AFFRI LEGALI

9.2) CONTENZIOSO USI CIVICI - COMUNE DI FRASCATI C/UNIVERSITA' DI "TOR VERGATA" - REVOCA E CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Il Presidente rammenta al Consiglio che con con decreto prefettizio n. 16806, del Div. IV, del 18.5.1978, venivano espropriati al Comune di Frascati alcuni fondi distinti al foglio catastale 1038, per una superficie complessiva di ha. 68.02.86, ubicati nell'area destinata alla realizzazione della sede universitaria dalla variante al P.R.G. della Città di Roma, approvata con D.P.R. 4.1.1971 e richiamata dall'art. 1, legge n. 771/72, istitutiva dell'Ateneo.
Con ricorso in data 17.9.1980, il Comune di Frascati impugnava il menzionato decreto davanti il Commissario per gli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria, assumendo l'inespropriabilità dei fondi in questione, in quanto beni di demanio civico, in ordine ai quali non era previamente intervenuto alcun mutamento di destinazione nelle forme di legge.
Con sentenza del 18.2.1991, il Commissario accoglieva il ricorso in quanto non si era proceduto alla preventiva sdemanializzazione dei terreni ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
L'Avvocatura Generale dello Stato proponeva reclamo, nell'interesse dell'Università, dinanzi alla Corte d'Appello di Roma - Sezione speciale usi civici, che, con decisione n. 21/94, riformava la sentenza impugnata, rinviando al giudice di primo grado per la necessaria integrazione dell'istruttoria.
Le argomentazioni addotte dalla Corte d'Appello sono incentrate sull'assunto che il rinvio operato dall'art. 1 della legge 22 novembre 1972, n. 771, alla variante di P.R.G. approvata con D.P.R. 4 gennaio 1971 (relativa, come appena sopra accennato, alla destinazione alla nostra Università di una porzione di territorio ricadente nel Comune di Roma), possa essere idoneo a determinare l'ubicazione e l'estensione dei terreni all'uopo necessari.
In tale caso, pertanto, il mutamento di destinazione dei terreni, avvenuto ope legis, avrebbe reso inutile il procedimento previsto dalla legge 16.6.1927, n. 1766, trovando applicazione il principio lex specialis posterior derogat generali priori.
Con ricorso depositato in data 11.4.95, il Comune di Frascati riassumeva il giudizio dinanzi al Commissario per gli usi civici.
All'udienza del 5.11.98, assente l'Avvocatura Generale dello Stato, che, con delibera del C. d'A in data 20.12.94 era stata incaricata di tutelare gli interessi dell'Ateneo in caso di riassunzione del giudizio, il giudice del rinvio, disattendendo il principio di diritto enunciato dalla Corte d'Appello ha sostenuto, per contro, che a proprio avviso neanche la variante di cui al D.P.R. 4.1.1971, renderebbe idoneo il decreto di esproprio a far venir meno il vincolo di uso civico sulle aree de quibus, in quanto la legge n. 97 del 1994, nella formulazione derivante dalla sentenza della Corte Cost., n. 156 del 1995, dispone, ai fini della cessazione degli usi civici gravanti su fondi espropriati da un'autorità statale, la previa acquisizione del parere della Regione interessata (art. 12).
Peraltro, nella stessa udienza sono intervenuti nel giudizio, ai sensi dell'art. 268, c.p.c., numerosi abitanti della borgata (la cui posizione è al vaglio dei competenti Uffici dell'Amministrazione), occupanti a vario titolo alcuni appezzamenti di terreno in località Passolombardo ed interessati a far dichiarare l'esistenza degli usi civici e la natura di demanio civico dei beni oggetto della causa, nonchè il Sig. De Pau Francesco, noto occupante abusivo di immobili universitari, anch'esso interessato a far dichiarare l'illegittimità del decreto d'esproprio n. 16806, del 1978, da far valere nelle numerose vertenze giudiziarie in atto contro l'Ateneo.
Il Presidente, ravvisata pertanto l'opportunità di operare una gestione unitaria della tutela del territorio, al fine di prevenire sovrapposizioni di rappresentanza processuale e difficoltà di coordinamento del contenzioso in atto, propone, previa revoca del mandato conferito all'Avvocatura Generale dello Stato con delibera in data 20.12.94, di delegare il Prof. Avv. Gianfranco Palermo ed il Prof. Avv. Ugo Petronio, esperto in materia di usi civici, con il supporto dell'Ufficio Legale dell'Ateneo, a rappresentare e difendere l'Amministrazione, nel giudizio avverso il decreto prefettizio n. 16806 del 18.5.1978, riassunto dinanzi al Commissario per gli usi civici dal Comune di Frascati.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

 IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- visto il ricorso in riassunzione promosso dal Comune Frascati dinanzi al Commissario per gli usi civici;
- richiamata la propria delibera in data 20.12.94;
- con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

 - di revocare il mandato conferito all'Avvocatura Generale dello Stato, con delibera in data 20.12.94, per la rappresentanza e difesa dell'Ateneo nel giudizio pendente dinanzi al Commissario per gli usi civici, promosso dal Comune di Frascati avverso il decreto prefettizio d'esproprio n. 16806 del 18.5.1978;
- di conferire il medesimo mandato all'Avv. Prof. Gianfranco Palermo ed all'Avv. Prof. Ugo Petronio.

 LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

 

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