ESPRIME
- parere favorevole al
testo del Regolamento Viaggi di Istruzione che viene di seguito
integralmente riportato:
REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art. 1
E' istituito un fondo per l'effettuazione dei viaggi di istruzione.
Tale fondo grava sul Cap. 13, Tit, I, Ctg. 2 del bilancio universitario.
Art. 2
1. Al fine di approfondire temi affrontati durante lo svolgimento
del corso, il titolare dell'insegnamento interessato può
chiedere l'assegnazione di un contributo per lo svolgimento di
un viaggio di istruzione.
2. La domanda deve essere inoltrata all'Amministrazione nel rispetto
dei termini periodicamente fissati. In essa vanno indicati:
- lo scopo, il luogo, la durata e la descrizione del viaggio;
- il preventivo globale della spesa, comprensivo delle spese di
viaggio e di soggiorno;
- il costo per studente partecipante ed il costo per i docenti
accompagnatori;
- i costi assicurativi.
3. Alla domanda deve allegarsi:
- il parere del Consiglio di Corso di Studio cui il proponente
afferisce;
- l'elenco degli studenti partecipanti;
- la motivata designazione dei docenti accompagnatori e la loro
accettazione.
Art. 3
1. La scelta degli studenti partecipanti avviene nel rispetto
dei seguenti parametri:
- frequenza del corso come accertato dal titolare del corso;
- media dei voti riportati negli esami di profitto;
- rapporto tra esami sostenuti ed anno di corso
2. In caso di parità, costituiscono titolo di preferenza:
- la preparazione della prova finale nella materia del proponente
od in materia affine;
- il godimento di borse di studio per la frequenza di corsi universitari.
Art. 4
Entro un mese dal termine del viaggio, il docente proponente deve
presentare all'Amministrazione una succinta relazione.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.