di approvare il testo
del Regolamento per il conferimento di borse di studio per l'attività
di ricerca post-dottorato, nel tenore di seguito riportato:
"REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO DA
ISTITUIRE CON FONDI PREVISTI A BILANCIO DALL'ATENEO E/O CON FONDI
DEI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA.
ART.
1
In applicazione della legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente
norme in materia di borse di studio, l'Ateneo può costituire,
anche su proposta dei Centri di Spesa di cui all'art. 4, comma
2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
borse di studio per attività di ricerca post-dottorato
con spesa a carico dei fondi del bilancio dell'Ateneo e del Dipartimento/Centro
di Ricerca a ciò espressamente destinati, ovvero a carico
dei fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi,
per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.
ART.
2
Le borse di studio di post-dottorato sono conferite a laureati
di qualunque nazionalità in possesso del titolo di dottore
di ricerca conseguito in Italia o all'estero.
Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma
allo scadere del primo anno, a seguito di una valutazione della
ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca
su proposta del responsabile della ricerca e non sono rinnovabili.
L'importo minimo annuale della borsa di studio è di €
10.560,00=; esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche
ai sensi della legge 476/84 e non dà luogo a trattamenti
previdenziali, né a valutazioni ai fini concorsuali od
a fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
ART.
3
Il pagamento delle borse avviene in ventiquattro rate mensili.
Allo scadere del primo anno, dovrà essere presentata una dichiarazione
del responsabile della ricerca, che attesti il regolare andamento
del lavoro.
L'assegnatario che superi il limite di reddito consentito, di
cui al successivo art.4, è tenuto a restituire le somme
percepite per quell'anno e decade dal diritto alla borsa di studio.
Al termine del secondo anno il Responsabile della Ricerca dovrà
presentare al Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca, nel
quale la ricerca stessa si svolge, una dichiarazione che attesti
la regolare conclusione della relativa attività.
ART.
4
Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono
essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività
di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio di post-dottorato
erogata ai sensi della legge n. 398/89 non può usufruirne
una seconda volta.
Non possono fruire della borsa di studio coloro che abbiano un
reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 20.000,00=,
riferito all'anno di maggior godimento della borsa.
Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi
di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli
aventi natura occasionale.
ART.
5
La borsa non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente,
anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che
il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa
senza assegni.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è
estesa la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa
per motivi di studio senza assegni prevista dall'art. 2 della
legge 476/84.
Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo,
previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione
che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa
compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca,
non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività
di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio e non rechi
pregiudizio all' Ateneo in relazione alle attività svolte.
ART.
6
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione,
i seguenti requisiti:
a) possesso di laurea o di analogo titolo accademico anche se
conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione
Esaminatrice, ai soli fini della selezione;
b) possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia
od all' estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione Esaminatrice,
ai soli fini della presente selezione;
c) età non superiore ai 40 anni. Detto requisito deve essere
posseduto all' atto della scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Nella
domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (All. A),
il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita,
la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti
del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il
numero di telefono e l'eventuale numero di fax);
2) le lauree conseguite (o titoli di studio riconosciuti equipollenti
dalla Commissione esaminatrice) con l'indicazione del voto, della
data del conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciata;
3) il titolo di dottore di ricerca posseduto con l'indicazione
della data del conseguimento e ogni altra notizia utile al fine
di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli
studi seguiti e il programma di ricerca;
4) di non usufruire contestualmente di altre borse di studio concesse
ai sensi della legge 398/89, con l'eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
5) di non aver già usufruito in precedenza di altre borse
di studio concesse per lo svolgimento di attività di ricerca
post-dottorato presso questo od altri Atenei;
6) di essere a conoscenza dell'impossibilità di superare
per i due anni solari di godimento della borsa un ulteriore reddito
complessivo annuo lordo di euro 20.000,00=; pena decadenza immediata
della borsa stessa. Alla determinazione del reddito di euro 20,000,00=;
concorrono i redditi di origine patrimoniale e gli emolumenti
di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione
di quelli aventi natura occasionale (riportati nel quadro "altri
redditi" del modello di dichiarazione dei redditi);
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento
della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda
di ammissione.
Alla
domanda il candidato dovrà allegare:
1) curriculum scientifico con elenco delle pubblicazioni
2) copia della tesi dottorale,
3) qualsiasi altro titolo ritenuto pertinente. Eventuali lettere
di presentazione scientifica di studiosi che conoscono l'attività
del candidato dovranno essere inviate direttamente da parte di
tali studiosi.
ART.
7
Le borse di studio saranno assegnate a seguito di procedimento
di selezione effettuato da una Commissione giudicatrice composta
da tre membri scelti tra professori ordinari, straordinari, associati
e ricercatori e presieduta da un professore ordinario.
La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio
di Dipartimento competente.
ART.
8
La selezione avviene secondo le modalità fissate nel bando.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,
che attribuirà a:
a. pubblicazioni
b. tesi di dottorato
c. altri titoli ammissibili
d. colloquio scientifico, se previsto nel bando con criteri che
stabilira' in una riunione preliminare ai propri lavori e che
saranno resi pubblici mediante affissione.
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il colloquio
e i risultati devono essere resi noti agli interessati prima dello
svolgimento del colloquio mediante affissione nella sede del colloquio
stesso.
La Commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati
dai singoli candidati, formulerà una graduatoria di merito
in base alla quale sarà attribuita la borsa di studio.
In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà
attribuita al candidato più giovane di età.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
ART.
9
La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione
all'Ufficio Scambi Culturali, il quale, verificata la regolarità
degli atti, procederà all'assegnazione della Borsa. La
graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata": www.uniroma2.it,
indicando la data di decorrenza della borsa di cui verrà
inviata comunicazione a mezzo raccomandata a.r. ai candidati.
In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione
entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio
verrà assegnata al candidato successivo che segue nella
graduatoria predisposta dalla Commissione.
Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione
dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà
far pervenire, pena decadenza, all'Ufficio Relazioni Internazionali
e Scambi Culturali (Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata": Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma) la dichiarazione
di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.
Il vincitore della borsa di studio sarà nominato con decreto
rettorale.
ART.
10
L'Amministrazione e' autorizzata ad usare strumenti telematici
per la pubblicità degli atti inerenti ai concorsi.
ART.
11
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima che gli stessi
abbiano iniziato l'attività di ricerca, subentra altro
candidato secondo l'ordine di graduatoria.
Se l' attività di ricerca è già iniziata,
il candidato subentrerà per il periodo rimanente. Nel caso
in cui al secondo anno si verifichi una variazione che porti il
reddito del borsista al disopra dei limiti, questi potrà
portare a compimento l'attività di ricerca già intrapresa
senza percepire la relativa borsa.
ART.
12
Il borsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le
direttive impartite dal responsabile della ricerca;
b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente
per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno
essere giustificate interruzioni solo se dovute a maternità
o a motivi gravi di salute debitamente comprovati, fermo restando
il recupero del periodo di sospensione.
c) presentare allo scadere del primo anno, una relazione completa
e documentata sull'attività svolta, al responsabile della
ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Consiglio
di Dipartimento/Centro competente per l'eventuale proseguimento
od interruzione dell'attività di ricerca stessa.
Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi
dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi
e documentate mancanze decadrà dalla borsa di studio. La
decadenza è deliberata dal Consiglio del Dipartimento presso
il quale il borsista svolge la propria attività di ricerca".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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