DELIBERA
- di approvare,
con le opportune integrazioni il "Regolamento per l'assegnazione
di compensi di incentivazione a professori e ricercatori - ex
art. 4 legge 19.10.1999 n. 370", come di seguito riportato:
Regolamento per l'assegnazione
di compensi di incentivazione a professori e ricercatori - ex
art. 4 legge 19.10.1999 n. 370.
Art. 1.
1. Sulla base dell'art. 4 della Legge 19.10.1999 n. 370, vengono
assegnati compensi di incentivazione a professori e ricercatori
che abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali unicamente
intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita presso
altre Università od Istituzioni pubbliche o private sotto
forma di supplenze, contratti didattici o contratti integrativi
per più di 12 ore complessive.
Art. 2.
1. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori di
cui all'Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte dello
svolgimento delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario,
nonché in attività didattiche nel campo della formazione
continua, permanente e ricorrente, in presenza e a distanza, non
meno di 120 ore (in aggiunta al numero minimo di ore previste
dalla legge) a lezioni, esercitazioni o seminari, nonché
ad ulteriori specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza
ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica,
e l'accertamento dell'apprendimento, svolgendo attività
didattica con continuità per tutto l'anno accademico;
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto
di vista dell'innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche,
integrative o di recupero.
c) aver partecipato come componente o come Presidente ai lavori
della
Commissione per l'orientamento e il tutorato.
2. I compensi di cui alla
lett. c) non sono cumulabili con quelli restanti delle lettere
del precedente comma.
3. Le domande possono essere
presentate da singoli professori per quanto riguarda i corsi da
essi tenuti individualmente, o da gruppi di professori per quanto
riguarda progetti articolati in più insegnamenti all'interno
di un corso di studio. Sono ammessi a concorrere progetti che
riguardano insegnamenti impartiti in corsi di Laurea, corsi di
Diploma, scuole di Perfezionamento, scuole di Specializzazione,
corsi di Dottorato di Ricerca e corsi di formazione permanente.
Art. 3.
1. Proceduto alla corresponsione di cui al comma 2, lett. c),
il Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le Facoltà,
al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso
come rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza, esercitazioni,
assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento del profitto),
in relazione ai carichi didattici da parte del personale docente
e ricercatore afferente alle aree e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l'efficacia degli studi, diminuendo il ritardo medio
con cui gli studenti portano a termine il proprio corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della didattica
dal punto di vista dell'innovazione metodologica e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative
o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari al 40% dell'importo complessivo viene suddivisa
fra le Facoltà in parti proporzionali ai numeri di docenti
e ricercatori a tempo pieno ad esse afferenti;
ii) una quota pari al 60% dell'importo complessivo viene suddivisa
proporzionalmente al rapporto globale studenti equivalenti/docenti
nei corsi di Laurea e di Diplomi attivati presso le Facoltà
(il numero di studenti equivalenti è inteso nel senso stabilito
e calcolato periodicamente dal Nucleo di Valutazione).
2. Le Facoltà ripartiscono
i finanziamenti ricevuti, sentiti i Corsi di Studio delle discipline
di competenza, inclusi tutti quelli di cui al precedente Art.
2 fra tutti i docenti che soddisfano i requisiti previsti dall'art.
4 della legge n. 370 del 19.10.1999. Le Facoltà sono autonome
nell'individuazione dei criteri di ripartizione al proprio interno.
I criteri seguiti saranno illustrati in una relazione che viene
acclusa alla documentazione da inviare alle Commissioni responsabili
della valutazione di cui al successivo Art. 4, lett. b).
Art. 4.
1. Le attività didattiche descritte nei progetti incentivati
vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle rispettive
Facoltà appositi moduli di valutazione per ciascuna attività
didattica, incluse le attività di orientamento, assistenza,
tutorato ed accertamento dell'apprendimento, con particolare riferimento
alla continuità e assiduità dell'attività
didattica; tali moduli saranno resi disponibili solo ad appropriate
Commissioni di valutazione nominate dalle Facoltà, ed alla
Commissione di cui alla successiva lett. b);
b) da parte di una Commissione nominata dal Nucleo di Valutazione
di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti;
tale Commissione, presa visione della documentazione di cui alla
precedente lett. a), esamina, mediante appropriati indicatori,
l'efficacia dei programmi didattici. Per tale valutazione la Commissione
acquisisce i pareri delle Facoltà e dei Corsi di Studio
interessati.
2. Le incentivazioni sono
erogate solo in seguito a valutazioni positive per i punti a)
e b). Le valutazioni negative vengono comunicate ai docenti e
ricercatori interessati, i quali possono richiedere di essere
ascoltati e possono presentare ricorso al Rettore.
Art. 5.
1. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori
proposti per l'incentivazione vengono affissi all'albo e pubblicati
sul sito telematico dell'Ateneo. Per ciascun docente/ricercatore
o progetto incentivato, viene pubblicata sul sito telematico d'Ateneo,
con accesso riservato solo ai docenti e ricercatori dell'Ateneo,
una sintesi della relazione della Commissione di valutazione di
cui alla lett. b) del precedente Art. 4.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.