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V DIVISIONE

4.1) APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL’INTERNO DEI TERRITORI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” -

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di approvare il “Regolamento dell’attività di videosorveglianza all’interno dei territori e degli immobili di proprietà dell’Università degli Studi di “Roma Tor Vergata” nel tenore di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEI TERRITORI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Preambolo

L’Ateneo, in considerazione delle caratteristiche e dell’estensione del territorio del Campus Universitario, dell’esigenza di integrare nel tessuto cittadino le sue strutture e le infrastrutture utilizzate dalla popolazione studentesca e da chiunque ne abbia interesse, ritiene indispensabile attivare e regolamentare il servizio di videosorveglianza esistente all’interno della proprietà universitaria.

ART. 1
Norme generali

1. L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.
2. L’Università garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale tecnico ed amministrativo, degli studenti e degli altri utenti dell’Università, sia con riguardo alle funzioni ed attività da essi esercitate all’interno dell’Ateneo, sia con riferimento alle rispettive abitudini personali.

ART. 2
Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati derivanti dall’attività della videosorveglianza, ai sensi per gli effetti dell’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Rettore.
2. Il titolare, in esecuzione dell’art. 29 del Codice predetto, nomina il funzionario responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell’attività di videosorveglianza.
3. Il responsabile
a) cura i rapporti tra l’Università ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l’attività ai sensi del successivo art. 6;
b) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
c) ha la responsabilità del procedimento volto all’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato e/o delle autorità competenti.

ART. 3
Modalità di esecuzione dell’attività di videosorveglianza

1. Il titolare del trattamento assicura e garantisce che il sistema di videosorveglianza, nelle ore durante le quali le strutture universitarie ospitano gli studenti, i dipendenti e tutti coloro i quali abbiano titolo ed interesse, sia operativo per controllare l’accesso all’interno dei parcheggi, per preservare il patrimonio dell’Università e garantire l’incolumità delle persone (telecamere di classe A, indicate nell’allegato al presente regolamento).
2. Le telecamere poste all’interno di aule della didattica, laboratori, sale di riunione ed uffici, denominate di classe B ed elencate nell’allegato al presente regolamento, sono rese operative esclusivamente nella fascia oraria 20.00-08.00 nei giorni feriali e nelle 24 ore nei giorni festivi, in modo da non interferire con le attività lavorative, di studio e di ricerca poste in essere nei locali. Mediante cartello affisso nei pressi delle suddette telecamere, si informano i soggetti interessati che le riprese vengono effettuate esclusivamente negli orari di cui sopra.
3. Le immagini di regola sono captate in campo lungo, fatta salva la possibilità di zoom e di movimento brandeggiante in caso di comprovata necessità e/o negli orari serali, notturni e durante i giorni festivi.
4. Le immagini, registrate in appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all’interno degli edifici universitari, vengono mantenute, con gli accorgimenti indicati dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, non oltre le 24 ore dal momento della loro registrazione, dopodiché le stesse vengono automaticamente cancellate dalle immagini del giorno seguente fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. La conservazione degli hard disk avviene presso postazioni universitarie ove sia presente, 24 ore su 24, una guardia particolare giurata ed in appositi armadi blindati allarmati, la cui chiave è in via esclusiva custodita dal personale dell’Istituto di Vigilanza.
5. In prossimità di tutte le telecamere installate nell’Ateneo è apposta idonea segnaletica atta ad informare i soggetti dell’eventuale attività di videosorveglianza. Tale segnaletica indica altresì il nome del responsabile del trattamento dei dati.

ART. 4
Dislocazione delle telecamere

1. La dislocazione delle telecamere risulta dall’allegato 1 modificabile dal titolare del trattamento dei dati che ne informa senza indugio il Senato Accademico.

ART. 5
Il soggetto incaricato

1. Ai sensi dell’ art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati individua nell’Istituto di vigilanza del complesso universitario e nel personale da esso preposto il soggetto incaricato del trattamento dei dati, il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati medesimi. L’incarico è conferito con decreto rettorale, per la durata del contratto del servizio di vigilanza.
2. Al coordinamento del personale di cui al comma precedente provvede, sotto il controllo del titolare, il responsabile del trattamento, il quale vigila sul rispetto della normativa nazionale e d’Ateneo e tiene informato il titolare del trattamento delle vicende relative al rapporto intercorrente con il soggetto incaricato.
3. I soggetti preposti al servizio dall’Istituto di vigilanza sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell’espletamento della loro attività lavorativa. In ogni caso, sono tenuti ad assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino gli orari previsti dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto.
4. Il soggetto incaricato è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in funzione nei plessi universitari anche ricorrendo a personale esterno. In ogni caso, è tenuto a garantire l’osservanza della normativa statale e del presente regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati o non.
5. Il soggetto incaricato fornisce all’Università le sinergie necessarie al fine di dotare il sistema di videosorveglianza delle misure minime di sicurezza indicate nell’art. 6 del presente Regolamento.

ART. 6
Misure minime di sicurezza

Il titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza.

ART. 7
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza

1. Il titolare del trattamento dei dati redige, avvalendosi del responsabile e dell’incaricato, il documento programmatico sulla sicurezza.
2. Tale documento contiene:
1) l’elenco dei trattamenti di dati personali effettuati;
2) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti che a diverso titolo partecipano all’attività della videosorveglianza all’interno dell’Ateneo;
3) l’analisi dei rischi dei possibili eventi potenzialmente dannosi (quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dal malfunzionamenti dei sistemi e quelli connessi al contesto fisico-ambientale);
4) indicazione delle misure per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione di aree e locali già in essere o ancora da adottare;
5) i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
6) la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

ART. 8
Il diritto all’accesso ai dati

1. Chiunque sia stato ripreso ha diritto di accedere alle immagini che lo riguardano, di esigere la loro conformità alla normativa statale e al presente regolamento, presentando istanza scritta al titolare del trattamento dei dati.
2. L’interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giusti motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.
3. Il diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Sicurezza.

ALLEGATO

Al fine di realizzare l’obiettivo indicato all’art. 1 del presente Regolamento, l’Ateneo ha collocato all’interno dei suoi presìdi le seguenti videocamere:
A) FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA CON ANNESSA STAZIONE DI TECNOLOGIA ANIMALE:
- 16 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi con sbarre alla Facoltà e nei parcheggi interrati;
- 40 telecamere di classe “B” collocate nei piani ove si svolge attività amministrativa, la didattica e la ricerca.
B) FACOLTA’ DI ECONOMIA:
- 10 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi con sbarre alla Facoltà e nei parcheggi interrati;
- 23 telecamere di classe “B” collocate nei piani ove si svolge attività amministrativa e la didattica.
C) FACOLTA’ DI LETTERE:
- 1 telecamera di classe “A” collocate nei pressi degli accessi con sbarre alla Facoltà;
- 15 telecamere di classe “B” collocate nei piani ove si svolge l’attività amministrativa e la didattica.
D) FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI (Edificio SOGENE):
- 4 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi con sbarre alla Facoltà;
- 46 telecamere di classe “B” collocate nei parcheggi interni alla Facoltà e nei piani ove si svolge l’attività amministrativa, la didattica e la ricerca;
E) EDIFICI PP1 E PP2
- 9 (6 per il PP1 e 3 per il PP2) telecamere di classe “B” collocate nei parcheggi interni alla Facoltà e nei piani ove si svolge l’attività amministrativa, la didattica e la ricerca.
F) STAZIONE DI IDROBIOLOGIA ED ACQUACULTURA
- 9 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi agli edifici della Stazione.
G) FACOLTA’ DI INGEGNERIA
- 2 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi con sbarre alla Facoltà;
- 19 telecamere di classe “B” collocate nei parcheggi interni alla Facoltà e nei piani ove si svolge l’attività amministrativa, la didattica e la riecrca.
H) VILLA GENTILE – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
- 6 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi all’edificio (non si dispone dell’impianto di registrazione).
I) CASALE N. 4
- 4 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi agli edifici.
L) CASALE N. 6
- 14 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi agli edifici.
M) CASALE N. 11
- 9 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi agli edifici.
N) RETTORATO E FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
- 11 telecamere di classe “A” collocate nei pressi degli accessi con sbarre all’edificio e lungo il corridoio antistante l’Istituto Tesoriere.
- 35 telecamere di classe “B” collocate nel parcheggio interno all’edificio, nei pressi delle aule della didattica della Facoltà di Giurisprudenza e nei piani degli uffici amministrativi e della Facoltà.
L’Ateneo, al fine di tutelare la ricca e variegata proprietà libraria presente nelle biblioteche d’area, ha approntato un idoneo servizio di videosorveglianza teso al monitoraggio dei luoghi ove sono sistemati i volumi, e che gli stessi non siano oggetto di atti vandalici o di usi illegali (fotoriproduzione, videoriproduzione).
O) BIBLIOTECA DELL’AREA GIURIDICA
- 18 telecamere di classe “A” collocate nei pressi dell’ingresso della Biblioteca ed all’interno delle sale lettura.
P) BIBLIOTECA DELL’AREA ECONOMICA “VILFREDO PARETO”
- 4 telecamere di classe “A” collocate nei pressi dell’ingresso della biblioteca e delle porte di emergenza.
Il presente elenco sarà oggetto di un aggiornamento in ragione di eventuali e future implementazioni determinate da novità tecnologiche e/o esigenze della proprietà.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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