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I DIVSIONE - I E II RIPARTIZIONE

3.2) TASSA ANNUALE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI PER L'ANNO ACCADEMICO 2001/2002 .


………OMISSIS………

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- Alla proposta presentata dalla I e II Ripartizione della I Divisione sulle modalità per la determinazione dell'importo della Tassa universitaria e del contributo per l'anno accademico 2001/2002, così modificata :

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER L'ANNO ACCADEMICO 2001/2002

1. TASSE E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2001/2002

1.1 TASSA E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AL PRIMO ANNO O ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AI CORSI DI LAUREA , AI CORSI DI LAUREA DI DURATA TIRENNALE , AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI E ALLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI.
Per l'anno accademico 2001/2002 gli studenti che intendono immatricolarsi al primo anno o iscriversi ad anni successivi al primo ai corsi di Diploma , ai corsi di laurea , ai corsi di laurea di durata triennale alle scuole dirette a fini speciali sono tenuti al pagamento di quanto segue :
· tassa di immatricolazione/iscrizione di lire 312.500 ;
· Contributo Generale d'Ateneo : da un minimo di lire 27.500 un massimo di lire 1.187.500 calcolato in base alla capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente ( vedi punto 4.) .
· Costo marca da bollo per domanda di iscrizione/immatricolazione assolto in maniera virtuale dall'Ateneo : lire 20.000 ;
· Tassa regionale per il diritto allo studio a favore dell'A.DI.S.U : lire 203.400.

Gli studenti che provvederanno alla immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo mediante il pagamento della prima rata in acconto entro l'08 ottobre 2001 , sono tenuti al pagamento di quanto segue :
· tassa di immatricolazione/iscrizione di lire 312.500 ;
· Contributo Generale d'Ateneo : da un minimo di lire 27.500 ad un massimo di lire 987.500 calcolato in base alla capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente (vedi punto 4.) .
· Costo marca da bollo per domanda di iscrizione/immatricolazione assolto in maniera virtuale dall'Ateneo : lire 20.000 ;
· Tassa regionale per il diritto allo studio a favore dell'A.DI.S.U : lire 203.400.

N.B. le tassa e il contributo universitario e le modalità per la loro determinazione per gli studenti che intendono immatricolarsi al primo anno o iscriversi ad anni successivi al primo ai corsi di laurea specialistica che saranno attivati , in forma transitoria e per il solo l'anno accademico 2001/2002, sono le stesse previste per tutti gli altri studenti.

1.2 SCADENZE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE E CONTRIBUTI ( PER TUTTI I CORSI DI STUDIO).
- La prima rata ( o rata in acconto) di L. 563.400 dovrà essere versata all'atto dell'immatricolazione o iscrizione dal 03 settembre al 05 novembre 2001. L'importo complessivo comprende :
- lire 312.500 per tassa universitaria di iscrizione/immatricolazione ;
- lire 27.500 acconto Contributo Generale di Ateneo ;
- lire 203.400 tassa regionale ;
- lire 20.000 per costo della marca da bollo per domanda di iscrizione o immatricolazione assolto in maniera virtuale dall'Ateneo.
- la seconda rata (o rata a saldo ) di importo pari all'eventuale saldo dovuto , dovrà essere versata entro il 01 aprile 2002. Il suo importo dipende dal codice contributivo , determinato in funzione della Capacità Contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studenti (vedi successivo cap. 2) .

A Coloro che provvederanno al pagamento della prima rata in acconto della tassa universitaria e dei contributi oltre la data del 5 novembre 2001 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2001 , sarà applicata una indennità di mora per ritardata iscrizione/immatricolazione , nella misura di lire 60.000 .

2. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSE E DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO

2.1 NORME COMUNI

2.1.1 Esoneri parziali dal contributo universitario
E' prevista la concessione di esenzioni parziali dal Contributo Generale d'Ateneo , in considerazione della "Capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente" , o per "condizione di merito scolastico".
2.1.2 Esoneri totali dal pagamento della tassa e dal contributo universitario
E' prevista la concessione di esenzioni totali dal pagamento della tassa e dal contributo universitario per le seguenti categorie di studenti :
a) studenti beneficiari di borse di studio conferite dallo A.DI.S.U. e dalla Università ;
b) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dallo A.DI.S.U. e che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze;
c) gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento;
Tutte le previste agevolazioni contributive non sono fra loro cumulabili.

2.2 CONDIZIONI PARTICOLARI

2.2.1 Rifugiati politici
Gli studenti cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato , ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.51 , ratificata con legge 24.07.54 n. 722 , saranno tenuti al pagamento della tassa di iscrizione di lire 563.400 - codice contributivo "A" - , previa esibizione del documento attestante la posizione.

2.2.2 Studenti stranieri borsisti del Governo italiano
Per tutti i cittadini stranieri borsisti del Governo italiano l'importo della tassa e dei contributi è pari al 50% dell'importo dovuto calcolato con le modalità delle esenzioni per reddito di seguito riportate . Tale importo non potrà, comunque, essere inferiore a quello previsto per gli appartenenti al codice contributivo "A".

2.2.3 Studenti portatori di handicap.
Gli studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento sono esentati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Tale invalidità dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che dovrà essere presentata al momento della immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi.

2.2.4 Studenti "Interruttori".
Lo studente che negli anni anni/o accademici precedenti all'anno accademico 2001/2002 non abbia rinnovato l'iscrizione per uno o più anni accademici, contestualmente all'iscrizione all'anno corrente, dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa per l'anno o gli anni di interruzione iscrivendosi ad anno/i fuori corso, pagando un importo fisso di Lire 520.000 per ogni anno di interruzione.
Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

2.2.5 Trasferimenti da altri Atenei al nostro Ateneo.
Lo studente che si trasferisce da altro Ateneo , pur avendo già provveduto al pagamento della tassa universitaria e dei contributi presso l'Università di provenienza , è tenuto al pagamento della prima rata di lire 563.400 e dell'eventuale seconda rata a saldo in base al codice contributivo di appartenenza.

2.2.6 Trasferimenti dal nostro Ateneo ad altri Atenei.
2.2.6.a ) Trasferimento studenti iscritti ad anni successivi al primo.
Per ottenere il trasferimento , entro i termini successivamente indicati ,lo studente non è obbligato a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico 2001/2002 .
Per ottenere il trasferimento lo studente dovrà :
1) essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dell'anno/i precedenti all'anno accademico 2001/2002 ;
2) presentare apposita domanda allegando alla stessa la quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo di trasferimento di lire 80.000 , nel periodo compreso tra il 1 agosto 2001 e il 31 dicembre 2001 , all'Ufficio Segreteria Studenti del proprio corso di studi .
2.2.6.b) Trasferimento studenti immatricolati nell'anno accademico 2000/2001.
Lo studente immatricolato nell'anno accademico 2000/2001 , per ottenere il trasferimento , dovrà presentare apposita domanda allegando alla stessa la quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo di trasferimento di lire 80.000 , nel periodo compreso tra il 1 agosto 2001 e il 31 dicembre 2001, all'Ufficio Segreteria Studenti del proprio corso di studi .
Allo studente che chiede il trasferimento non potranno essere rimborsate la tassa di iscrizione ed i contributi già corrisposti.

2.2.7 Rinuncia agli studi.
Lo studente che in qualsiasi momento dell'anno accademico rinuncia agli studi, non avrà diritto ad ottenere il rimborso della tassa e dei contributi già corrisposti.
Non ha diritto, ugualmente, al rimborso lo studente che, pur avendo provveduto al pagamento della I rata in acconto della tassa e dei contributi, non abbia formalizzato l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni successivi presentando la relativa istanza.

2.2.8 Domanda cautelativa.
Lo studente che intende laurearsi entro la sessione invernale dell'anno accademico 2000/2001 , dovrà presentare, entro il 31 dicembre 2001, la domanda di iscrizione senza effettuare alcun pagamento. Se lo studente non si sarà laureato entro l'ultimo appello di laurea della sessione invernale dell'anno accademico 2000/2001 , dovrà effettuare il pagamento della tassa universitaria e dei contributi dovuti in base al proprio codice contributivo entro 15 giorni dall'ultima seduta di laurea o diploma (sessione invernale) stabilita per il corso di studio in cui lo studente e' iscritto.

2.2.9 Riconoscimento di Titoli Accademici conseguiti all'estero da cittadini comunitari.
I cittadini comunitari che intendano richiedere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero , dopo aver provveduto al pagamento dell'importo di Lire 60.000 quale "Contributo per riconoscimento titolo accademico conseguito all'estero " su bollettino da ritirare presso la Segreteria Studenti del corso di studio prescelto , tramite una qualsiasi Agenzia della Banca di Roma sul territorio nazionale a partire dal 1 settembre 2001 fino al 5 novembre 2001, dovranno, nello stesso periodo , presentare alla Segreteria Studenti del corso di studio prescelto , i seguenti documenti :
1. Domanda , in marca da bollo da lire 20.000 , di riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero ;
2. quietanza dell'avvenuto pagamento del contributo previsto ;
3. una foto formato tessere firmata ;
4. una fotocopia leggibile di un documento valido di riconoscimento ;
5. due fotocopie del titolo accademico tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane e fornito di "Dichiarazione di valore" ;
6. due fotocopie del certificato con esami sostenuti ( il certificato deve contenere la data del superamento degli esami e le votazioni riportate ) tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane;
7. due fotocopie dei programmi dei corsi seguiti per ottenere il titolo accademico , tradotti e legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane;
8. due fotocopie del titolo di scuola media superiore tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane e fornito di "Dichiarazione di valore" .
N.B. la traduzione della documentazione richiesta può essere effettuata anche da Traduttori Ufficiali.
La domanda e la documentazione richiesta , saranno successivamente inviati dall'Ufficio di Segreteria Studenti competente , al Presidente del corso di studi prescelto dal richiedente, che provvederà a sottoporre all'attenzione del Consiglio di Corso di Studi da Lui presieduto, la documentazione stessa per le deliberazioni in merito. Successivamente il richiedente , informato della delibera del Consiglio di Studi in merito alla sua richiesta , dovrà regolarizzare la sua posizione amministrativa presentando la seguente documentazione:
1. quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata in acconto di lire 563.400 ;
2. domanda di immatricolazione su apposito modello in distribuzione presso l'Ufficio di segreteria Studenti ;
3. Diploma originale del titolo accademico tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane e fornito di "Dichiarazione di valore" ;
4. certificato con esami sostenuti in originale ( il certificato deve contenere la data del superamento degli esami e le votazioni riportate ) tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane;
5. originale dei programmi dei corsi seguiti per ottenere il titolo accademico , tradotte e legalizzate tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane;
6. diploma originale del titolo di scuola media superiore tradotto e legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane e fornito di "Dichiarazione di valore" .

2.2.10 Riconoscimento di Titoli Accademici conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia (decreto legislativo 25 luglio 1998,n.286).
I cittadini extra comunitari legalmente soggiornanti in Italia che intendano richiedere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all'estero , deve seguire le procedure indicate nel punto 2.2.9 del presente regolamento.
Sono esclusi dal riconoscimento tutti i titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
2.2.11 Riconoscimento di Titoli Accademici conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari soggiornanti all'estero.
Le modalità per ottenere il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero da parte di cittadini extracomunitari soggiornanti all'estero , sono determinate , ogni anno accademico , dal Ministero degli Affari Esteri con propria circolare.

3. ESENZIONE PARZIALE PER CONDIZIONE ECONOMICA DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Lo studente che ritenga di trovarsi nelle condizioni economiche previste per ottenere l'esenzione dal pagamento di quote parziali del Contributo Generale di Ateneo di iscrizione o immatricolazione , deve compilare la domanda di iscrizione/immatricolazione in tutte le sue parti indicando tutti gli elementi richiesti per la valutazione della propria capacità contributiva.
Nel caso di concessioni , per motivi economici , di esenzione dal contributo universitario , l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" eserciterà un accurato controllo, a campione , sul 5% delle dichiarazioni prodotte dallo studente ( sono esclusi da tali controlli coloro che hanno dichiarato di appartenere al codice contributivo "C" ) riservandosi di richiedere eventuali ulteriori informazioni che riterrà utili per accertare la veridicità delle dichiarazioni , e svolgerà con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria, tutte quelle indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle Ditte e agli Uffici Catastali.
Si ricorda che ai sensi dell' art. 20 della Legge 30 dicembre 1991 , n.413 sono possibili controlli sui dati in possesso degli Istituti di Credito e riguardanti, tra l'altro, anche conti e depositi di natura diversa.
Nel caso in cui dalle indagini effettuate risultino dichiarazioni false , incongruenti o con omissioni , l'Ateneo di "Tor Vergata" applicherà direttamente le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della legge 02.12.1991 , n. 390 , e segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria , ai sensi dell'art. 341 del Codice Penale , affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati :
· falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ( art. 483 Codice Penale) ;
· falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull'identità o sulle qualità personali proprie o altrui ( art.495 Codice Penale ) ;
· truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 Codice Penale ).

Criteri per la determinazione della " Capacità Contributiva " del nucleo familiare convenzionale dello studente
Alla determinazione della capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente concorrono quattro fattori :
· Composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente;
· redditi del nucleo familiare convenzionale dello studente ;
· patrimoniale immobiliare dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente;
· patrimoni mobiliari dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente.

3.1 Determinazione della composizione del nucleo familiare convenzionale dello studente.
3.1.1 ) Studente facente parte del nucleo familiare di origine
Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dallo studente stesso e da tutti coloro che , anche se non legati da vincoli di parentela, risultino dal suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi ( in caso di separazione legale o divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale anche il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente).
Inoltre sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale:
a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o divorzio;
b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi.
3.1.2 ) Condizioni di studente indipendente (nucleo familiare convenzionale composto dal solo studente).
La condizione di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine, è definita in relazione alla presenza dei seguenti requisiti:
a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione ad anni successivi, in alloggio non di proprietà di un componente della famiglia di origine e con una attività lavorativa dimostrabile che gli abbia consentito di ottenere nell'anno 2000 un reddito complessivo netto di almeno lire 7.200.000 ;
o se a prescindere dalle condizioni di cui al punto a ) :
b) coniugato ( anche se convivente con la famiglia di origine) ;
c) separato legalmente o divorziato ( anche se convivente con la famiglia di origine) ;
d) con figli a carico anche se non coniugato ( anche se convivente con la famiglia di origine) ;
e) orfano di entrambi i genitori.
Negli altri casi lo studente , qualora costituisca nucleo familiare autonomo e non conviva con la famiglia di origine , dovrà dichiarare la condizione della famiglia di origine stessa.
3.1.3 ) Presenza nel nucleo familiare convenzionale dello studente di uno o più componenti portatori di handicap.
Se uno o più componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente è portatore di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento , lo studente deve incrementare di una unità la composizione del proprio nucleo familiare.
Lo stato di invalidità dovrà essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione rilasciata dalla autorità competente che dovrà essere presentata al momento della immatricolazione o della iscrizione agli anni successivi.

3.2. Valutazione dei redditi del nucleo familiare convenzionale dello studente .
3.2.a ) Redditi percepiti in Italia da cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini extracomunitati legalmente soggiornanti in Italia

I redditi percepiti in Italia da considerare per la determinazione della capacità contributiva del nucleo familiare convenzionale dello studente sono quelli percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare stesso nell'anno 2000 e definiti sulla base delle evidenze fiscali, come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2001 , di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale ( vedi : Quadro RN -IRPEF rigo RN5 del modello "Unico 2001"- Persone fisiche- "Modello unificato compensativo periodo di imposta 2000" o Quadro "Calcolo dell'IRPEF " -n. ord. 10 del modello 730-3 - Redditi 2000 - "Prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale presentata" ). In mancanza della dichiarazione succitata , i totali imponibili che risultano dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti ,di tutti i membri del nucleo familiare convenzionale.
Ai fini della valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale , non si tiene conto dei redditi a tassazione separata di cui all'art. 16 del D.P.R. 22.12.1986 , n. 917 e successive modificazioni.

3.2.b) Redditi percepiti all'estero da cittadini italiani
1) I redditi percepiti in Paesi della Unione Europea dai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente , anche se non imponibili ai fini IRPEF , sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno , aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze , ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ;
2) I redditi percepiti all'estero in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione Europea dai componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente , anche se non imponibili ai fini IRPEF , sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno , aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze , ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , corretto , in relazione al reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto . I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n. 4 .
Per tali redditi , ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia , non e' possibile avvalersi della autocertificazione , ma e' necessario esibire la relativa documentazione.

3.2.c) Redditi percepiti all'estero da cittadini comunitari e cittadini extra comunitari.
1) i redditi percepiti in Paesi della Unione Europea sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno , aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze , ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ;
2) i redditi percepiti presso Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno , aggiornato con Decreto del Ministro delle Finanze , ai sensi della legge 28 giugno 1990, n.67, art. 4 , comma 6 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e corretti , tenendo conto dell'area geografica di provenienza , in relazione al reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto . I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella Tabella n. 4 ;
Per tutti i redditi percepiti all'estero non è possibile avvalersi della autocertificazione , ma è necessario produrre la relativa documentazione fiscale , tradotta dalle competenti autorità consolari italiane , all'atto dell'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo.

N.B. Tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti dai fratelli e dalle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale , concorrono nella misura del 50%.

3.3 Detrazione sui redditi percepiti dal nucleo familiare convenzionale dello studente.
Alla somma dei valori di cui ai punti 3.2.a) , 3.2.b) e 3.2.c ) si sottrae :
a) il valore dell'imposta totale netta dovuta sui redditi di ogni singolo componente del nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o , in mancanza , dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti (per i redditi percepiti dai fratelli e dalle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale , si detrae il 50% dell'imposta totale netta dovuta) ;
b) se nel nucleo familiare sono presenti altro/i studenti universitari regolarmente iscritti per l'anno accademico 2001/2002 ad un corso universitario lo studente deve detrarre dal reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale i seguenti importi :
§ per un solo studente lire 1.000.000 pari a 516,45 Euro ;
§ per due studenti lire 2.000.000 pari a 1.032,91 Euro ;
§ oltre due studenti lire 2.500.000 pari a 1.291,14 Euro .

3.4 Valutazione del Patrimoniale immobiliare dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente.
Per determinare il valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare convenzionale dello studente si devono considerare :
3.4.1) fabbricati e terreni edificabili : il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2000 diviso per cento . E' esclusa la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare dello studente , ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'immobile definito ai fini Ici diviso per cento. Per gli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente dispongano di nuda proprietà , si tiene conto del 25% del valore dell'imponibile ai fini Ici diviso per cento.
3.4.2) terreni agricoli non destinati all'uso di impresa agricola , non direttamente coltivati , non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale : il valore dell'imponibile ai fini Ici al 31 dicembre 2000 diviso per cento .
3.4.3) I patrimoni immobiliari localizzati all'estero , di proprietà del nucleo familiare convenzionale dello studente al 31 dicembre 2000 , sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo , e sono considerati sulla base del valore convenzionale di mille lire per ogni metro quadro di superficie.

3.5 Valutazione dei patrimoni mobiliari dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente.
Per determinare il valore dei patrimoni mobiliari dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente si considerano :
3.5.1) depositi bancari e postali ,titoli di Stato , obbligazioni , certificati di deposito , buoni fruttiferi ed assimilati : valore nominale della consistenza al 31 dicembre 2000;
3.5.2) fondi di investimento , quote di OICVM e SICAV : consistenza delle quote possedute al 31 dicembre 2000 , valutate secondo l'ultima quotazione alla Borsa Valori di Milano dell'anno 2000 ;
3.5.3) partecipazione in società di capitale : per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre 2000 secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto , che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda , per la quota di partecipazione ;
3.5.4) partecipazione in società di persone , in associazione tra persone ed assimilati ( ad eccezione dell'impresa familiare ) : concorrono alla formazione dell ' ICP solo se la Società o associazione è tenuta , dalla normativa fiscale , alla redazione del bilancio di esercizio , anche per opzione . In tal caso , la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto , che risulta dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di iscrizione o immatricolazione , per la quota di partecipazione.

Se il valore dei patrimoni mobiliari del nucleo familiare convenzionale dello studente non supera i limiti indicati nella sottostante tabella , in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare convenzionale dello studente , non dovrà essere preso in considerazione per il calcolo della Capacità contributiva dello stesso . Pertanto ,ai fini del calcolo della capacità contributiva , si considererà soltanto il valore del patrimonio mobiliare che eccede tale franchigia.

LIMITI DEL VALORE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

n. componenti nucleo familiare convenzionale Scala equivalenza Limiti valore patrimonio mobiliare

1

0,45

L. 70.363.080

2

0,75

L. 117.271.800

3

1

£. 156.362.000

4

1,22

£. 190.762.128

5

1,43

£. 223.598.232

6

1,62

£. 253.307.088

7

1,80

£. 281.452.320

Per ogni
Componente in
Pił

+0,15

 

4. DETERMINAZIONE DELLA TASSA ANNUALE E DEI CONTRIBUTI.
Lo studente , dopo aver determinato il grado di contribuzione complessivo del proprio nucleo familiare convenzionale con le modalità indicate nei punti 3.2) , 3.3) ,3.4) e 3.5.) considerando la consistenza del proprio nucleo familiare convenzionale , individua uno dei possibili codici contributivi.
La determinazione del codice contributivo di appartenenza e il relativo importo della tassa e del contributo dovuto avviene nel seguente modo : Il valore della Capacità contributiva del proprio nucleo familiare diviso per la scala di equivalenza corrispondente alla composizione del proprio nucleo familiare convenzionale (vedi tabella "1" ). Con il risultato ottenuto , utilizzando le sotto indicate Tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento , si determina il codice contributivo di appartenenza e il relativo importo delle tasse da versare:

TABELLA "1"

Numero componenti nucleo familiare convenzionale

Scala equivalenza

1

0,45

2

0,75

3

1

4

1,22

5

1,43

6

1,62

7

1,80

Per ogni
Componente in
Pił

+0,15

TABELLA "A" - TASSA E CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO IMMATRICOLARSI AL PRIMO ANNO O ISCRIVERSI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI, AI CORSI DI LAUREA, AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO , ALLE SUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI E AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA.

5. ESONERI PARZIALI PER MERITO

5.1 Studenti immatricolati al I anno.
Gli studenti che abbiano conseguito all'esame di Maturità la votazione di 60/60 o di 100/100 per gli studenti che abbiano superato l'esame di Stato , sono esonerati dal pagamento della rata a saldo della tassa e dei contributi universitari eventualmente dovuta.
Per i titoli conseguiti all'estero dovrà essere prodotta idonea documentazione rilasciata dalla competente Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio dello Stato che ha rilasciato il titolo , attestante che il punteggio finale conseguito per il titolo straniero e' corrispondente a quello massimo italiano attribuibile.
N.B. Possono beneficiare di tali esoneri studenti che, in possesso del requisito di merito , già immatricolati per l'anno accademico 2001/2002 presso altri Atenei, chiedano di proseguire gli studi, sempre per l'anno accademico 2001/2002, presso l'Università di "Tor Vergata".
Non possono chiedere tale esonero gli studenti che siano già' in possesso di un titolo accademico conseguito in Atenei italiani o stranieri e gli studenti appartenenti al codice contributivo "A".

5.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo.
Il 15% degli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso e/o ripetenti entro il primo anno di ogni singolo corso universitario alla data del 05/11/2001 , sono esonerati dal pagamento della rata a saldo della tassa e dei contributi universitari eventualmente dovuta.

5.2.1 Requisiti previsti per l'ammissione alle graduatorie
Gli interessati per poter partecipare al beneficio dell'esonero parziale per merito , dovranno possedere e seguenti requisiti:
a) aver effettuato l'iscrizione entro la data del 05/11/2001;
b) aver superato con una media di almeno 27/30 , entro il 30 settembre 2001 almeno la metà del numero complessivo degli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di studi.

5.2.2 Motivi di esclusione
Sono esclusi dal suddetto beneficio :
a) tutti gli studenti iscritti fuori corso e/o ripetenti e coloro che si sono iscritti negli anni precedenti all'ultima iscrizione almeno due volte fuori corso e/o ripetenti ;
b) gli studenti immatricolati ;
c) gli studenti iscritti alle lauree Specialistiche ;
d) gli studenti risultati vincitori od idonei all'assegnazione di borse di studio in denaro da parte dell'A.DI.S.U. ;
e) gli studenti appartenenti al codice contributivo "A".

5.2.3 Modalità di partecipazione e criteri per la formulazione delle graduatorie di merito
Gli studenti che aspirino ad ottenere l'esonero parziale per motivi di merito , sono tenuti a presentare apposita domanda presso la Segreterie Didattica della propria Facoltà , secondo le modalità previste da apposito bando predisposto da dalle Facoltà. Il bando , che ciascuna Facoltà dovrà predisporre entro il 30 Novembre 2001 , sarà pubblicato presso i locali delle Segreterie Studenti e presso le Segreterie Didattiche , dovrà contenere , in relazione ad ogni singolo corso di studi , le modalità di presentazione delle domande di esonero ed i criteri per la formulazione delle graduatorie di merito.
Successivamente le Facoltà , entro il 31 marzo 2002, elaboreranno apposite graduatorie provvisorie per singolo corso di studi che verranno affisse presso le Presidenze delle Facoltà e presso gli Uffici delle Segreterie Studenti. Gli studenti interessati potranno , entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie , presentando alla Segreteria Studenti del proprio corso di studi apposita istanza al Rettore , ricorrere avverso le graduatorie provvisorie pubblicate. Dopo che la Facoltà competente avrà valutato le eventuali istanze prodotte dagli interessati , si procederà alla formulazione delle graduatorie definitive ed alla concessione dell'esonero parziale per motivi di reddito agli aventi diritto.
N.B. Tale norma si applica agli studenti che abbiano frequentato integralmente lo stesso corso universitario presso l'Università di "Tor Vergata". Hanno diritto, comunque, all'esonero :
1) gli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede nell'anno stesso dell'immatricolazione;
2) gli studenti che, avendo effettuato un passaggio di corso e/o un trasferimento di sede, siano stati iscritti al I anno senza aver ottenuto abbreviazioni di corso e/o riconoscimento di esami.

Gli studenti esonerati parzialmente per motivi di merito , sono tenuti comunque , a corrispondere un importo di L. 563.400 .

6. Studenti delle Scuole di Specializzazione iscritti ad anni successivi al primo (codice contributivo "S" )
Gli specializzandi che intendono iscriversi ad anni successivi al primo per l'anno accademico 2001/2002, sono tenuti al pagamento della tassa annuale, dei contributi universitari , dal 3 settembre al 31 dicembre 2001 , nella misura di lire 1.723.400 . Tale importo comprende :
- Lire 1.500.000 per tassa di iscrizione e contributi ;
- contributo regionale di L. 203.400 ;
- lire 20.000 (10,32 Euro) per costo della marca da bollo per domanda di iscrizione in maniera virtuale.

Scadenze di pagamento ella tassa annuale e dei contributi A.A. 2001/2002:

1) Prima rata in acconto L. 563.400 dal 3 settembre al 31 dicembre 2001 ;
2) Seconda rata a saldo di Lire 1.160.000 : scadenza 01 aprile 2001 .

9. Immatricolazione alle Scuole di Specializzazione (codice contributivo "S" )
Gli studenti che intendono immatricolarsi al primo, per l'anno accademico 2000/2001, alle Scuole di Specializzazione , sono tenuti al pagamento della tassa annuale, dei contributi universitari , nella misura di lire 1.723.400 . Tale importo comprende :
- Lire 1.500.000 per tassa di iscrizione e contributi ;
- contributo regionale di L. 203.400 ;
- lire 20.000 per costo della marca da bollo per domanda di iscrizione in maniera virtuale.

Scadenze di pagamento della tassa annuale e dei contributi A.A. 2001/2002:

1) Prima rata in acconto L. 563.400 ;
2) Seconda rata a saldo di Lire 1.160.000 .
N.B. ( i termini di pagamento saranno stabiliti con Decreto Rettorale dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei posti riservati per le immatricolazioni ).

7. CONTRIBUTI VARI ANNO ACCADEMICO 2001/2002

CONTRIBUTI VARI PER L'ANNO ACCADEMICO 2001/2002

INDENNITA' MORA RITARDATO PAGAMENTO TASSE (per le rate a saldo) L. 40.000
DUPLICATO LIBRETTO ISCRIZIONE L. 110.000
RILASCIO LIBRETTO TIROCINIO L. 60.000
CORSI SINGOLI L. 60.000
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA L. 75.000
CONTRIBUTO RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL'ESTERO L. 60.000
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONCORSO CORSI DI LAUREA, DIPLOMI UNIVERSITARI E SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI A NUMERO CHIUSO L. 50.000
CONTRIBUTO PASSAGGI E TRASFERIMENTI L. 80.000
RILASCIO PERGAMENA DI DIPLOMA ,DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI PRESSO L’ATENEO (LAUREA ,DIPLOMI , SPECIALIZZAZIONE , SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI,DOTTORATO DI RICERCA) L. 150.000
MORA RITARDO ISCRIZIONE/IMMATRICOLAZIONE L. 60.000

- di differenziare , a partire dall'anno accademico 2002/2003, la contribuzione posta a carico degli studenti in funzione del corso di studi di appartenenza.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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