ESPRIME
di approvare le modifiche
apportate al vigente Regolamento dei Corsi di Perfezionamento
nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente
delibera
REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE
PERMANENTE E RICORRENTE ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 8
DEL D.M. 3.11.1999 N. 509.
Art. 1 - (Norme di carattere
generale)
I corsi di perfezionamento, di cui agli artt. 3 comma 8 del D.M.
509/99 e 12 del Regolamento didattico d'Ateneo sono proposti dalle
Facoltà o dai Dipartimenti ed istituiti con decreto rettorale,
previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 - (Tipologia dei Corsi
di Perfezionamento e titoli di ammissione)
I corsi di perfezionamento possono essere di I° o di II°
livello.
Titolo di ammissione al corso di perfezionamento di I° livello
sono la laurea triennale o titolo ritenuto equipollente dal Consiglio
del corso.
Titolo di ammissione al corso di perfezionamento di II° livello
è la laurea specialistica o corso di laurea almeno quadriennale.
Art. 3 - (Modalità
per l'ammissione di studenti stranieri)
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli conseguiti all'estero,
sia in paesi della CEE che extracomunitari, l'eventuale equipollenza
è rimessa alla decisione del Consiglio del corso, che può
eventualmente deliberarla già nel bando.
Per quanto riguarda l'iscrizione
degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero
si deve far riferimento alle norme emanate dal Ministero degli
Affari Esteri.
Art. 4 - (Organi del Corso)
Organi del Corso sono:
il Direttore;
il Consiglio del Corso, composto dai docenti del Corso stesso,
designati dai rispettivi Consigli di Facoltà o di Dipartimento.
I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Il Consiglio del Corso elegge il Direttore tra i componenti del
Consiglio stesso.
Il Consiglio del Corso può nominare un Comitato scientifico
composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
Art. 5 - (Compiti del Consiglio
del Corso)
Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico,
sovraintende al coordinamento delle attività didattiche
e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo
preventivamente un piano di spese.
Può proporre di attivare, sentita la Facoltà o il
Dipartimento, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune
ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare
associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro,
con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche
al di fuori delle convenzioni.
Può proporre altresì, sentita la Facoltà
o il Dipartimento, di accettare liberalità da parte di
soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.
Art. 6 - (Compiti del Direttore
del Corso)
Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso,
sovraintende al suo funzionamento, coordina le attività
e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti
alla liquidazione delle spese.
Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative
effettuate.
Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Corso.
Art. 7 - (Durata)
La durata minima dei Corsi di Perfezionamento è di un anno.
L'attività formativa deve corrispondere alle modalità
previste dall'art. 7 del 509/99, pari a 60 crediti formativi.
Art. 8 - (Adempimenti degli
iscritti ai Corsi)
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione,
nella misura e con le scadenze prefissate dal Consiglio del Corso.
La frequenza al Corso è obbligatoria.
A conclusione dei Corsi, agli iscritti che abbiano adempiuto agli
obblighi didattico-amministrativi previsti, viene rilasciato il
titolo universitario di Master del livello corrispondente al corso
di perfezionamento frequentato.
Art. 9 - (Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso
sono costituite dai proventi delle iscrizioni (tolto il 20% delle
tasse di iscrizione) e dagli eventuali contributi derivanti da
convenzioni con gli enti di cui al precedente art. 5 o da liberalità
dei medesimi enti o persone fisiche.
Il Consiglio del Corso può stabilire un compenso per il
Direttore e per i docenti. Per i docenti interni, può essere
corrisposto un compenso a condizione che superino i limiti dell'impegno
orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori
dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del
docente interessato.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 10 (Modalità per
l'istituzione)
La proposta di istituzione di un corso di perfezionamento dovrà
contenere, in conformità a quanto previsto dal presente
Regolamento:
- indicazione del livello del titolo di master rilasciato a conclusione
del corso;
- i requisiti di ammissione;
- le finalità e le modalità di svolgimento del Corso
e la sua durata;
- il numero massimo degli iscrivibili
- l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
- il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Corso
avrà sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
Nel caso di corsi di perfezionamento da istituire presso Centri
interdipartimentali con autonomia amministrativa facenti capo
a più di una facoltà, l'istituzione deve essere
approvata dai Consigli dei Dipartimenti concorrenti.
Art. 11 - (Benefici economici
a favore degli iscritti al corso)
Il Consiglio del Corso può deliberare, per i più
meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio
economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
- attivazione di borse di studio;
- ammissione gratuita al corso nella misura stabilita dal Consiglio
del Corso in funzione del numero degli iscritti;
- esenzione parziale dal pagamento del contributo di iscrizione.
Art. 12 (Procedure contabili)
Al Bilancio dell'Ateneo é destinato il 20% della quota
di iscrizione; il residuo viene trasferito dalla Ragioneria al
Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il corso ha
la propria sede amministrativa.
Art. 13 - (Copertura assicurativa
contro gli infortuni)
L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli studenti
iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma Universitario,
attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno
trattenute dalla Ragioneria sul 20% della quota di iscrizione
destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 14 - (Riattivazione del
corso)
Una volta istituito, il Corso di Perfezionamento viene attivato
ogni anno accademico con decreto rettorale, su proposta del Direttore
del corso, approvata dal Consiglio di Facoltà o di Dipartimento.
Alla fine dell'a.a. il Direttore deve presentare al C.d.F. o al
Dipartimento una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti,
ai fini della valutazione del corso della eventuale riattivazione
del corso.
Nel caso di corsi di perfezionamento istituiti presso i centri
interdipartimentali, la riattivazione sarà deliberata soltanto
dalla Facoltà che il Consiglio del Corso ritenga prevalente
dal punto di vista didattico-scientifico.
Art. 15 (Norme transitorie)
Nelle more della piena attuazione della nuova offerta didattica,
è consentito, ancora per due anni accademici, attivare
i vecchi corsi di perfezionamento, con rilascio dell'attestato
di frequenza invece del titolo di master a seguito di una attività
formativa anche inferiore a 60 crediti.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.