DIVISIONE I - RIPARTIZIONE I

2.5) TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI A.A. 1998/99

Il Presidente ricorda che la legge 24/12/1993, n. 537, ha dettato nuove disposizioni, a partire dall'anno accademico 1994/95, in ordine alla contribuzione degli studenti universitari.
La legge 28/12/1995, n. 549 ha istituito, fra l'altro, la tassa regionale per il diritto agli studi universitari quale tributo proprio delle Regioni. Con legge della Regione Lazio, 20 maggio 1996, n. 16, l'ammontare di tale tassa è stata determinata in L. 160.000 per il primo anno di attivazione 1996/97, con un aumento di L. 10.000 per l'a.a. 1997/98, e per l'a.a. 1998/99 un ulteriore aumento di L. 10.000.
Il Presidente, preliminarmente, ricorda ai Consiglieri, che nell'a.a. 1997/98 erano state individuate tre fasce di reddito e due codici contributivi ai fini della determinazione della tassa annuale di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti. Tale determinazione prevedeva, in particolare, che un numero di studenti appartenenti al codice contributivo "B", pari al 25% degli studenti appartenenti al codice contributivo "A", a seguito di presentazione di apposita domanda, fosse parzialmente esonerato dal pagamento della tassa universitaria; tale quota percentuale avrebbe potuto essere aumentata dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il numero degli studenti esonerati fosse risultato troppo esiguo. Siffatta impostazione al riscontro dell’applicazione pratica ha poi recato un notevole disagio agli studenti appartenenti al codice contributivo "B", sia proprio per l'esiguo numero degli studenti esonerati (957 su 5.483 aspiranti ) sia per l’elevato importo che avrebbero dovuto versare tutti gli esclusi dall'esonero.
Per i citati motivi il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 22 maggio del c.a.1998 ha deliberato, su proposta della Commissione per il Diritto allo Studio, di incrementare la percentuale degli esonerabili, dal 25% al 65%, distribuendo però il beneficio dell’esonero a favore di tutti gli esclusi appartenenti al codice contributivo "B", in maniera progressiva rapportata al reddito dichiarato. Il Presidente informa, inoltre, che, da un’analisi delle autocertificazioni dei redditi effettuata dagli uffici di segreteria studenti, risulta che per l'anno accademico 1997/98 ha dichiarato di appartenere al codice contributivo "A" (tassa di iscrizione di L. 300.000 ) il 27% degli studenti; il 36% ha dichiarato di appartenere al codice contributivo "B" (tassa proporzionale al reddito dichiarato ); il 32% ha dichiarato di appartenere alla codice contributivo "C" (tassa di L. 1.200.000 ) e infine il 5% ha dichiarato di appartenere al codice contributivo "F" (studenti fuori corso o ripetenti oltre il terzo anno - tassa di lire 1.440.000).
Tanto evidenziato il Presidente illustra la proposta elaborata dalla Commissione per il Diritto allo Studio, proposta sulle modalità per la determinazione delle tasse e contributi a.a. 1998/99 già sottoposta all’attenzione del consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8 luglio u.s. e approvata dal Senato Accademico nella seduta del 21 luglio u.s. come di seguito riportata:

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER L'A.A. 1998/99.

 A) Criteri per la valutazione delle condizione economiche dello studente

La valutazione della condizione economica risulta da tre fattori :
1) Composizione del nucleo familiare ;
2) Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale;
3) Condizione Patrimoniale del nucleo familiare convenzionale.

1) Composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente :

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dallo studente stesso e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano dal suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, ad eccezione di quanto segue: in caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale anche il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Inoltre sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi.

2) Determinazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale dello studente

Per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente, si considera:
a) l'imposta lorda dovuta, definita sulla base delle evidenze fiscali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 1997, di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale (vedi : Quadro RN-IRPEF rigo RN5 del modello Unico 98- Persone fisiche- "Modello unificato compensativo periodo di imposta 1997" o Quadro "Calcolo dell’IRPEF " -n. ord. 10 del modello 730-3 -Redditi 97 - "Prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale presentata" ) ;
b) in mancanza della dichiarazione di cui al punto a), le ritenute totali che risultano al punto "9" del certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti,di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale.

Redditi percepiti all'estero :

L'imposta dovuta sui redditi dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione, e’ valutata sulla base del tasso di cambio al 31dicembre 1997,applicando al predetto valore i coefficienti indicati nella tabella n° 3 del D.P.C.M. 30 Aprile 1997, pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 132 del 09 Giugno 1997, affissa all'Albo dell'Università.
Per tali redditi e relativa imposta lorda, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non e' possibile avvalersi dell'autocertficazione, ma e' necessario esibire la relativa documentazione.

3)Determinazione della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale dello studente

Per determinare la condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale dello studente si considera lo somma degli importi dell'Ici da versare per fabbricati posseduti nell'anno di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione, dai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà' del nucleo familiare convenzionale dello studente a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare stesso.
Per le abitazioni di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà', il 50 % dell'importo Ici.

Patrimoni immobiliari localizzati all'estero :

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale dello studente al 31 dicembre 1997, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, e sono considerati sulla base del 6 per mille del valore convenzionale di un milione per ogni metro quadro di superficie.

N.B. L'importo complessivo da considerare per la determinazione della tassa annuale e dei contributi universitari e' dato dall'imposta dovuta da tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente (vedi punto A), comma 2 ) piu' la somma degli importi dell'ICI da versare dai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente (vedi punto A, comma 3)

Condizioni di studente indipendente.

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è definito in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) condizione economica : Imposta lorda o detrazioni totali subite, derivante esclusivamente da redditi di lavoro, non inferiore a lire 9.000.000 con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone.
Tale limite di lire 9.000.000, con riferimento ad un nucleo familiare di tre persone, deve essere parametrato, per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala di equivalenza:

 

1 componente

0,45

L.    4.050.000

2 componenti

0,75

L.    6.750.000

3 componenti

1,00

L.    9.000.000

4 componenti

1,22

L. 10.980.000

5 componenti

1,43

L. 12.870.000

6 componenti

1,62

L. 14.580.000

7 componenti

1,80

L. 16.200.000

ogni componente in più +0,15.

Altro/i studenti universitari presenti nel nucleo familiare.

Se nel nucleo familiare sono presenti altro/i studenti universitari regolarmente iscritti per l’a.a. 1998/99 ad un corso universitario, lo studente deve detrarre, per una sola volta, dall'imposta complessiva dovuta dal nucleo familiare convenzionale un importo fisso pari a £ 500.000.

Presenza nel nucleo familiare convenzionale dello studente di un componente portatore di handicap

Se un componente del nucleo familiare convenzionale dello studente e' portatore di handicap, lo studente deve incrementare di una unità il proprio nucleo familiare convenzionale. Lo stato di invalidità dovrà essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

C) Criteri per la determinazione della tassa annuale e dei contributi:

Per l'A.A. 1998/99, l’importo della tassa minima e’ fissato in lire 300.000; l'importo massimo della tassa annuale e dei contributi universitari e' fissata in Lire l.200.000 (del quale 50% tassa universitaria e 50% contributi universitari).
Per effetto di quanto previsto dall'art. 3 commi 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è istituito, quale tributo proprio della Regione Lazio, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'anno accademico 1998/99, con legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, l'ammontare della tassa viene fissata in Lire 180.000 da pagarsi in un'unica soluzione al momento dell'immatricolazione o iscrizione.

 

Per gli studenti che provvederanno alla immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo mediante il pagamento della prima rata in acconto entro il 1/10/98,e provvederanno alla presentazione dell'apposita domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi entro il 9/10/98, l'importo massimo della tassa universitaria e contributi da versare e'di L.1.000.000 piu'il contributo regionale di L. 180.000.

Lo studente, dopo aver determinato l’imposta lorda totale dovuta (vedi punto A) - comma 2) e l’importo totale dell’Ici da versare (vedi punto A) comma- 3) dal proprio nucleo familiare da considerare per la determinazione della tassa universitaria e dei contributi, deve individuare nella tabella di seguito indicata (Tabella "A" ), il codice contributivo di appartenenza in relazione al proprio nucleo familiare convenzionale. Dopo tale operazione lo studente individuerà l'importo dovuto.

TABELLA "A" - IMPORTI IN FUNZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Componenti del nucleo familiare

Scala di equivalenza

Esoneri parziali per condizioni economiche disagiate imposta dovuta+im-porto ICI

inferiore a:

Calcolo della tassa universitaria e dei contributi in proporzione all'imposta dovuta+importo ICI dal nucleo familiare convenzionale dello studente

 

da: a:

 

Imposta dovuta + Importo ICI dal nucleo familiare convenzionale superiori a:

1

0,45

4.050.000

4.050.000

9.900.000

9.900.000

2

0,75

6.750.000

6.750.000

16.500.000

16.500.000

3

1,00

9.000.000

9.000.000

22.000.000

22.000.000

4

1,22

10.980.000

10.980.000

26.840.000

26.840.000

5

1,43

12.870.000

12.870.000

31.460.000

31.460.000

6

1,62

14.580.000

14.580.000

35.640.000

35.640.000

7

1,80

16.200.000

16.200.000

39.600.000

39.600.000

+1

+0,15

       

Codice contributivo

A

Codice contributivo

B

Codice contributivo

C

Importo tassa universitaria £ 300.000 + Tassa regionale di £ 180.000

Importo tassa e contributi universitari e' calcolato in maniera progressiva secondo l'imposta dovuta + importo ICI del nucleo familiare convenzionale dello studente(vedi nota 1)

Importo tassa e contributi universitari £ 1.200.000 + Tassa regionale di £ 180.000

Nota 1) Codice Contributivo "B"

Gli studenti che, in base al totale delle imposte dovute (imposta lorda dovuta o detrazioni totali subite -punto A),comma 2- piu' importo ICI da versare-punto A),comma 3-, e alla composizione del proprio nucleo familiare convenzionale appartengono al codice contributivo "B" (vedi i importi indicati nella tabella "A"), pagheranno gli importi indicati nelle tabella "B1" o tabella "B2" di seguito riportate in relazione ad un nucleo familiare convenzionale composto da tre persone :

TABELLA "B1"

Tabella riservata agli studenti che provvederanno alla immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo mediante il pagamento della prima rata in acconto entro il 1/10/98,e provvederanno alla presentazione dell'apposita domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo entro il 9/10/98, per i quali l'importo massimo della tassa universitaria e contributi da versare e'di L.1.000.000 piu' la Tassa regionale di L. 180.000.

Riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di 3 persone

Totale imposte dovute Tassa da versare

 

DA 9.000.000 A 10.000.000

550.000

DA 10.000.001 A 11.000.000

587.000

DA 11.000.001 A 12.000.000

625.000

DA 12.000.001 A 13.000.000

662.000

DA 13.000.001 A 14.000.000

700.000

DA 14.000.001 A 15.000.000

737.000

DA 15.000.001 A 16.000.000

775.000

DA 16.000.001 A 17.000.000

812.000

DA 17.000.001 A 18.000.000

850.000

DA 18.000.001 A 19.000.000

887.000

DA 19.000.001 A 20.000.000

925.000

DA 20.000.001 A 21.000.000

962.000

DA 21.000.001 A 22.000.000

987.000

 

TABELLA "B2"

Studenti per i quali l'importo massimo della tassa annuale e dei contributi universitari e' di L. 1.200.000 piu' la Tassa regionale di lire 180.000.'

Riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di 3 persone

Totale imposte dovute Tassa da versare

DA 9.000.000   A 10.000.000

621.000

DA 10.000.001 A 11.000.000

670.000

DA 11.000.001 A 12.000.000

718.000

DA 12.000.001 A 13.000.000

766.000

DA 13.000.001 A 14.000.000

814.000

DA 14.000.001 A 15.000.000

862.000

DA 15.000.001 A 16.000.000

911.000

DA 16.000.001 A 17.000.000

959.000

DA 17.000.001 A 18.000.000

1.007.000

DA 18.000.001 A 19.000.000

1.055.000

DA 19.000.001 A 20.000.000

1.103.000

DA 20.000.001 A 21.000.000

1.152.000

DA 21.000.001 A 22.000.000

1.187.000

N.B. All'importo indicato vanno aggiunte lire 180.000 della tassa regionale.

Per nuclei familiari convenzionali di composizione diversa da quella indicata nelle tabelle "B1" e "B2"(tre persone ), il calcolo delle tasse e dei contributi dovuti, si determina trasformando l'imposta totale dovuta dal nucleo familiare convenzionale dello studente nell'imposta totale "convenzionale" riferita ad un nucleo di tre persone nel seguente modo :

Imposta totale dovuta divisa per la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del proprio nucleo familiare (vedi tabella "A").Una volta ottenuta l'imposta totale "convenzionale", utilizzando la tabella "B1" o la tabella "B2", si determina l'importo della tassa e dei contributi universitari da versare.

Primo Esempio : nucleo familiare di quattro persone con un'imposta totale dovuta di lire 24.000.000- Tassa di acconto pagata entro il 1/10/1998, domanda di immatricolazione o di iscrizione presentata entro il 9/10/98 - Calcolo dell'imposta totale dovuta "convenzionale": 24.000.000/1,22 =19.672.131.Tassa dovuta (vedi tabella "B1") = lire 925.000.

 

Secondo Esempio : nucleo familiare di due persone con un imposta totale dovuta di lire 15.000.000- Tassa di acconto pagata oltre il 1/10/1998, domanda di immatricolazione o di iscrizione e/o presentata oltre il 9/10/1998. Calcolo dell'imposta totale dovuta "convenzionale": 15.000.000/0,75 =20.000.000.Tassa dovuta (vedi tabella "B2") = lire 1.103.000.

 

D) Studenti stranieri con redditi percepiti all'estero :

1) gli studenti appartenenti a Paesi dell'Unione Europea sono equiparati agli studenti italiani;
2) Per gli studenti provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, si considera l'imposta lorda dovuta, tenendo conto dell'area geografica di provenienza, sulla base della corrispondente documentazione fiscale tradotta dalla competente autorità consolare con evidenziazione del controvalore in lire italiane alla data del 31 dicembre 1997, applicando al predetto valore i coefficienti indicati nella tabella n° 3 del D.P.C.M. 30 Aprile 1997, pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 132 del 09 Giugno 1997, affissa all’Albo dell’Università;
3) gli studenti cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51, ratificata con legge 24.07.54 n. 722, saranno assimilati agli studenti italiani, previa esibizione del documento attestante la posizione;
4) Per tutti i cittadini stranieri borsisti del Governo italiano l'importo della tassa e dei contributi è pari al 50% dell'importo dovuto. Tale importo non potrà, comunque, essere inferiore a L. 300.000 a cui si dovrà aggiungere il contributo regionale di L. 180.000.
Gli studenti stranieri con redditi percepiti all'estero dovranno presentare la documentazione fiscale al momento dell'immatricolazione o iscrizioni ad anni successivi al primo.

E) Studenti rivestenti lo stato di religioso: (cittadini italiani o stranieri).

Lo studente che rivesta lo stato di religioso e che è sprovvisto di reddito proprio è tenuto al pagamento della tassa annuale e dei contributi nella misura di Lire 480.000 comprensivo del contributo di Lire 180.000 previsto dalla Regione Lazio. L'interessato deve produrre un'attestazione, da parte dell'Istituto religioso di appartenenza, da cui risulti il suo status di religioso, la non disponibilità di reddito personale e, inoltre, che l'Istituto provvede al suo mantenimento.(Codice contributivo R).

F) Esoneri parziali per merito - studenti immatricolati al I anno.

Studenti esonerati dal pagamento dei contributi:
a) 1) studenti che si immatricolano per la prima volta ad un corso universitario ed abbiano conseguito all'esame di maturità una votazione di 60/60 (per i titoli conseguiti all'estero dovrà essere prodotta idonea documentazione rilasciata dalla competente Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio dello Stato che ha rilasciato il titolo, attestante che il punteggio finale conseguito per il titolo straniero e' corrispondente a quello massimo (60/60) attribuibile a quello italiano );
a) 2) studenti che, in possesso dei requisiti di merito di cui al punto a) 1), già immatricolati per l'anno accademico 1998/99 presso altri Atenei, chiedano di proseguire gli studi, sempre per l'anno accademico 1998/99, presso l'Università di "Tor Vergata".
Gli studenti di cui ai punti a) 1) e a) 2) sono tenuti a corrispondere un importo di Lire 480.000 comprensivo del contributo regionale di lire 180.000. (Codice contributivo M). Non possono chiedere tale esonero gli studenti che siano già in possesso di un titolo accademico conseguito in Atenei italiani.

G) Esoneri parziali per merito - studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Il 10 % degli studenti in corso ad ogni singolo corso universitario, esclusi gli immatricolati, al 31/12/98, sono esonerati parzialmente dal pagamento della tassa annuale e da contributi universitari, A.A. 1998/99, purchè in possesso del seguente requisito:
- aver superato, entro il 10 agosto 1998 almeno la metà del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma. Il merito complessivo viene valutato tenendo conto in modo decrescente di: 1) numero esami superati; 2) votazioni conseguite.
A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.
Per poter usufruire dell'esonero gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti in corso. Sono quindi esclusi gli studenti fuori corso ed i ripetenti.
Tale norma si applica agli studenti che abbiano frequentato integralmente lo stesso corso universitario presso l'Università di "Tor Vergata". Hanno diritto, comunque, all'esonero : 1) gli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede nell'anno stesso dell'immatricolazione; 2) gli studenti che, avendo effettuato un passaggio di corso e/o un trasferimento di sede, siano stati iscritti al I anno senza aver ottenuto abbreviazioni di corso e/o riconoscimento di esami.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che aspirino ad ottenere l’esonero parziale per merito, sono tenuti, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico che sarà affisso presso i locali delle Segreterie studenti e presso le Segreterie didattiche delle Facoltà, a presentare, entro il 31 Dicembre 1998 presso la Segreteria didattica della propria Facoltà, una apposita domanda di esonero in base ai criteri che ciascuna Facoltà entro il 30 Novembre 1998, dovrà stabilire in relazione ad ogni singolo corso di studi. Successivamente le Facoltà elaboreranno apposite graduatorie provvisorie per singolo corso di studi.
Gli studenti degli anni successivi al primo esonerati parzialmente per merito, sono tenuti a corrispondere un importo di L. 480.000 comprensivo del contributo regionale di lire 180.000.

H) Esoneri totali.

Studenti esonerati totalmente dal pagamento della tassa annuale di iscrizione e dei contributi:
a) 1) studenti beneficiari di borse di studio conferite dall'Università o dall'A.D.I.S.U. o dei prestiti d'onore.
a) 2) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dall'A.D.I.S.U. e che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze.
b) studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Tale invalidità dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente e dovrà essere presentata al momento della immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi (Codice contributivo H) Costoro dovranno presentarsi presso gli sportelli della Segreteria con la domanda e la documentazione richiesta senza ricevuta di pagamento.
e) studenti che concludano gli studi entro la durata legale del corso che frequentano, senza iscrizioni fuori corso e/o ripetenze; costoro otterranno il rimborso della tasse e dei contributi universitari dell'ultimo anno di corso.

I) Studenti non in regola con la tassa ed i contributi per l'A.A. 1997/98.

Lo studente che nell'A.A. 1997/98 ha provveduto alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi con il pagamento della I rata in acconto ed ha omesso il pagamento della II rata a saldo, qualora dovuta, per potersi iscrivere all'anno accademico corrente o per potersi trasferire ad altro Ateneo, ovvero per ottenere il passaggio ad altro corso di studi universitario, è tenuto al saldo delle tasse dovute per l'A.A. 1997/98, più la mora per ritardato pagamento.
Lo studente che, nell'A.A. 1997/98, ha provveduto al pagamento della I rata in acconto, senza formalizzare la domanda di iscrizione ad anni successivi, per potersi iscrivere all'anno accademico corrente o per potersi trasferire ad altro Ateneo o per ottenere il passaggio ad altro corso di studi universitario è tenuto, per l'anno 1997/98, al pagamento del saldo più la mora per ritardata iscrizione e per ritardato pagamento.

L) Studenti fuori corso "interruttori".

Lo studente che negli anni accademici precedenti all'A.A. 1998/99 non ha rinnovato l'iscrizione per uno o più anni accademici, contestualmente all'iscrizione all'anno corrente, dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa per l'anno o gli anni di interruzione iscrivendosi ad anno/i fuori corso, pagando un importo fisso di Lire 400.000 per ogni anno di interruzione.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

M) Trasferimenti da altri Atenei al nostro Ateneo.

Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo è esonerato dal versamento delle tasse universitarie già versate presso l'Ateneo di provenienza sino all'importo massimo di Lire 300.000. Non possono essere detratti i contributi universitari versati presso altro Ateneo.
Il contributo regionale di Lire 180.000 è dovuto presso il nostro Ateneo qualora lo studente provenga da un Ateneo con sede fuori dalla Regione Lazio.

N) Trasferimenti dal nostro Ateneo ad altri Atenei.

Se il trasferimento verrà chiesto prima dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, comunque, non oltre il 16/10/1998, lo studente non dovrà corrispondere alcun importo al nostro Ateneo se non il contributo di trasferimento.
Se il trasferimento verrà chiesto successivamente all'iscrizione al nuovo anno accademico, lo studente non potrà ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Per ottenere il trasferimento lo studente dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dell'anno/i precedenti all’a.a. 1998/99.

O) Rinuncia agli studi.

Lo studente che in qualsiasi momento dell'anno accademico rinuncia agli studi, non avrà diritto ad ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Non ha diritto, ugualmente, al rimborso lo studente che, pur avendo provveduto al pagamento della I rata in acconto della tassa e dei contributi, non abbia formalizzato l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni successivi presentando la relativa istanza.

P) Studenti fuori corso o ripetenti oltre il III anno.

Gli studenti fuori corso o ripetenti oltre il III anno (il conteggio si effettua sottraendo al numero degli anni di iscrizione effettuate, a partire dall'anno di immatricolazione, il numero degli anni della durata legale del corso in cui lo studente e' iscritto. Sono esclusi dal conteggio degli anni di iscrizione solo le iscrizioni come fuori corso "Interruttore"-), sono tenuti al pagamento della tassa e dei contributi universitari in base alla propria fascia contributiva maggiorata del 5% per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza oltre il terzo(codice contributivo "F" ).

Q) Domanda cautelativa: lo studente che intende laurearsi entro la sessione invernale dell'a.a. 1997/98, dovrà presentare, entro il 31 dicembre 1998, la domanda di iscrizione, su apposito modulo, senza effettuare alcun pagamento. Se lo studente non si laureerà entro l'ultimo appello di laurea della sessione invernale dell'a.a. 1997/98, dovrà effettuare il pagamento della tassa universitaria e dei contributi dovuti in base al proprio codice contributivo.

R) Scadenza pagamento acconto della tassa annuale e dei contributi e seconda e terza rata a saldo A.A. 1998/99.

1) Prima rata in acconto all'atto dell'immatricolazione o iscrizione L. 480.000; comprensiva del contributo regionale di L. 180.000 (entro il 5 novembre 1998 - sono esclusi i corsi di laurea o di diploma per i quali è prevista una prova selettiva per le immatricolazioni al I anno).
2) Seconda rata (importo pari alla prima metà del saldo dovuto): scadenza 26 febbraio 1999;
3) terza rata (importo pari alla seconda metà del saldo dovuto ): scadenza 30 aprile 1999.

Avvertenze

A) Tutti gli studenti nella domanda di immatricolazione o iscrizione saranno tenuti ad indicare: 1) il codice contributivo; il numero dei componenti del proprio nucleo familiare; i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; l'imposta lorda dovuta dal proprio nucleo familiare convenzionale, se l'imposta dovuta deriva da redditi di lavoro autonomo a da redditi di lavoro dipendente.

SANZIONI

Sono soggetti al pagamento della tassa annuale e dei contributi nella misura massima prevista (£ 1.200.000 più contributo regionale di £ 180.000 ) coloro che omettano di far autenticare, quando prevista, ai sensi della legge 15/68, la propria firma;
1) omettano di apporre alla domanda di immatricolazione o di iscrizione il codice contributivo. In caso di divergenza fra codice apposto sul bollettino di pagamento e quello sulla domanda farà fede quello apposto sulla domanda;
2) omettano, qualora rivestenti lo status di religioso di allegare la documentazione prescritta;
3) omettano, qualora studenti stranieri o studenti italiani con redditi percepiti all’estero, di presentare la documentazione fiscale tradotta dall’autorità consolare competente;
4) omettano, qualora studenti portatori di handicap o, di presentare la prescritta documentazione rilasciata dall’autorità competente;
5) omettano di indicare nella domanda di iscrizione o immatricolazione uno dei seguenti dati: il codice contributivo; il numero dei componenti del proprio nucleo familiare; l’imposta lorda dovuta e l’importo totale dell’Ici da versare dal proprio nucleo familiare convenzionale, i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale.
7) omettano di indicare nel modulo della domanda se l'imposta dovuta derivi da redditi di lavoro autonomo o da redditi di lavoro dipendente.

N.B. Tutte le previste agevolazioni contributive non sono fra loro cumulabili.

L’Università concederà gli esoneri dalla tassa e dai contributi universitari secondo la seguente priorità:
- graduatorie A.DI.S.U.;
- graduatoria esoneri per merito anni successivi al primo;
- graduatoria esoneri per condizioni economiche disagiate.

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni

Nel caso di concessioni per motivi economici di esenzione dal contributo universitario, l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte quelle indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Ditte e agli Uffici Catastali. Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 della Legge 30 dicembre 1991 n.413 sono possibili controlli sui dati in possesso degli Istituti di credito e riguardanti, tra l’altro, anche conti e depositi di natura diversa.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risultino dichiarazioni false, incongruenti o con omissioni, l'Ateneo di "Tor Vergata " applicherà direttamente le sanzioni amministrative previste dall’art. 23 della legge 02.12.1991, n. 390, e segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 341 del Codice Penale, affinche’ questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati :
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438 Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di Altro Ente pubblico (art. 640 Codice Penale ).

Si precisa, inoltre, che analoghi accertamenti potranno essere effettuati, a campione, sulle dichiarazioni senza richiesta di esonero.

Eventuali correzioni alle domande o integrazioni alla documentazione richiesta vanno presentate agli Uffici di Segreteria, improrogabilmente, entro il 31/12/1998.

S) Studenti delle scuole di specializzazione (codice contributivo "S" )

Gli studenti di cui sopra, per l'a.a. 1998/99, sono tenuti al pagamento della tassa annuale, dei contributi universitari e del contributo regionale nella seguente misura:
Importo di L. 1.310.000 comprensivo del contributo regionale di L. 180.000 (per le iscrizioni ad anni successivi al primo entro il 31/12/1998).
Scadenza pagamento acconto della tassa annuale e dei contributi e seconda rata a saldo A.A. 1998/99:
1) Prima rata in acconto L. 480.000 all'atto dell'immatricolazione o iscrizione anni successivi; comprensiva del contributo regionale di L. 180.000.
2) Seconda rata L. 830.000 scadenza 30 Aprile 1999 (per gli iscritti ad anni successivi al primo)
3) seconda rata L. 830.000: scadenza 30 settembre 1999 (per gli immatricolati al primo anno a.a. 1998/99).

T) Studenti della scuola minore di ostetricia e studenti che ai sensi dell’art.4 del D.R. 29/10/96, avendo conseguito un titolo finale non abilitante di D.U. con il precedente ordinamento oppure di Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di Scuole universitarie, o di Scuole regionali, abbiano chiesto una valutazione di idoneità allo svolgimento della attività professionale (Codice contributivo D).
Gli studenti di cui sopra sono tenuti, per l'anno accademico 1998/99,al pagamento della tassa annuale, dei contributi nella seguente misura:
Importo di L. 700.000 più il contributo regionale di L. 180.000.
Scadenza pagamento acconto della tassa annuale e dei contributi e seconda rata saldo A.A. 1998/99.
1) Prima rata in acconto L. 480.000 all'atto dell'iscrizione comprensivo del contributo regionale di L. 180.000.
2) Seconda rata L. 400.000 :scadenza il 26 febbraio 1999

CONTRIBUTI VARI PER L'ANNO ACCADEMICO 1998/99

INDENNITA' MORA RITARDATO PAGAMENTO TASSE

L. 40.000

DUPLICATO LIBRETTO ISCRIZIONE

L. 100.000

RILASCIO LIBRETTO TIROCINIO

L. 40.000

CORSI SINGOLI

L. 40.000

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO MEDICINA, ODONTOIATRIA, DIPLOMI UNIVERSITARI, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E SCUOLE A FINI SPECIALI E STUDENTI DI CUI ALL’ART. 4 D.R. 29/10/96

L. 40.000

CONTRIBUTO PASSAGGI E TRASFERIMENTI

L. 60.000

RILASCIO DIPLOMA DI LAUREA

L. 150.000

RILASCIO DIPLOMI SCUOLE E DIPLOMI UNIVERSITARI

L.150.000

MORA PER RITARDATA ISCRIZIONE O IMMATRICOLAZIONE

L.100.000

Esaurita l’esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita l’esposizione del Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 21 luglio 1998;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

di adottare per l'a.a. 1998/99 le sotto indicate modalità per la determinazione del pagamento delle tasse e dei contributi universitari:

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER L'A.A. 1998/99

A) Criteri per la valutazione delle condizione economiche dello studente

La valutazione della condizione economica risulta da tre fattori:
1) Composizione del nucleo familiare;
2) Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale;
3) Condizione Patrimoniale del nucleo familiare convenzionale.

1) Composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente:

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dallo studente stesso e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano dal suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, ad eccezione di quanto segue: in caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale anche il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
Inoltre sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi.

2) Determinazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale dello studente

Per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente, si considera:
a) l'imposta lorda dovuta, definita sulla base delle evidenze fiscali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 1997, di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale (vedi: Quadro RN-IRPEF rigo RN5 del modello Unico 98- Persone fisiche- "Modello unificato compensativo periodo di imposta 1997" o Quadro "Calcolo dell’IRPEF " -n. ord. 10 del modello 730-3 -Redditi 97 - "Prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale presentata");
b) in mancanza della dichiarazione di cui al punto a), le ritenute totali che risultano al punto "9" del certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti, di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale.

Redditi percepiti all'estero:

L'imposta dovuta sui redditi dei componenti del nucleo familiare convenzionale delle studente percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione, e’ valutata sulla base del tasso di cambio al 31dicembre 1997, applicando al predetto valore i coefficienti indicati nella tabella n° 3 del D.P.C.M. 30 Aprile 1997, pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 132 del 09 Giugno 1997, affissa all'Albo dell'Università.
Per tali redditi e relativa imposta lorda, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non e' possibile avvalersi dell'autocertificazione, ma e' necessario esibire la relativa documentazione.

3) Determinazione della condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale dello studente

Per determinare la condizione patrimoniale del nucleo familiare convenzionale dello studente si considera la somma degli importi dell'Ici da versare per fabbricati posseduti nell'anno di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione, dai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà' del nucleo familiare convenzionale dello studente a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare stesso.
Per le abitazioni di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà', il 50 % dell'importo Ici.

Patrimoni immobiliari localizzati all'estero:

I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale dello studente al 31 dicembre 1997, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, e sono considerati sulla base del 6 per mille del valore convenzionale di un milione per ogni metro quadro di superficie.
N.B. L'importo complessivo da considerare per la determinazione della tassa annuale e dei contributi universitari e' dato dall'imposta dovuta da tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente (vedi punto A, comma 2) piu' la somma degli importi dell'ICI da versare dai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente (vedi punto A, comma 3)

Condizioni di studente indipendente.

La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è definito in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) condizione economica : Imposta lorda o detrazioni totali subite, derivante esclusivamente da redditi di lavoro, non inferiore a lire 9.000.000 con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone.
Tale limite di lire 9.000.000, con riferimento ad un nucleo familiare di tre persone, deve essere parametrato, per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla base della seguente scala di equivalenza:

1 componente

0,45

L.    4.050.000

2 componenti

0,75

L.    6.750.000

3 componenti

1,00

L.    9.000.000

4 componenti

1,22

L. 10.980.000

5 componenti

1,43

L. 12.870.000

6 componenti

1,62

L. 14.580.000

7 componenti

1,80

L. 16.200.000

ogni componente in più +0,15.

Altro/i studenti universitari presenti nel nucleo familiare.

Se nel nucleo familiare sono presenti altro/i studenti universitari regolarmente iscritti per l’a.a. 1998/99 ad un corso universitario, lo studente deve detrarre, per una sola volta, dall'imposta complessiva dovuta dal nucleo familiare convenzionale un importo fisso pari a £ 500.000.

Presenza nel nucleo familiare convenzionale dello studente di un componente portatore di handicap.

Se un componente del nucleo familiare convenzionale dello studente e' portatore di handicap, lo studente deve incrementare di una unità il proprio nucleo familiare convenzionale. Lo stato di invalidità dovrà essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

 

C) Criteri per la determinazione della tassa annuale e dei contributi:

Per l'A.A. 1998/99, l’importo della tassa minima e’ fissato in lire 300.000; l'importo massimo della tassa annuale e dei contributi universitari e' fissata in Lire l.200.000 (del quale 50% tassa universitaria e 50% contributi universitari).
Per effetto di quanto previsto dall'art. 3 commi 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è istituito, quale tributo proprio della Regione Lazio, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'anno accademico 1998/99, con legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, l'ammontare della tassa viene fissata in Lire 180.000 da pagarsi in un'unica soluzione al momento dell'immatricolazione o iscrizione.

Per gli studenti che provvederanno alla immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo mediante il pagamento della prima rata in acconto entro il 1/10/98, e provvederanno alla presentazione dell'apposita domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi entro il 9/10/98, l'importo massimo della tassa universitaria e contributi da versare e' di L.1.000.000 piu' il contributo regionale di L. 180.000.

Lo studente, dopo aver determinato l’imposta lorda totale dovuta (vedi punto A) - comma 2) e l’importo totale dell’Ici da versare (vedi punto A) comma- 3) dal proprio nucleo familiare da considerare per la determinazione della tassa universitaria e dei contributi, deve individuare nella tabella di seguito indicata (Tabella "A"), il codice contributivo di appartenenza in relazione al proprio nucleo familiare convenzionale. Dopo tale operazione lo studente individuerà l'importo dovuto.

 

TABELLA "A" - IMPORTI IN FUNZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Componenti del nucleo familiare

Scala di equivalenza

Esoneri parziali per condizioni economiche disagiate imposta dovuta+im-porto ICI

inferiore a:

Calcolo della tassa universitaria e dei contributi in proporzione all'imposta dovuta+importo ICI dal nucleo familiare convenzionale dello studente

 

da:                    a:

 

Imposta dovuta + Importo ICI dal nucleo familiare convenzionale superiori a:

1

0,45

4.050.000

4.050.000

9.900.000

9.900.000

2

0,75

6.750.000

6.750.000

16.500.000

16.500.000

3

1,00

9.000.000

9.000.000

22.000.000

22.000.000

4

1,22

10.980.000

10.980.000

26.840.000

26.840.000

5

1,43

12.870.000

12.870.000

31.460.000

31.460.000

6

1,62

14.580.000

14.580.000

35.640.000

35.640.000

7

1,80

16.200.000

16.200.000

39.600.000

39.600.000

+1

+0,15

       

Codice contributivo

A

Codice contributivo

B

Codice contributivo

C

Importo tassa universitaria £ 300.000 + Tassa regionale di £ 180.000

Importo tassa e contributi universitari e' calcolato in maniera progressiva secondo l'imposta dovuta + importo ICI del nucleo familiare convenzionale dello studente(vedi nota 1)

Importo tassa e contributi universitari £ 1.200.000 + Tassa regionale di £ 180.000

Nota 1) Codice Contributivo "B"

Gli studenti che, in base al totale delle imposte dovute (imposta lorda dovuta o detrazioni totali subite -punto A), comma 2- piu' importo ICI da versare-punto A), comma 3-, e alla composizione del proprio nucleo familiare convenzionale appartengono al codice contributivo "B" (vedi i importi indicati nella tabella "A"), pagheranno gli importi indicati nelle tabella "B1" o tabella "B2" di seguito riportate in relazione ad un nucleo familiare convenzionale composto da tre persone:

TABELLA "B1"

Tabella riservata agli studenti che provvederanno alla immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo mediante il pagamento della prima rata in acconto entro il 1/10/98,e provvederanno alla presentazione dell'apposita domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo entro il 9/10/98, per i quali l'importo massimo della tassa universitaria e contributi da versare e'di L.1.000.000 piu' la Tassa regionale di L. 180.000.

Riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di 3 persone

Totale imposte dovute Tassa da versare

 

DA 9.000.000 A 10.000.000

550.000

DA 10.000.001 A 11.000.000

587.000

DA 11.000.001 A 12.000.000

625.000

DA 12.000.001 A 13.000.000

662.000

DA 13.000.001 A 14.000.000

700.000

DA 14.000.001 A 15.000.000

737.000

DA 15.000.001 A 16.000.000

775.000

DA 16.000.001 A 17.000.000

812.000

DA 17.000.001 A 18.000.000

850.000

DA 18.000.001 A 19.000.000

887.000

DA 19.000.001 A 20.000.000

925.000

DA 20.000.001 A 21.000.000

962.000

DA 21.000.001 A 22.000.000

987.000

TABELLA "B2"

Studenti per i quali l'importo massimo della tassa annuale e dei contributi universitari e' di L. 1.200.000 piu' la Tassa regionale di lire 180.000.'

Riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di 3 persone

Totale imposte dovute Tassa da versare

DA 9.000.000 A 10.000.000

621.000

DA 10.000.001 A 11.000.000

670.000

DA 11.000.001 A 12.000.000

718.000

DA 12.000.001 A 13.000.000

766.000

DA 13.000.001 A 14.000.000

814.000

DA 14.000.001 A 15.000.000

862.000

DA 15.000.001 A 16.000.000

911.000

DA 16.000.001 A 17.000.000

959.000

DA 17.000.001 A 18.000.000

1.007.000

DA 18.000.001 A 19.000.000

1.055.000

DA 19.000.001 A 20.000.000

1.103.000

DA 20.000.001 A 21.000.000

1.152.000

DA 21.000.001 A 22.000.000

1.187.000

N.B. All'importo indicato vanno aggiunte lire 180.000 della tassa regionale.

Per nuclei familiari convenzionali di composizione diversa da quella indicata nelle tabelle "B1" e "B2" (tre persone), il calcolo delle tasse e dei contributi dovuti, si determina trasformando l'imposta totale dovuta dal nucleo familiare convenzionale dello studente nell'imposta totale "convenzionale" riferita ad un nucleo di tre persone nel seguente modo:
Imposta totale dovuta divisa per la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del proprio nucleo familiare (vedi tabella "A"). Una volta ottenuta l'imposta totale "convenzionale", utilizzando la tabella "B1" o la tabella "B2", si determina l'importo della tassa e dei contributi universitari da versare.
Primo Esempio: nucleo familiare di quattro persone con un'imposta totale dovuta di lire 24.000.000 - Tassa di acconto pagata entro il 1/10/1998, domanda di immatricolazione o di iscrizione presentata entro il 9/10/98 - Calcolo dell'imposta totale dovuta "convenzionale": 24.000.000/1,22 =19.672.131. Tassa dovuta (vedi tabella "B1") = lire 925.000.
Secondo Esempio: nucleo familiare di due persone con un'imposta totale dovuta di lire 15.000.000 - Tassa di acconto pagata oltre il 1/10/1998, domanda di immatricolazione o di iscrizione e/o presentata oltre il 9/10/1998. Calcolo dell'imposta totale dovuta "convenzionale": 15.000.000/0,75 =20.000.000. Tassa dovuta (vedi tabella "B2")= lire 1.103.000.

D) Studenti stranieri con redditi percepiti all'estero:

1) gli studenti appartenenti a Paesi dell'Unione Europea sono equiparati agli studenti italiani;
2) Per gli studenti provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea, si considera l'imposta lorda dovuta, tenendo conto dell'area geografica di provenienza, sulla base della corrispondente documentazione fiscale tradotta dalla competente autorità consolare con evidenziazione del controvalore in lire italiane alla data del 31 dicembre 1997, applicando al predetto valore i coefficienti indicati nella tabella n° 3 del D.P.C.M. 30 Aprile 1997, pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n° 132 del 09 Giugno 1997, affissa all’Albo dell’Università;
3) gli studenti cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51, ratificata con legge 24.07.54 n. 722, saranno assimilati agli studenti italiani, previa esibizione del documento attestante la posizione;
4) Per tutti i cittadini stranieri borsisti del Governo italiano l'importo della tassa e dei contributi è pari al 50% dell'importo dovuto. Tale importo non potrà, comunque, essere inferiore a L. 300.000 a cui si dovrà aggiungere il contributo regionale di L. 180.000.
Gli studenti stranieri con redditi percepiti all'estero dovranno presentare la documentazione fiscale al momento dell'immatricolazione o iscrizioni ad anni successivi al primo.

E) Studenti rivestenti lo stato di religioso: (cittadini italiani o stranieri).

Lo studente che rivesta lo stato di religioso e che è sprovvisto di reddito proprio è tenuto al pagamento della tassa annuale e dei contributi nella misura di Lire 480.000 comprensivo del contributo di Lire 180.000 previsto dalla Regione Lazio. L'interessato deve produrre un'attestazione, da parte dell'Istituto religioso di appartenenza, da cui risulti il suo status di religioso, la non disponibilità di reddito personale e, inoltre, che l'Istituto provvede al suo mantenimento. (Codice contributivo R)

F) Esoneri parziali per merito - studenti immatricolati al I anno.

Studenti esonerati dal pagamento dei contributi:
a) 1) studenti che si immatricolano per la prima volta ad un corso universitario ed abbiano conseguito all'esame di maturità una votazione di 60/60 (per i titoli conseguiti all'estero dovrà essere prodotta idonea documentazione rilasciata dalla competente Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio dello Stato che ha rilasciato il titolo, attestante che il punteggio finale conseguito per il titolo straniero e' corrispondente a quello massimo (60/60) attribuibile a quello italiano);
a) 2) studenti che, in possesso dei requisiti di merito di cui al punto a) 1), già immatricolati per l'anno accademico 1998/99 presso altri Atenei, chiedano di proseguire gli studi, sempre per l'anno accademico 1998/99, presso l'Università di "Tor Vergata".
Gli studenti di cui ai punti a) 1) e a) 2) sono tenuti a corrispondere un importo di Lire 480.000 comprensivo del contributo regionale di lire 180.000. (Codice contributivo M). Non possono chiedere tale esonero gli studenti siano già in possesso di un titolo accademico conseguito in Atenei italiani.

G) Esoneri parziali per merito - studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Il 10 % degli studenti in corso ad ogni singolo corso universitario, esclusi gli immatricolati, al 31/12/98, sono esonerati parzialmente dal pagamento della tassa annuale e da contributi universitari, A.A. 1998/99, purchè in possesso del seguente requisito:
- aver superato, entro il 10 agosto 1998 almeno la metà del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma. Il merito complessivo viene valutato tenendo conto in modo decrescente di: 1) numero esami superati; 2) votazioni conseguite.
A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche.
Per poter usufruire dell'esonero gli studenti dovranno risultare regolarmente iscritti in corso. Sono quindi esclusi gli studenti fuori corso ed i ripetenti.
Tale norma si applica agli studenti che abbiano frequentato integralmente lo stesso corso universitario presso l'Università di "Tor Vergata". Hanno diritto, comunque, all'esonero: 1) gli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede nell'anno stesso dell'immatricolazione; 2) gli studenti che, avendo effettuato un passaggio di corso e/o un trasferimento di sede, siano stati iscritti al I anno senza aver ottenuto abbreviazioni di corso e/o riconoscimento di esami.
Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che aspirino ad ottenere l’esonero parziale per merito, sono tenuti, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico che sarà affisso presso i locali delle Segreterie studenti e presso le Segreterie didattiche delle Facoltà, a presentare, entro il 31 Dicembre 1998 presso la Segreteria didattica della propria Facoltà, una apposita domanda di esonero in base ai criteri che ciascuna Facoltà entro il 30 Novembre 1998, dovrà stabilire in relazione ad ogni singolo corso di studi. Successivamente le Facoltà elaboreranno apposite graduatorie provvisorie per singolo corso di studi.
Gli studenti degli anni successivi al primo esonerati parzialmente per merito, sono tenuti a corrispondere un importo di L. 480.000 comprensivo del contributo regionale di lire 180.000.

H) Esoneri totali.

Studenti esonerati totalmente dal pagamento della tassa annuale di iscrizione e dei contributi:
a) 1) studenti beneficiari di borse di studio conferite dall'Università o dall'A.D.I.S.U. o dei prestiti d'onore.
a) 2) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dall'A.D.I.S.U. e che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze.
b) studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Tale invalidità dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente e dovrà essere presentata al momento della immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi (Codice contributivo H) Costoro dovranno presentarsi presso gli sportelli della Segreteria con la domanda e la documentazione richiesta senza ricevuta di pagamento.
e) studenti che concludano gli studi entro la durata legale del corso che frequentano, senza iscrizioni fuori corso e/o ripetenze; costoro otterranno il rimborso della tasse e dei contributi universitari dell'ultimo anno di corso.

I) Studenti non in regola con la tassa ed i contributi per l'A.A. 1997/98.

Lo studente che nell'A.A. 1997/98 ha provveduto alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi con il pagamento della I rata in acconto ed ha omesso il pagamento della II rata a saldo, qualora dovuta, per potersi iscrivere all'anno accademico corrente o per potersi trasferire ad altro Ateneo, ovvero per ottenere il passaggio ad altro corso di studi universitario, è tenuto al saldo delle tasse dovute per l'A.A. 1997/98, più la mora per ritardato pagamento.
Lo studente che, nell'A.A. 1997/98, ha provveduto al pagamento della I rata in acconto, senza formalizzare la domanda di iscrizione ad anni successivi, per potersi iscrivere all'anno accademico corrente o per potersi trasferire ad altro Ateneo o per ottenere il passaggio ad altro corso di studi universitario è tenuto, per l'anno 1997/98, al pagamento del saldo più la mora per ritardata iscrizione e per ritardato pagamento.

L) Studenti fuori corso "interruttori".

Lo studente che negli anni accademici precedenti all'A.A. 1998/99 non ha rinnovato l'iscrizione per uno o più anni accademici, contestualmente all'iscrizione all'anno corrente, dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa per l'anno o gli anni di interruzione iscrivendosi ad anno/i fuori corso, pagando un importo fisso di Lire 400.000 per ogni anno di interruzione.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

M) Trasferimenti da altri Atenei al nostro Ateneo.

Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo è esonerato dal versamento delle tasse universitarie già versate presso l'Ateneo di provenienza sino all'importo massimo di Lire 300.000. Non possono essere detratti i contributi universitari versati presso altro Ateneo.
Il contributo regionale di Lire 180.000 è dovuto presso il nostro Ateneo qualora lo studente provenga da un Ateneo con sede fuori dalla Regione Lazio.

N) Trasferimenti dal nostro Ateneo ad altri Atenei.

Se il trasferimento verrà chiesto prima dell'iscrizione al nuovo anno accademico e, comunque, non oltre il 16/10/1998, lo studente non dovrà corrispondere alcun importo al nostro Ateneo se non il contributo di trasferimento.
Se il trasferimento verrà chiesto successivamente all'iscrizione al nuovo anno accademico, lo studente non potrà ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Per ottenere il trasferimento lo studente dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dell'anno/i precedenti all’a.a. 1998/99.

O) Rinuncia agli studi.

Lo studente che in qualsiasi momento dell'anno accademico rinuncia agli studi, non avrà diritto ad ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Non ha diritto, ugualmente, al rimborso lo studente che, pur avendo provveduto al pagamento della I rata in acconto della tassa e dei contributi, non abbia formalizzato l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni successivi presentando la relativa istanza.

P) Studenti fuori corso o ripetenti oltre il III anno.

Gli studenti fuori corso o ripetenti oltre il III anno (il conteggio si effettua sottraendo al numero degli anni di iscrizione effettuate, a partire dall'anno di immatricolazione, il numero degli anni della durata legale del corso in cui lo studente e' iscritto. Sono esclusi dal conteggio degli anni di iscrizione solo le iscrizioni come fuori corso "Interruttore"), sono tenuti al pagamento della tassa e dei contributi universitari in base alla propria fascia contributiva maggiorata del 5% per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza oltre il terzo (codice contributivo "F").

Q) Domanda cautelativa: lo studente che intende laurearsi entro la sessione invernale dell'a.a. 1997/98, dovrà presentare, entro il 31 dicembre 1998, la domanda di iscrizione, su apposito modulo, senza effettuare alcun pagamento. Se lo studente non si laureerà entro l'ultimo appello di laurea della sessione invernale dell'a.a. 1997/98, dovrà effettuare il pagamento della tassa universitaria e dei contributi dovuti in base al proprio codice contributivo.

R) Scadenza pagamento acconto della tassa annuale e dei contributi e seconda e terza rata a saldo A.A. 1998/99.

1) Prima rata in acconto all'atto dell'immatricolazione o iscrizione L. 480.000; comprensiva del contributo regionale di L. 180.000 (entro il 5 novembre 1998 - sono esclusi i corsi di laurea o di diploma per i quali è prevista una prova selettiva per le immatricolazioni al I anno).
2) Seconda rata (importo pari alla prima metà del saldo dovuto): scadenza 26 febbraio 1999;
3) terza rata (importo pari alla seconda metà del saldo dovuto): scadenza 30 aprile 1999.

Avvertenze

A) Tutti gli studenti nella domanda di immatricolazione o iscrizione saranno tenuti ad indicare: 1) il codice contributivo; il numero dei componenti del proprio nucleo familiare; i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; l'imposta lorda dovuta dal proprio nucleo familiare convenzionale, se l'imposta dovuta deriva da redditi di lavoro autonomo a da redditi di lavoro dipendente.

SANZIONI

Sono soggetti al pagamento della tassa annuale e dei contributi nella misura massima prevista (£. 1.200.000 più contributo regionale di £. 180.000) coloro che omettano di far autenticare, quando prevista, ai sensi della legge 15/68, la propria firma;
1) omettano di apporre alla domanda di immatricolazione o di iscrizione il codice contributivo. In caso di divergenza fra codice apposto sul bollettino di pagamento e quello sulla domanda farà fede quello apposto sulla domanda;
2) omettano, qualora rivestenti lo status di religioso di allegare la documentazione prescritta;
3) omettano, qualora studenti stranieri o studenti italiani con redditi percepiti all’estero, di presentare la documentazione fiscale tradotta dall’autorità consolare competente;
4) omettano, qualora studenti portatori di handicap o, di presentare la prescritta documentazione rilasciata dall’autorità competente;
5) omettano di indicare nella domanda di iscrizione o immatricolazione uno dei seguenti dati: il codice contributivo; il numero dei componenti del proprio nucleo familiare; l’imposta lorda dovuta e l’importo totale dell’Ici da versare dal proprio nucleo familiare convenzionale, i codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale.
7) omettano di indicare nel modulo della domanda se l'imposta dovuta derivi da redditi di lavoro autonomo o da redditi di lavoro dipendente.

N.B. Tutte le previste agevolazioni contributive non sono fra loro cumulabili.

L’Università concederà gli esoneri dalla tassa e dai contributi universitari secondo la seguente priorità:
- graduatorie A.DI.S.U.;
- graduatoria esoneri per merito anni successivi al primo;
- graduatoria esoneri per condizioni economiche disagiate.

Accertamento della veridicità delle dichiarazioni

Nel caso di concessioni per motivi economici di esenzione dal contributo universitario, l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte dallo studente e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte quelle indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Ditte e agli Uffici Catastali.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20 della Legge 30 dicembre 1991 n.413 sono possibili controlli sui dati in possesso degli Istituti di credito e riguardanti, tra l’altro, anche conti e depositi di natura diversa.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risultino dichiarazioni false, incongruenti o con omissioni, l'Ateneo di "Tor Vergata " applicherà direttamente le sanzioni amministrative previste dall’art. 23 della legge 02.12.1991, n. 390, e segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 341 del Codice Penale, affinche’ questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 438 Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art.495 Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di Altro Ente pubblico (art. 640 Codice Penale).
Si precisa, inoltre, che analoghi accertamenti potranno essere effettuati, a campione, sulle dichiarazioni senza richiesta di esonero.

Eventuali correzioni alle domande o integrazioni alla documentazione richiesta vanno presentate agli Uffici di Segreteria, improrogabilmente, entro il 31/12/1998.

S) Studenti delle scuole di specializzazione (codice contributivo "S")

Gli studenti di cui sopra, per l'a.a. 1998/99, sono tenuti al pagamento della tassa annuale, dei contributi universitari e del contributo regionale nella seguente misura:
Importo di L. 1.310.000 comprensivo del contributo regionale di L. 180.000.
Scadenza pagamento acconto della tassa annuale e dei contributi e seconda rata a saldo A.A. 1998/99:
1) Prima rata in acconto L. 480.000 all'atto dell'immatricolazione o iscrizione anni successivi; comprensiva del contributo regionale di L. 180.000 (per le iscrizioni ad anni successivi al primo entro il 31 dicembre 1998).
2) Seconda rata L. 830.000 scadenza 30 Aprile 1999 (per gli iscritti ad anni successivi al primo)
3) seconda rata L. 830.000: scadenza 30 settembre 1999 (per gli immatricolati al primo anno a.a. 1998/99).

T) Studenti della scuola minore di ostetricia e studenti che ai sensi dell’art.4 del D.R. 29/10/96, avendo conseguito un titolo finale non abilitante di D.U. con il precedente ordinamento oppure di Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di Scuole universitarie, o di Scuole regionali, abbiano chiesto una valutazione di idoneità allo svolgimento della attività professionale (Codice contributivo D).
Gli studenti di cui sopra sono tenuti, per l'anno accademico 1998/99, al pagamento della tassa annuale, dei contributi nella seguente misura:
Importo di L. 700.000 più il contributo regionale di L. 180.000.
Scadenza pagamento acconto della tassa annuale e dei contributi e seconda rata saldo A.A. 1998/99
1) Prima rata in acconto L. 480.000 all'atto dell'iscrizione comprensivo del contributo regionale di L. 180.000.
2) Seconda rata L. 400.000: scadenza il 26 febbraio 1999

CONTRIBUTI VARI PER L'ANNO ACCADEMICO 1998/99

INDENNITA' MORA RITARDATO PAGAMENTO TASSE

L. 40.000

DUPLICATO LIBRETTO ISCRIZIONE

L. 100.000

RILASCIO LIBRETTO TIROCINIO

L. 40.000

CORSI SINGOLI

L. 40.000

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO MEDICINA, ODONTOIATRIA, DIPLOMI UNIVERSITARI, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E SCUOLE A FINI SPECIALI E STUDENTI DI CUI ALL’ART. 4 D.R. 29/10/96

L. 40.000

CONTRIBUTO PASSAGGI E TRASFERIMENTI

L. 60.000

RILASCIO DIPLOMA DI LAUREA

L. 150.000

RILASCIO DIPLOMI SCUOLE E DIPLOMI UNIVERSITARI

L.150.000

MORA PER RITARDATA ISCRIZIONE O IMMATRICOLAZIONE

L.100.000

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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