DIVISIONE I

4.4) SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA: REGOLAMENTO DIDATTICO.

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 6 e del 30 ottobre 1998, hanno espresso parere favorevole all’istituzione presso questo Ateneo della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, disciplinata dalla legge 127/97 - art. 17 comma 117 - ed all’inserimento della Scuola stessa nello Statuto di Ateneo.
Il Presidente, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio il Regolamento didattico per la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario istituita ed attivata sulla base della relativa convenzione tra le sei università del Lazio.

Regolamento didattico per la Scuola di Specializzazione
all’insegnamento secondario istituita e attivata sulla base della relativa
Convenzione tra le sei Università del Lazio
firmata dai Rettori competenti il 27 ottobre 1998

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 4, comma 2;
VISTI i "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario," emanati con d.m. 26 maggio 1998;
VISTA la Convenzione tra le Università statali e non statali del Lazio firmata in data 27 ottobre 1998 per l’attivazione della Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
VISTO il d.r. n. 2966 del 31 dicembre 1998, con il quale si inserisce nello Statuto dell’Università di Roma "Tor Vergata" la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
Le Università del Lazio e precisamente Roma "La Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma III, Viterbo "La Tuscia", Cassino e LUMSA istituiscono e inseriscono nei loro rispettivi Regolamenti di Ateneo la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario che ha la durata di 2 anni, suddivisi in 4 semestri.

 Articolo 1

La scuola si articola in indirizzi di cui all’allegato A. Ogni indirizzo corrisponde a una pluralità di classi di abilitazione all’insegnamento. In relazione alle abilitazioni di anno in anno conseguibili, il Consiglio della Scuola delibera gli indirizzi da attivare, il numero di studenti da ammettere per ciascun indirizzo e l’opportunità che due o più indirizzi operino congiuntamente. L’obiettivo formativo generale è definito dal profilo professionale di cui all’allegato B.

 Articolo 2

Costituiscono titolo di ammissione, relativamente ad ogni specifica abilitazione
a) le lauree che danno accesso all’abilitazione in oggetto;
b) i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF;
c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell’Unione europea che diano accesso nel paese stesso, alle attività di formazione degli insegnanti per l’area disciplinare corrispondente.

Articolo 3

La Scuola é una struttura interateneo; essa opera in collaborazione con le facoltà e i dipartimenti interessati dei sei Atenei del Lazio che hanno sottoscritto la convenzione di cui in epigrafe. Ai fini amministrativi e gestionali la Scuola ha sede presso l’Università di Roma III con la collaborazione delle altre Università.

 Articolo 4

Il corpo docente della Scuola é costituito
a) dall’organico assegnato dalle Università convenzionate;
b) dai docenti afferenti ad altre strutture delle singole Università, che esercitino nella Scuola parte dei loro obblighi didattici;
c) dai titolari di contratti di insegnamento
d) dagli insegnanti secondari assegnati alla Scuola secondo la specifica normativa prevista.

Articolo 5

Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio della Scuola, la Giunta, i Consigli di Indirizzo per ciascuno degli indirizzi attivati. La Scuola é dotata di un Segretario amministrativo che coadiuva il Direttore nella gestione della Scuola stessa. La Giunta é composta dal Direttore e dai Coordinatori dei Consigli di Indirizzo. Ne fa parte il Segretario Amministrativo.

 Articolo 6

Il Consiglio della Scuola é composto dai docenti responsabili dei corsi (con un minimo di 45 ore annuali di docenza), da rappresentanti degli insegnanti secondari assegnati (uno per indirizzo), da rappresentanti degli studenti (uno per indirizzo), e da un rappresentante per ciascun ente pubblico o associazione che abbia sottoscritto una convenzione con la Scuola.

 Articolo 7

I Consigli di Indirizzo sono costituiti da tutti i docenti responsabili di corsi, o moduli, dagli insegnanti secondari assegnati all’indirizzo e da rappresentanti degli studenti iscritti all’indirizzo (in misura proporzionale al numero totale di studenti di ciascun indirizzo). Il Consiglio di Indirizzo è coordinato da un docente eletto tra i professori afferenti.

 Articolo 8

Il regolamento didattico di struttura definisce le modalità per assicurare la presenza di docenti dell’area 1 (di cui all’allegato C) in ciascun Consiglio di Indirizzo e ripartisce le competenze tra Consiglio della Scuola e Consigli di indirizzo).

 Articolo 9

Le attività didattiche relative ai corsi, al laboratorio e al tirocinio, e le procedure di verifica e di valutazione sono programmati collegialmente dai competenti Consigli di Indirizzo e condotti dai docenti in maniera coordinata. La partecipazione alle riunioni collegiali costituisce adempimento dei doveri accademici.

 Articolo 10

A tutte le attività didattiche è attribuito un peso in crediti secondo le norme del sistema ECTS. Il totale dei crediti é 120. Con riferimento al DM MURST 26.5.98, almeno 24 crediti sono attribuiti a ciascuna delle Aree 1,2 e 3 (di cui all’allegato C), almeno 30 crediti all’Area 4 (Ibidem), 10 crediti alla preparazione della Relazione conclusiva che riguarda attività svolte nel laboratorio e nel tirocinio.

 Articolo 11

Le prove di valutazione intermedie, che saranno disciplinate dal regolamento didattico di struttura, riguardano, di regola, una pluralità di attività didattiche e sono determinate in un numero non superiore a 3 per semestre. E’ prevista in ogni caso una prova specifica di conoscenza di una lingua straniera.
L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le classi di abilitazione corrispondenti ai titoli di ammissione e all’itinerario formativo seguito. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte docenti che abbiano collaborato alle attività didattiche della Scuola di specializzazione.

Articolo 12

Il successivo regolamento didattico di struttura preciserà le attività didattiche, prevedendo gli insegnamenti da impartire per i vari indirizzi, anche articolati in moduli, i modi di organizzazione delle attività di Laboratorio, del Tirocinio e di altre modalità didattiche. Determinerà eventuali abbreviazioni della durata della scuola in relazione a crediti riconosciuti, eventuali debiti didattici da assolvere e gli adempimenti degli studenti in relazione all’impegno didattico complessivo semestrale. Determinerà inoltre, attraverso un curricolo aggiuntivo come previsto dal DM MURST 26.5.98, le modalità per le quali il diploma può essere valido anche per le attività di sostegno.

ALLEGATO A

- Indirizzo linguistico-letterario
- Indirizzo fisico-informatico
- Indirizzo delle scienze naturali
- Indirizzo delle lingue straniere
- Indirizzo tecnologico
- Indirizzo economico-giuridico
- Indirizzo delle scienze umane
- Indirizzo delle scienze motorie
- Indirizzo musicale
- Indirizzo artistico

ALLEGATO B

Contenuti minimi qualificanti della scuola

L’ordinamento didattico di ogni ateneo individua, quali contenuti minimi qualificanti necessari al conseguimento dell’obiettivo formativo relativamente alla scuola, attività didattiche e relativi crediti afferenti alle aree seguenti e relativi settori scientifico-disciplinari:
area 1: formazione per la funzione docente
Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all’allegato C nella scienze dell’educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

area 2: contenuti formativi degli indirizzi
Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione di attitudini e competenze di cui all’allegato C, relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

area 3: laboratorio
Comprende l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2, con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree e con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indirizzi.

area 4: tirocinio
Comprende le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative, con il contributo degli insegnanti supervisori e con la guida di un team specifico.

ALLEGATO C

Obiettivo Formativo

Costituisce obiettivo formativo del corso di laurea e della scuola il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell’insegnante, che possono essere integrati e specificati negli ordinamenti didattici.
1) possedere adeguate conoscenze nell’ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;
2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell’identità personale, femminile e maschile, insieme all’auto-orientamento;
3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;
4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all’interazione culturale le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;
5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;
6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;
7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza di cui operano in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità di contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all’integrazione con altre aree formative;
8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l’apprendimento di ciascuno e di tutti;
9) gestire la comunicazione con gli allievi e l’interazione tra loro come strumenti essenziale per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l’arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;
10) promuovere l’innovazione nella scuola anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;
11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l’attività complessiva della scuola;
12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell’autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell’insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera e alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche di insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.
Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- preso atto del decreto, in data 31 dicembre 1998, di istituzione della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
- acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 2 febbraio u.s.;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

l’approvazione del Regolamento didattico della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

torna all'o.d.g. vai al successivo