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I DIVISIONE

4.2) REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO DA ISTITUIRE CON FONDI PREVISTI A BILANCIO DALL'ATENEO E/O CON FONDI DEI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA

………OMISSIS………

DELIBERA

di approvare il testo del Regolamento per il conferimento di borse di studio per l'attività di ricerca post-dottorato, nel tenore di seguito riportato:

"REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST-DOTTORATO DA ISTITUIRE CON FONDI PREVISTI A BILANCIO DALL'ATENEO E/O CON FONDI DEI DIPARTIMENTI E CENTRI DI RICERCA.

ART. 1
In applicazione della legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Ateneo può costituire, anche su proposta dei Centri di Spesa di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, borse di studio per attività di ricerca post-dottorato con spesa a carico dei fondi del bilancio dell'Ateneo e del Dipartimento/Centro di Ricerca a ciò espressamente destinati, ovvero a carico dei fondi acquisiti nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, per le esigenze dei relativi progetti di ricerca.

ART. 2
Le borse di studio di post-dottorato sono conferite a laureati di qualunque nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero.
Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno, a seguito di una valutazione della ricerca da parte del Consiglio di Dipartimento/Centro di Ricerca su proposta del responsabile della ricerca e non sono rinnovabili.
L'importo minimo annuale della borsa di studio è di € 10.560,00=; esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge 476/84 e non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini concorsuali od a fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART. 3
Il pagamento delle borse avviene in ventiquattro rate mensili. Allo scadere del primo anno, dovrà essere presentata una dichiarazione del responsabile della ricerca, che attesti il regolare andamento del lavoro.
L'assegnatario che superi il limite di reddito consentito, di cui al successivo art.4, è tenuto a restituire le somme percepite per quell'anno e decade dal diritto alla borsa di studio.
Al termine del secondo anno il Responsabile della Ricerca dovrà presentare al Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca, nel quale la ricerca stessa si svolge, una dichiarazione che attesti la regolare conclusione della relativa attività.

ART. 4
Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha già usufruito di una borsa di studio di post-dottorato erogata ai sensi della legge n. 398/89 non può usufruirne una seconda volta.
Non possono fruire della borsa di studio coloro che abbiano un reddito personale complessivo annuo lordo superiore a € 20.000,00=, riferito all'anno di maggior godimento della borsa.
Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

ART. 5
La borsa non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio senza assegni prevista dall'art. 2 della legge 476/84.
Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento/Centro ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l' esercizio dell' attività di ricerca, non comporti conflitto d' interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio e non rechi pregiudizio all' Ateneo in relazione alle attività svolte.

ART. 6
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso di laurea o di analogo titolo accademico anche se conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione Esaminatrice, ai soli fini della selezione;
b) possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia od all' estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione Esaminatrice, ai soli fini della presente selezione;
c) età non superiore ai 40 anni. Detto requisito deve essere posseduto all' atto della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (All. A), il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e l'eventuale numero di fax);
2) le lauree conseguite (o titoli di studio riconosciuti equipollenti dalla Commissione esaminatrice) con l'indicazione del voto, della data del conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciata;
3) il titolo di dottore di ricerca posseduto con l'indicazione della data del conseguimento e ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il programma di ricerca;
4) di non usufruire contestualmente di altre borse di studio concesse ai sensi della legge 398/89, con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
5) di non aver già usufruito in precedenza di altre borse di studio concesse per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato presso questo od altri Atenei;
6) di essere a conoscenza dell'impossibilità di superare per i due anni solari di godimento della borsa un ulteriore reddito complessivo annuo lordo di euro 20.000,00=; pena decadenza immediata della borsa stessa. Alla determinazione del reddito di euro 20,000,00=; concorrono i redditi di origine patrimoniale e gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale (riportati nel quadro "altri redditi" del modello di dichiarazione dei redditi);
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione.

Alla domanda il candidato dovrà allegare:
1) curriculum scientifico con elenco delle pubblicazioni
2) copia della tesi dottorale,
3) qualsiasi altro titolo ritenuto pertinente. Eventuali lettere di presentazione scientifica di studiosi che conoscono l'attività del candidato dovranno essere inviate direttamente da parte di tali studiosi.

ART. 7
Le borse di studio saranno assegnate a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione giudicatrice composta da tre membri scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori e presieduta da un professore ordinario.
La commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento competente.

ART. 8
La selezione avviene secondo le modalità fissate nel bando.
La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, che attribuirà a:
a. pubblicazioni
b. tesi di dottorato
c. altri titoli ammissibili
d. colloquio scientifico, se previsto nel bando con criteri che stabilira' in una riunione preliminare ai propri lavori e che saranno resi pubblici mediante affissione.
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il colloquio e i risultati devono essere resi noti agli interessati prima dello svolgimento del colloquio mediante affissione nella sede del colloquio stesso.
La Commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, formulerà una graduatoria di merito in base alla quale sarà attribuita la borsa di studio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 9
La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione all'Ufficio Scambi Culturali, il quale, verificata la regolarità degli atti, procederà all'assegnazione della Borsa. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": www.uniroma2.it, indicando la data di decorrenza della borsa di cui verrà inviata comunicazione a mezzo raccomandata a.r. ai candidati.
In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata assegnazione entro il termine stabilito al comma seguente, la borsa di studio verrà assegnata al candidato successivo che segue nella graduatoria predisposta dalla Commissione.
Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, all'Ufficio Relazioni Internazionali e Scambi Culturali (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma) la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.
Il vincitore della borsa di studio sarà nominato con decreto rettorale.

ART. 10
L'Amministrazione e' autorizzata ad usare strumenti telematici per la pubblicità degli atti inerenti ai concorsi.

ART. 11
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.
Se l' attività di ricerca è già iniziata, il candidato subentrerà per il periodo rimanente. Nel caso in cui al secondo anno si verifichi una variazione che porti il reddito del borsista al disopra dei limiti, questi potrà portare a compimento l'attività di ricerca già intrapresa senza percepire la relativa borsa.

ART. 12
Il borsista avrà l'obbligo di:
a) iniziare l' attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile della ricerca;
b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio. Potranno essere giustificate interruzioni solo se dovute a maternità o a motivi gravi di salute debitamente comprovati, fermo restando il recupero del periodo di sospensione.
c) presentare allo scadere del primo anno, una relazione completa e documentata sull'attività svolta, al responsabile della ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Consiglio di Dipartimento/Centro competente per l'eventuale proseguimento od interruzione dell'attività di ricerca stessa.
Nel caso in cui l' assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi e documentate mancanze decadrà dalla borsa di studio. La decadenza è deliberata dal Consiglio del Dipartimento presso il quale il borsista svolge la propria attività di ricerca".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE



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