DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II

2.1) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Il Rettore ripropone all'attenzione del Consiglio il Regolamento per l'istituzione ed attivazione dei corsi di perfezionamento, approvato con decreto rettorale n. 1646 dell'8.7.97, aggiornato e modificato a seguito della rilevazione di alcune incongruenze evidenziatesi nel corso dell'applicazione dello stesso.
Viene di seguito riportata la versione approvata dal Senato Accademico nella seduta del 25 marzo 1999.

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 1 - (Norme di carattere generale)
Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere attivati Corsi di Perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio e per offrire occasioni di aggiornamento o qualificazione professionale.

Art. 2 - (Destinatari)
Ai suddetti corsi possono partecipare coloro che siano già in possesso del diploma di Laurea o di altro titolo universitario (Diplomi Universitari).

Art. 3 - (Organi del Corso)
Organi del Corso sono:
il Direttore;
il Consiglio del Corso composto dai docenti del Corso stesso, designati dai rispettivi Consigli di Facoltà su proposta del promotore.
Il Consiglio di Corso elegge il Direttore tra i propri membri, purché facenti parte del corpo docente dell'Ateneo.
Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore di riferimento del corso stesso.

Art. 4 - (Compiti del Consiglio del Corso)
Il Consiglio di Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni.
Può, altresì, accettare liberalità d parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 5 - (Compiti del Direttore del Corso)
Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese.
Può, su delega del Consiglio di Corso, espletare parte dei compiti propri del Consiglio.
Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.

Art. 6 - (Durata)
La durata dei Corsi di Perfezionamento è di norma di un anno.

Art. 7 - (Sistema di Valutazione)
Il Consiglio del Corso può proporre alla Facoltà di appartenenza di valutare l'attività didattica svolta ai fini dei curricula.

Art. 8 - (Adempimenti degli iscritti ai Corsi)
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione (tassa e contributo), nella misura e con le scadenze prefissate dal Consiglio del Corso.
La frequenza al Corso é obbligatoria.
A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano seguito con profitto le lezioni, viene rilasciato un attestato di frequenza o un certificato comprovante l'esito di una prova finale e il relativo giudizio o votazione, firmato dal Rettore e dal Direttore del Corso.

Art. 9 - (Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle iscrizioni (tolto il 10% per iscritto) e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui al precedente art. 4 o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per i docenti esterni; per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato.
Può essere altresì previsto dal Consiglio di Corso, un compenso per l'attività di progettazione, l'organizzazione e la direzione del Corso stesso.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Possono infine essere attivate borse di studio per i più meritevoli o per coloro che versano in situazioni di disagio economico.


Art. 10 - (Procedure Contabili)
Al Bilancio dell'Ateneo é destinato il 10% della quota di iscrizione; il residuo viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.

Art. 11 - (Istituzione)
Il Corso viene istituito con Decreto del Rettore, su proposta della Facoltà o delle Facoltà interessate, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
La proposta dovrà contenere, nei limiti di quanto stabilisce il presente Regolamento:
i requisiti di ammissione;
le finalità e le modalità di svolgimento del Corso e la sua durata;
l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
il numero massimo dei partecipanti;
il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Corso avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.

Art. 12 - Una volta istituito, il Corso di Perfezionamento viene attivato ogni anno accademico con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 13 - All'inizio di ogni anno il Direttore o il Proponente il Corso presenta al Consiglio di Facoltà i programmi di attività e alla fine dell'anno elabora una relazione sul lavoro realizzato ed i risultati conseguiti per una opportuna valutazione.

Gli uffici competenti propongono di inserire come articolo 8 (facendo scorrere la numerazione degli altri articoli) l'art. 14 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1168 del 10 maggio 1999. Si propone l'inserimento del suddetto articolo perché, essendo il Regolamento sui corsi di dottorato ormai operante (in quanto approvato dal M.U.R.S.T.), è indispensabile che venga incluso anche nel presente regolamento.

Art. 14 del Regolamento dei corsi di dottorato (Relazioni con i corsi di dottorato)
Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Collegio dei docenti di quest'ultimo corso può deliberare l'ammissione al II° anno di corso di dottorato di partecipanti al corso di perfezionamento che, avendo seguito le lezioni ed adempiuto agli obblighi previsti, abbiano conseguito l'attestato previsto dal corso di perfezionamento. Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Consiglio del corso di perfezionamento può proporre che l'attestato previsto dal corso di perfezionamento venga attribuito ai partecipanti al corso di dottorato che, sulla base delle prove di esame eventualmente sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e di ricerca, siano stati ammessi dal Collegio al secondo anno del corso di dottorato.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico in data 25 marzo 1999;
- considerati i rilievi espressi dal Prof. M. Pocek nella seduta del C.d.A. del 14 giugno 1999;
- considerata la proposta formulata dagli uffici competenti, di inserire quale art. 8 (facendo scorrere la numerazione degli altri articoli) quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento sui Corsi di Dottorato di Ricerca di questo Ateneo, adottato con Decreto Rettorale n. 1168 in data 10 maggio 1999;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di perfezionamento di seguito riportato:


REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO


Art. 1 - (Norme di carattere generale)
Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere attivati, su proposta delle Facoltà, Corsi di Perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio e per offrire occasioni di aggiornamento o qualificazione professionale.

Art. 2 - (Destinatari)
Ai suddetti corsi possono partecipare coloro che siano già in possesso del diploma di Laurea o di altro titolo universitario (Diplomi Universitari) secondo i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 12.

Art. 3 - (Organi del Corso)
Organi del Corso sono:
il Direttore;
il Consiglio del Corso composto dai docenti del Corso stesso, designati dai rispettivi Consigli di Facoltà su proposta del promotore.
Il Consiglio di Corso elegge il Direttore tra i propri membri, purché facenti parte del corpo docente dell'Ateneo.
Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore di riferimento del corso stesso.

Art. 4 - (Compiti del Consiglio del Corso)
Il Consiglio di Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni.
Può proporre altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 5 - (Compiti del Direttore del Corso)
Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese.
Può, su delega del Consiglio di Corso, espletare parte dei compiti propri del Consiglio.
Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.

Art. 6 - (Durata)
La durata dei Corsi di Perfezionamento è di norma di un anno.

Art. 7 - (Sistema di Valutazione)
Il Consiglio del Corso può proporre alla Facoltà di appartenenza di valutare l'attività didattica svolta ai fini dei curricula.

Art. 8 (Relazioni con i corsi di dottorato)
Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Collegio dei docenti di quest'ultimo corso può deliberare l'ammissione al II° anno di corso di dottorato di partecipanti al corso di perfezionamento che, avendo seguito le lezioni ed adempiuto agli obblighi previsti, abbiano conseguito l'attestato previsto dal corso di perfezionamento. Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Consiglio del corso di perfezionamento può proporre che l'attestato previsto dal corso di perfezionamento venga attribuito ai partecipanti al corso di dottorato che, sulla base delle prove di esame eventualmente sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e di ricerca, siano stati ammessi dal Collegio al secondo anno del corso di dottorato.

Art. 9 - (Adempimenti degli iscritti ai Corsi)
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione (tassa e contributo), nella misura e con le scadenze prefissate dal Consiglio del Corso.
La frequenza al Corso é obbligatoria.
A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano seguito con profitto le lezioni, viene rilasciato un attestato di frequenza o un certificato comprovante l'esito di una prova finale e il relativo giudizio o votazione, firmato dal Rettore e dal Direttore del Corso.

Art. 10 - (Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle iscrizioni (tolto il 10% per iscritto) e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui al precedente art. 4 o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per i docenti esterni; per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato.
Può essere altresì previsto dal Consiglio di Corso, un compenso per l'attività di progettazione, l'organizzazione e la direzione del Corso stesso.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Possono infine essere attivate borse di studio per i più meritevoli o per coloro che versano in situazioni di disagio economico.

Art. 11 - (Procedure Contabili)
Al Bilancio dell'Ateneo é destinato il 10% della quota di iscrizione; il residuo viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.

Art. 12 - (Istituzione)
Il Corso viene istituito con Decreto del Rettore, su proposta della Facoltà o delle Facoltà interessate, previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
La proposta dovrà contenere, nei limiti di quanto stabilisce il presente Regolamento:
i requisiti di ammissione;
le finalità e le modalità di svolgimento del Corso e la sua durata;
l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
il numero massimo dei partecipanti;
il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Corso avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.

Art. 13 - Una volta istituito il Corso di Perfezionamento viene attivato ogni anno accademico con decreto rettorale, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 14 - All'inizio di ogni anno il Direttore o il proponente il Corso presenta al Consiglio di Facoltà i programmi di attività e alla fine dell'anno elabora una relazione sul lavoro realizzato ed i risultati conseguiti per una opportuna valutazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

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