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I DIVISIONE – VI RIPARTIZIONE

4.2) PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di adottare il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Art. 1 Indizione delle elezioni
1. Le elezioni per la nomina di 4 rappresentanti del personale docente, di 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e di 4 rappresentanti della componente studentesca nel Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (nel prosieguo Università) vengono indette ogni triennio con decreto rettorale.
2. Del decreto viene data pubblicità con congruo preavviso mediante affissione all’Albo dell’Università, sul sito web, nonché idonea comunicazione a tutto il personale dell’Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori
1. L’elettorato attivo spetta:
• a tutti i professori ordinari, straordinari e associati, anche fuori ruolo dell’Università;
• a tutti i ricercatori, confermati e non confermati, dell’Università, nonché dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e dalle altre figure eventualmente assimilate dalla legge.
2. Ha titolo all’elettorato passivo tutto il personale docente di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori confermati e non confermati .

Art. 3 Elettorato attivo e passivo del personale tecnico amministrativo
1. Ha titolo all’elettorato attivo e passivo tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 4 Elettorato attivo e passivo degli studenti
1. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti, che risultino in regola con il pagamento delle tasse al momento della votazione.
2. L’elettorato passivo spetta agli studenti, in regola con il pagamento delle tasse al momento della presentazione della candidatura che, conformemente all’art. 82 comma 4 dello Statuto, non abbiano ricoperto nell’arco della propria carriera universitaria, complessivamente, ruoli di rappresentanza studentesca per più di quattro mandati elettivi, anche in caso di rinuncia agli studi o re-iscrizione.

Art. 5.Candidature
1. Le candidature, per ciascuna categoria, devono essere presentate entro le ore 14.00 del quattordicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni con dichiarazione sottoscritta dal candidato consegnata all’Ufficio elettorale dell’Università.
2. Le sottoscrizioni debbono avvenire alla presenza di una unità di personale dell’Ufficio elettorale a ciò deputata che procederà, all’identificazione degli interessati.
3. L’Ufficio elettorale dell’Ateneo, accertata la legittimità delle candidature, cura la tempestiva pubblicazione dei manifesti elettorali da affiggere presso l’Albo dell’Ateneo e l’Albo delle singole Facoltà. In detti manifesti sono riportati l’elenco nominativo dei candidati, ordinati per categoria e alfabeticamente, nonché, in caso di omonima con le indicazioni delle rispettive date di nascita.
4. Le candidature vengono altresì pubblicate nel sito telematico dell’Ateneo.
5. Entro 3 giorni dall’affissione i candidati esclusi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale Centrale, la quale, in caso di accoglimento, ordina la tempestiva pubblicazione delle modifiche.
6. I manifesti indicano modalità e tempi di svolgimento della propaganda elettorale, che dovrà comunque terminare entro le ore 13.00 del giorno precedente le elezioni.

Art. 6 Modalità di voto
1. Lo svolgimento delle elezioni può avvenire con le modalità previste nel Regolamento elettorale dell’Università oppure con procedure telematiche che assicurino l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza del voto.
2. Nel cato di ricorso al voto telematico, la procedura è stabilita nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

Art. 7 Quorum elettorali
1. L’esito elettorale è valido qualora abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto per ciascuna singola categoria di elettori. Per gli studenti tale percentuale è del 10%.
2. In caso di mancato raggiungimento, per una o più categorie di eleggibili, del quorum di cui al comma precedente si procede, per la categoria (o le categorie) in questione, ad una seconda votazione il cui riscontro è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 8 Risultato delle elezioni
1. Per ogni categoria risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo.
3. A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano d’età.
4. Per gli studenti, a parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione ed, a parità di iscrizione, è eletto il più anziano di età.
5. Conformemente a quanto previsto dall’art. 82, comma 6, dello Statuto dell’Università, per i rappresentanti degli studenti, l’anzianità accademica si intende in relazione al giorno di immatricolazione all’Università di Roma “Tor Vergata”.

Art. 9 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive
1. Nei casi di decadenza, di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque ragione subentra, fino al termine del mandato del componente da sostituire, il primo dei non eletti.
2. In caso di esaurimento dell’elenco si procede ad elezioni suppletive.
3. L’esito delle elezioni suppletive è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 10 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento elettorale dell’Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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