ateneo, che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata e certificata dai competenti Dipartimenti o da altre strutture scientifiche:
• professori di ruolo di I e II fascia, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine;
• tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/1980, anche se maturati successivamente all' 1.8.1980;
• il personale di cui all'art. 6 co. 5 del D.Lgs. 502/1992;
• lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla Legge 236/1995;
L’“affidamento” è subordinato all’acquisizione del nulla osta, per il personale di questo Ateneo, della Facoltà o altra struttura scientifica, per il personale esterno dell’Università di appartenenza.
2. La valutazione dei titoli scientifici e professionali posseduti, ovvero dell'attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma precedente, è effettuata dalla Facoltà che conferisce l’incarico, su parere del Dipartimento competente. Ai fini di tale valutazione, si tiene conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo del candidato, in relazione all’oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.

Art. 4 - Trattamento economico
1. Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.M. 8 luglio 2008, il trattamento economico è determinato, nei limiti della compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro della Funzione Pubblica. Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, la retribuzione viene indicata nel bando di selezione di cui al successivo art. 5.
2. Qualora l’incarico di insegnamento sia conferito a titolo retribuito, l’erogazione del compenso è subordinata:
a) per i “contratti di diritto privato” (personale esterno al sistema universitario) alla dichiara zione del Responsabile della struttura che ha conferito l’incarico di effettivo svolgimento del corso;
b) per gli “affidamenti” (personale interno al sistema universitario) alla verifica dell’assolvimento dei propri doveri istituzionali. Qualora si tratti di attività rientranti nei propri doveri istituzionali, il conferimento è comunque a titolo gratuito.
3. La corresponsione del compenso è effettuata, di norma, in unica soluzione posticipata al termine dell’incarico ed è subordinata alla consegna al Preside della Facoltà del “Registro delle lezioni” debitamente compilato. Qualora le ore di insegnamento svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 5 - Procedure selettive
1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate, il Preside della Facoltà interessata, su delibera del Consiglio della Facoltà medesima, indice con specifici bandi le procedure di selezione pubblica per gli insegnamenti da coprire mediante “affidamenti” o “contratti di diritto privato” a titolo retribuito o gratuito.
2. I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito informatico della Facoltà interessata e possono essere affissi all’Albo ufficiale della medesima.
3. I bandi debbono indicare:
a) la denominazione del corso, la tipologia di attività da svolgere ad esso collegate e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
b) l’anno o gli anni accademici di riferimento;
c) la/e sede/i di svolgimento dell’attività;
d) l’ammontare dell’eventuale compenso;
e) le modalità di presentazione della domanda e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
f) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo articolo 7 e le eventuali prove previste;
g) l'eventuale priorità, ex art. 2 comma 1, del D.M. 8.7.2008, al fine di garantire la continuità didattica e/o il completamento di specifici programmi di ricerca viene riservata ai docenti dell'Ateneo collocati a riposo per raggiunti limiti d’età che abbiano svolto attività didattica e di ricerca di alto livello. Tali requisiti devono essere certificati dai competenti Dipartimenti e Facoltà.

Art. 6 - Presentazione delle domande
Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Preside o Responsabile della struttura didattica proponente l’incarico d’insegnamento, la domanda redatta secondo l'apposito modello e corredata dalla documentazione ritenuta utile.

Art. 7 - Criteri di valutazione delle domande
1. Ai fini della valutazione comparativa delle domande pervenute vanno considerati:
a) l’attività didattica già maturata in ambito accademico;
b) i titoli di studio e di formazione acquisiti;
c) l’attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici dell’insegnamento;
d) le pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento;
e) gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum.

Art. 8 - Procedura di conferimento
1. La struttura didattica interessata, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, propone il conferimento dell’incarico di insegnamento e trasmette la documentazione alla Facoltà, che procede alla deliberazione.
2. I Consigli delle Facoltà deliberano i conferimenti. Il relativo provvedimento deve essere trasmesso agli Uffici competenti unitamente alla domanda. La restante documentazione è conservata agli atti della Facoltà. Contestualmente la Facoltà pubblica sul proprio sito informatico il nominativo del vincitore della selezione.

Art. 9 - Incarichi non superiori alle 20 ore
In deroga alla procedura di cui all' art. 5, il Rettore, su motivata delibera del Consiglio della Facoltà - ove risultino necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione all’oggetto ed alle caratteristiche della docenza - conferisce direttamente a studiosi e ad esperti non appartenenti alle Università incarichi di insegnamento aventi ad oggetto corsi integrativi o cicli seminariali, di durata non superiore alle 20 ore, con "contratto di diritto privato" a titolo retribuito o gratuito.

Art. 10 – “Affidamenti" interni alla Facoltà
In deroga alla procedura di cui all' art. 5, annualmente, le Facoltà, in sede di programmazione didattica, possono procedere al conferimento, esclusivamente ai docenti afferenti alla medesima Facoltà, degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito, con il consenso degli stessi, senza la necessità di emanare bandi di selezione, ma con appropriata pubblicità, anche mediante avvisi interni.

Art. 11 - Particolari casi di conferimento di incarico
In deroga alle procedure di cui al precedente art. 5, il Rettore, su motivata delibera del Consiglio di Facoltà, conferisce incarichi di insegnamento con "contratto di diritto privato" a studiosi di chiara fama e eminenti studiosi, italiani o stranieri, a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

Art. 12 - Diritti e doveri degli incaricati
1. Nell’ambito dell’organizzazione didattica della Facoltà, gli incaricati di insegnamento concordano con i Responsabili dei Consigli delle strutture didattiche le modalità di svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, delle attività di ricevimento, assistenza, tutorato, orientamento a favore degli studenti, nonché di partecipazione ad esami di profitto e di laurea.
2. I docenti incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate e a somministrare i questionari di valutazione agli studenti frequentanti.
3. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del corso.
4. L’inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell’incarico da parte dell’Università.
5. Gli incaricati partecipano alle riunioni degli organismi didattici nei quali il corso è incardinato, dai quali è però esclusa la partecipazione in occasione delle discussioni relative ai posti di ruolo ed al conferimento degli incarichi oggetto del presente regolamento.
6. I docenti dell’Ateneo collocati a riposo, se titolari di un contratto di insegnamento, hanno titolo all’accesso ai fondi erogati dall’Ateneo per il finanziamento della ricerca scientifica.

Art. 13 - Medici titolari di contratto
Ai titolari di un contratto d’insegnamento ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è consentita, secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l’Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all’espletamento delle attività in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 14 - Norme finali
1. In materia previdenziale ai "contratti di diritto privato" di cui all’art. 3, comma, 1 lett a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi;
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Rettore sul sito telematico istituzionale dell’Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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