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COORDINAMENTO GENERALE SEGRETERIE STUDENTI

2.7) REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE

……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di approvare il seguente Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale che entrerà in vigore nel prossimo anno accademico 2010/2011:

Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale

Art.1
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono iscriversi come studenti a tempo parziale gli studenti dei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale o di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico che, per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale ed assimilabili, ritengano di non poter dedicare alla frequenza ed allo studio le 1500 ore annue previste come standard dell’impegno degli studi.
2. Nei corsi di studio dove tale possibilità sia consentita, lo studente può optare per il regime a tempo parziale o all’atto dell’immatricolazione o all’atto dell’iscrizione ad anni successivi.
All’atto dell’immatricolazione lo studente può concordare un percorso formativo della durata maggiore di quello normale ma non superiore al doppio di questa.
3.All’atto dell’iscrizione ad anni successivi al primo lo studente può concordare un percorso formativo di durata non superiore al doppio del numero degli anni residui previsti normalmente per il conseguimento del titolo.

Art.2
1. L’opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni a fini pensionistici: sui certificati verrà, quindi, indicata la durata “normale” del corso valida ai fini giuridici e la durata “ concordata” del corso che riguarda l’organizzazione didattica del corso stesso. Viene consentito per una sola volta, il passaggio dal regime a tempo parziale a quello pieno e viceversa.
2. L’opzione non è reversibile in corso d’anno.

Art.3
1. Lo studente che modifica il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno, deve corrispondere al momento della successiva iscrizione la differenza della contribuzione studentesca per gli anni pregressi.
2. Lo studente che opta per il tempo parziale per anni successivi al primo non ha diritto al rimborso di tasse precedentemente versate.
3. La dichiarazione di opzione per il regime a tempo parziale deve essere presentata contestualmente all’iscrizione.

Art.4
1. I Consigli delle strutture didattiche competenti ricevono le dichiarazioni di opzione per il tempo parziale degli studenti e ne definiscono il percorso formativo anche mediante l’eventuale predisposizione di adeguati piani di studio.
2. L’organizzazione didattica del tempo parziale è autonomamente stabilita dalle singole Facoltà che indicano per quali corsi è consentita compatibilmente con gli obiettivi formativi e la programmazione didattica.
3. In caso di passaggio ad altro corso di laurea dell’Ateneo lo status di studente a tempo parziale rimane sospeso, nel senso che l’interessato dovrà fare nuova richiesta al Consiglio della struttura didattica del nuovo corso di laurea, qualora per la Facoltà di arrivo sia previsto il tempo parziale; in caso contrario lo studente perde il diritto al tempo parziale.

Art.5
1. Lo studente, fermo restando l’obbligo del pagamento della prima rata, paga i contributi universitari in misura ridotta.
2. La percentuale di riduzione della contribuzione annua è fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sulla base del numero degli anni concordati.
3. Il contributo complessivo dovuto dallo studente per il periodo concordato non può essere inferiore a quello complessivo stabilito per gli studenti a tempo pieno per la durata normale degli studi.
4. Il beneficio è valido solo per il periodo concordato, e si applica dall’anno della opzione.
5. Nel caso in cui lo studente vada fuori corso rispetto alla durata concordata, perde il beneficio e deve da quel momento in poi versare le tasse nella misura prevista dalla norma generale.
6. In tal caso lo studente viene iscritto all’anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione.
7. Lo studente può conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere l’esame finale deve comunque aver versato la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe versato qualora fosse stato sempre a tempo pieno.
8. Analogamente lo studente a tempo parziale che si trasferisce ad altro Ateneo deve versare la differenza fra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare qualora fosse stato sempre a tempo pieno.

- Di approvare la riduzione dei contributi studenteschi per gli studenti che optano per il tempo parziale per l’anno accademico 2010/2011, così come indicata nella seguente tabella:

Opzione per il tempo parziale Percentuale di riduzione
all’atto dell’immatricolazione 30%
all’iscrizione al II anno 20%
all’iscrizione al III anno e successivi 15%

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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