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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE III

2.5) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, E DELL'ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

 

………..OMISSIS……….

ESPRIME

parere favorevole al Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, E DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

 

TITOLO I. NORME GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2. Attivazione della procedura
Art. 3. Approvazione della proposta di attivazione della procedura

TITOLO II. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 18,  COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 4. Bando
Art. 5. Requisiti per la partecipazione
Art. 6. Commissione esaminatrice
Art. 7. Lavori della commissione
Art. 8. Chiamata

TITOLO III. CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9. Modalità di svolgimento della procedura valutativa
Art. 10. Chiamata

TITOLO IV. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11. Incompatibilità
Art. 12. Oneri finanziari
Art. 13. Norma transitoria
Art. 14. Entrata in vigore

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del codice etico dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata, la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia.
2.  Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per “legge”: la legge 24 dicembre 2010, n. 240;
b) per “regolamento ministeriale”: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76;
c) per “Università”: l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata;
d) per “facoltà”: la struttura di raccordo prevista dall’art. 2, comma 2, lettera c), della legge;
e) per “dipartimento proponente”: il dipartimento che propone l’attivazione della procedura di chiamata;
f) per “dipartimento prevalente”: il dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari per il settore concorsuale per il quale viene proposta l’attivazione di una procedura di chiamata per la prima fascia e il dipartimento al quale afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati per il settore concorsuale per il quale viene proposta l’attivazione di una procedura di chiamata per la seconda fascia;
g) per “commissione”: la commissione esaminatrice, di cui all’art. 6 del presente regolamento;
h) per “settori scientifico-disciplinari affini”: il settore o i settori scientifico-disciplinari determinati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011 n. 336, ai sensi dell’art. 15 della legge, e qualificati come affini o, in mancanza di ciò, il settore i settori scientifico-disciplinari qualificati come affini dal dipartimento proponente, nel rispetto dei criteri di obiettività e congruità, nell’attivazione della procedura ai sensi del successivo art. 2.

Art. 2
Attivazione della procedura
1. Ciascun dipartimento propone la copertura di posti di prima e seconda fascia, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse determinata dal Consiglio di amministrazione e sentiti la facoltà, ove costituita, con il consenso del dipartimento prevalente, se diverso da quello proponente.
2. La proposta del dipartimento è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la copertura dei posti di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la copertura dei posti dei professori di seconda fascia.
3. La delibera del dipartimento, debitamente motivata in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche, deve indicare una delle seguenti modalità di copertura:
a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, nonché dell’art. 29, comma 7, della legge e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1 luglio 2011 e successive modificazioni;
b) chiamata all’esito di procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge;
c) chiamata all’esito di procedura comparativa ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge;
d) chiamata all’esito di procedura comparativa ai sensi dell’art. 29, comma 9, della legge;
e) chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge.
4. La delibera del dipartimento dovrà inoltre indicare:
a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
c) il profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
d) l’indicazione dei criteri generali di valutazione, tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale;
e) le modalità di svolgimento della lezione che i candidati saranno richiesti di effettuare dinanzi alla commissione, nel caso in cui sia stata attivata una procedura per la seconda fascia o, nel caso in cui sia stata attivata una procedura per la prima fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo dei professori associati;
f) le specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
g) la sede di servizio;
h) le modalità di copertura finanziaria del posto;
i) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, ai sensi degli allegati C ed E al regolamento ministeriale;
l) l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato necessarie, in particolare in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

Art. 3
Approvazione della proposta di attivazione della procedura
1. La proposta del dipartimento è approvata, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che delibera con riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla normativa vigente in materia.
2. Nell’ambito della programmazione triennale, l’Università vincola, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultima triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari al proprio interno o in strutture collegate all’Università.

TITOLO II
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 4
Bando
1. Il bando è emanato con decreto rettorale. Il testo è pubblicato integralmente sul sito dell’Università e, per avviso, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il bando, inoltre, è pubblicizzato per estratto sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
2. Dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando dispone la trasmissione telematica delle domande e, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
4. Il bando deve contenere:
a) il numero dei posti da coprire;
b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
d) il profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
e) l’indicazione dei criteri generali di valutazione, tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale;
f) le modalità di svolgimento della lezione che i candidati saranno richiesti di effettuare dinanzi alla commissione, nel caso in cui sia stata attivata una procedura per la seconda fascia, o, nel caso in cui sia stata attivata una procedura per la prima fascia, per i candidati che non appartengano al ruolo dei professori associati;
g) le specifiche funzioni che il professore è tenuto a svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
h) la sede di servizio;
i) le modalità di copertura finanziaria del posto;
l) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, ai sensi degli allegati C ed E al regolamento ministeriale;
m) l’eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato necessarie, in particolare in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
n) il dipartimento di afferenza;
o) la sede di servizio;
p) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
q) il trattamento economico e previdenziale;
r) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
s) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura.

Art. 5
Requisiti per la partecipazione
1. Alla procedura possono partecipare:
a) gli studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) gli studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 e successive modificazioni per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) i professori già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la procedura;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, definite con decreto ministeriale 2 maggio 2011.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiamo un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che richiede la attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università.

Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La commissione è nominata con decreto rettorale, su proposta del dipartimento interessato, sentito il dipartimento prevalente, se diverso rispetto a quello proponente. Il decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
2. La Commissione è composta da cinque professori di prima fascia inquadrati nel medesimo settore concorsuale oggetto della procedura comparativa o in settori affini, anche appartenenti ai ruoli di atenei dei Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui almeno due quinti inquadrati nello specifico settore scientifico-disciplinare determinato dal bando ai fini dell’individuazione del profilo, nonché per tre quinti docenti interni all’Università.
3. A seconda che il settore concorsuale cui il bando fa riferimento sia incluso nei macrosettori disciplinati dall’allegato A o dall’allegato B al regolamento ministeriale, i componenti della commissione sono individuati tra i professori ordinari i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui al suddetto allegato A e in almeno uno degli indicatori di cui al suddetto allegato B.
4. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario.
5. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6.Della commissione non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge.
7. Dalla data di pubblicazione sul sito dell’Università del decreto di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per l’eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

Art. 7
Lavori della commissione
1. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.
2. Gli atti della commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. Tale relazione è pubblicata sul sito dell’Università.
3. La commissione, nell’ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
4. La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum complessivo e l’attività didattica dei candidati.
5. Al termine dei lavori la commissione individua, a maggioranza dei componenti, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
6. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
7. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro venti giorni dalla consegna, la regolarità degli atti. Il decreto è pubblicato nel sito dell’Università, è comunicato in via telematica a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, al dipartimento che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti.
8. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

Art. 8
Chiamata
1. Il dipartimento, con deliberazione motivata assunta entro due mesi dal decreto di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato individuato dalla commissione ovvero decide di non proporre la chiamata. In assenza di un’adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al dipartimento di integrare la motivazione, salvo responsabilità civile, penale ed erariale del Dipartimento.
2. La deliberazione assunta dal dipartimento è resa pubblica per via telematica.
3. Qualora il dipartimento lasci decorrere il termine di cui al comma 1, senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura per posti della medesima fascia e del medesimo settore concorsuale se non dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza del predetto termine.
4. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
5. La chiamata è disposta con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del Consiglio universitario nazionale per il caso di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro.

TITOLO III
CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Art. 9
Modalità di svolgimento della procedura valutativa
1. Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della proposta di copertura di cui all’art. 2, comma 3, lett. e), il dipartimento individua il candidato da sottoporre a valutazione.
2. La valutazione è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, su proposta del dipartimento interessato che ha richiesto la copertura del posto ed è composta di tre professori di prima fascia inquadrati nello stesso settore concorsuale o in settori affini, dei quali almeno uno nel medesimo settore scientifico-disciplinare, nel quale è inquadrato il ricercatore o professore da valutare.
3. I componenti della commissione sono individuati in conformità con l’art. 6, comma 3, del presente regolamento.
4. All’attività della commissione si applicano gli articoli 6, commi da 4 a 7, 7 e 8 del presente regolamento, in quanto applicabili.
5. La commissione formula le proprie valutazioni tenendo conto dei criteri, dei parametri e degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale, nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal regolamento dell’Università nell’ambito dei criteri fissati con il decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.


Art. 10
Chiamata

1. Il Dipartimento approva l’attività della commissione e, con deliberazione motivata, assunta entro due mesi dal termine dei lavori della commissione, propone la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione ovvero decide di non proporre la chiamata. In assenza di una adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al Dipartimento di integrare la motivazione, salvo responsabilità civile, penale ed erariale del Dipartimento.
2. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda  fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
3. La deliberazione è resa pubblica per via telematica.
4. La chiamata è disposta con decreto rettorale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11
Incompatibilità
1. Alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui ai precedenti titoli del presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di incompatibilità.

Art. 12
Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e privati previa stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale.
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disciplinate con decreto rettorale.

Art. 13
Norma transitoria
1. In base all’articolo 29, comma 4, della legge, coloro i quali hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario, all’esito di procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi della legge n. 210/1998 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge n. 97/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2008, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità e fino al 31 dicembre 2012, possono essere destinatari di chiamata secondo le disposizioni di cui alle predette disposizioni.

Art. 14
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato nell’Albo ufficiale e sul sito internet dell’Università.
2. Il regolamento entra il vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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