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SETTORE SCAMBI ED INIZIATIVE CULTURALI - RELAZIONI INTERNAZIONALI


4.2) MODIFICA AL REGOLAMENTO "INIZIATIVE CULTURALI STUDENTESCHE"

………OMISSIS………

ESPRIME

- parere favorevole al testo del Regolamento per le iniziative culturali degli studenti che viene di seguito integralmente riportato:


REGOLAMENTO SULLE INIZIATIVE CULTURALI DEGLI STUDENTI

ART. 1
1. E' istituito un fondo per le iniziative culturali e ricreative degli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il quale grava sul Tit. I Ctg.2, Cap. 17.
2. L'ammontare di tale fondo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di bilancio.

ART. 2
1. E' condizione dell'erogazione del contributo che l'ideazione, l'organizzazione e la gestione degli eventi proposti siano assicurate direttamente dagli studenti proponenti, i quali, comunque, possono avvalersi, per la realizzazione di associazioni, cooperative ed enti operanti nel campo educativo, ricreativo-culturale.

ART. 3
1. I progetti, sottoscritti a titolo di sostegno da almeno 25 studenti, vanno presentati, con adeguata documentazione, su appositi moduli predisposti. Essi devono contenere:
- l'indicazione del responsabile;
- una descrizione dell'iniziativa;
- un dettagliato preventivo di spesa;
- l'indicazione delle modalità di realizzazione;
- la data presunta di inizio, quella di fine e il luogo di svolgimento dell'iniziativa stessa.
2. Alla domanda va allegata una dichiarazione di assunzione delle responsabilità che possano essere originate dalla realizzazione delle iniziative, sia nei confronti dell'Università sia nei confronti di terzi, sottoscritta dal responsabile.
3. Nel caso in cui ci si avvalga di associazioni, cooperative od enti, alla domanda vanno, altresì, acclusi:
- statuto e atto costitutivo dell'ente, associazione o cooperativa;
- certificato di vigenza delle cariche sociali in autocertificazione;
- sintetico curriculum della attività svolte.

ART. 4
1. L'istruttoria delle richieste è effettuata da una Commissione costituita dal delegato del Rettore per la cultura, da un docente membro elettivo del Senato accademico, da sette studenti componenti del Senato accademico. Alle sedute partecipa con funzioni di segreteria un funzionario amministrativo.
2. Dalle sedute hanno obbligo di astenersi gli studenti che siano proponenti o firmatari di domande.
3. Le proposte della Commissione di cui al primo comma sono sottoposte per l'approvazione al Senato Accademico e successivamente al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5
1. Il bando è emanato entro il 10 febbraio di ogni anno.
2. Le iniziative finanziate debbono svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'emanazione del bando.
3. Dello svolgimento di ciascun evento il responsabile deve informare l'Ufficio Scambi Culturali, non più tardi del quindicesimo giorno precedente l'inizio dello stesso.
4. Entro un mese dal termine dell'evento, il responsabile deve presentare all'Amministrazione una succinta relazione.


ART. 6
1. La gestione e l'erogazione dei fondi per le iniziative didattiche e culturali degli studenti sono regolate da norme adottate dal Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui all'art. 59 dello Statuto dell'Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO

IL RETTORE

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