DIVISIONE II - RIPARTIZIONE II

6.1) ATTUAZIONE LEGGE 14 GENNAIO 1999, N. 4

L'art. 1, comma 10, della Legge 14.1.99, n. 4, prevede l'autorizzazione per le università a bandire, "nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio finanziario'99, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca".
A tale riguardo il Presidente rende noto che il Senato Accademico, nella seduta del 21.7.99, ha deliberato l'applicazione della legge in argomento fino ad un massimo di 10 posti per ogni Facoltà e di bandire i relativi concorsi entro il 21 settembre 1999 e la costituzione di una Commissione per la verifica ed il riequilibrio dei posti.
Il Presidente rende altresì noto che sono pervenute le seguenti delibere:
- Facoltà di Lettere e Filosofia delibera del 22.6.99 con la quale è stato approvato di bandire n. 14 concorsi di ricercatore, a partire dal corrente anno finanziario, secondo l'ordine prioritario elencato nella citata delibera.
- Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera 13.7.99 con la quale è stato approvato di bandire nell'anno accademico in corso n. 30 concorsi di ricercatore.
- Facoltà di Ingegneria delibere del 18.3.99, 20.5.99, 24.6.99 e 8.7.99 di bandire complessivi n. 9 concorsi di ricercatore.
Il Presidente terminata l'esposizione dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO


- visto il voto del Senato Accademico nella seduta del 21 luglio 1999;
- udita la relazione del Presidente;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di avviare le procedure per l'applicazione della L.4/99 per tutte le Facoltà e di bandire i relativi concorsi a posti di ricercatore universitario riservati al personale tecnico in servizio presso questo Ateneo, in possesso dei requisiti previsti dall'art.1, comma 10 della citata legge, fino ad un massimo di 10 posti per ciascuna Facoltà, entro il 21 settembre 1999;
- il Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta e dopo che la Commissione citata nella narrativa avrà svolto i propri adempimenti e con successiva delibera procederà alla conseguente modifica di pianta organica.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

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