ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
- Alla
proposta presentata dalla I e II Ripartizione della I Divisione
sulle modalità per la determinazione dell'importo della
Tassa universitaria e del contributo per l'anno accademico 2001/2002,
così modificata :
MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE
DELLA TASSA E DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER L'ANNO ACCADEMICO
2001/2002
1. TASSE E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2001/2002
1.1 TASSA E CONTRIBUTO
UNIVERSITARIO PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AL
PRIMO ANNO O ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AI CORSI DI
LAUREA , AI CORSI DI LAUREA DI DURATA TIRENNALE , AI CORSI DI
DIPLOMA UNIVERSITARI E ALLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI.
Per l'anno accademico 2001/2002 gli studenti che intendono immatricolarsi
al primo anno o iscriversi ad anni successivi al primo ai corsi
di Diploma , ai corsi di laurea , ai corsi di laurea di durata
triennale alle scuole dirette a fini speciali sono tenuti al pagamento
di quanto segue :
· tassa di immatricolazione/iscrizione di lire 312.500
;
· Contributo Generale d'Ateneo : da un minimo di lire 27.500
un massimo di lire 1.187.500 calcolato in base alla capacità
contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente
( vedi punto 4.) .
· Costo marca da bollo per domanda di iscrizione/immatricolazione
assolto in maniera virtuale dall'Ateneo : lire 20.000 ;
· Tassa regionale per il diritto allo studio a favore dell'A.DI.S.U
: lire 203.400.
Gli studenti che provvederanno alla immatricolazione o iscrizione
ad anni successivi al primo mediante il pagamento della prima
rata in acconto entro l'08 ottobre 2001 , sono tenuti al pagamento
di quanto segue :
· tassa di immatricolazione/iscrizione di lire 312.500
;
· Contributo Generale d'Ateneo : da un minimo di lire 27.500
ad un massimo di lire 987.500 calcolato in base alla capacità
contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente
(vedi punto 4.) .
· Costo marca da bollo per domanda di iscrizione/immatricolazione
assolto in maniera virtuale dall'Ateneo : lire 20.000 ;
· Tassa regionale per il diritto allo studio a favore dell'A.DI.S.U
: lire 203.400.
N.B. le tassa e il contributo
universitario e le modalità per la loro determinazione
per gli studenti che intendono immatricolarsi al primo anno o
iscriversi ad anni successivi al primo ai corsi di laurea specialistica
che saranno attivati , in forma transitoria e per il solo l'anno
accademico 2001/2002, sono le stesse previste per tutti gli altri
studenti.
1.2 SCADENZE DEL PAGAMENTO
DELLA TASSA ANNUALE E CONTRIBUTI ( PER TUTTI I CORSI DI STUDIO).
- La prima rata ( o rata in acconto) di L. 563.400 dovrà
essere versata all'atto dell'immatricolazione o iscrizione dal
03 settembre al 05 novembre 2001. L'importo complessivo comprende
:
- lire 312.500 per tassa universitaria di iscrizione/immatricolazione
;
- lire 27.500 acconto Contributo Generale di Ateneo ;
- lire 203.400 tassa regionale ;
- lire 20.000 per costo della marca da bollo per domanda di iscrizione
o immatricolazione assolto in maniera virtuale dall'Ateneo.
- la seconda rata (o rata a saldo ) di importo pari all'eventuale
saldo dovuto , dovrà essere versata entro il 01 aprile
2002. Il suo importo dipende dal codice contributivo , determinato
in funzione della Capacità Contributiva del nucleo familiare
convenzionale dello studenti (vedi successivo cap. 2) .
A Coloro che provvederanno al pagamento della prima rata in acconto
della tassa universitaria e dei contributi oltre la data del 5
novembre 2001 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001
, sarà applicata una indennità di mora per ritardata
iscrizione/immatricolazione , nella misura di lire 60.000 .
2. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE
DELLA TASSE E DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO
2.1 NORME COMUNI
2.1.1 Esoneri parziali
dal contributo universitario
E' prevista la concessione di esenzioni parziali dal Contributo
Generale d'Ateneo , in considerazione della "Capacità
contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente"
, o per "condizione di merito scolastico".
2.1.2 Esoneri totali dal pagamento della tassa e dal contributo
universitario
E' prevista la concessione di esenzioni totali dal pagamento della
tassa e dal contributo universitario per le seguenti categorie
di studenti :
a) studenti beneficiari di borse di studio conferite dallo A.DI.S.U.
e dalla Università ;
b) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio
concesse dallo A.DI.S.U. e che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tali provvidenze;
c) gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta
pari o superiore al sessantasei per cento;
Tutte le previste agevolazioni contributive non sono fra loro
cumulabili.
2.2 CONDIZIONI PARTICOLARI
2.2.1 Rifugiati politici
Gli studenti cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato
, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51 , ratificata
con legge 24.07.54 n. 722 , saranno tenuti al pagamento della
tassa di iscrizione di lire 563.400 - codice contributivo "A"
- , previa esibizione del documento attestante la posizione.
2.2.2 Studenti stranieri
borsisti del Governo italiano
Per tutti i cittadini stranieri borsisti del Governo italiano
l'importo della tassa e dei contributi è pari al 50% dell'importo
dovuto calcolato con le modalità delle esenzioni per reddito
di seguito riportate . Tale importo non potrà, comunque,
essere inferiore a quello previsto per gli appartenenti al codice
contributivo "A".
2.2.3 Studenti portatori
di handicap.
Gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta
pari o superiore al sessantasei per cento sono esentati totalmente
dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Tale
invalidità dovrà essere dimostrata mediante idonea
documentazione rilasciata dalla autorità competente che
dovrà essere presentata al momento della immatricolazione
o della iscrizione agli anni successivi.
2.2.4 Studenti "Interruttori".
Lo studente che negli anni anni/o accademici precedenti all'anno
accademico 2001/2002 non abbia rinnovato l'iscrizione per uno
o più anni accademici, contestualmente all'iscrizione all'anno
corrente, dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa
per l'anno o gli anni di interruzione iscrivendosi ad anno/i fuori
corso, pagando un importo fisso di Lire 520.000 per ogni anno
di interruzione.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione
ai fini della valutazione del merito.
2.2.5 Trasferimenti da
altri Atenei al nostro Ateneo.
Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo , pur avendo già
provveduto al pagamento della tassa universitaria e dei contributi
presso l'Università di provenienza , è tenuto al
pagamento della prima rata di lire 563.400 e dell'eventuale seconda
rata a saldo in base al codice contributivo di appartenenza.
2.2.6 Trasferimenti dal
nostro Ateneo ad altri Atenei.
2.2.6.a ) Trasferimento studenti iscritti ad anni successivi
al primo.
Per ottenere il trasferimento , entro i termini successivamente
indicati ,lo studente non è obbligato a rinnovare l'iscrizione
per l'anno accademico 2001/2002 .
Per ottenere il trasferimento lo studente dovrà :
1) essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi
dell'anno/i precedenti all'anno accademico 2001/2002 ;
2) presentare apposita domanda allegando alla stessa la quietanza
dell'avvenuto pagamento del contributo di trasferimento di lire
80.000 , nel periodo compreso tra il 1 agosto 2001 e il 31 dicembre
2001 , all'Ufficio Segreteria Studenti del proprio corso di studi
.
2.2.6.b) Trasferimento studenti immatricolati nell'anno accademico
2000/2001.
Lo studente immatricolato nell'anno accademico 2000/2001 , per
ottenere il trasferimento , dovrà presentare apposita domanda
allegando alla stessa la quietanza dell'avvenuto pagamento del
contributo di trasferimento di lire 80.000 , nel periodo compreso
tra il 1 agosto 2001 e il 31 dicembre 2001, all'Ufficio Segreteria
Studenti del proprio corso di studi .
Allo studente che chiede il trasferimento non potranno essere
rimborsate la tassa di iscrizione ed i contributi già corrisposti.
2.2.7 Rinuncia agli studi.
Lo studente che in qualsiasi momento dell'anno accademico rinuncia
agli studi, non avrà diritto ad ottenere il rimborso della
tassa e dei contributi già corrisposti.
Non ha diritto, ugualmente, al rimborso lo studente che, pur avendo
provveduto al pagamento della I rata in acconto della tassa e
dei contributi, non abbia formalizzato l'immatricolazione o l'iscrizione
ad anni successivi presentando la relativa istanza.
2.2.8 Domanda cautelativa.
Lo studente che intende laurearsi entro la sessione invernale
dell'anno accademico 2000/2001 , dovrà presentare, entro
il 31 dicembre 2001, la domanda di iscrizione senza effettuare
alcun pagamento. Se lo studente non si sarà laureato entro
l'ultimo appello di laurea della sessione invernale dell'anno
accademico 2000/2001 , dovrà effettuare il pagamento della
tassa universitaria e dei contributi dovuti in base al proprio
codice contributivo entro 15 giorni dall'ultima seduta di laurea
o diploma (sessione invernale) stabilita per il corso di studio
in cui lo studente e' iscritto.
2.2.9 Riconoscimento di
Titoli Accademici conseguiti all'estero da cittadini comunitari.
I cittadini comunitari che intendano richiedere il riconoscimento
di un titolo accademico conseguito all'estero , dopo aver provveduto
al pagamento dell'importo di Lire 60.000 quale "Contributo
per riconoscimento titolo accademico conseguito all'estero "
su bollettino da ritirare presso la Segreteria Studenti del corso
di studio prescelto , tramite una qualsiasi Agenzia della Banca
di Roma sul territorio nazionale a partire dal 1 settembre 2001
fino al 5 novembre 2001, dovranno, nello stesso periodo , presentare
alla Segreteria Studenti del corso di studio prescelto , i seguenti
documenti :
1. Domanda , in marca da bollo da lire 20.000 , di riconoscimento
del titolo accademico conseguito all'estero ;
2. quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo previsto ;
3. una foto formato tessere firmata ;
4. una fotocopia leggibile di un documento valido di riconoscimento
;
5. due fotocopie del titolo accademico tradotto e legalizzato
dalle competenti autorità consolari italiane e fornito
di "Dichiarazione di valore" ;
6. due fotocopie del certificato con esami sostenuti ( il certificato
deve contenere la data del superamento degli esami e le votazioni
riportate ) tradotto e legalizzato dalle competenti autorità
consolari italiane;
7. due fotocopie dei programmi dei corsi seguiti per ottenere
il titolo accademico , tradotti e legalizzati dalle competenti
autorità consolari italiane;
8. due fotocopie del titolo di scuola media superiore tradotto
e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane
e fornito di "Dichiarazione di valore" .
N.B. la traduzione della documentazione richiesta può essere
effettuata anche da Traduttori Ufficiali.
La domanda e la documentazione richiesta , saranno successivamente
inviati dall'Ufficio di Segreteria Studenti competente , al Presidente
del corso di studi prescelto dal richiedente, che provvederà
a sottoporre all'attenzione del Consiglio di Corso di Studi da
Lui presieduto, la documentazione stessa per le deliberazioni
in merito. Successivamente il richiedente , informato della delibera
del Consiglio di Studi in merito alla sua richiesta , dovrà
regolarizzare la sua posizione amministrativa presentando la seguente
documentazione:
1. quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata in acconto
di lire 563.400 ;
2. domanda di immatricolazione su apposito modello in distribuzione
presso l'Ufficio di segreteria Studenti ;
3. Diploma originale del titolo accademico tradotto e legalizzato
dalle competenti autorità consolari italiane e fornito
di "Dichiarazione di valore" ;
4. certificato con esami sostenuti in originale ( il certificato
deve contenere la data del superamento degli esami e le votazioni
riportate ) tradotto e legalizzato dalle competenti autorità
consolari italiane;
5. originale dei programmi dei corsi seguiti per ottenere il titolo
accademico , tradotte e legalizzate tradotto e legalizzato dalle
competenti autorità consolari italiane;
6. diploma originale del titolo di scuola media superiore tradotto
e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane
e fornito di "Dichiarazione di valore" .
2.2.10 Riconoscimento
di Titoli Accademici conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari
legalmente soggiornanti in Italia (decreto legislativo 25 luglio
1998,n.286).
I cittadini extra comunitari legalmente soggiornanti in Italia
che intendano richiedere il riconoscimento di un titolo accademico
conseguito all'estero , deve seguire le procedure indicate nel
punto 2.2.9 del presente regolamento.
Sono esclusi dal riconoscimento tutti i titoli professionali abilitanti
all'esercizio di una professione sanitaria.
2.2.11 Riconoscimento di Titoli Accademici conseguiti all'estero
da cittadini extracomunitari soggiornanti all'estero.
Le modalità per ottenere il riconoscimento di titoli accademici
conseguiti all'estero da parte di cittadini extracomunitari soggiornanti
all'estero , sono determinate , ogni anno accademico , dal Ministero
degli Affari Esteri con propria circolare.
3. ESENZIONE PARZIALE PER
CONDIZIONE ECONOMICA DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Lo studente che ritenga di
trovarsi nelle condizioni economiche previste per ottenere l'esenzione
dal pagamento di quote parziali del Contributo Generale di Ateneo
di iscrizione o immatricolazione , deve compilare la domanda di
iscrizione/immatricolazione in tutte le sue parti indicando tutti
gli elementi richiesti per la valutazione della propria capacità
contributiva.
Nel caso di concessioni , per motivi economici , di esenzione
dal contributo universitario , l'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata" eserciterà un accurato
controllo, a campione , sul 5% delle dichiarazioni prodotte dallo
studente ( sono esclusi da tali controlli coloro che hanno dichiarato
di appartenere al codice contributivo "C" ) riservandosi
di richiedere eventuali ulteriori informazioni che riterrà
utili per accertare la veridicità delle dichiarazioni ,
e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi
dell'anagrafe tributaria, tutte quelle indagini che riterrà
opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione
Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Ditte e agli Uffici Catastali.
Si ricorda che ai sensi dell' art. 20 della Legge 30 dicembre
1991 , n.413 sono possibili controlli sui dati in possesso degli
Istituti di Credito e riguardanti, tra l'altro, anche conti e
depositi di natura diversa.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risultino dichiarazioni
false , incongruenti o con omissioni , l'Ateneo di "Tor Vergata"
applicherà direttamente le sanzioni amministrative previste
dall'art. 23 della legge 02.12.1991 , n. 390 , e segnalerà
il fatto all'Autorità Giudiziaria , ai sensi dell'art.
341 del Codice Penale , affinché questa giudichi circa
la sussistenza dei seguenti reati :
· falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico ( art. 483 Codice Penale) ;
· falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull'identità
o sulle qualità personali proprie o altrui ( art.495 Codice
Penale ) ;
· truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640 Codice Penale ).
Criteri per la determinazione
della " Capacità Contributiva " del nucleo familiare
convenzionale dello studente
Alla determinazione della capacità contributiva del nucleo
familiare convenzionale dello studente concorrono quattro fattori
:
· Composizione del nucleo familiare convenzionale dello
studente;
· redditi del nucleo familiare convenzionale dello studente
;
· patrimoniale immobiliare dei componenti del nucleo familiare
convenzionale dello studente;
· patrimoni mobiliari dei componenti del nucleo familiare
convenzionale dello studente.
3.1 Determinazione della
composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente.
3.1.1 ) Studente facente parte del nucleo familiare di origine
Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto
dallo studente stesso e da tutti coloro che , anche se non legati
da vincoli di parentela, risultino dal suo stato di famiglia alla
data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione
ad anni successivi ( in caso di separazione legale o divorzio
dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo
familiare convenzionale anche il genitore che percepisce gli assegni
di mantenimento dello studente).
Inoltre sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche
qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza
di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente
alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o
iscrizione ad anni successivi.
3.1.2 ) Condizioni di studente indipendente (nucleo familiare
convenzionale composto dal solo studente).
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare
convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di
origine, è definita in relazione alla presenza dei seguenti
requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia
di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione
della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi,
in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia
di origine e con una attività lavorativa dimostrabile che
gli abbia consentito di ottenere nell'anno 2000 un reddito complessivo
netto di almeno lire 7.200.000 ;
o se a prescindere dalle condizioni di cui al punto a ) :
b) coniugato ( anche se convivente con la famiglia di origine)
;
c) separato legalmente o divorziato ( anche se convivente con
la famiglia di origine) ;
d) con figli a carico anche se non coniugato ( anche se convivente
con la famiglia di origine) ;
e) orfano di entrambi i genitori.
Negli altri casi lo studente , qualora costituisca nucleo familiare
autonomo e non conviva con la famiglia di origine , dovrà
dichiarare la condizione della famiglia di origine stessa.
3.1.3 ) Presenza nel nucleo familiare convenzionale dello studente
di uno o più componenti portatori di handicap.
Se uno o più componenti del nucleo familiare convenzionale
dello studente è portatore di handicap con invalidità
riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento , lo studente
deve incrementare di una unità la composizione del proprio
nucleo familiare.
Lo stato di invalidità dovrà essere dimostrato mediante
presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla autorità
competente che dovrà essere presentata al momento della
immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi.
3.2. Valutazione dei redditi
del nucleo familiare convenzionale dello studente .
3.2.a ) Redditi percepiti in Italia da cittadini italiani, cittadini
comunitari e cittadini extracomunitati legalmente soggiornanti
in Italia
I redditi percepiti in Italia da considerare per la determinazione
della capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale
dello studente sono quelli percepiti da tutti i componenti del
nucleo familiare stesso nell'anno 2000 e definiti sulla base delle
evidenze fiscali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi
presentata nell'anno 2001 , di tutti i membri del nucleo familiare
convenzionale ( vedi : Quadro RN -IRPEF rigo RN5 del modello "Unico
2001"- Persone fisiche- "Modello unificato compensativo
periodo di imposta 2000" o Quadro "Calcolo dell'IRPEF
" -n. ord. 10 del modello 730-3 - Redditi 2000 - "Prospetto
di liquidazione relativo alla assistenza fiscale presentata"
). In mancanza della dichiarazione succitata , i totali imponibili
che risultano dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o dagli enti eroganti ,di tutti i membri del nucleo
familiare convenzionale.
Ai fini della valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare
convenzionale , non si tiene conto dei redditi a tassazione separata
di cui all'art. 16 del D.P.R. 22.12.1986 , n. 917 e successive
modificazioni.
3.2.b) Redditi percepiti
all'estero da cittadini italiani
1) I redditi percepiti in Paesi della Unione Europea dai componenti
del nucleo familiare convenzionale dello studente , anche se non
imponibili ai fini IRPEF , sono valutati sulla base del tasso
di cambio medio dello stesso anno , aggiornato con Decreto del
Ministro delle Finanze , ai sensi della legge 28 giugno 1990,
n.67, art. 4 , comma 6 , convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 1990, n. 227 ;
2) I redditi percepiti all'estero in Paesi diversi da quelli membri
dell'Unione Europea dai componenti del nucleo familiare convenzionale
dello studente , anche se non imponibili ai fini IRPEF , sono
valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno
, aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze , ai sensi
della legge 28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6 , convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , corretto
, in relazione al reddito medio nazionale a parità di potere
di acquisto . I valori dei coefficienti di correzione sono indicati
nella tabella n. 4 .
Per tali redditi , ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi
in Italia , non e' possibile avvalersi della autocertificazione
, ma e' necessario esibire la relativa documentazione.
3.2.c) Redditi percepiti
all'estero da cittadini comunitari e cittadini extra comunitari.
1) i redditi percepiti in Paesi della Unione Europea sono valutati
sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno , aggiornato
con Decreto del Ministro delle Finanze , ai sensi della legge
28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6 , convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ;
2) i redditi percepiti presso Paesi non appartenenti all'Unione
Europea sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello
stesso anno , aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze
, ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6
, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
e corretti , tenendo conto dell'area geografica di provenienza
, in relazione al reddito medio nazionale a parità di potere
di acquisto . I valori dei coefficienti di correzione sono indicati
nella Tabella n. 4 ;
Per tutti i redditi percepiti all'estero non è possibile
avvalersi della autocertificazione , ma è necessario produrre
la relativa documentazione fiscale , tradotta dalle competenti
autorità consolari italiane , all'atto dell'immatricolazione
o iscrizione ad anni successivi al primo.
N.B. Tutti i redditi di qualsiasi
natura percepiti dai fratelli e dalle sorelle dello studente considerati
parte del nucleo familiare convenzionale , concorrono nella misura
del 50%.
3.3 Detrazione sui redditi
percepiti dal nucleo familiare convenzionale dello studente.
Alla somma dei valori di cui ai punti 3.2.a) , 3.2.b) e 3.2.c
) si sottrae :
a) il valore dell'imposta totale netta dovuta sui redditi di ogni
singolo componente del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione
dei redditi o , in mancanza , dal certificato sostitutivo rilasciato
dai datori di lavoro o dagli enti eroganti (per i redditi percepiti
dai fratelli e dalle sorelle dello studente considerati parte
del nucleo familiare convenzionale , si detrae il 50% dell'imposta
totale netta dovuta) ;
b) se nel nucleo familiare sono presenti altro/i studenti universitari
regolarmente iscritti per l'anno accademico 2001/2002 ad un corso
universitario lo studente deve detrarre dal reddito complessivo
del nucleo familiare convenzionale i seguenti importi :
§ per un solo studente lire 1.000.000 pari a 516,45 Euro
;
§ per due studenti lire 2.000.000 pari a 1.032,91 Euro ;
§ oltre due studenti lire 2.500.000 pari a 1.291,14 Euro
.
3.4 Valutazione del Patrimoniale
immobiliare dei componenti del nucleo familiare convenzionale
dello studente.
Per determinare il valore del patrimonio immobiliare del nucleo
familiare convenzionale dello studente si devono considerare :
3.4.1) fabbricati e terreni edificabili : il valore dell'imponibile
definito ai fini ICI al 31 dicembre 2000 diviso per cento . E'
esclusa la prima casa di proprietà a condizione che in
essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare dello studente
, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali
A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore
dell'immobile definito ai fini Ici diviso per cento. Per gli immobili
di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente
dispongano di nuda proprietà , si tiene conto del 25% del
valore dell'imponibile ai fini Ici diviso per cento.
3.4.2) terreni agricoli non destinati all'uso di impresa agricola
, non direttamente coltivati , non gestiti in economia da imprenditori
agricoli a titolo principale : il valore dell'imponibile ai
fini Ici al 31 dicembre 2000 diviso per cento .
3.4.3) I patrimoni immobiliari localizzati all'estero ,
di proprietà del nucleo familiare convenzionale dello studente
al 31 dicembre 2000 , sono valutati solo nel caso di fabbricati
ad uso abitativo , e sono considerati sulla base del valore convenzionale
di mille lire per ogni metro quadro di superficie.
3.5 Valutazione dei patrimoni
mobiliari dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello
studente.
Per determinare il valore dei patrimoni mobiliari dei componenti
del nucleo familiare convenzionale dello studente si considerano
:
3.5.1) depositi bancari e postali ,titoli di Stato , obbligazioni
, certificati di deposito , buoni fruttiferi ed assimilati : valore
nominale della consistenza al 31 dicembre 2000;
3.5.2) fondi di investimento , quote di OICVM e SICAV :
consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2000 , valutate
secondo l'ultima quotazione alla Borsa Valori di Milano dell'anno
2000 ;
3.5.3) partecipazione in società di capitale : per
le società quotate in borsa la valutazione avviene con
riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre
2000 secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano
di tale anno; per le società non quotate la valutazione
avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto , che risulta
dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della
domanda , per la quota di partecipazione ;
3.5.4) partecipazione in società di persone , in
associazione tra persone ed assimilati ( ad eccezione dell'impresa
familiare ) : concorrono alla formazione dell ' ICP solo se la
Società o associazione è tenuta , dalla normativa
fiscale , alla redazione del bilancio di esercizio , anche per
opzione . In tal caso , la valutazione avviene moltiplicando il
valore del patrimonio netto , che risulta dell'ultimo bilancio
approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione
o immatricolazione , per la quota di partecipazione.
Se il valore dei patrimoni mobiliari del
nucleo familiare convenzionale dello studente non supera i limiti
indicati nella sottostante tabella , in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente ,
non dovrà essere preso in considerazione per il calcolo
della Capacità contributiva dello stesso . Pertanto ,ai
fini del calcolo della capacità contributiva , si considererà
soltanto il valore del patrimonio mobiliare che eccede tale franchigia.
LIMITI
DEL VALORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE
n. componenti nucleo familiare
convenzionale |
Scala equivalenza |
Limiti valore patrimonio mobiliare |
1
|
0,45
|
L. 70.363.080 |
2
|
0,75
|
L. 117.271.800 |
3
|
1
|
£. 156.362.000 |
4
|
1,22
|
£. 190.762.128 |
5
|
1,43
|
£. 223.598.232 |
6
|
1,62
|
£. 253.307.088 |
7
|
1,80
|
£. 281.452.320 |
Per ogni
Componente in
Pił
|
+0,15
|
|
4. DETERMINAZIONE DELLA
TASSA ANNUALE E DEI CONTRIBUTI.
Lo studente , dopo aver determinato il grado di contribuzione
complessivo del proprio nucleo familiare convenzionale con le
modalità indicate nei punti 3.2) , 3.3) ,3.4) e 3.5.) considerando
la consistenza del proprio nucleo familiare convenzionale , individua
uno dei possibili codici contributivi.
La determinazione del codice contributivo di appartenenza e il
relativo importo della tassa e del contributo dovuto avviene nel
seguente modo : Il valore della Capacità contributiva del
proprio nucleo familiare diviso per la scala di equivalenza corrispondente
alla composizione del proprio nucleo familiare convenzionale (vedi
tabella "1" ). Con il risultato ottenuto , utilizzando
le sotto indicate Tabelle "A" e "B" allegate
al presente regolamento , si determina il codice contributivo
di appartenenza e il relativo importo delle tasse da versare:
TABELLA "1"
Numero componenti nucleo familiare convenzionale
|
Scala equivalenza
|
1
|
0,45
|
2
|
0,75
|
3
|
1
|
4
|
1,22
|
5
|
1,43
|
6
|
1,62
|
7
|
1,80
|
Per ogni
Componente in
Pił
|
+0,15
|
TABELLA "A" -
TASSA E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO
IMMATRICOLARSI AL PRIMO ANNO O ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI, AI CORSI DI LAUREA, AI CORSI
DI DIPLOMA UNIVERSITARIO , ALLE SUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
E AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA.
5. ESONERI PARZIALI PER
MERITO
5.1 Studenti immatricolati
al I anno.
Gli studenti che abbiano conseguito all'esame di Maturità
la votazione di 60/60 o di 100/100 per gli studenti che abbiano
superato l'esame di Stato , sono esonerati dal pagamento della
rata a saldo della tassa e dei contributi universitari eventualmente
dovuta.
Per i titoli conseguiti all'estero dovrà essere prodotta
idonea documentazione rilasciata dalla competente Rappresentanza
italiana con giurisdizione sul territorio dello Stato che ha rilasciato
il titolo , attestante che il punteggio finale conseguito per
il titolo straniero e' corrispondente a quello massimo italiano
attribuibile.
N.B. Possono beneficiare di tali esoneri studenti che, in possesso
del requisito di merito , già immatricolati per l'anno
accademico 2001/2002 presso altri Atenei, chiedano di proseguire
gli studi, sempre per l'anno accademico 2001/2002, presso l'Università
di "Tor Vergata".
Non possono chiedere tale esonero gli studenti che siano già'
in possesso di un titolo accademico conseguito in Atenei italiani
o stranieri e gli studenti appartenenti al codice contributivo
"A".
5.2 Studenti iscritti ad
anni successivi al primo.
Il 15% degli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso
e/o ripetenti entro il primo anno di ogni singolo corso universitario
alla data del 05/11/2001 , sono esonerati dal pagamento della
rata a saldo della tassa e dei contributi universitari eventualmente
dovuta.
5.2.1 Requisiti previsti
per l'ammissione alle graduatorie
Gli interessati per poter partecipare al beneficio dell'esonero
parziale per merito , dovranno possedere e seguenti requisiti:
a) aver effettuato l'iscrizione entro la data del 05/11/2001;
b) aver superato con una media di almeno 27/30 , entro il 30 settembre
2001 almeno la metà del numero complessivo degli esami
degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano
di studi del rispettivo corso di studi.
5.2.2 Motivi di esclusione
Sono esclusi dal suddetto beneficio :
a) tutti gli studenti iscritti fuori corso e/o ripetenti e coloro
che si sono iscritti negli anni precedenti all'ultima iscrizione
almeno due volte fuori corso e/o ripetenti ;
b) gli studenti immatricolati ;
c) gli studenti iscritti alle lauree Specialistiche ;
d) gli studenti risultati vincitori od idonei all'assegnazione
di borse di studio in denaro da parte dell'A.DI.S.U. ;
e) gli studenti appartenenti al codice contributivo "A".
5.2.3 Modalità di
partecipazione e criteri per la formulazione delle graduatorie
di merito
Gli studenti che aspirino ad ottenere l'esonero parziale per motivi
di merito , sono tenuti a presentare apposita domanda presso la
Segreterie Didattica della propria Facoltà , secondo le
modalità previste da apposito bando predisposto da dalle
Facoltà. Il bando , che ciascuna Facoltà dovrà
predisporre entro il 30 Novembre 2001 , sarà pubblicato
presso i locali delle Segreterie Studenti e presso le Segreterie
Didattiche , dovrà contenere , in relazione ad ogni singolo
corso di studi , le modalità di presentazione delle domande
di esonero ed i criteri per la formulazione delle graduatorie
di merito.
Successivamente le Facoltà , entro il 31 marzo 2002, elaboreranno
apposite graduatorie provvisorie per singolo corso di studi che
verranno affisse presso le Presidenze delle Facoltà e presso
gli Uffici delle Segreterie Studenti. Gli studenti interessati
potranno , entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
provvisorie , presentando alla Segreteria Studenti del proprio
corso di studi apposita istanza al Rettore , ricorrere avverso
le graduatorie provvisorie pubblicate. Dopo che la Facoltà
competente avrà valutato le eventuali istanze prodotte
dagli interessati , si procederà alla formulazione delle
graduatorie definitive ed alla concessione dell'esonero parziale
per motivi di reddito agli aventi diritto.
N.B. Tale norma si applica agli studenti che abbiano frequentato
integralmente lo stesso corso universitario presso l'Università
di "Tor Vergata". Hanno diritto, comunque, all'esonero
:
1) gli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti
di sede nell'anno stesso dell'immatricolazione;
2) gli studenti che, avendo effettuato un passaggio di corso e/o
un trasferimento di sede, siano stati iscritti al I anno senza
aver ottenuto abbreviazioni di corso e/o riconoscimento di esami.
Gli studenti esonerati parzialmente
per motivi di merito , sono tenuti comunque , a corrispondere
un importo di L. 563.400 .
6. Studenti delle Scuole
di Specializzazione iscritti ad anni successivi al primo (codice
contributivo "S" )
Gli specializzandi che intendono iscriversi ad anni successivi
al primo per l'anno accademico 2001/2002, sono tenuti al pagamento
della tassa annuale, dei contributi universitari , dal 3 settembre
al 31 dicembre 2001 , nella misura di lire 1.723.400 . Tale importo
comprende :
- Lire 1.500.000 per tassa di iscrizione e contributi ;
- contributo regionale di L. 203.400 ;
- lire 20.000 (10,32 Euro) per costo della marca da bollo per
domanda di iscrizione in maniera virtuale.
Scadenze di pagamento ella
tassa annuale e dei contributi A.A. 2001/2002:
1) Prima rata in acconto L.
563.400 dal 3 settembre al 31 dicembre 2001 ;
2) Seconda rata a saldo di Lire 1.160.000 : scadenza 01 aprile
2001 .
9. Immatricolazione alle
Scuole di Specializzazione (codice contributivo "S"
)
Gli studenti che intendono immatricolarsi al primo, per l'anno
accademico 2000/2001, alle Scuole di Specializzazione , sono tenuti
al pagamento della tassa annuale, dei contributi universitari
, nella misura di lire 1.723.400 . Tale importo comprende :
- Lire 1.500.000 per tassa di iscrizione e contributi ;
- contributo regionale di L. 203.400 ;
- lire 20.000 per costo della marca da bollo per domanda di iscrizione
in maniera virtuale.
Scadenze di pagamento della
tassa annuale e dei contributi A.A. 2001/2002:
1) Prima rata in acconto L.
563.400 ;
2) Seconda rata a saldo di Lire 1.160.000 .
N.B. ( i termini di pagamento saranno stabiliti con Decreto Rettorale
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei posti riservati
per le immatricolazioni ).
7. CONTRIBUTI VARI ANNO ACCADEMICO 2001/2002
CONTRIBUTI VARI PER L'ANNO ACCADEMICO
2001/2002
|
INDENNITA' MORA RITARDATO PAGAMENTO
TASSE (per le rate a saldo) |
L. 40.000 |
DUPLICATO LIBRETTO ISCRIZIONE |
L. 110.000 |
RILASCIO LIBRETTO TIROCINIO |
L. 60.000 |
CORSI SINGOLI |
L. 60.000 |
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA |
L. 75.000 |
CONTRIBUTO RICONOSCIMENTO TITOLO
ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO |
L. 60.000 |
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO
CORSI DI LAUREA, DIPLOMI UNIVERSITARI E SCUOLE DIRETTE A FINI
SPECIALI A NUMERO CHIUSO |
L. 50.000 |
CONTRIBUTO PASSAGGI E TRASFERIMENTI |
L. 80.000 |
RILASCIO PERGAMENA DI DIPLOMA ,DEI
CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRESSO LATENEO (LAUREA ,DIPLOMI
, SPECIALIZZAZIONE , SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI,DOTTORATO
DI RICERCA) |
L. 150.000 |
MORA RITARDO ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE |
L. 60.000 |
- di differenziare , a
partire dall'anno accademico 2002/2003, la contribuzione posta
a carico degli studenti in funzione del corso di studi di appartenenza.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.