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IL SENATO ACCADEMICO

Visto il d.l. 4.7.2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
Considerato che tra gli enti ed organismi pubblici esclusi dall’applicazione dell’art. 22 (Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali) non sono espressamente menzionate le Università degli Studi;
Considerato che tra gli enti esclusi figurano, tra l’altro, le istituzioni scolastiche;
Ritenuto che le ragioni che hanno indotto il Governo ad escludere dall’applicazione della norma le istituzioni scolastiche valgano – ed a più forte ragione – per le Università degli Studi;
Considerato che l’assoggettamento delle Università alla disciplina di cui all’art. 22 avrebbe effetti devastanti sulla formazione e la ricerca in ambito universitario;
Ritenuto che una simile disciplina pregiudicherebbe gravemente le esigenze di sviluppo del Paese (e, quindi, l’obiettivo del rilancio economico-sociale, perseguito dal decreto);

FORMULA L’AUSPICIO

che il Parlamento, in sede di conversione del decreto legge, annoveri espressamente le Università degli Studi tra gli enti esclusi dall’applicazione dell’art. 22.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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