DELIBERA
- di approvare
le modifiche al regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione
a tempo parziale rese dagli studenti (legge, 2.12.91 n. 390, art.
13) come di seguito riportato:
- di stabilire per l'a.a 2001/2002 in n. 370 le collaborazioni
da mettere a concorso, suddivise nel modo seguente:
Facoltà di Giurisprudenza
|
64
|
Facoltà di Ingegneria
|
55
|
Facoltà di Economia
|
64
|
Facoltà di Medicina
e Chirurgia
|
43
|
Facoltà di Scienze
MM.FF.NN.
|
41
|
Facoltà di Lettere
e Filosofia
|
43
|
Servizi Generali
dellAteneo
|
60
|
|
---
|
|
370
|
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI
(Art. 13 legge 2.12.1991 n. 390; D.P.C.M. 9.4.2001)
Art. 1
L'Università degli studi di
Roma "Tor Vergata" definisce annualmente, secondo quanto
disposto dall'art. 13 della legge 390 del 2.12.1991, forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi
resi dall'Ateneo, con esclusione di quelle inerenti alle attività
di docenza di cui all'art. 12 della legge n. 341 del 19.11.1990,
allo svolgimento degli esami, nonchè all'assunzione di
responsabilità amministrative.
Art. 2
Le attività per le quali può
essere richiesta la collaborazione degli studenti sono individuate
annualmente con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico
e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 3
1. L'affidamento dell'attività
di collaborazione è effettuato in forma contrattuale, a
tempo parziale ed entro i limiti delle risorse disponibili nel
bilancio dell'Università con esclusione di qualsiasi onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
2. La prestazione dello studente
non può essere superiore a 150 ore per ciascun anno, con
un impegno non inferiore ad un'ora e non superiore a 3 per ciascuna
giornata lavorativa, salvo diversa autorizzazione per particolari
incarichi assegnati allo studente, in accordo con lo stesso, e
deve svolgersi nell'arco temporale corrispondente alla durata
dell'anno solare.
3. L'importo del corrispettivo per
ciascuna ora lavorativa stabilito, in prima applicazione del presente
regolamento in £. 14.000 (quattordicimila) può essere
rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in
sede di deliberazione sul numero e sulla ripartizione degli incarichi
di collaborazione da mettere a concorso.
4. Il compenso è esente dall'imposta
locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
5. La collaborazione non configura
in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
6. E' a carico dell'Università
l'onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni.
7. La copertura finanziaria della
spesa complessiva da destinare all'attivazione degli incarichi
di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390/91
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che utilizza
una parte delle entrate derivanti dai contributi degli studenti
e da eventuali trasferimenti finalizzati effettuati da enti pubblici
e/o privati.
8. L'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata", su proposta e con fondi dell'Azienda
per il Diritto allo studio Universitario (ADISU) della stessa
Università, cura altresì l'attribuzione di collaborazioni
degli studenti per il funzionamento di strutture di servizio dell'ADISU
stesso mediante l'utilizzazione delle graduatorie formulate ai
sensi del presente regolamento, predisposte annualmente dall'Università.
Art. 4
1. Alle collaborazioni possono accedere
gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" iscritti ai corsi di laurea o di diploma in regola
con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi (o dispensati
totalmente o parzialmente per merito e condizioni economiche disagiate)
in possesso, nell'anno accademico per il quale è indetto
il concorso, dei seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda siano regolarmente
iscritti al 2°, 3°, 4°, 5°, 6° anno in corso
(secondo la durata legale del corso di studi) di un corso di laurea
o di diploma, laurea di I livello o specialistica (come proseguimento
della laurea di I livello); sono altresì ammessi gli
studenti fuori corso che si trovino nella condizione di essere
risultati iscritti fuori corso o ripetente per non più
di un anno durante la carriera scolastica (a tal fine si valuta
la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione
all'Università ed il totale degli anni previsto nell'ordinamento
degli studi della Facoltà cui lo studente è iscritto
al momento della presentazione della domanda di collaborazione);
b) se trasferiti da altre Università, lo siano almeno da
un anno, alla data di presentazione della domanda;
c) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;
d) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che
abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità
delle strutture di assegnazione durante lo svolgimento di precedenti
prestazioni collaborative;
e) se trattasi di studenti in corso aver maturato fino al giorno
precedente la pubblicazione del bando di concorso almeno i 2/5
dei crediti complessivamente previsti dal corso di studi, in riferimento
all'anno di iscrizione;
f) se trattasi di studenti fuori corso o ripetenti dell'ultimo
anno, il numero complessivo dei crediti maturati, fino al giorno
precedente la pubblicazione del bando di concorso, non dovrà
essere inferiore ai 3/5 del numero totale dei crediti maturati
per la conclusione del corso di studi;
g) non abbiano in corso o non abbiano subito provvedimenti disciplinari
ovvero non siano sottoposti a procedimenti giudiziari penali.
2. L'annualità degli studenti
che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di
sede è calcolata sulla base delle determinazioni del Corso
di Laurea o Diploma al quale gli studenti si sono trasferiti.
3. A parità di curriculum
formativo prevalgono le condizioni di reddito più disagiate.
4. Il reddito da dichiarare è
il reddito calcolato per la determinazione della fascia contributiva
così come previsto per il pagamento della tassa di iscrizione,
secondo quando stabilito ogni anno dall'Ateneo.
5. Le domande per un massimo di 3
(come riportato nel successivo art. 5, c. 3) per l'accesso alle
collaborazioni, e le relative informazioni sulle condizioni economiche
e di merito (mediante l'indicazione degli esami superati, dei
crediti maturati e della votazione riportata), sono presentate
dagli studenti secondo lo schema allegato (Allegato 1) avvalendosi
della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità
del suo contenuto da parte dell'Amministrazione universitaria
anche in collaborazione con gli organi di polizia Tributaria e
dell'Amministrazione Finanziaria.
7. Gli studenti di nazionalità
straniera sono legittimati a concorrere all'attribuzione degli
incarichi di collaborazione alle condizioni previste dal secondo
comma dell'art. 20 della L. 390/91.
Art. 5
1. I concorsi per il conferimento
delle collaborazioni, nel numero complessivo determinato dal Consiglio
di Amministrazione e ripartito dal Senato Accademico tra le varie
strutture interessate, devono essere banditi nel periodo intercorrente
tra il 1 e il 15 novembre e resi pubblici mediante affissione
nelle bacheche delle Facoltà, dei Dipartimenti, delle stutture
interessate e di quelle comunque idonee all'informazione degli
studenti. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il 15 dicembre.
2. Il bando, conforme allo schema
allegato al presente regolamento (Allegato 2) dovrà riportare
il fac-simile della domanda di partecipazione.
3. La ripartizione degli incarichi
di collaborazione di cui al comma 1, è effettuata, nel
modo seguente:
a) tra le Facoltà e nell'ambito di queste, tra le singole
strutture direttamente interessate, tenendo conto del numero degli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, riferito all'anno
accademico precedente a quello per il quale è bandito il
concorso, e delle caratteristiche e le peculiarità dei
servizi da attivare o potenziare;
b) tra i servizi che coinvolgono più Facoltà;
c) tra i servizi centralizzati ed indifferenziati che riguardano
la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo. Tali
incarichi sono assegnati agli studenti tenendo presente il numero
di iscritti a ciascuna Facoltà riferiti all'anno accademico
precedente a quello per il quale è bandito il concorso,
in rapporto al numero di collaborazioni messe a concorso. Nel
caso in cui in corso d'anno, si verifichi un ampliamento dei posti,
le nuove collaborazioni sono assegnate sulla base del maggior
punteggio.
Le Facoltà possono prevedere all'occorrenza la possibilità
di utilizzare parte delle collaborazioni part-time per l'assistenza
organizzativa e/o logistica (volontaria) agli studenti portatori
di handicap, senza alcuna implicazione di tipo sanitario.
4. Sulla base di tale ripartizione
gli studenti interessati possono presentare non più di
3 domande.
5. In ciascuna domanda gli aspiranti
devono indicare se e per quali concorsi hanno presentato analoga
domanda; nell'ipotesi affermativa in ciascuna domanda gli interessati
dovranno dichiarare, secondo un ordine decrescente di preferenza,
per quale graduatoria intendano optare qualora si collocassero
in posizione utile in più graduatorie.
6. La domanda di ammissione di cui
al comma 3 lettera a) deve essere rivolta al Preside della Facoltà
competente, secondo il corso di laurea o di diploma cui lo studente
è iscritto e consegnata presso la rispettiva segreteria
di presidenza. Nel caso in cui vengano emessi bandi separati per
i servizi di cui al comma 3 lettere b) e c) le domande di ammissione
rivolte al Magnifico Rettore devono essere consegnate presso l'Amministrazione
Centrale (secondo le modalità riportate nel bando).
7. Nel caso in cui, nel corso di
un anno accademico, a fronte di una esigenza straordinaria, o
richiesta formulata da enti che abbiano una convenzione con l'Università
(C.N.R., ecc) e nell'interesse degli studenti, il Consiglio di
Amministrazione conceda un incremento del numero di borse, prima
di emanare un nuovo bando devono essere utilizzate, fino ad esaurimento,
le graduatorie degli idonei.
Art. 6
1. Al fine di operare una razionale
selezione delle domande degli studenti che concorrono all'affidamento
degli incarichi di collaborazione, nonchè un opportuno
decentramento funzionale dell'intero procedimento concorsuale,
sono costituite con decreto del Rettore tante Commissioni quante
sono le Facoltà istituite nell'Ateneo e nell'ambito delle
quali si trovano le strutture che devono avvalersi della collaborazione
studentesca. Distinte Commissioni sono costituite nel caso il
procedimento concorsuale interessi servizi di supporto alla didattica
che coinvolgano più Facoltà, ovvero servizi centralizzati
ed indifferenziati che riguardino la generalità degli studenti
iscritti all'Ateneo.
2. Le domande di ammissione alla
selezione, di cui all'art. 5 comma 3. lettera a), sono oggetto
di esame e valutazione da parte di una commissione così
composta:
- il Preside della Facoltà nell'ambito della quale operano
i centri di servizio assegnatari degli incarichi di collaborazione
studentesca, ovvero un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore della Facoltà nominato dal
Preside;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica della Facoltà
con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, nominato dal
Preside, con funzioni di Segretario.
3. Le domande di ammissione alla
selezione di cui all'art. 5 comma 3. lettera b) (servizi di supporto
alla didattica che coinvolgano più Facoltà), sono
oggetto di esame e valutazione da parte di una commissione così
composta:
- un Preside di Facoltà designato dal Senato Accademico,
o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore di una delle Facoltà interessate
designato dal Senato Accademico;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica con qualifica
funzionale non inferiore alla sesta, in servizio nell'ambito delle
Facoltà interessate, designato dal Direttore Amministrativo,
con funzioni di segretario;
4. Le domande di ammissione alla
selezione di cui all'art.5 comma 3. lettera c) (servizi indifferenziati
e centralizzati che riguardano la generalità degli studenti
iscritti all'Ateneo), saranno oggetto di esame e valutazione da
parte di una commissione così composta:
- il Direttore Amministrativo (o suo delegato), con funzioni di
Presidente;
- un professore o ricercatore designato dal Rettore;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica con qualifica
funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell'Amministrazione
centrale dell'Ateneo designato dal Direttore Amministrativo, con
funzioni di segretario;
5. Il punteggio da assegnare ad ogni
candidato deve essere determinato sulla base della somma di due
punteggi aventi lo stesso valore massimo, ottenuti nel modo seguente:
a) valutazione della media dei voti degli esami, ponderati
rispetto al loro peso in crediti, riportata negli esami superati
nel corso degli studi fino al giorno precedente la data di pubblicazione
del bando di concorso;
b) valutazione del numero dei crediti acquisiti rispetto al numero
totale di crediti previsti nel piano di studi per gli anni precedenti
a quello al quale l'aspirante è iscritto.
I due punteggi possono essere sommati con pesi diversi, il cui
rapporto può variare da 1 a 2 a favore di quello relativo
al punto b.
Nel caso di insegnamenti del vecchio ordinamento per i quali non
fosse previsto un numero di crediti, tale numero viene convenzionalmente
posto pari a 10.
6. A parità di merito la posizione
in graduatoria è determinata con riferimento al minor reddito.
7. A conclusione dei lavori le Commissioni,
entro il 31 gennaio formulano le graduatorie degli aspiranti e
dichiarano beneficiari degli incarichi di collaborazione gli studenti
che risultino collocati utilmente nelle graduatorie stesse, fino
a copertura del numero degli incarichi messi a concorso complessivamente
nell'ambito di ciascuna facoltà o per i servizi coinvolgenti
più Facoltà ovvero per i servizi centralizzati ed
indifferenziati riguardanti la generalità degli studenti
iscritti all'Ateneo.
8. Ai fini della graduatoria vale
il seguente ordine di priorità:
1) gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse
di studio concesse dall'ADISU, e che, per scarsità di risorse,
non siano risultati beneficiari di tali provvidenze nell'a.a.
precedente (DPCM 9 aprile 2001);
2) gli studenti non beneficiari delle borse di studio concesse
dall'ADISU;
3) gli studenti beneficiari delle borse di studio conferite dall'ADISU.
9. Le graduatorie verranno affisse
presso le Presidenze delle Facoltà e presso la Divisione
I, Settore Diritto allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche.
Gli studenti interessati potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie provvisorie, presentare, presso il Settore Diritto
allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche, della Divisione
I ricorso al Rettore, avverso le graduatorie provvisorie pubblicate.
Trascorso il termine dei 15 giorni e dopo aver valutato gli eventuali
ricorsi prodotti dagli interessati, si procederà alla formulazione
delle graduatorie definitive.
10. Le graduatorie devono prevedere
l'assegnazione degli aventi diritto alle collaborazioni alle strutture
per le quali gli incarichi stessi sono stati messi a concorso,
nel rispetto se possibile delle preferenze, non più di
due, espresse dagli aspiranti nella domanda di ammissione.
11. I verbali contenenti le graduatorie
di merito nonchè le domande di ammissione degli studenti
devono essere inviate, a cura del Presidente della Commissione,
all'Amministrazione Centrale che provvederà, con decreto
del Rettore, alla nomina dei vincitori.
12. L'Amministrazione ha facoltà
di procedere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione
che si siano resi disponibili, per rinuncia, decadenza o qualsiasi
altro motivo, a coloro che seguono nell'ordine di ciascuna graduatoria
degli idonei cui si riferiscono le disponibilità.
13. In caso di interruzione della
prestazione prima del completamento della stessa, si potrà
attivare una nuova collaborazione per le ore residue ricorrendo
alla relativa graduatoria di merito.
14. Qualora lo studente dovesse laurearsi
prima del termine previsto per la conclusione dell'intero incarico,
venendo meno le condizioni previste per il diritto alla collaborazione,
la prestazione è da ritenersi conclusa alla data della
laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente
rese, e la possibilità di cui ai precedenti commi 10 e
11.
Art. 7
1. I responsabili dei centri di servizio delle biblioteche competenti
per Facoltà, ove dotati di autonomia di spesa, per i concorsi
di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) e l'Amministrazione Centrale
relativamente ai concorsi di cui all'art.5 comma 3 lettere b)
e c) provvedono alla stipula dei contratti di collaborazione part-time
con ciascuno studente avente diritto; nel contratto devono essere
indicati i seguenti elementi:
- generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
- l'oggetto e la durata (in ore lavorative complessive dell'anno
accademico) dello stesso nonchè il contenuto della prestazione;
- che il vincolo non configura un rapporto di lavoro subordinato
e la prestazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai
fini dei pubblci concorsi;
- l'entità del corrispettivo, determinato in un compenso
forfettario deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed il
cui importo sarà esente dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche;
- le modalità di pagamento del compenso pattuito (per un
massimo di 3 rate); la corresponsione dei compensi deve avvenire
dopo l'ultimazione della prestazione cui i compensi medesimi o
le singole rate si riferiscono;
- l'orario di espletamento della prestazione (suscettibile di
variazione, fermo restando il limite delle ore, secondo le esigenze
del servizio) che costituisce l'oggetto del rapporto di collaborazione;
- l'obbligo del risultato.
2. Il pagamento delle rate del compenso è subordinato alla
presentazione al responsabile della struttura che provvede alla
stipula del contratto, di una breve relazione sull'attività
prestata dallo studente in termini di impegno, di qualità,
di efficacia, di corretto comportamento, predisposta dal responsabile
della struttura di servizio cui è assegnato lo studente.
3. Sulla base di una motivata
relazione negativa, sottoscritta dal responsabile del servizio
cui è stato assegnato lo studente, si può procedere,
previa audizione dell'organo collegiale di governo cui fa capo
la struttura direttamente interessata, alla risoluzione del contratto
di collaborazione, fermo restando la liquidazione delle ore effettivamente
rese. Tale valutazione negativa, comporta altresì l'esclusione
dello studente, per l'anno successivo a quello cui si riferisce
il risultato negativo, del diritto di essere ammesso ad altra
eventuale procedura concorsuale per la selezione dei destinatari
di incarichi di collaborazione. Tale esclusione si applica anche
nel caso di conclusione dell'intera collaborazione con relazione
negativa finale.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma
3, lettera d) della legge 390/91 al termine dell'anno di collaborazione,
deve essere redatta, a cura e firma del responsabile a cui è
assegnato lo studente collaboratore, la relazione finale sull'attività
complessivamente svolta dallo stesso e sulla efficacia del servizio
attivato. La relazione finale, purchè prodotta in tempo
utile ai fini del pagamento dell'ultima rata del compenso, sostituisce
quella dell'ultima rata.
Di tali relazioni si terrà conto nell'assegnazione degli
incarichi di collaborazione nell'anno successivo.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente
in materia ed all'avviso di selezione che sarà predisposto
e reso pubblico all'occorrenza.
Art. 9
Il presente regolamento verrà
pubblicato mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.