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I DIVISIONE - II RIPARTIZIONE

20e) VARIE ED EVENTUALI
CORSI DI PERFEZIONAMENTO ISTITUITI ED ATTIVATI PRESSO L'ATENEO DI "TOR VERGATA": Modifica al Regolamento Vigente.

………OMISSIS………

ESPRIME

di approvare le modifiche apportate al vigente Regolamento dei Corsi di Perfezionamento nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente delibera

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 8 DEL D.M. 3.11.1999 N. 509.

Art. 1 - (Norme di carattere generale)
I corsi di perfezionamento, di cui agli artt. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e 12 del Regolamento didattico d'Ateneo sono proposti dalle Facoltà o dai Dipartimenti ed istituiti con decreto rettorale, previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - (Tipologia dei Corsi di Perfezionamento e titoli di ammissione)
I corsi di perfezionamento possono essere di I° o di II° livello.
Titolo di ammissione al corso di perfezionamento di I° livello sono la laurea triennale o titolo ritenuto equipollente dal Consiglio del corso.
Titolo di ammissione al corso di perfezionamento di II° livello è la laurea specialistica o corso di laurea almeno quadriennale.

Art. 3 - (Modalità per l'ammissione di studenti stranieri)
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, l'eventuale equipollenza è rimessa alla decisione del Consiglio del corso, che può eventualmente deliberarla già nel bando.

Per quanto riguarda l'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero si deve far riferimento alle norme emanate dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 4 - (Organi del Corso)
Organi del Corso sono:
il Direttore;
il Consiglio del Corso, composto dai docenti del Corso stesso, designati dai rispettivi Consigli di Facoltà o di Dipartimento. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Il Consiglio del Corso elegge il Direttore tra i componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore.

Art. 5 - (Compiti del Consiglio del Corso)
Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o il Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare
associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni.
Può proporre altresì, sentita la Facoltà o il Dipartimento, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 6 - (Compiti del Direttore del Corso)
Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, sovraintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese.
Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Corso.

Art. 7 - (Durata)
La durata minima dei Corsi di Perfezionamento è di un anno. L'attività formativa deve corrispondere alle modalità previste dall'art. 7 del 509/99, pari a 60 crediti formativi.

Art. 8 - (Adempimenti degli iscritti ai Corsi)
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura e con le scadenze prefissate dal Consiglio del Corso.
La frequenza al Corso è obbligatoria.
A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi previsti, viene rilasciato il titolo universitario di Master del livello corrispondente al corso di perfezionamento frequentato.

Art. 9 - (Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dai proventi delle iscrizioni (tolto il 20% delle tasse di iscrizione) e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui al precedente art. 5 o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per il Direttore e per i docenti. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.

Art. 10 (Modalità per l'istituzione)
La proposta di istituzione di un corso di perfezionamento dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
- indicazione del livello del titolo di master rilasciato a conclusione del corso;
- i requisiti di ammissione;
- le finalità e le modalità di svolgimento del Corso e la sua durata;
- il numero massimo degli iscrivibili
- l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
- il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Corso avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
Nel caso di corsi di perfezionamento da istituire presso Centri interdipartimentali con autonomia amministrativa facenti capo a più di una facoltà, l'istituzione deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti concorrenti.

Art. 11 - (Benefici economici a favore degli iscritti al corso)
Il Consiglio del Corso può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
- attivazione di borse di studio;
- ammissione gratuita al corso nella misura stabilita dal Consiglio del Corso in funzione del numero degli iscritti;
- esenzione parziale dal pagamento del contributo di iscrizione.

Art. 12 (Procedure contabili)
Al Bilancio dell'Ateneo é destinato il 20% della quota di iscrizione; il residuo viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.

Art. 13 - (Copertura assicurativa contro gli infortuni)
L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario, attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.

Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.

Art. 14 - (Riattivazione del corso)
Una volta istituito, il Corso di Perfezionamento viene attivato ogni anno accademico con decreto rettorale, su proposta del Direttore del corso, approvata dal Consiglio di Facoltà o di Dipartimento.
Alla fine dell'a.a. il Direttore deve presentare al C.d.F. o al Dipartimento una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti, ai fini della valutazione del corso della eventuale riattivazione del corso.
Nel caso di corsi di perfezionamento istituiti presso i centri interdipartimentali, la riattivazione sarà deliberata soltanto dalla Facoltà che il Consiglio del Corso ritenga prevalente dal punto di vista didattico-scientifico.

Art. 15 (Norme transitorie)
Nelle more della piena attuazione della nuova offerta didattica, è consentito, ancora per due anni accademici, attivare i vecchi corsi di perfezionamento, con rilascio dell'attestato di frequenza invece del titolo di master a seguito di una attività formativa anche inferiore a 60 crediti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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