DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II

4.5) FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA: INIZIATIVE DIDATTICHE PER L'A.A. 1999/2000 - SCUOLA BIENNALE PER LE PROFESSIONI LEGALI.

Il Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta ristretta del 27 gennaio 1999, ha approvato il Regolamento - in allegato - della Scuola biennale per le professioni legali, prevista dalla legge 127/97, art. 17, commi 113 e 114.
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 giugno 1998, ha provveduto ad approvare l’istituzione della Scuola quale struttura dell’Universita’, alla cui attività didattica istituzionale provvede la Facoltà di Giurisprudenza.
Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nel corso della seduta in data 27 gennaio u.s., ha ribadito la volontà di istituire ed approvare per l’a.a. 1999/2000 la Scuola in argomento, sottolineando, allo stesso tempo, la necessità del potenziamento dell’organico dei docenti cui saranno affidati gli insegnamenti della Scuola stessa.
Il Presidente rende noto che il Senato accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio u.s.
Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

 IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza in data 27 gennaio 1999;
- considerato che il Consiglio di Facoltà richiede l’assegnazione di n. 3 posti di I° fascia e di n. 3 posti di ricercatore, per le esigenze della Scuola;
- acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 2 febbraio u.s.;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

l’approvazione del Regolamento predisposto dalla Facoltà di Giurisprudenza in relazione alla Scuola biennale per le professioni legali, prevista dall’art. 17, commi 113 e 114, della legge 127/97.
Ritiene, inoltre, necessario richiedere al MURST l’assegnazione di n. 3 posti di I° fascia e di n. 3 posti di ricercatore da assegnare alla Facoltà di Giurisprudenza, per le esigenze della Scuola biennale per le professioni legali.
A tal fine, impegna il Rettore a trasmettere la richiesta in questione al MURST, onde ottenere l’ampliamento dell’organico nell’ambito del Piano Triennale, in conformità ai settori scientifico-disciplinari indicati dalla Facoltà secondo le specificazioni del Preside.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE
Prof. G. P. G. Milano

Regolamento

Art. 1

(Attività didattica della scuola)

1. La Scuola é struttura dell’Università alla cui attività didattica istituzionale provvede la Facoltà di Giurisprudenza con il proprio organico sulla base di incarichi o con contratti di diritto privato finalizzati alla realizzazione degli obiettivi che, nel rispetto del Regolamento interministeriale e dei regolamenti didattici di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento. sono specificamente programmati dal Consiglio Direttivo della Scuola.
2. Al Professore di ruolo della Facoltà, con delibera della Facoltà nella composizione del Consiglio riservata ai professori ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, nell’ambito della programmazione di cui al comma precedente nonché dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, può essere attribuito, con il suo consenso, lo svolgimento di attività didattiche nella Scuola, le quali complessivamente considerate insieme alle attività dell’insegnamento del corso di laurea di cui il docente é titolare non possono essere inferiori all’impegno orario per l'attività didattica previsto dalle leggi vigenti. La ripartizione fra le attività didattiche del corso di laurea e quelle della Scuola, fermo l’obbligo di assicurare, qualora richiesta, l’assegnazione di tesi di laurea, é determinata, su proposta del docente, d’intesa con il Consiglio di Facoltà e con il Consiglio Direttivo della Scuola nel rispetto della programmazione di cui al 1° comma del presente articolo. Il registro delle attività didattiche del professore di ruolo é unico, anche quando egli é incaricato di insegnamento della Scuola, e deve indicare distintamente le ore di lezione o esercitazione dedicate ai rispettivi insegnamenti.
3. I contratti per lo svolgimento dell’attività didattica, complementari agli incarichi di cui al comma precedente, sono deliberati, di regola con cadenza annuale, dal Consiglio Direttivo della Scuola, previo parere vincolante del Consiglio di Facoltà nella composizione riservata ai professori ordinari, e, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, possono essere stipulati con magistrati, avvocati, notai, altri esperti, e altresì, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari delle materie della Scuola, con professori fuori ruolo della Facoltà, professori di altre Facoltà e ricercatori universitari. In caso di, impedimento la sostituzione del docente a contratto è deliberata dal Consiglio Direttivo ed immediatamente comunicata al Consiglio di Facoltà.
4. Gli incarichi e i contratti di cui ai commi precedenti hanno la durata di un anno accademico.

Art. 2

(Struttura della Scuola e Consiglio Direttivo)

La Scuola, anche in presenza di una pluralità di corsi, é unica, biennale, articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno ciascuno. Essa é dotata di autonomia finanziaria e di spesa.
I componenti universitari del Consiglio Direttivo della Scuola sono designati dal Consiglio di Facoltà nell’ambito dei professori della Facoltà, valutando anche le disponibilità dichiarate in relazione agli obiettivi della Scuola. Il Direttore nomina un vice Direttore scegliendolo tra i professori componenti del Consiglio direttivo.

Art. 3

(Commissione di ammissione)

I componenti della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla Scuola sono nominati dal Rettore su designazione della Facoltà.

Art. 4

(Norma finale)

Al fine della istituzione della Scuola l’organico della Facoltà di Giurisprudenza è aumentato di tre posti di professore di prima fascia e di tre posti di ricercatore. La Scuola é dotata di un posto di Segretario non inferiore all’ottavo livello e di almeno due unità di quinto o sesto livello. Le strutture logistiche sono fornite dalla Facoltà di Giurisprudenza.

 

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