UFFICIO LEGALE
20.3) MAUSSION MONIQUE MARIE FRANCOISE C/ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "TOR VERGATA" - LETTRICE DI MADRELINGUA FRANCESE.
Il Presidente rammenta al Consiglio che, con delibera in data 6.2.1989,
veniva conferito all'Avvocatura Generale dello Stato il mandato per la rappresentanza e
difesa dell'Ateneo nel giudizio intentato dinanzi al Pretore di Roma dalla Dott.ssa
Monique Marie Françoise Maussion, già lettrice di madre lingua straniera presso il
Centro Linguistico di Base, affinché il rapporto di lavoro, intercorrente tra la predetta
e l'Ateneo, venisse dichiarato a carattere subordinato e a tempo indeterminato.
Si ricorda brevemente che con sentenza n. 97282/90, il giudice adito
accoglieva le domande di parte attrice condannando, altresì, l'Ateneo al pagamento delle
spese di lite.
La sentenza veniva quindi appellata.
Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 4045/93, dichiarava inammissibile il gravame
proposto in quanto il relativo atto introduttivo veniva erroneamente intestato
all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Trattandosi di mero errore materiale, l'Avvocatura Generale promuoveva ricorso per
Cassazione avverso la predetta pronuncia e il relativo mandato veniva ratificato dal
C.d'A, con delibera in data 30.3.1994.
Successivamente, il Supremo Consesso annullava la sentenza n. 4045/93 del Tribunale Civile
di Roma, disponendo il rinvio della causa presso il Tribunale dell'Aquila.
Veniva, quindi, investita della vicenda l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila,
alla quale si trasmettevano le memorie difensive dell'Ateneo ai fini della riassunzione
del giudizio.
Con nota del 29.1.1998 prot. n. 1842, l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila ha trasmesso
copia della sentenza del Tribunale dell'Aquila, Sez. Lavoro, n. 216/97, con la quale il
medesimo ha rigettato l'appello proposto dall'Ateneo nei confronti della Dott.ssa Maussion
per la riforma della sentenza del Pretore di Roma del 28.12.1990 e ha condannato,
altresì, l'Università al pagamento delle spese degli ulteriori gradi di giudizio.
L'Avvocatura Distrettuale, inoltre, con la stessa nota, ha rilevato che "la
pronunzia appare ben motivata ed immune da vizi logico - giuridici", e, quindi,
non si riscontrano utili motivi di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Questa Amministrazione, pertanto, con rettorale del 20.3.1998 prot. n. 9530, ha
manifestato all'Avvocatura Generale dello Stato l'intendimento di non promuovere giudizio
di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso il consolidato orientamento della
Suprema Corte nonchè alla luce delle più recenti pronunce rese sul punto dalla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, in conformità con il parere espresso dalla stessa
Avvocatura Generale, anticipato per le vie brevi e confermato con fax del 20.3.1998.
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a voler prendere atto della sentenza del
Tribunale dell'Aquila, Sez. Lavoro, n. 216/97 e a ratificare la determinazione assunta con
rettorale del 20.3.1998 prot. n. 9530.
.OMISSIS
.
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- richiamate le proprie delibere in data 6.2.1989 e 23.10.1996;
- vista la sentenza n. 216/97, del Tribunale dell'Aquila, Sez Lavoro;
- vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila del 28.1.1998 n. 1842;
- vista la rettorale del 20.3.1998 prot. n. 9530;
-vista il fax inviato dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 20.3.1998;
DELIBERA
di prendere atto della sentenza del Tribunale dell'Aquila, Sez. Lavoro,
n. 216/97 e di ratificare la determinazione assunta con rettorale del. 20.3.1998 prot. n.
9530 di rinuncia al ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.