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COORDINAMENTO GENERALE SEGRETERIA STUDENTI

5.5) ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI DI INSEGNAMENTO – INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

………OMISSIS………

DELIBERA

- di approvare il seguente testo integrativo del Regolamento didattico di Ateneo da inserire dopo l’art.10 ed avente per oggetto:

Art 10 bis Iscrizione a singoli corsi d’insegnamento

1. A fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare, ovvero di arricchimento culturale possono presentare domanda di iscrizione a singoli corsi di insegnamento impartiti in un corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo senza essere iscritti al corso stesso, sostenendo il relativo esame, di profitto e ricevendone formale attestazione tutti coloro che:
a) risultano iscritti ad Università estere;
b) siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione dell’Università frequentata ovvero in attuazione di appositi accordi;
c) siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l’immatricolazione ai corsi di laurea dell’Ateneo (limitatamente ai corsi per i quali è previsto il numero chiuso o programmato).
2. Gli organi di governo dell’Ateneo fissano annualmente l’ammontare dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi con l’esclusione degli studenti stranieri che partecipano a programmi interuniversitari di mobilità. Non è consentita agli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Ateneo, già destinatari delle disposizioni contenute dall'art. 6 del Regolamento studenti di cui al R.D. 1269/38, la contemporanea iscrizione ai corsi di insegnamento a pagamento disciplinati dal presente articolo.
3. I singoli corsi d’insegnamento sono assoggettati alla stessa disciplina generale o speciale dettata dagli ordinamenti di ciascuna facoltà, in particolare per quanto riguarda la frequenza.
Eventuali deroghe alla propedeuticità possono essere autorizzate dalle strutture didattiche competenti.
4. Il numero dei corsi che annualmente possono essere frequentati dai soggetti indicati nei precedenti commi è deliberato dalla facoltà su motivata proposta dei corsi di laurea, previa valutazione del carico didattico sostenibile.
5. I corsi di laurea a numero programmato condizionano le iscrizioni al parere favorevole del relativo consiglio di corso sulla base delle strutture disponibili, del carico didattico sostenibile e dei requisiti richiesti.
6. Non si applicano agli studenti iscritti a singoli corsi i benefici previsti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo salvo che per gli studenti diversamente abili e quanto previsto nei programmi di mobilità interuniversitari per gli studenti stranieri.

Le disposizioni di cui trattasi entrano in vigore dall’anno accademico 2008/2009 e dallo stesso anno cessa l’applicazione delle disposizioni contenute nei decreti rettorali 2594 e 2998 rispettivamente del 7 e del 30 ottobre 2002.

- di approvare altresì l’integrazione dell’art. 3 del Regolamento Didattico di Ateno con il seguente comma da inserire dopo il comma 1:

1.bis “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 del R.D. 1269/38 i corsi di laurea possono stabilire vincoli rispetto al numero minimo di crediti conseguibili all’interno del corso di laurea necessario per sostenere esami fuori corso di laurea.”

 


LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO

IL RETTORE

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