ESPRIME
- parere
favorevole al testo del Regolamento per le iniziative culturali
degli studenti che viene di seguito integralmente riportato:
REGOLAMENTO SULLE INIZIATIVE CULTURALI DEGLI STUDENTI
ART. 1
1. E' istituito un fondo per le iniziative culturali e ricreative
degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", il quale grava sul Tit. I Ctg.2, Cap. 17.
2. L'ammontare di tale fondo è determinato annualmente
dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio.
ART. 2
1. E' condizione dell'erogazione del contributo che l'ideazione,
l'organizzazione e la gestione degli eventi proposti siano assicurate
direttamente dagli studenti proponenti, i quali, comunque, possono
avvalersi, per la realizzazione di associazioni, cooperative ed
enti operanti nel campo educativo, ricreativo-culturale.
ART. 3
1. I progetti, sottoscritti a titolo di sostegno da almeno 25
studenti, vanno presentati, con adeguata documentazione, su appositi
moduli predisposti. Essi devono contenere:
- l'indicazione del responsabile;
- una descrizione dell'iniziativa;
- un dettagliato preventivo di spesa;
- l'indicazione delle modalità di realizzazione;
- la data presunta di inizio, quella di fine e il luogo di svolgimento
dell'iniziativa stessa.
2. Alla domanda va allegata una dichiarazione di assunzione delle
responsabilità che possano essere originate dalla realizzazione
delle iniziative, sia nei confronti dell'Università sia
nei confronti di terzi, sottoscritta dal responsabile.
3. Nel caso in cui ci si avvalga di associazioni, cooperative
od enti, alla domanda vanno, altresì, acclusi:
- statuto e atto costitutivo dell'ente, associazione o cooperativa;
- certificato di vigenza delle cariche sociali in autocertificazione;
- sintetico curriculum della attività svolte.
ART. 4
1. L'istruttoria delle richieste è effettuata da una Commissione
costituita dal delegato del Rettore per la cultura, da un docente
membro elettivo del Senato accademico, da sette studenti componenti
del Senato accademico. Alle sedute partecipa con funzioni di segreteria
un funzionario amministrativo.
2. Dalle sedute hanno obbligo di astenersi gli studenti che siano
proponenti o firmatari di domande.
3. Le proposte della Commissione di cui al primo comma sono sottoposte
per l'approvazione al Senato Accademico e successivamente al Consiglio
di Amministrazione.
ART. 5
1. Il bando è emanato entro il 10 febbraio di ogni anno.
2. Le iniziative finanziate debbono svolgersi entro il 31 marzo
dell'anno successivo all'emanazione del bando.
3. Dello svolgimento di ciascun evento il responsabile deve informare
l'Ufficio Scambi Culturali, non più tardi del quindicesimo
giorno precedente l'inizio dello stesso.
4. Entro un mese dal termine dell'evento, il responsabile deve
presentare all'Amministrazione una succinta relazione.
ART. 6
1. La gestione e l'erogazione dei fondi per le iniziative didattiche
e culturali degli studenti sono regolate da norme adottate dal
Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui all'art.
59 dello Statuto dell'Ateneo.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.