DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III

6.1) CONCORSI RISERVATI A POSTI DI RICERCATORE

Il Presidente rammenta il disposto della legge 14.1.99, n. 4 che prevede all’art. 1, comma 10 l’autorizzazione per le università a bandire "nell’arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall’esercizio finanziario ’99, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca" e che "i consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L’assegno ad personam è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori."
Poiché ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 2 marzo 1987, n. 158 i ricercatori confermati possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno ed il regime a tempo definito e che allo stato non è possibile effettuare delle previsioni su quali saranno le opzioni dei vincitori dei concorsi, il Presidente da lettura dell’allegato A riportante i costi complessivi delle varie tipologie.
Il Presidente ricorda inoltre che il Senato Accademico, nella seduta del 2 marzo 1999, aveva approvato di avviare le procedure in applicazione alla suddetta legge per le facoltà che avevano individuato le necessità didattiche e di ricerca e la sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi e presso le quali i tecnici aventi diritto avessero già maturato il requisito dei tre anni di attività di ricerca.
In applicazione della suddetta legge ed al fine di procedere ad una graduale attuazione della stessa, il Presidente sottopone al Consiglio le richieste pervenute di bandire concorsi riservati a posti di ricercatore dalle seguenti Facoltà,

Facoltà di Giurisprudenza

n. 2 posti per il settore scientifico-disciplinare N16X

n. 1 posto per il settore scientifico-disciplinare N01X

 

Facoltà di Ingegneria:

n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare H08A.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio a deliberare sulla soppressione di quattro posti di tecnico con riassorbimento delle risorse finanziarie corrispondenti e sul contestuale incremento di quattro posti di ricercatore. Tale modifica di pianta organica sarà operativa all’espletamento dei relativi concorsi.
Terminata l’esposizione dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….
IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- con voto espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- le seguenti modifiche della pianta organica in applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4:

POSTI SOPPRESSI

n. 2 posti di collaboratore tecnico presso la Facoltà di Giurisprudenza

n. 1 posto di funzionario tecnico presso la Facoltà di Giurisprudenza

n. 1 posto di funzionario tecnico presso la Facoltà di Ingegneria

 

POSTI INCREMENTATI

     n. 3 posti di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza

n. 1 posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria

l’impegno a riassorbire le risorse risultanti dalle predette soppressioni al fine dell’utilizzazione delle stesse per bandire i concorsi di ricercatore ex L. 4/99.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL RETTORE
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