DELIBERA
- di approvare le integrazioni
al Manuale di amministrazione nel tenore risultante dal testo
di seguito integralmente riportato:
Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
Manuale di amministrazione
INDICE
Capo I - Il bilancio di previsione
Art. 1 - Istituzione nuovi
capitoli
Art. 2 - Tabelle allegate al bilancio (Allegati C, D, E)
Capo II - Le entrate
Art. 3 - Reversali di incasso
Art. 4 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Capo III - Le spese
Art. 5 - Fasi della spesa
ed assunzione di impegni
Art. 6 - Liquidazione della spesa
Art. 7 - Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)
Art. 8 - Documentazione dei mandati di pagamento
Art. 9 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Art. 10 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Art. 11 - Fondo economale e per piccole spese
Capo IV - Scritture contabili
Art. 12 - Sistema di scritture
Art. 13 - Scritture contabili
Capo V - Conto consuntivo
Art. 14 - Conto consuntivo (allegati F,G,H,I,J)
Art. 15 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Art. 16 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A
(allegato K)
Art. 17 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Art. 18 - Conto economico di Ateneo (allegato J)
Capo I
Il bilancio di previsione
Articolo 1
Istituzione di nuovi capitoli
1 . Nel corso dell'esercizio,
qualora non sia possibile provvedere diversamente, è consentita,
eccezionalmente e unicamente nel rispetto delle procedure di cui
ai commi successivi, l'istituzione di nuovi capitoli.
2. Per i Centri di spesa di
tipo A l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro
interessato.
3. Per i Centri di spesa di
tipo B la proposta di delibera è presentata ai competenti
organi collegiali dal Direttore Amministrativo.
Articolo 2
Tabelle allegate al Bilancio
1 . Il bilancio di previsione
comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità
all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate e le spese
per titoli e categorie.
2. La Tabella dimostrativa
dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto, nonché
quella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa
presunto, relative al Bilancio preventivo di Ateneo, sono redatte
rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.
3. I Centri di spesa di tipo
A adottano, del pari, le tabelle di cui al precedente comma (allegati
D ed E).
Capo II
Le entrate
Articolo 3
Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso,
numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono
firmate per i Centri di spesa A dal Direttore del Centro e dal
Segretario amministrativo secondo le rispettive competenze e per
i Centri di spesa B dal direttore del Centro, o dalle persone
dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.
2. Le reversali contengono
le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono
ad entrate del Bilancio di Ateneo dell'esercizio in corso sono
tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da
contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente
registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di
entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso
non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite
dall'istituto cassiere all'Università per l'annullamento
e la riemissione in conto residui.
6. Le reversali d'incasso
e la relativa documentazione devono essere conservate per non
meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con
provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto
degli atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa
vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema,
l'emissione di reversali con firma elettronica.
Articolo 4
Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1 . Il Direttore Amministrativo,
relativamente ai Centri di spesa di tipo B, vigila, nei limiti
delle sue attribuzioni, affinché l'accertamento, la riscossione
ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente;
per i Centri di spesa di tipo A detta vigilanza è posta
in essere dai rispettivi Direttori.
Capo III
Le spese
Articolo 5
Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1 . La gestione delle spese
segue le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione
e dei pagamenti
2. Per i Centri di spesa di
tipo A l'assunzione di impegni è effettuata dai Direttori
dei Centri stessi o su loro delega dai Segretari Amministrativi,
ad eccezione delle deliberazioni riguardanti gli oggetti di spesa
indicati all'art. 21, comma 2, del regolamento ovvero indicati
nella delibera di cui all'art. 21, comma 3, del regolamento stesso.
3. Per i Centri di spesa di
tipo B l'assunzione di impegni è effettuata dai Direttori
dei Centri stessi sulla base delle linee di indirizzo e dei limiti
definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università
e delle determinazioni assunte dal rispettivo organo deliberante,
ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento.
4. Formano impegno sugli stanziamenti
dell'esercizio le somme dovute ai creditori, determinati in base
alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.
5. Gli impegni non possono
in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli
capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono
all'esercizio finanziario in corso; fanno eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi,
per le quali l'impegno può estendersi a più anni;
i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi
assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo
di assicurare la continuità dei servizio, assumere impegni
a carico dell'esercizio successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per
le quali l'impegno può estendersi a più esercizi,
quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza
e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre
l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto
a carico dell'esercizio scaduto.
Articolo 6
Liquidazione della spesa
l. La liquidazione della spesa,
consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e
nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata
dal competente Centro di spesa previo accertamento dell'esistenza
dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura
dei beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli
e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Articolo 7
Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento)
1 . Il pagamento delle spese
è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento
numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito
incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento
sono firmati per i centri di spesa A dal Direttore del Centro
e dal Segretario Amministrativo e per i centri di spesa B dal
direttore del Centro.
3. I mandati contengono le
seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati
di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso
titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati cumulativi
per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
5. I mandati di pagamento
emessi sul bilancio di Ateneo, che si riferiscono a spese dell'esercizio
in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di
esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui"
6. Nel rispetto della normativa
vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema,
l'emissione di mandati con firma elettronica.
Articolo 8
Documentazione dei mandati di pagamento
1 . Ogni mandato di pagamento
è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti
la regolarità dell' esecuzione dei lavori, delle forniture
e dei servizi, dai verbali di collaudo o di regolare esecuzione
dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico quando si tratti
di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto per materiali
da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia
degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi di essi,
dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi
la spesa
2. Al mandato estinto è
allegata la documentazione della spesa.
3. I documenti di cui ai comma
1 e 2 del presente articolo debbono essere conservati per dieci
anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento
del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di
archivio.
Articolo 9
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
l. L'Università può
disporre, su richiesta scritta dei creditore valida fino a revoca,
o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui titoli,
che i mandati di pagamento siano estinti, di norma, con spese
a carico dei creditore, mediante:
l. l. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore,
nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso
deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata
dall'ufficio postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all'ordine
dei creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo
dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
2. Nel caso in cui non sia
possibile provvedere al pagamento dei mandato secondo le modalità
di cui al precedente comma, il pagamento potrà avvenire
allo sportello dell' Istituto cassiere.
3. I pagamenti possono essere
effettuati anche mediante carte di credito intestate ai Centri
di spesa e altri strumenti di natura informatica, quali la viacard
o similari, secondo le modalità definite in apposita deliberazione
dell'organo collegiale competente.
4. L'Università può
concordare con l'istituto cassiere modalità di pagamento
delle spettanze retributive idonee ad estinguere in tempi definiti
i relativi mandati.
5. Le dichiarazioni di accreditamento
o di commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditore,
debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante
gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell' istituto
cassiere.
Articolo 10
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
1 . I mandati di pagamento
emessi sul bilancio di Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio
sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per
il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. I
mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A"
non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto
cassiere per il loro annullamento e riemissione nell'esercizio
successivo. Tuttavia, qualora si ritenga opportuno, i mandati
di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente
o parzialmente inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere
commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite in accordo
con l'istituto cassiere, in assegni circolari non trasferibili
l'ordine dei creditore da spedire a cura dell'istituto cassiere
stesso all'indirizzo dei creditore, con spese a carico di quest'ultimo.
Articolo 11
Fondo economale e per piccole spese
1 . Per l'effettuazione di
piccole spese in contanti i Segretari Amministrativi dei Centri
di spesa di tipo A possono essere dotati all'inizio di ciascun
esercizio di un fondo di importo determinato con provvedimento
del Direttore del Centro stesso nella misura massima di Euro 1.550,00;
tale fondo può essere reintegrato durante l'esercizio previa
documentazione delle somme già spese.
2. Con il fondo economale
si può provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio
di seguito indicate:
a) spese urgenti;
b) spese per le quali il pagamento in contanti è economicamente
vantaggioso o, comunque, giustificate da ragioni di efficienza.
3. Al pagamento delle spese
di cui al comma 2 si provvede sulla base di direttive impartite
dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A.
4. Per i fini di cui ai precedenti
commi devono essere tenuti appositi registri nei quali sono annotati
tutti i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento nonché
tutte le piccole spese effettuate.
5. Per piccole spese che singolarmente
non eccedono Euro 100,00, i Segretari dei Centri di spesa in argomento
sono esentati dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto
pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere
costituita da apposita dichiarazione motivata dalla persona che
ha effettuato materialmente la spesa e controfirmata dal Direttore.
6. Non è consentito
il frazionamento di una stessa spesa eccedente Euro 100,00.
7. Le spese di cui al precedente
quinto comma non possono eccedere Euro 300,00 mensili.
8. Nei Centri di spesa di
tipo B, su iniziativa del Direttore del Centro, è costituito
un fondo economale con una dotazione massima di Euro 5.000,00
reintegrabile previa documentazione delle somme già spese.
Sono estesi ai Centri di spesa di tipo B in quanto applicabili
i precedenti commi da 2 a 7.
Articolo 12
Sistema di scritture
1 . Le scritture finanziarie
relative alla gestione dei bilancio devono consentire di rilevare
per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui
per l'Ateneo, sia per la cassa per i Centri di spesa di tipo"A,"
la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di
spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione
delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere
e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali
debbono consentire la dimostrazione a valore dei patrimonio all'inizio
dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso
dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre
cause, nonché la consistenza dei patrimonio alla chiusura
dell'esercizio.
Articolo 13
Scritture contabili
l. I Centri di spesa di tipo
A tengono le seguenti scritture:
1.1. Un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo,
in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali
e le variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché,
le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. Un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo,
in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali
e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché,
le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare.
1.3. Un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati
emessi.
1.4. I registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo
B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione
dei fondi assegnati, con indicazione per i capitoli di pertinenza,
in termini di competenza e residui, dello stanziamento o della
consistenza iniziali e delle variazioni intervenute nel corso
dell' esercizio, nonché, distintamente per singolo impegno
e per esercizio di provenienza, delle somme impegnate.
3. L'Ufficio di bilancio tiene
le scritture riepilogative di cui al comma 1 relativamente ai
soli Centri di spesa di tipo B.
4. I mandati e le reversali
sono cronologicamente. registrati nei relativi partitari delle
entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. I fogli delle scritture
indicate ai punti 3 e 4 dei precedente comma 1 debbono essere
numerati e vidimati per registro:
a) dal Direttore Amministrativo o, su sua formale delega, dal
Responsabile dell'Ufficio di bilancio, per i centri di spesa di
tipo B;
b) dai Direttori dei Centri di spesa di tipo A, o da loro formale
delegato, per i centri di spesa di tipo A.
6. Le predette scritture debbono
essere conservate per dieci anni.
Capo IV
Conto consuntivo
Articolo 14
Conto consuntivo
1 . Il rendiconto finanziario
di Ateneo, la situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione
patrimoniale ed il conto economico sono redatti rispettivamente
in conformità agli allegati F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato,
sia nell'aspetto finanziario che in quello patrimoniale, è
il documento che riconduce ad unità la gestione universitaria
nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo
A redigono i documenti di cui al comma 1 in conformità
ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di
tipo B l'Ufficio di bilancio redige un documento riepilogativo
in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali
ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma
l. Tale documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione
secondo le modalità previste per il Conto consuntivo di
Ateneo.
Articolo 15
Rendiconto finanziario di Ateneo
1 . Il Rendiconto finanziario
di Ateneo e il documento riepilogativo dei Centri di spesa di
tipo B, di cui all'Allegato F, comprendono i risultati della gestione
dei bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli,
categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui,
nonché congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza
debbono risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno
finanziario e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza
e residui.
Articolo 16
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A"
1 . Il Rendiconto finanziario
dei Centri di spesa di tipo "A" cui all'Allegato K,
comprendono i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata
e per la spesa in termini di cassa distintamente per titoli, categorie
e capitoli.
2. In particolare debbono
risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante
l'anno finanziario, le previsioni definitive , le somme riscosse
e il totale delle somme pagate.
Articolo 17
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1 . La situazione patrimoniale,
di cui all'Allegato I, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri
di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B ", indica
la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio
e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa pone altresì
in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive
e passive e l'incremento o la diminuzione dei patrimonio netto
per effetto della gestione o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni
tra partite dell'attivo e dei passivo.
Articolo 18
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di
cui all'Allegato J, rispettivamente per l'Ateneo e per i Centri
di spesa di tipo B espone, fino a che non venga introdotta la
contabilità economico-patrimoniale, le rendite e le spese
della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare
dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni
sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni
fra le componenti attive e passive dei conto economico.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.