DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III
6.1) CONCORSI RISERVATI A POSTI DI RICERCATORE
Il
Presidente rammenta il disposto della legge 14.1.99, n. 4 che prevede allart.
1, comma 10 lautorizzazione per le università a bandire "nellarco
di cinque esercizi finanziari a decorrere dallesercizio finanziario 99,
concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle
stesse università, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche
o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito
di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di
attività di ricerca" e che "i consigli di amministrazione degli atenei
e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie
necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti
dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a
quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati
nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno ad personam,
l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. Lassegno ad
personam è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica
e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori."
Poiché ai sensi dellart. 1, comma 2, della legge 2 marzo 1987, n. 158
i ricercatori confermati possono optare tra il regime di impegno a tempo pieno
ed il regime a tempo definito e che allo stato non è possibile effettuare delle
previsioni su quali saranno le opzioni dei vincitori dei concorsi, il Presidente
da lettura dellallegato A riportante i costi complessivi delle varie tipologie.
Il Presidente ricorda inoltre che il Senato Accademico, nella seduta del 2 marzo
1999, aveva approvato di avviare le procedure in applicazione alla suddetta
legge per le facoltà che avevano individuato le necessità didattiche e di ricerca
e la sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti
di partecipazione ai medesimi e presso le quali i tecnici aventi diritto avessero
già maturato il requisito dei tre anni di attività di ricerca.
In applicazione della suddetta legge ed al fine di procedere ad una graduale
attuazione della stessa, il Presidente sottopone al Consiglio le richieste pervenute
di bandire concorsi riservati a posti di ricercatore dalle seguenti Facoltà,
Facoltà di Giurisprudenza
n. 2 posti per il settore scientifico-disciplinare N16X
n. 1 posto per il settore scientifico-disciplinare N01X
Facoltà di Ingegneria:
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare H08A.
Il
Presidente invita pertanto il Consiglio a deliberare sulla soppressione di quattro
posti di tecnico con riassorbimento delle risorse finanziarie corrispondenti
e sul contestuale incremento di quattro posti di ricercatore. Tale modifica
di pianta organica sarà operativa allespletamento dei relativi concorsi.
Terminata lesposizione dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS
.
IL CONSIGLIO
-
udita la relazione del Presidente;
- con voto espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- le seguenti modifiche della pianta organica in applicazione dellart. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
POSTI SOPPRESSI
n. 2 posti di collaboratore tecnico presso la Facoltà di Giurisprudenza
n. 1 posto di funzionario tecnico presso la Facoltà di Giurisprudenza
n. 1 posto di funzionario tecnico presso la Facoltà di Ingegneria
POSTI INCREMENTATI
n. 3 posti di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza
n. 1 posto di ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria
limpegno a riassorbire le risorse risultanti dalle predette soppressioni al fine dellutilizzazione delle stesse per bandire i concorsi di ricercatore ex L. 4/99.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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